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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 116/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 116/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. SARTINI ALFREDO e dell'avv. PICCIONI MASSIMILIANO
( ) VIALE CECCARINI N. 134 47838 RICCIONE;
C.F._2 Parte_2
( ) V.LE CECCARINI, 134 47838 RICCIONE;
[...] C.F._3
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PAZZAGLIA NICOLETTA e dell'avv. PASCUCCI MICHELA
( ) PIAZZA VERDI N. 16 ; C.F._4 Controparte_2
IÀ Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 13 con il patrocinio dell'avv. DE PASCALE MARCO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previa riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante nel giudizio di primo grado e, segnatamente Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità dell'opposta e del terzo chiamato in causa in merito ai vizi oggetto di causa e per l'effetto condannarli al risarcimento di tutti i danni che ne sono derivati così come sopra dedotti da quantificarsi in € 6 .000,00 ovvero in quella diversa misura che risulterà di giustizia ed in ogni caso maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. Nel caso in cui dovesse essere accertato un credito in capo alla società opposta operare la compensazione di detto credito con quello riconosciuto all'opponente. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellato : CP_1
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1152/2022 del Tribunale di Rimini. Parte_1
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
Conclusioni per l'appellato CP_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, respingere in toto l'appello avversario proposto dal sig. nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), e residente in [...], contro la sentenza n. C.F._1
1152/2022, emessa dal Tribunale di Rimini, nel procedimento rg 688/2018, pubblicata in data 25.11.2022 e notificata in data 12.12.2022, poiché inammissibile, e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta da questa difesa, e per l'effetto confermare integralmente la sen-tenza medesima.
IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA, rigettare qualsivoglia domanda risarcitoria da chiunque svolta nei confronti della società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, siccome infondata in fatto ed in Controparte_3
pagina 2 di 13 diritto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche minimo delle pretese attoree, condannare in ogni caso l'appellante alle spese di causa del doppio grado di giudizio in favore della società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempo-re. Controparte_3
Condannare in ogni caso l'attore alle spese di causa maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa avanzata dal Giudice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. stante l'ingiustificato rifiuto dell'attore ad Pt_1 aderire alla stessa.
Condannare in ogni caso l'attore ex art. 96 c.p.c. al risarcimento nella misura che risulterà di giustizia in favore della società in persona del suo le-gale rappresentante pro Controparte_3 tempore per aver agito in giudizio in mala fede e/o colpa grave.
In ogni caso, con vittoria di spese, e compensi di causa, del doppio grado di giudizio ivi comprese le spese di CTU di cui si chiede la refusione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Rimini, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.947,33 nei confronti di a saldo degli Controparte_1
interventi di straordinaria manutenzione presso l'abitazione dell'opponente, tra cui le opere murarie necessarie per la posa in opera degli infissi e delle finestre.
2. In fatto l'opponente allegava che la direzione dei lavori era stata affidata al Geom. di Morciano di Romagna che si era occupato anche della progettazione e Controparte_5
che, successivamente all'installazione degli infissi si constatava la difformità di un infisso tra quanto previsto in progetto e disposto in cantiere, e quanto in realtà realizzato;
che la contestazione veniva formulata all'impresa esecutrice opposta e alla ditta Controparte_4
fornitrice ed installatrice dell'infisso; che facevano seguito ulteriori contestazioni con
[...]
raccomandata del 25/07/2016 reiterata il 21/07/2017.
3. Deduceva l'opponente che le misure dei controtelai prima della loro fornitura erano state inviate dalla al tecnico dell'impresa opposta, e che quindi né il CP_3 Persona_1
committente, né il direttore lavori, avrebbero potuto avvedersi dell'errore posto che le misure non venivano inviate anche a loro. Quindi l'impresa, seppur consapevole delle pagina 3 di 13 misure concordate con la direzione lavori, recepiva quelle sbagliate del fornitore degli infissi senza avvedersi, usando la dovuta diligenza, dell'errore commesso. Da ciò la responsabilità dell'impresa opposta e della società per la mancata esecuzione a regola d'arte del CP_3
proprio operato e conseguente impossibilità per il di ottenere il rilascio delle Pt_1
certificazioni di agibilità / abitabilità se non mediante rifacimento dell'opera realizzata mediante esecuzione di lavori.
