CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. CO S. OC Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. FE IA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 315/2025 R.G., vertente
TRA
(CF. ), titolare della ditta Immobiliare LI Parte_1 C.F._1
IL di ON LI IL (P.IVA , rappresentato e difeso, in virtù di giusta P.IVA_1 procura speciale apposta in calce, dall'avv. Debora Gianfelice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Via Raffello Sanzio, n. 219;
APPELLANTE
E
, nato a [...], il [...] (CF. Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Scampoli e Luca Scampoli, C.F._2 giusta procura in calce al ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Chieti, Viale Benedetto Croce, n. 7;
APPELLATO
; Parte_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona n.
6/2025 del 24.02.2025, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 623/2023, in materia di opposizione mobiliare di terzo ex artt. 616 e 619 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del
22.10.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona con la sentenza suindicata ha accolto la domanda proposta nel giudizio di merito da di opposizione Controparte_1 all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., già avanzata nel procedimento esecutivo n. 50000132/2023
RG. avverso il pignoramento, avvenuto in forza di D.I. esecutivo n. 50/2023, instauratosi con la procedura – promossa dalla Immobiliare LI IL – di espropriazione presso terzi.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda proposta dall'originaria parte attrice sulla base delle prove documentali fornite in giudizio, dalle quali è risultato che tutte le somme giacenti sul c/c cointestato con la (in qualità di Parte_2 debitrice esecutata) sono di esclusiva proprietà di , in quanto Controparte_1 versate sul suddetto conto mediante versamenti effettuati con somme di sua esclusiva proprietà, non risultando alcuna somma presente sul c/c cointestato riferibile alla debitrice . Parte_2
2. L'originario opponente , a fondamento della propria domanda, Controparte_1 nel ricostruire la vicenda in punto di fatto, deduceva che:
- con atto di pignoramento presso terzi del 20.04.2023 la ditta creditrice Immobiliare
LI IL introitava esecuzione presso terzi nei riguardi di , Parte_2 sottoponendo a vincolo ogni credito vantato dalla stessa nei confronti delle
[...]
Controparte_2
- dunque, provvedeva a vincolare il conto corrente cointestato tra Controparte_2
e bloccandolo interamente ed impedendo, CP_1 Parte_2 contestualmente, a di prelevare dal suddetto i ratei Controparte_1 pensionistici a lui spettanti;
- solo all'esito dell'intervento dell'avv. Scampoli l'opponente veniva autorizzato al prelievo del 50% di quanto esistente sul c/c, vincolando la restante parte per complessivi euro 9.388,96;
pagina 2 di 7 3
- con ricorso del 06.07.2023 l'opponente intentava opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., la quale veniva rigettata dal G.E. con ordinanza del 09.10.2023, sulla scorta dell'insufficienza di elementi atti a superare la presunzione di eguaglianza delle quote, in merito alle somme depositate sul conto. Sicché, assegnava al creditore procedente le somme vincolate sul c/c per un totale di euro 9.388,96;
- pertanto, lamentava la riconducibilità delle somme presenti sul c/c a provvidenze di propria ed esclusiva titolarità.
3. Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_3 contestando ogni avverso assunto, instava per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata tanto in punto di fatto quanto di diritto.
4. , regolarmente citata in giudizio, di converso, neppure si costituiva. Parte_2
5. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto di poter decidere esclusivamente sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalla parte opponente, determinandosi nel modo suindicato e condannando l'opposto alla restituzione di quanto indebitamente percepito nonché alla rifusione delle spese di lite.
6. Avverso la suddetta decisione, proponeva appello la Immobiliare LI IL di ON
LI IL, formulando tre motivi di censura, di seguito così riassunti.
6.1. Con primo motivo d'appello, l'odierna appellante lamenta la parte motiva del provvedimento impugnato che ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva originariamente sollevata dalla parte opposta.
