TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/08/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 182/2025 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
GIANNATTASIO FILOMENA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., (nata il [...] Parte_1
a Battipaglia) e (nato il [...] a [...]) Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di modifica delle condizioni di divorzio.
I ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Salerno, in data 8/1/2005, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 1, Parte II, Serie A dell'anno 2005. Dalla unione dei coniugi era nata una figlia, (nata a [...] il Controparte_1
22/6/2011) la quale, in forza della sentenza di divorzio n. 1167/2022 del
5/4/2022, veniva affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre.
Nell'ambito della suddetta sentenza, veniva, altresì, stabilito l'obbligo in capo alla madre di versare, a titolo di assegno di mantenimento in favore della minore, la somma di € 100,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese.
All'udienza del 1/7/2025, le parti, confermando quanto già allegato nel ricorso congiuntamente proposto, chiedevano la parziale modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
• “La minore nata a [...] il [...] nel Controparte_1 restare affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, sia collocata presso la madre, in Laureana EN (Sa) alla Via Contrada Villa
Simeoni n. 19;
•
2. Il sig. verserà alla sig.ra per la minore un CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, come già stabilito in fase di separazione consensuale, che saranno versati tramite bonifico all'iban che la stessa provvederà a comunicare;
•
3. Il sig. si impegna sin d'ora a dichiarare che, non appena CP_1 avrà sistemato alcune vicende lavorative, verserà un assegno di mantenimento pari ad € 300,00;
•
4. Per quanto riguarda il diritto di visita restano invariati gli accordi presi in fase di divorzio, con la differenza che gli stessi avranno validità nei confronti del sig. CP_1
•
5. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
;
[...] pagina 2 di 3 •
6. Le spese straordinarie saranno ripartite, come per legge al 50% tra i genitori, seguendo le linee guida depositate presso il Consiglio dell'ordine Forense, delle quali il sottoscritto avvocato ha provveduto a darne copia alle parti;
•
7. Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.”
Il Collegio ritiene che la predetta pattuizione non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento e sia conforme all'interesse della figlia minore.
Dunque, il Tribunale ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di modifica delle condizioni di divorzio dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- recepisce le modifiche delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio n. 1167/2022 emessa dal Tribunale di Salerno in data
5/4/2022, nei termini riportati nella parte motiva della presente pronuncia, da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla per le spese.
Vallo della Lucania, 6/8/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 182/2025 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
GIANNATTASIO FILOMENA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., (nata il [...] Parte_1
a Battipaglia) e (nato il [...] a [...]) Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di modifica delle condizioni di divorzio.
I ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Salerno, in data 8/1/2005, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 1, Parte II, Serie A dell'anno 2005. Dalla unione dei coniugi era nata una figlia, (nata a [...] il Controparte_1
22/6/2011) la quale, in forza della sentenza di divorzio n. 1167/2022 del
5/4/2022, veniva affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre.
Nell'ambito della suddetta sentenza, veniva, altresì, stabilito l'obbligo in capo alla madre di versare, a titolo di assegno di mantenimento in favore della minore, la somma di € 100,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese.
All'udienza del 1/7/2025, le parti, confermando quanto già allegato nel ricorso congiuntamente proposto, chiedevano la parziale modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
• “La minore nata a [...] il [...] nel Controparte_1 restare affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, sia collocata presso la madre, in Laureana EN (Sa) alla Via Contrada Villa
Simeoni n. 19;
•
2. Il sig. verserà alla sig.ra per la minore un CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, come già stabilito in fase di separazione consensuale, che saranno versati tramite bonifico all'iban che la stessa provvederà a comunicare;
•
3. Il sig. si impegna sin d'ora a dichiarare che, non appena CP_1 avrà sistemato alcune vicende lavorative, verserà un assegno di mantenimento pari ad € 300,00;
•
4. Per quanto riguarda il diritto di visita restano invariati gli accordi presi in fase di divorzio, con la differenza che gli stessi avranno validità nei confronti del sig. CP_1
•
5. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
;
[...] pagina 2 di 3 •
6. Le spese straordinarie saranno ripartite, come per legge al 50% tra i genitori, seguendo le linee guida depositate presso il Consiglio dell'ordine Forense, delle quali il sottoscritto avvocato ha provveduto a darne copia alle parti;
•
7. Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.”
Il Collegio ritiene che la predetta pattuizione non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento e sia conforme all'interesse della figlia minore.
Dunque, il Tribunale ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di modifica delle condizioni di divorzio dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- recepisce le modifiche delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio n. 1167/2022 emessa dal Tribunale di Salerno in data
5/4/2022, nei termini riportati nella parte motiva della presente pronuncia, da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla per le spese.
Vallo della Lucania, 6/8/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
pagina 3 di 3