Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 70720 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL COLO ITALY NO0 39 59 /03 1 LA CORTE SUPREMA DI INTERMEDIAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE MOBILIARE RESPONSABILITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14151/00 Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente Dott. Walter CELENTANO Consigliere Cron. 3052 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere CECCHERINI Rel. Consigliere Rep. мог Dott. Aldo RAGONESI Consigliere Ud. 23/10/2002 Dott. Vittorio ha pronunciato la seguente y SENTENZA ou 3 r sul ricorso proposto da: - 8 1 p e h NI AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ro e h t d n BISSOLATI 76, presso l'avvocato BENEDETTOLEONIDA I GARGANI, rappresentato e difeso dall'avvocato FERMO BENUSSI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
NA AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso l'avvocato ANDREA PUGLIESE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO CASATI, giusta delega in calce al 2002 controricorso;
1936 controricorrente nonchè
contro
NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA CONSOB COMMISSIONE BORSA, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li presso rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avversO la sentenza n. 572/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 10/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il resistente, NA, 1'Avvocato PUGLIESE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per ✓ a resistente, CONSOB,+ 1'Avvocato POLIZZI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I l tribunale di Milano, con sentenza 21 maggio 1998, respinse le domande proposte dall'ing. Gabriele AG nei confronti del dott. FA LI, della Com- missione nazionale per le società e la Borsa (nel se- 2 guito: OB), e del Ministero del Tesoro in persona del suo Ministro pro tempore. L'attore aveva esposto di aver affidato in mero deposito, dal luglio 1992, titoli di Stato per oltre £ 900.000.000 alla SIM IR;
di aver poi appreso dalla missiva 28 aprile 1994 del Sali- na che la predetta SIM era stata cautelarmene sospesa dall'esercizio dell'attività di intermediazione mobi- liare e che lo stesso LI era stato nominato commis- sario ministeriale in sostituzione dei disciolti organi amministrativi in data 15 aprile dal Ministero del Te- soro;
di aver subito richiesto la restituzione dei ti- toli e della valuta depositati presso la SIM e di aver ricevuto una risposta perplessa ed interlocutoria del commissionario, nonché un rendiconto dal quale risulta- va che i titoli erano stati venduti da istituti di cre- dito stranieri, cui erano allegati dei fissati bollati già firmati dal LI e da restituire con firme di ac- cettazione per ordine di vedita dei titoli, dal AG ' mai impartiti;
di aver successivamente appreso che titoli erano stati fin dal 1993 illecitamente costitui- ti in pegno in favore delle banche elvetiche AS e Svizzera Italiana a garanzia dei debiti della Centromi- lano Finanziaria, controllante della IR, e dalle creditrici vendute in Italia tramite COMIT tra il 20 e il 22 aprile 1994 in escussione della garanzia. La Gi- 3 rardi era fallita nel luglio 1994, e la domanda resti- tutoria del AG aveva avuto esito positivo solo per una minima parte, lasciando un insoluto di circa 850 milioni di lire. L'attore aveva quindi dedotto la re- sponsabilità del LI per non aver impedito la vendi- ta dei suoi titoli con tempestive iniziative nei con- fronti delle Banche svizzere о della Comit, ritardando anche la sua possibile reazione con l'iniziale invio di comunicazioni evasive e tranquillizzanti;
la responsa- bilità della OB per non aver accertato la sorte dei titoli depositati in custodia;
e la responsabilità del Ministero per la scelta di un commissario rivelatosi in- capace. Il AG aveva quindi chiesto la condanna dei convenuti al pagamento del controvalore dei titoli il- lecitamente sottratti, oltre agli accessori. Il Tribu- nale assolse il commissario sul presupposto della man- cata conoscenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico, dell'esistenza degli illeciti pegni co- stituiti dalla IR e del breve tempo (pochi giorni) trascorso tra l'assunzione dell'incarico e la vendita dei titoli da parte delle creditrici pignoratizie;
ri- tenne che la OB non avrebbe potuto far nulla per impedire la già realizzata cessione in pegno dei tito- li;
е dichiarò la propria carenza di giurisdizione quanto alla domanda proposta contro il Ministero. 4 Nel giudizio di appello, promosso dal AG, la Corte di Milano, con sentenza depositata il 10 marzo 2000, confermò la sentenza di primo grado, e condannò 1'appellante al pagamento delle spese processuali. Per la cassazione della sentenza di appello, noti- ficata il 4 maggio 2000, il AG ha proposto ricorso con atto notificato il 3 luglio 2000 sia al LI e sia alla OB, nonché al Ministero del Tesoro, propo- nendo tre motivi. Sia il LI e sia la OB resistono con
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- ricorso. Il LI ha inoltre depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, proposto avversO il capo di sentenza che conferma l'assoluzione della OB dalle domande risarcitorie, si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 13 1. n. 1/1991, 2697 C.C.. Si deduce che la OB aveva prodotto in giudi- zio, e con ciò ammesso di aver conosciuto, un documento dal quale risultava, con riguardo alla BSI, l'esistenza di “averi costituiti in pegno generale"; che in presen- za di tale dato, la OB avrebbe dovuto avvalersi dei poteri ad essa conferiti dall'art. 9, comma 8 della 1. n. 1/1991 per interrogare in proposito il personale della SIM o gli amministratori, e che con riguardo al documento era ravvisabile un vizio di motivazione;
che 5 analogo vizio era ravvisabile in relazione alla circo- stanza, trascurata dalla Corte territoriale, che la se- conda e la terza relazione ispettiva non facevano altro che ricalcare la prima relazione, ciò che dimostrava come la OB conoscesse già dal 1991 i dati contenuti nell'ultima relazione, presa in considerazione dalla Corte milanese. Quest'ultima, infine, non aveva neppure valutato il comportamento omissivo della OB, che non aveva disposto la sospensione cautelare di cui al 1° comma dell'art. 13 della 1. n. 1/1991. Il motivo è inammissibile. Quantunque proposto sot- to il profilo del vizio di violazione di legge, esso non identifica alcuna affermazione della sentenza impu- gnata, suscettibile di essere apprezzata come violazio- ne degli artt. 9, comma 8 13 comma 1 della 1. 1991. Lo sviluppo del motivo è invece orientato verso la de- nuncia di vizi di motivazione, per i quali, tuttavia, difetta una puntuale allegazione, con la specifica in- dicazione dei punti, prospettati dallo stesso appellan- te (con le espressioni da riportare nella loro formula- zione testuale e con l'indicazione del luogo in cui erano state formulate) o rilevabili d'ufficio, sui qua- li sarebbe stata assente o insufficiente la motivazione del giudice di merito, e dei quali questa Corte sarebbe chiamata ad apprezzare il carattere decisivo per la 6 controversia (peraltro neppure allegato). L'effettivo contenuto della doglianza si risolve esclusivamente in una sollecitazione a questa Corte suprema perché proce- 1 inammissibile nel presente giudizio da ad un riesame di legittimità nel merito dei profili della
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- versia non risolti in appello in senso favorevole al ricorrente. Con il secondo mezzo, proposto avverso. il capo di sentenza che conferma l'assoluzione del LI dalle domande risarcitorie, si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 10 e 1 comma 1 1. n. 1/1991, 2395 e 2697 C.C., anche sotto il profilo del vizio di motivazione. Si deduce che la Corte territo- riale aveva ignorato o quanto meno minimizzato e sva- lutato l'argomento svolto in appello, che il LI, avendo letto le relazioni ispettive, ed avendo avuto la possibilità di interpellare la Comit per avere informa- zioni sui titoli depositati, non lo aveva fatto. Il ri- corrente lamenta quindi che il LI non sia stato di- ligente e non sia stato capace ciò che avrebbe ri- chiesto una diligenza minima di impedire un evento gravemente lesivo per investitori e depositanti. Si ag- giunge che il LI avrebbe posto in essere un'operazione di negoziazione di valori mobiliari ex art. 1 comma 1 1. 1/1991, da evitare perché depaupera- 7 tivi del patrimonio della SIM, e che per tale operazio- della prova ne doveva operare l'inversione dell'onere di cui all'art. 13 1. n. 1/1991. Il motivo è infondato. La corte territoriale non ha ignorato il punto indicato dal ricorrente, ma lo ha ri- solto in senso а lui sfavorevole, argomentando dalla estrema brevità del termine entro il quale il LI avrebbe dovuto accertare l'imminente vendita dei titoli in questione, e dall'assenza di qualsiasi puntuale in- un pegno abusivamente CO-dicazione sull'esistenza di stituito sui titoli medesimi. Con il terzo mezzo si denunzia la violazione e fal- sa applicazione degli artt. 210-213, 244 SS. c.p.c. e dell'art. 2697 c.C., anche sotto il profilo del vizio di motivazione. Si deduce che il capitolo b) della pro- va per testi faceva cenno ad un colloquio intercorso il 18 aprile 1994, nel costo del quale la Comit aveva av- vertito il LI delle disposizioni per la sospensione date dalla Banca d'Italia a proposito di IR, e che la Corte territoriale non aveva inteso il significato della prova. Da ultimo si assume che anche le istanze di esibizione potevano meritare dai giudici di merito una differente valutazione. Il motivo si risolve, nella forma non meno che nel- la sostanza, in una censura per l'inadeguato apprezza- 8 mento, da parte della Corte del merito, delle prove ar- ticolate dalla parte, e per la loro mancata ammissione. Anche questo motivo, pertanto, verte sul merito, ed è inammissibile in questa sede In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sono a carico della parte ricorrente.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per il LI in Euro 7.900, di cui 7.000,00 per onorario, e per la CONSOB in Euro 6.800,00, di cui 6.000,00 per onorario. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 23 ottobre 2002. sensore Il Presidente Il Consigliere estensore Aldo Cecceherini Giovanni Losavio Glosard IL CANCELL SHE Domenito zalap CORTE SUPREMA Pum Dspuertan #_18 MAR 2003, IL CAN 9