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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/09/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1224/2024 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Gianfranco Romeo;
APPELLANTE
Contro
in persona del procuratore pro-tempore (c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti. dall'avv. Salvatore Marsilio;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3073, pubblicata il 21 giugno 2024, il giudice unico del tribunale di
Catania accoglieva l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
n.2398/2021 emesso in data 12 giugno 2021 su ricorso dell' Parte_1 , (col quale veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento della
[...] somma di € 14.357,20, oltre interessi e spese di procedura monitoria) e regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “In merito al difetto di legittimazione attiva in capo all' occorre rilevare quanto segue: L'eccezione di che Pt_1 trattasi deve trovare accoglimento per quanto di ragione. Vale osservare sul punto, che l'art.
19 L.R. Sicilia 12.1.2012 n.
8 - legge che ha istituito l' e soppresso i Consorzi per Parte_1 le di Sviluppo Industriale - prevedeva la sottoposizione a liquidazione dei consorzi CP_2 soppressi, assegnando ai commissari termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge medesima per chiudere le operazioni di liquidazione e approvare il bilancio finale. Al comma VIII della norma era anche previsto che trascorso infruttuosamente tale termine “i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aeree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l tale da Pt_1 garantire ed assicurare l'assolta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito
e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione”. Questa parte dell'art. 19 è stata in seguito oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore regionale: l'art. 64 L.R. Sicilia 2013 n. 9 ha precisato che “il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell' Parte_2
è il legale rappresentante … dei singoli soppressi Consorzi per le aree
[...] di sviluppo in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi Parte_3 mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale” che accerta la chiusura della fase di liquidazione;
I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole gestione separata In nessun caso Pt_1
è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP”. La norma di interpretazione autentica ha dunque fugato i dubbi generati dalla formulazione dell'art. 19 comma VIII L. R. Sicilia n. 8/2012, chiudendo spazi alla configurazione di una successione di IRSAP nelle posizioni debitorie facenti capo ai consorzi soppressi. Nel caso di specie il credito azionato in fase monitoria dall'impresa opposta scaturisce dal rapporto contrattuale intercorso tra quest'ultima, che dunque viene chiamata al pagamento delle somme oggetto di giudizio per debiti personalmente contratti, ed il
ne discende, pertanto, che legittimato Controparte_3 attiva del credito non può essere considerato l' Controparte_4 in assenza di una successione formale nel rapporto negoziale di che
[...] trattasi”.
Avverso tale decisione l ha interposto appello con atto di citazione notificato Pt_1 in data 24 settembre 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 giugno 2025.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione, viene dedotta l'erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'accertato difetto di legittimazione attiva in capo ad
Pt_1
Sostiene l'appellante che con nota del 28/07/2014, inviata ad , ha Pt_1 CP_1 riconosciuto la legittimazione dell'Ente quale soggetto fornitore del servizio di erogazione delle acque industriali, atteso che la missiva aveva destinatario “…IRSAP EX CONSORZIO
A.S.I…”; che, nella stessa raccomandata, la società a firma Controparte_1 dell'amministratore unico, precisava di non tenere conto di precedenti comunicazioni e di riconoscere un'erogazione di mc 2000 a quadrimestre a suo favore, riconoscendo, pertanto, la stessa opponente il subentro di nel rapporto negoziale originariamente intercorso Pt_1 con il , peraltro, confermando di avere usufruito del servizio dalla Controparte_3 stessa erogato, senza soluzione di continuità; che, quindi, a prescindere dalla questione rilevata in sentenza circa la impossibilità di configurare una successione a titolo universale di nei rapporti prima facenti capo ai Consorzi ASI, nel caso di specie, è certamente Pt_1 ravvisabile il subentro dell' nel rapporto contrattuale intercorso con . Pt_1 CP_1
Il motivo è infondato.
L'art. 19 della L. r. n. 8/2012 ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore, i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti sono soppressi e posti in liquidazione;
per lo svolgimento delle attività di liquidazione è stata prevista la nomina di un commissario straordinario.
Il comma 8 della stessa legge, ha stabilito, tra l'altro, che i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l tale Parte_2 da garantire la distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione;
ha, altresì, previsto, a seguito dell'integrazione apportata con la legge n.8/2016 che “In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi
ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione”.
L'art. 19 della l.r. 17/05/2016, n. 8, che ha modificato l'art. 19, comma 8, della L.R.
2/01/2012, n. 8, ha reintrodotto la gestione autonoma dei Consorzi Asi in liquidazione in sostituzione della precedente gestione separata presso l' Pt_1
La successione tra Consorzi ASI in liquidazione, le cui gestioni mantengono la propria autonoma soggettività giuridica e processuale, e è avvenuta a titolo particolare ossia Pt_1 relativamente ai soli rapporti espressamente indicati dalla legge (Tribunale Amministrativo
Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 1212 del 2022, che richiama C.G.A. 6 febbraio 2018,
n. 74; T.AR. Sicilia, Palermo, III, 5 maggio 2019, n.1247; id. II, 29 ottobre 2018, n. 2194).
Correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso la legittimazione passiva dell' in relazione alla pretesa creditoria, monitoriamente azionata, di cui al contratto Pt_1 di somministrazione n. 0002691 stipulato in data 25.07.2007 tra ed il CP_1
, richiamando, inoltre, l'art. 64 L.R. Sicilia 2013 n. 9 ha precisato Controparte_3 che “il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell' Parte_2
è il legale rappresentante … dei singoli soppressi Consorzi per di Pt_4 Controparte_3 in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale” che accerta la chiusura della fase di liquidazione;
I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole gestione separata In nessun caso è consentito che le Pt_1 singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP”.
Privo di pregio si appalesa il rilievo dell'IRSAP in merito al riconoscimento da parte di
, giusta nota del 28/07/2014, del subentro di nel rapporto negoziale CP_1 Pt_1 originariamente intercorso con il , osservandosi, al riguardo, che la Controparte_3 natura cogente della normativa istituiva dell'IRSAP è tale da escludere che possa subire deroga alcuna, tantomeno attraverso manifestazioni volitive provenienti da un privato.
Devesi, pertanto, rigettare l'impugnazione proposta dall' (restando assorbita Pt_1 ogni questione afferente il merito della controversia), discendendone la conferma della gravata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al
DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore da 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...] avverso la sentenza n. 3073, pubblicata il 21 giugno Parte_1
2024, del giudice unico del tribunale di Catania, rigetta l'appello e condanna
[...]
a rifondere, in favore di , le spese del Parte_1 CP_1 grado, che liquida in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €.
500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 12 settembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena