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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/08/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 286/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Veronica ZANIN GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 286/2025 promossa da:
), nata a [...] il [...], residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'avv. Marzia FABIANI del Foro di Novara parte ricorrente contro
( , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Sizzano (NO), via Giuseppe Corna 19, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. Carlotta Dappiano del Foro di Vercelli parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: hanno chiesto concludersi come da proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 10 luglio 2025;
Pag. 1 Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2025, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . Controparte_1
La ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario, in Sizzano, con CP_1 in data 10 settembre 1995 e che dalla loro unione nascevano (16 dicembre 2001) e Per_1 Per_2
(19 aprile 2006).
Il loro rapporto, dapprima armonioso, entrava progressivamente in crisi a causa di alcuni comportamenti ambigui di sfociati, poi, in una relazione extraconiugale, confermata CP_1 proprio dall'amante di lui. Il 21 febbraio 2024, comunicava a lei e alle figlie la sua intenzione CP_1 di andare via di casa, senza mai ammettere la sua relazione adulterina ma anzi affermava che la causa della separazione era il comportamento della che creava un clima teso in famiglia. Pt_1
Ha concluso chiedendo “In via definitiva: - Separazione personale dei coniugi con addebito in capo al SI.
- Assegnare la casa coniugale alla SI.ra convivente con la prole maggiorenne ma non autosufficiente CP_1 Pt_1
- Porre a carico del SI. assegno di mantenimento a favore della SI.ra pari a €.300 mensili indicizzati, CP_1 Pt_1 da versare entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario. - Porre a carico del SInor assegno mensile CP_1 di mantenimento a favore delle figlie pari a €.
1.000 mensili ovvero € 500,00 mensili indicizzati cadauna, da versare direttamente alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario. - Disporre la ripartizione delle Pt_1 spese straordinarie delle figlie in capo ai coniugi nella misura del 60% a carico del padre, giusto Protocollo di Torino;
Con il favore delle spese. Trascorso il termine utile di un anno dalla comparizione davanti al Tribunale di Novara, si chiede la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra e il SI. Pt_1 CP_1 alle seguenti CONCLUSIONI - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra e il SI. a Sizzano il 10.09.1995 e iscritto al numero 2 del registro degli atti di matrimonio parte II Pt_1 CP_1
Serie A anno 1995. - Assegnare la casa coniugale alla SI.ra uale genitore convivente con la prole maggiorenne Pt_1 ma non economicamente autosufficiente - Porre a carico del SInor assegno mensile indicizzato di CP_1 mantenimento a favore delle figlie pari a €.
1.000 ovvero €.500,00 cadauna, qualora non abbia raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica, da versare direttamente alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico Pt_1 bancario. - Disporre la ripartizione delle spese straordinarie delle figlie in capo al padre nella misura del 60% giusto Protocollo di Torino - Porre a carico del SInor assegno divorzile di €.200 mensili indicizzati. - Condannare CP_1 il SI. a pagare le spese legali”. CP_1
Si è costituito nei termini , il quale ha rappresentato che anche la moglie aveva Controparte_1 avuto una relazione extraconiugale e che non aveva mai colto le occasioni di dialogo e confronto che aveva creato per cercare di recuperare il matrimonio. Ha concluso chiedendo “in via principale, Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
• Respingere la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
• Assegnare l'abitazione coniugale alla SI.ra ; • Respingere la richiesta di Parte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge;
• porre a carico del SI. a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della figlia RE , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
Pag. 2 l'importo mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie così come determinate nel protocollo di intesa in essere presso il Tribunale di Torino;
Con il favore delle spese Decorso il termine di un anno dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi SI. e in Sizzano (NO), il 10.09.1995, iscritto ai Registri Controparte_1 Parte_1 dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, Serie A, anno 1995, ivi accogliendo le seguenti CONCLUSIONI • Assegnare l'abitazione coniugale alla SI.ra ; • Respingere la richiesta di Parte_1 corresponsione di un assegno divorzile in favore del coniuge;
• porre a carico del SI. a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento della figlia RE , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo Per_2 mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie così come determinate nel protocollo di intesa in essere presso il Tribunale di Torino;
Con il favore delle spese”.