A dire di costui, infatti, il primo giudice avrebbe omesso di considerare che ogni doglianza avanzata dall'originario opponente riguardava il rapporto intercorrente con la cointestataria – nonché figlia di – del conto corrente acceso presso le CP_1
senza che in tale diatriba potesse essere coinvolto il legittimo creditore. Ciò in CP_2 quanto, appariva incontestabile la circostanza dedotta per cui Parte_2 poteva operare ed effettuare prelievi sul c/c in parola, senza che il cointestatario potesse eccepirne la legittimità.
6.2. Mediante seconda censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto la riconducibilità delle somme giacenti sul conto corrente cointestato unicamente a , poiché ritenuto quale Controparte_1 unico soggetto ad aver approvvigionato il conto, senza neppure prendere in debita considerazione che: a) alla data del 31.12.2018 risultava presente sul conto in parola,
pagina 3 di 7 4
una giacenza pari ad euro 11.611,59, di cui se ne disconosceva la provenienza. Dunque, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere la prova posta a carico dell'originario opponente “all'infinito diabolica e estremamente difficoltosa”, risultando la suddetta giacenza risalente a meno di cinque anni rispetto alla procedura esecutiva per cui è causa;
b) in data 14.12.2019 veniva versata sul conto la somma di euro 11.005,47 di cui non se ne conosceva l'origine; c) in data 08.11.2021 veniva estratto dal conto l'importo di euro 10.000,00, senza la dimostrazione di chi, tra i due cointestatari, avesse operato la suddetta movimentazione.
6.3. Con terzo ed ultimo motivo d'appello, la si duole della Controparte_3 circostanza asserita nel provvedimento oggetto di impugnazione secondo cui nel corso del giudizio di primo grado avrebbe avanzato domanda di donazione indiretta, sì come erroneamente riportato dal Tribunale.
A detta di costui, infatti, nell'atto di costituzione in giudizio avrebbe unicamente rilevato che , figlia della defunta, era da considerarsi erede Parte_2 legittima in mancanza di prove atte a suffragare detta circostanza (per quanto si rammostra anche nella visura catastale). Dunque, anche la quota spettate ad ella, sarebbe stata automaticamente assorbita nel conto corrente cointestato.
7. Si costituiva in giudizio l'appellato , il quale nel contestare ogni ex Controparte_1 adverso assunto, in via preliminare chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo e manifestamente infondato;
e, nel merito, instava per il suo totale rigetto poiché destituito di qualsivoglia fondamento, tanto in punto di fatto quanto di diritto.
8. Rilevata d'ufficio la questione relativa all'omessa citazione del terzo, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa viene ora in decisione.
9. La sentenza qui gravata è nulla per non essere stato convenuto in giudizio il terzo pignorato.
9.1 Con l'opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinata dagli art. 619 ss. c.p.c. il terzo oppone una pretesa di "avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati" ed introducendo un giudizio di cognizione tendente all'accertamento del proprio diritto di proprietà sui beni assoggettati all'esecuzione, in funzione strumentale della non assoggettabilità del bene stesso alle finalità dell'esecuzione; in questo giudizio il debitore esecutato è litisconsorte necessario con il creditore procedente e con il terzo, atteso che l'accertamento che si chiede al giudice di compiere concerne una situazione giuridica unica pagina 4 di 7 5
per il creditore, per il debitore e per il terzo, la quale deve essere accertata nei confronti di tutti e tre questi soggetti.
Laddove tuttavia, come nella fattispecie ora al vaglio della Corte, l'iniziativa del terzo si innesti nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare presso un ulteriore (rispetto a creditore e debitore) terzo pignorato, asserito debitor debitoris, il contraddittorio deve essere necessariamente esteso anche a quest'ultimo, quale litisconsorte necessario.
Preliminarmente la Corte non può pertanto non rilevare la nullità della sentenza di primo grado per vizio insanabile del contraddittorio: pur trattandosi infatti di espropriazione mobiliare presso terzi, il terzo pignorato - - che rendeva dichiarazione CP_2 positiva e accantonava le somme pignorate ( cfr. doc in atti ), non è mai stato citato in giudizio né è intervenuto e la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento (ex multis Cass Civ. Sez 2 Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1630 e proprio in materia di opposizione di terzo nell'ambito di un rapporto di conto corrente cointestato Corte d'Appello di Ancona 17.5.2023 e Corte d'Appello Milano 13.3.2023 est.
Varani).
Invero la questione della sussistenza o meno del litisconsorzio necessario nell'opposizione all'esecuzione in caso di esecuzione mobiliare presso terzi è stata a lungo dibattuta e ha trovato di recente una chiara semplificazione nella giurisprudenza della Suprema Corte. Di rilievo è Cass. Civ., III Sez. n. 13533 del 18/05/2021, in cui si afferma che “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario”. Sono numerosi gli argomenti spesi dalla sentenza a favore dell'esistenza del litisconsorzio a prescindere dai concreti motivi dell'opposizione esecutiva proposta. La ratio decidendi, da applicare nel presente giudizio, è che la sfera giuridica del terzo pignorato debitor debitoris è sempre incisa dalla sentenza che definisce l'opposizione, pertanto l'art. 102 c.p.c. ne impone sempre la partecipazione al processo di opposizione esecutiva.
E a tale indirizzo successivamente si è uniformata la giurisprudenza della Corte di legittimità
(cfr. ex multis Cass., sez. 3, 27/09/2021, n. 26114; Cass., sez. 3, 14/12/2021, n. 39973; Cass., sez.
3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318).
“Ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza”, illustrati nei precedenti citati da ultimo in
Cassazione civile sez. III, 30/07/2024, (ud. 17/04/2024, dep. 30/07/2024), n.21290 (che ha ribadito il principio), impongono di ritenere che “In tema di espropriazione presso terzi, nei pagina 5 di 7 6
giudizi di opposizione esecutiva, senza distinzioni di sorta, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (cfr. Cass. n. 13533 del 2021 e
Cass. n. 39973 del 2021).
Quella accezione allora di illimitata necessità che il terzo sia parte (“ senza distinzioni di sorta…sempre”) non consente minimamente di scrutinare se esista o meno un effettivo e concreto interesse dal terzo a partecipare al giudizio, così come inutilmente invoca la difesa dell'appellato facendo anche un incongruo richiamo alla disciplina del nuovo art. 101 cpc, in quanto l'interesse che ne impone la partecipazione al processo è quello che discende dalla sua posizione appunto di terzo pignorato che è sempre incisa ex se dalla sentenza che definisce l'opposizione; altra cosa essendo poi la concreta valutazione, ma rimessa allora a quella parte, di avere o meno un interesse concreto a costituirsi.
Nella controversia in esame, non risulta che il terzo pignorato sia mai stato coinvolto nell'opposizione esecutiva originariamente promossa dall'opponente e nemmeno nel successivo giudizio di merito.
Trattandosi di una nullità che impone il rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354
c.p.c., questo giudizio di appello è limitato alla sola fase rescindente del rilievo del difetto di contraddittorio.
10. Venuto meno il titolo sotteso al trasferimento delle somme, disposto proprio in esecuzione della decisione qui dichiarata nulla, non può non trovare accoglimento la domanda di ripetizione sin dall'inizio formulata dall'appellante.
11. Il rilievo officioso della dirimente questione induce a ritenere interamente compensate tra le parti le spese di lite pagina 6 di 7 7
P.Q.M.
la Corte d' Appello di L'Aquila, definitivamente così provvede:
- dichiara la nullità della gravata pronuncia per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato;
- rimette le parti dinanzi al Tribunale di Chieti ai sensi dell'art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio;
- condanna parte appellata, per come individuata nella domanda di ripetizione quale destinataria dei pagamenti, alla restituzione in favore di parte appellante della complessiva somma di euro
17.641,63, oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo, presumendosi la buona fede;
- spese compensate in entrambi i gradi di giudizio. così deciso nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
FE IA CO S. OC
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. CO S. OC Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. FE IA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 315/2025 R.G., vertente
TRA
(CF. ), titolare della ditta Immobiliare LI Parte_1 C.F._1
IL di ON LI IL (P.IVA , rappresentato e difeso, in virtù di giusta P.IVA_1 procura speciale apposta in calce, dall'avv. Debora Gianfelice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Via Raffello Sanzio, n. 219;
APPELLANTE
E
, nato a [...], il [...] (CF. Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Scampoli e Luca Scampoli, C.F._2 giusta procura in calce al ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Chieti, Viale Benedetto Croce, n. 7;
APPELLATO
; Parte_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona n.
6/2025 del 24.02.2025, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 623/2023, in materia di opposizione mobiliare di terzo ex artt. 616 e 619 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del
22.10.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona con la sentenza suindicata ha accolto la domanda proposta nel giudizio di merito da di opposizione Controparte_1 all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., già avanzata nel procedimento esecutivo n. 50000132/2023
RG. avverso il pignoramento, avvenuto in forza di D.I. esecutivo n. 50/2023, instauratosi con la procedura – promossa dalla Immobiliare LI IL – di espropriazione presso terzi.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda proposta dall'originaria parte attrice sulla base delle prove documentali fornite in giudizio, dalle quali è risultato che tutte le somme giacenti sul c/c cointestato con la (in qualità di Parte_2 debitrice esecutata) sono di esclusiva proprietà di , in quanto Controparte_1 versate sul suddetto conto mediante versamenti effettuati con somme di sua esclusiva proprietà, non risultando alcuna somma presente sul c/c cointestato riferibile alla debitrice . Parte_2
2. L'originario opponente , a fondamento della propria domanda, Controparte_1 nel ricostruire la vicenda in punto di fatto, deduceva che:
- con atto di pignoramento presso terzi del 20.04.2023 la ditta creditrice Immobiliare
LI IL introitava esecuzione presso terzi nei riguardi di , Parte_2 sottoponendo a vincolo ogni credito vantato dalla stessa nei confronti delle
[...]
Controparte_2
- dunque, provvedeva a vincolare il conto corrente cointestato tra Controparte_2
e bloccandolo interamente ed impedendo, CP_1 Parte_2 contestualmente, a di prelevare dal suddetto i ratei Controparte_1 pensionistici a lui spettanti;
- solo all'esito dell'intervento dell'avv. Scampoli l'opponente veniva autorizzato al prelievo del 50% di quanto esistente sul c/c, vincolando la restante parte per complessivi euro 9.388,96;
pagina 2 di 7 3
- con ricorso del 06.07.2023 l'opponente intentava opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., la quale veniva rigettata dal G.E. con ordinanza del 09.10.2023, sulla scorta dell'insufficienza di elementi atti a superare la presunzione di eguaglianza delle quote, in merito alle somme depositate sul conto. Sicché, assegnava al creditore procedente le somme vincolate sul c/c per un totale di euro 9.388,96;
- pertanto, lamentava la riconducibilità delle somme presenti sul c/c a provvidenze di propria ed esclusiva titolarità.
3. Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_3 contestando ogni avverso assunto, instava per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata tanto in punto di fatto quanto di diritto.
4. , regolarmente citata in giudizio, di converso, neppure si costituiva. Parte_2
5. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto di poter decidere esclusivamente sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalla parte opponente, determinandosi nel modo suindicato e condannando l'opposto alla restituzione di quanto indebitamente percepito nonché alla rifusione delle spese di lite.
6. Avverso la suddetta decisione, proponeva appello la Immobiliare LI IL di ON
LI IL, formulando tre motivi di censura, di seguito così riassunti.
6.1. Con primo motivo d'appello, l'odierna appellante lamenta la parte motiva del provvedimento impugnato che ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva originariamente sollevata dalla parte opposta.
A dire di costui, infatti, il primo giudice avrebbe omesso di considerare che ogni doglianza avanzata dall'originario opponente riguardava il rapporto intercorrente con la cointestataria – nonché figlia di – del conto corrente acceso presso le CP_1
senza che in tale diatriba potesse essere coinvolto il legittimo creditore. Ciò in CP_2 quanto, appariva incontestabile la circostanza dedotta per cui Parte_2 poteva operare ed effettuare prelievi sul c/c in parola, senza che il cointestatario potesse eccepirne la legittimità.
6.2. Mediante seconda censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto la riconducibilità delle somme giacenti sul conto corrente cointestato unicamente a , poiché ritenuto quale Controparte_1 unico soggetto ad aver approvvigionato il conto, senza neppure prendere in debita considerazione che: a) alla data del 31.12.2018 risultava presente sul conto in parola,
pagina 3 di 7 4
una giacenza pari ad euro 11.611,59, di cui se ne disconosceva la provenienza. Dunque, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere la prova posta a carico dell'originario opponente “all'infinito diabolica e estremamente difficoltosa”, risultando la suddetta giacenza risalente a meno di cinque anni rispetto alla procedura esecutiva per cui è causa;
b) in data 14.12.2019 veniva versata sul conto la somma di euro 11.005,47 di cui non se ne conosceva l'origine; c) in data 08.11.2021 veniva estratto dal conto l'importo di euro 10.000,00, senza la dimostrazione di chi, tra i due cointestatari, avesse operato la suddetta movimentazione.
6.3. Con terzo ed ultimo motivo d'appello, la si duole della Controparte_3 circostanza asserita nel provvedimento oggetto di impugnazione secondo cui nel corso del giudizio di primo grado avrebbe avanzato domanda di donazione indiretta, sì come erroneamente riportato dal Tribunale.
A detta di costui, infatti, nell'atto di costituzione in giudizio avrebbe unicamente rilevato che , figlia della defunta, era da considerarsi erede Parte_2 legittima in mancanza di prove atte a suffragare detta circostanza (per quanto si rammostra anche nella visura catastale). Dunque, anche la quota spettate ad ella, sarebbe stata automaticamente assorbita nel conto corrente cointestato.
7. Si costituiva in giudizio l'appellato , il quale nel contestare ogni ex Controparte_1 adverso assunto, in via preliminare chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo e manifestamente infondato;
e, nel merito, instava per il suo totale rigetto poiché destituito di qualsivoglia fondamento, tanto in punto di fatto quanto di diritto.
8. Rilevata d'ufficio la questione relativa all'omessa citazione del terzo, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa viene ora in decisione.
9. La sentenza qui gravata è nulla per non essere stato convenuto in giudizio il terzo pignorato.
9.1 Con l'opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinata dagli art. 619 ss. c.p.c. il terzo oppone una pretesa di "avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati" ed introducendo un giudizio di cognizione tendente all'accertamento del proprio diritto di proprietà sui beni assoggettati all'esecuzione, in funzione strumentale della non assoggettabilità del bene stesso alle finalità dell'esecuzione; in questo giudizio il debitore esecutato è litisconsorte necessario con il creditore procedente e con il terzo, atteso che l'accertamento che si chiede al giudice di compiere concerne una situazione giuridica unica pagina 4 di 7 5
per il creditore, per il debitore e per il terzo, la quale deve essere accertata nei confronti di tutti e tre questi soggetti.
Laddove tuttavia, come nella fattispecie ora al vaglio della Corte, l'iniziativa del terzo si innesti nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare presso un ulteriore (rispetto a creditore e debitore) terzo pignorato, asserito debitor debitoris, il contraddittorio deve essere necessariamente esteso anche a quest'ultimo, quale litisconsorte necessario.
Preliminarmente la Corte non può pertanto non rilevare la nullità della sentenza di primo grado per vizio insanabile del contraddittorio: pur trattandosi infatti di espropriazione mobiliare presso terzi, il terzo pignorato - - che rendeva dichiarazione CP_2 positiva e accantonava le somme pignorate ( cfr. doc in atti ), non è mai stato citato in giudizio né è intervenuto e la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento (ex multis Cass Civ. Sez 2 Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1630 e proprio in materia di opposizione di terzo nell'ambito di un rapporto di conto corrente cointestato Corte d'Appello di Ancona 17.5.2023 e Corte d'Appello Milano 13.3.2023 est.
