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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 16.04.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 111/2022 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
SCIGLIANO PINA
Ricorrente
C O N T R O
, in persone del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
ALLEGRINI FABRIZIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna alla liquidazione della CP_1 prestazione (indennizzo) nella misura corrispondente al grado di inabilità conseguente alla malattia professionale denunciata l'8.6.2019 (broncopatia cronica ostruttiva), illegittimamente rigettata dall' con provvedimento del 31.10.2019. CP_2
Instaurato il contradditorio, l' ha resistito all'avversa domanda chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa veniva istruita oralmente e documentalmente e all'esito della consulenza medico legale acquisita e depositata in atti, è così decisa.
* *
Il ricorso deve essere rigettato.
Sebbene le prove testimoniali assunte ( cfr. verbale di udienza del 27.04.2022) abbiano confermato lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa descritta in ricorso, tuttavia l'espletata consulenza medico–legale, pur avendo accertato che l'istante è
1 affetto da “BPCO”, ha determinato l'entità del danno biologico- derivante da tale patologia- nella misura del 2,5%, ossia inferiore alla soglia minima di indennizzabilità (cfr. relazione di consulenza tecnica depositata il 4.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Tanto premesso, deve darsi atto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione per cui «nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l'inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista di successivi aggravamenti, vertendosi in materia di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che non può dar luogo ad una questione pregiudiziale, di cui possa chiedersi l'accertamento con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ» (Cass.
17782/09).
Il principio è stato ribadito da Cass. 17971/10, secondo cui «la domanda di mero accertamento della natura professionale dell'infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa (in assenza di una inabilità permanente residuata e indennizzabile) sono inammissibili, risolvendosi in richieste di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi
(salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Né può ritenersi che la natura lavorativa dell'infortunio costituisca questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 cod. proc. civ., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo» nonché da Cass. 14961/15 che ha affermato: «In caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita non suscettibile di autonomo accertamento, dovendosi, peraltro, riconoscere, ove una siffatta positiva declaratoria sia stata comunque adottata, l'interesse dell ad impugnare e rimuovere la sentenza di CP_1 primo grado, emessa "contra legem", contenente una statuizione che riguarda, in ogni caso, l' , e ciò CP_2
a prescindere dal contenuto immediatamente lesivo della stessa» (nello stesso senso, più recentemente, Cass.
16149/18).
2 Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di percentuale inferiore alla soglia legislativamente fissata (6%) non v'è ragione per discostarsi dal consolidato orientamento della Suprema
Corte sopra richiamato.
Dovendo procedere ai fini della liquidazione delle spese ad una valutazione complessiva dell'esito, si ritiene di disporre la compensazione integrale, avuto riguardo alla particolarità della lite che ha richiesto un accertamento medico-legale che ha comunque riscontrato un'invalidità.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' ai sensi CP_1 dell'art. 152 disp. att c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite
- pone a carico dell' le spese di consulenza medico-legale liquidate con separato CP_1 decreto.
Crotone, 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Alessia Vilei
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