***
All'udienza del 10 luglio 2025, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “Sono sono nata a [...] il [...], risiedo in Sizzano, via Parte_1 Parte_1
Giuseppe Corna n. 19. Ho la licenza media superiore. Lavoro come impiegata in un laboratorio, come controllo qualità, guadagno tra i 2000,00 e 2.100,00 al mese. Vivo nella casa di proprietà dei miei genitori;
ho le spese di gestione della macchina e della casa. Non ho mutui né finanziamenti. Le figlie vivono con me. La maggiore è laureata e lavora a Partita IVA;
la più piccola si è appena diplomata e vuole iscriversi all'università Voglio separarmi. Mio marito è andato via di casa, so che avuto altre relazioni extraconiugali e non ci sono più i presupposti per andare avanti insieme. Ho saputo delle relazioni extraconiugali dalla sua ex amante che mi ha contattata e mi ha parlato. Prima di questo contatto, non era quasi mai a casa, era fuori spesso per lavoro, non avevo capito nulla. Da quando è andato via di casa non versa nulla. So che ogni tanto versa qualcosa alle ragazze ma non so quanto. Quando eravamo sposati, facevamo viaggi, fino a Capodanno eravamo insieme, uscivamo con gli amici, avevamo una vita normale. Non so quanto guadagna mia figlia fa l'igienista dentale. Quanto alla storia che è stata raccontata Per_1 da mio marito, quella persona è il mio maestro di ballo;
era diventato un amico e con lui mi ero confidata sui problemi che avevamo. Era una persona che conosceva anche perché venuta anche in casa. Non è il mio amante. È CP_1 vero che mi ha lasciato una lettera con cui mi chiedeva se mi confidassi con questa persona, gliel'ho confermato. CP_1
Non ho mai detto che il nostro matrimonio era finito. La lettera non l'ho più trovata. Spesso gli ho chiesto di parlare dei nostri problemi, ma non voleva, guardava la TV o andava a dormire. Ribadisco che lavora tutti i Per_1 martedì e mercoledì; due settimane al mese lavora anche il lunedì. Pag. 2 di 3 Da gennaio 2023 ho trovato degli oggetti in casa che mi hanno fatto pensare ad una doppia vita di mio marito. Li ho trovati in camera da letto. Quando li ho trovati, sono rimasta shockata, non riuscivo a collocarli e a capire cosa fossero. Questo amico mi ha aiutata a capire di cosa si trattasse. È vero che sono andata a fare la cameriera, di domenica a pranzo, raramente anche il sabato. Avevo un contratto a chiamata” dichiara: “Mi chiamo sono nato a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_1 attualmente vivo a Ghemme, sono ospitato in una casa ma non ricordo l'indirizzo. La residenza formale è in via Giuseppe Corna n. 19 a Sizzano. Sono diplomato come odontotecnico. Sono odontotecnico;
guadagno circa € 2.000,00 al mese. Non pago l'affitto ma condivido le spese di gestione;
ho le spese della macchina, ho un finanziamento di € 267,00. Ho un mutuo di € 1.000,00 per l'acquisto di due appartamenti. Il mutuo è cointestato, ma le case sono di mia proprietà. Le mie figlie vivono con la SInora. Le ragazze le sento spesso e le vedo saltuariamente. Pago € 250,00 alla piccola da quando sono uscito da casa. Per la grande da quando ha iniziato a lavorare, a fine 2024, non pago più. Pagavo comunque € 250,00. Voglio separarmi. Non ci sono più i presupposti per un riavvicinamento. Confermo la relazione extraconiugale. Ci sono state anche delle cose che ha fatto mia moglie;
Pag. 3 un giorno, nel pc di famigli, ho trovato dei messaggi su FB che si era scambiata con il suo pseudo-amante. C'è stato un periodo che lei ha faticato ad essere a casa, ho cercato di intraprendere un discorso, le ho chiesto tramite lettera del 10/10/2022, un confronto ma poi lei mi ha detto, una sera, 'il nostro matrimonio è finito, ognuno faccia quello che vuole' Abbiamo avuto una vita matrimoniale abbastanza serena, abbiamo fatto viaggi, uscivamo la sera ma in casa il nostro rapporto era mite, non c'era dialogo, a parte per le figlie. Il mantenimento lo verso direttamente alle mie figlie. Pr quanto riguarda i due appartamenti a Sizzano, uno dei due è locato da gennaio 2025, il canone di locazione è di € 350,00 che è versato sul mio conto corrente personale;
l'altro è occupato ma l'inquilino non mi paga l'affitto. Le case di Sizzano le abbiamo acquistate per le nostre figlie. lavora come igienista dentale, non lavora con Per_1 me, ha il mio studio a disposizione, può venire quando vuole. Lavora tre giorni alla settimana per circa € 1.800,00-
€2.000,00 al mese. Nel finesettimana, negli ultimi mesi prima di lasciarci, mia moglie è andata a fare la cameriera e ci vedevamo poco”.
All'esito degli interrogatori delle parti, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., la scrivente ha avanzato la seguente proposta conciliativa:
- obbligo a carico di di versare € 450,00 alla figlia maggiorenne non Controparte_1 Per_2 autosufficiente, di cui € 200,00 da corrispondersi direttamente alla ragazza;
spese straordinarie al 50%;
- assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
- versamento dell'AUU al 100% AUU alla madre;
- obbligo a carico di di versare € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento alla Controparte_1 ricorrente, con rinuncia all'addebito;
- Spese di lite compensate.
Le parti hanno accettato la proposta conciliativa e, rinunciando alle istanze istruttorie e ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., hanno chiesto di precisare le conclusioni in tali termini. Quindi, dopo la discussione orale delle parti, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al collegio.
****
Va pronunciata la separazione personale di e essendo, Parte_1 Controparte_1 ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Pag. 4 Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto ai profili economici e alla rinuncia alla domanda di addebito della separazione da parte della ricorrente, va ratificato l'accordo delle parti, come proposto in sede conciliativa dalla scrivente, non contrario alle norme di legge o ai motivi imperativi di interesse generale.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) assegna la casa familiare a Parte_1
3) dispone che contribuisca al mantenimento di versando un assegno Controparte_1 Per_2 mensile pari ad € 450,00 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, di cui € 200,00 da versarsi direttamente alla ragazza;
4) dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra entrambi i genitori nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
5) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
6) dispone che versi € 100,00 a a titolo di assegno ex art. 156 c.c., Controparte_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
7) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
8) spese compensate;
9) riserva di provvedere con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio, con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio;
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 12/7/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
Pag. 5 Pag. 6
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Veronica ZANIN GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 286/2025 promossa da:
), nata a [...] il [...], residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'avv. Marzia FABIANI del Foro di Novara parte ricorrente contro
( , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Sizzano (NO), via Giuseppe Corna 19, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. Carlotta Dappiano del Foro di Vercelli parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: hanno chiesto concludersi come da proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 10 luglio 2025;
Pag. 1 Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2025, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . Controparte_1
La ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario, in Sizzano, con CP_1 in data 10 settembre 1995 e che dalla loro unione nascevano (16 dicembre 2001) e Per_1 Per_2
(19 aprile 2006).
Il loro rapporto, dapprima armonioso, entrava progressivamente in crisi a causa di alcuni comportamenti ambigui di sfociati, poi, in una relazione extraconiugale, confermata CP_1 proprio dall'amante di lui. Il 21 febbraio 2024, comunicava a lei e alle figlie la sua intenzione CP_1 di andare via di casa, senza mai ammettere la sua relazione adulterina ma anzi affermava che la causa della separazione era il comportamento della che creava un clima teso in famiglia. Pt_1
Ha concluso chiedendo “In via definitiva: - Separazione personale dei coniugi con addebito in capo al SI.
- Assegnare la casa coniugale alla SI.ra convivente con la prole maggiorenne ma non autosufficiente CP_1 Pt_1
- Porre a carico del SI. assegno di mantenimento a favore della SI.ra pari a €.300 mensili indicizzati, CP_1 Pt_1 da versare entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario. - Porre a carico del SInor assegno mensile CP_1 di mantenimento a favore delle figlie pari a €.
1.000 mensili ovvero € 500,00 mensili indicizzati cadauna, da versare direttamente alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario. - Disporre la ripartizione delle Pt_1 spese straordinarie delle figlie in capo ai coniugi nella misura del 60% a carico del padre, giusto Protocollo di Torino;
Con il favore delle spese. Trascorso il termine utile di un anno dalla comparizione davanti al Tribunale di Novara, si chiede la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra e il SI. Pt_1 CP_1 alle seguenti CONCLUSIONI - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra e il SI. a Sizzano il 10.09.1995 e iscritto al numero 2 del registro degli atti di matrimonio parte II Pt_1 CP_1
Serie A anno 1995. - Assegnare la casa coniugale alla SI.ra uale genitore convivente con la prole maggiorenne Pt_1 ma non economicamente autosufficiente - Porre a carico del SInor assegno mensile indicizzato di CP_1 mantenimento a favore delle figlie pari a €.