Varani).
Invero la questione della sussistenza o meno del litisconsorzio necessario nell'opposizione all'esecuzione in caso di esecuzione mobiliare presso terzi è stata a lungo dibattuta e ha trovato di recente una chiara semplificazione nella giurisprudenza della Suprema Corte. Di rilievo è Cass. Civ., III Sez. n. 13533 del 18/05/2021, in cui si afferma che “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario”. Sono numerosi gli argomenti spesi dalla sentenza a favore dell'esistenza del litisconsorzio a prescindere dai concreti motivi dell'opposizione esecutiva proposta. La ratio decidendi, da applicare nel presente giudizio, è che la sfera giuridica del terzo pignorato debitor debitoris è sempre incisa dalla sentenza che definisce l'opposizione, pertanto l'art. 102 c.p.c. ne impone sempre la partecipazione al processo di opposizione esecutiva.
E a tale indirizzo successivamente si è uniformata la giurisprudenza della Corte di legittimità
(cfr. ex multis Cass., sez. 3, 27/09/2021, n. 26114; Cass., sez. 3, 14/12/2021, n. 39973; Cass., sez.
3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318).
“Ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza”, illustrati nei precedenti citati da ultimo in
Cassazione civile sez. III, 30/07/2024, (ud. 17/04/2024, dep. 30/07/2024), n.21290 (che ha ribadito il principio), impongono di ritenere che “In tema di espropriazione presso terzi, nei pagina 5 di 7 6
giudizi di opposizione esecutiva, senza distinzioni di sorta, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (cfr. Cass. n. 13533 del 2021 e
Cass. n. 39973 del 2021).
Quella accezione allora di illimitata necessità che il terzo sia parte (“ senza distinzioni di sorta…sempre”) non consente minimamente di scrutinare se esista o meno un effettivo e concreto interesse dal terzo a partecipare al giudizio, così come inutilmente invoca la difesa dell'appellato facendo anche un incongruo richiamo alla disciplina del nuovo art. 101 cpc, in quanto l'interesse che ne impone la partecipazione al processo è quello che discende dalla sua posizione appunto di terzo pignorato che è sempre incisa ex se dalla sentenza che definisce l'opposizione; altra cosa essendo poi la concreta valutazione, ma rimessa allora a quella parte, di avere o meno un interesse concreto a costituirsi.
Nella controversia in esame, non risulta che il terzo pignorato sia mai stato coinvolto nell'opposizione esecutiva originariamente promossa dall'opponente e nemmeno nel successivo giudizio di merito.
Trattandosi di una nullità che impone il rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354
c.p.c., questo giudizio di appello è limitato alla sola fase rescindente del rilievo del difetto di contraddittorio.
10. Venuto meno il titolo sotteso al trasferimento delle somme, disposto proprio in esecuzione della decisione qui dichiarata nulla, non può non trovare accoglimento la domanda di ripetizione sin dall'inizio formulata dall'appellante.
11. Il rilievo officioso della dirimente questione induce a ritenere interamente compensate tra le parti le spese di lite pagina 6 di 7 7
P.Q.M.
la Corte d' Appello di L'Aquila, definitivamente così provvede:
- dichiara la nullità della gravata pronuncia per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato;
- rimette le parti dinanzi al Tribunale di Chieti ai sensi dell'art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio;
- condanna parte appellata, per come individuata nella domanda di ripetizione quale destinataria dei pagamenti, alla restituzione in favore di parte appellante della complessiva somma di euro
17.641,63, oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo, presumendosi la buona fede;
- spese compensate in entrambi i gradi di giudizio. così deciso nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
FE IA CO S. OC
pagina 7 di 7