1.000 ovvero €.500,00 cadauna, qualora non abbia raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica, da versare direttamente alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico Pt_1 bancario. - Disporre la ripartizione delle spese straordinarie delle figlie in capo al padre nella misura del 60% giusto Protocollo di Torino - Porre a carico del SInor assegno divorzile di €.200 mensili indicizzati. - Condannare CP_1 il SI. a pagare le spese legali”. CP_1
Si è costituito nei termini , il quale ha rappresentato che anche la moglie aveva Controparte_1 avuto una relazione extraconiugale e che non aveva mai colto le occasioni di dialogo e confronto che aveva creato per cercare di recuperare il matrimonio. Ha concluso chiedendo “in via principale, Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
• Respingere la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
• Assegnare l'abitazione coniugale alla SI.ra ; • Respingere la richiesta di Parte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge;
• porre a carico del SI. a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della figlia RE , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
Pag. 2 l'importo mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie così come determinate nel protocollo di intesa in essere presso il Tribunale di Torino;
Con il favore delle spese Decorso il termine di un anno dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi SI. e in Sizzano (NO), il 10.09.1995, iscritto ai Registri Controparte_1 Parte_1 dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, Serie A, anno 1995, ivi accogliendo le seguenti CONCLUSIONI • Assegnare l'abitazione coniugale alla SI.ra ; • Respingere la richiesta di Parte_1 corresponsione di un assegno divorzile in favore del coniuge;
• porre a carico del SI. a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento della figlia RE , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo Per_2 mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie così come determinate nel protocollo di intesa in essere presso il Tribunale di Torino;
Con il favore delle spese”.
***
All'udienza del 10 luglio 2025, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “Sono sono nata a [...] il [...], risiedo in Sizzano, via Parte_1 Parte_1
Giuseppe Corna n. 19. Ho la licenza media superiore. Lavoro come impiegata in un laboratorio, come controllo qualità, guadagno tra i 2000,00 e 2.100,00 al mese. Vivo nella casa di proprietà dei miei genitori;
ho le spese di gestione della macchina e della casa. Non ho mutui né finanziamenti. Le figlie vivono con me. La maggiore è laureata e lavora a Partita IVA;
la più piccola si è appena diplomata e vuole iscriversi all'università Voglio separarmi. Mio marito è andato via di casa, so che avuto altre relazioni extraconiugali e non ci sono più i presupposti per andare avanti insieme. Ho saputo delle relazioni extraconiugali dalla sua ex amante che mi ha contattata e mi ha parlato. Prima di questo contatto, non era quasi mai a casa, era fuori spesso per lavoro, non avevo capito nulla. Da quando è andato via di casa non versa nulla. So che ogni tanto versa qualcosa alle ragazze ma non so quanto. Quando eravamo sposati, facevamo viaggi, fino a Capodanno eravamo insieme, uscivamo con gli amici, avevamo una vita normale. Non so quanto guadagna mia figlia fa l'igienista dentale. Quanto alla storia che è stata raccontata Per_1 da mio marito, quella persona è il mio maestro di ballo;
era diventato un amico e con lui mi ero confidata sui problemi che avevamo. Era una persona che conosceva anche perché venuta anche in casa. Non è il mio amante. È CP_1 vero che mi ha lasciato una lettera con cui mi chiedeva se mi confidassi con questa persona, gliel'ho confermato. CP_1
Non ho mai detto che il nostro matrimonio era finito. La lettera non l'ho più trovata. Spesso gli ho chiesto di parlare dei nostri problemi, ma non voleva, guardava la TV o andava a dormire. Ribadisco che lavora tutti i Per_1 martedì e mercoledì; due settimane al mese lavora anche il lunedì. Pag. 2 di 3 Da gennaio 2023 ho trovato degli oggetti in casa che mi hanno fatto pensare ad una doppia vita di mio marito. Li ho trovati in camera da letto. Quando li ho trovati, sono rimasta shockata, non riuscivo a collocarli e a capire cosa fossero. Questo amico mi ha aiutata a capire di cosa si trattasse. È vero che sono andata a fare la cameriera, di domenica a pranzo, raramente anche il sabato. Avevo un contratto a chiamata” dichiara: “Mi chiamo sono nato a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_1 attualmente vivo a Ghemme, sono ospitato in una casa ma non ricordo l'indirizzo. La residenza formale è in via Giuseppe Corna n. 19 a Sizzano. Sono diplomato come odontotecnico. Sono odontotecnico;
guadagno circa € 2.000,00 al mese. Non pago l'affitto ma condivido le spese di gestione;
ho le spese della macchina, ho un finanziamento di € 267,00. Ho un mutuo di € 1.000,00 per l'acquisto di due appartamenti. Il mutuo è cointestato, ma le case sono di mia proprietà. Le mie figlie vivono con la SInora. Le ragazze le sento spesso e le vedo saltuariamente. Pago € 250,00 alla piccola da quando sono uscito da casa. Per la grande da quando ha iniziato a lavorare, a fine 2024, non pago più. Pagavo comunque € 250,00. Voglio separarmi. Non ci sono più i presupposti per un riavvicinamento. Confermo la relazione extraconiugale. Ci sono state anche delle cose che ha fatto mia moglie;
Pag. 3 un giorno, nel pc di famigli, ho trovato dei messaggi su FB che si era scambiata con il suo pseudo-amante. C'è stato un periodo che lei ha faticato ad essere a casa, ho cercato di intraprendere un discorso, le ho chiesto tramite lettera del 10/10/2022, un confronto ma poi lei mi ha detto, una sera, 'il nostro matrimonio è finito, ognuno faccia quello che vuole' Abbiamo avuto una vita matrimoniale abbastanza serena, abbiamo fatto viaggi, uscivamo la sera ma in casa il nostro rapporto era mite, non c'era dialogo, a parte per le figlie. Il mantenimento lo verso direttamente alle mie figlie. Pr quanto riguarda i due appartamenti a Sizzano, uno dei due è locato da gennaio 2025, il canone di locazione è di € 350,00 che è versato sul mio conto corrente personale;
l'altro è occupato ma l'inquilino non mi paga l'affitto. Le case di Sizzano le abbiamo acquistate per le nostre figlie. lavora come igienista dentale, non lavora con Per_1 me, ha il mio studio a disposizione, può venire quando vuole. Lavora tre giorni alla settimana per circa € 1.800,00-
€2.000,00 al mese. Nel finesettimana, negli ultimi mesi prima di lasciarci, mia moglie è andata a fare la cameriera e ci vedevamo poco”.
All'esito degli interrogatori delle parti, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., la scrivente ha avanzato la seguente proposta conciliativa:
- obbligo a carico di di versare € 450,00 alla figlia maggiorenne non Controparte_1 Per_2 autosufficiente, di cui € 200,00 da corrispondersi direttamente alla ragazza;
spese straordinarie al 50%;
- assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
- versamento dell'AUU al 100% AUU alla madre;
- obbligo a carico di di versare € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento alla Controparte_1 ricorrente, con rinuncia all'addebito;
- Spese di lite compensate.
Le parti hanno accettato la proposta conciliativa e, rinunciando alle istanze istruttorie e ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., hanno chiesto di precisare le conclusioni in tali termini. Quindi, dopo la discussione orale delle parti, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al collegio.
****
Va pronunciata la separazione personale di e essendo, Parte_1 Controparte_1 ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Pag. 4 Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto ai profili economici e alla rinuncia alla domanda di addebito della separazione da parte della ricorrente, va ratificato l'accordo delle parti, come proposto in sede conciliativa dalla scrivente, non contrario alle norme di legge o ai motivi imperativi di interesse generale.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) assegna la casa familiare a Parte_1
3) dispone che contribuisca al mantenimento di versando un assegno Controparte_1 Per_2 mensile pari ad € 450,00 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, di cui € 200,00 da versarsi direttamente alla ragazza;
4) dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra entrambi i genitori nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
5) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
6) dispone che versi € 100,00 a a titolo di assegno ex art. 156 c.c., Controparte_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
7) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
8) spese compensate;
9) riserva di provvedere con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio, con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio;
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 12/7/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
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