3. Sulla base di queste premesse l'opponente deduceva:
A) la mancanza di prova del credito ingiunto dall'opposta in sede monitoria, in quanto indimostrato sia sotto il profilo dell'entità dei lavori eseguiti sia del quantum, ovvero dei prezzi applicabili, posto che il credito ingiunto sarebbe stato insussistente per stessa ammissione dell'opposta, laddove aveva riconosciuto di aver concordato con il uno Pt_1
sconto, salvo poi dichiarare di aver unilateralmente revocato il beneficio;
quindi il credito totale ammonterebbe ad € 5.500,00;
B) la presenza di vizi e difetti, a suo dire ammessi anche dall'opposta, sostenendo che durante l'esecuzione dei lavori si era deciso, per ridurre i costi a carico del committente, di variare le misure delle aperture esterne rispetto al progetto iniziale. Tale modifica prevedeva il mantenimento degli architravi e delle banchine delle aperture esterne ed il solo spostamento/allargamento delle spallette, rispettando il Decreto del Ministero della Sanità
05/07/1975 il quale prevede, per ciascun locale d'abitazione, che l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e che comunque la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a
1/8 della superficie del pavimento.
Nel caso in esame, tuttavia, la ditta incaricata di eseguire i controtelai ( aveva CP_3
fornito due controtelai con misure differenti per le due camere da letto e la società opposta, pur consapevole sia delle misure decise che della normativa vigente (rapporto illuminate), aveva posto in opera i controtelai senza avvedersi dell'errore.
Ritenendo pertanto responsabile per concorso di responsabilità anche la ditta
[...]
, in quanto fornitore ed installatore dell'infisso cui la circostanza era stata Controparte_4
evidenziata in più occasioni, instava per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo. pagina 4 di 13 4. Si costituiva in giudizio la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto e affermando di aver svolto lavori a regola d'arte.
In particolare deduceva che in un primo accordo non rientravano fra gli interventi affidati alla Ditta opposta la posa dei controtelai esterni e la fornitura degli infissi in quanto vi era un contatto diretto fra il proprietario dell'immobile e la Ditta di produzione degli infissi stessi, e che la posa in opera dei controtelai esterni veniva indicata solo nella lista lavori dell'8.2.2016 ove si trova la voce “Esecuzione della sola posa in opera di controtelai per infissi esterni.
Nel prezzo sono compresi la formazione dei piani di posa, la posa in opera perfettamente a piombo ed in piano, le piccole opere murarie di adeguamento alle murature e qualsiasi altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte”.
5. Pertanto, l'opposta deduceva che non si era mai occupata delle misure CP_1
originarie delle finestre, non essendo incaricata in prima istanza di tale adempimento, e che le misure originarie erano state poi sostituite dal Direttore dei lavori in accordo con la
[...]
durante un incontro al quale la ditta non aveva partecipato, e CP_6
successivamente la Ditta di produzione degli infissi aveva comunicato ad Persona_1
tecnico della le misure architettoniche dei controtelai esterni e sulla base di tali CP_1
indicazioni la opposta aveva provveduto alla propria attività. CP_6
Il lavoro della era stato pertanto svolto a regola d'arte in quanto non Parte_3
sussistevano vizi o difetti riguardanti la posa in opera dei controtelai, lavoro alla stessa affidato, ma errori circa la dimensione dell'apertura che non potevano essere in alcun modo attributi alla società opposta che aveva svolto solo la propria attività senza alcun potere decisionale attribuito ad altri soggetti;
in ogni caso, il credito ingiunto corrispondeva a quanto dovuto dal alla e la circostanza dello sconto accordato era stata Pt_1 Parte_3
pattuita in antecedenza alle questioni sollevate successivamente ed accordata verbalmente per cercare di andare incontro a necessità del Pt_1
6. Concessa la provvisoria esecutività del decreto veniva autorizzata la chiamata in causa di che si costituiva in giudizio eccependo la decadenza ex art. 1667 Controparte_4
c.c. di parte opponente dalla denuncia dei vizi e chiedeva il rigetto della domanda di parte opponente per infondatezza della chiamata in causa. pagina 5 di 13 La deduceva che aveva chiesto un preventivo per la fornitura ed installazione CP_3 Pt_1
di finestre complete di infissi alla fornendole il disegno progettuale del CP_3
Progettista e Direttore Lavori Geom. per la redazione del preventivo;
che Controparte_5
successivamente il Geom. aveva verificato in loco le reali dimensioni dei Controparte_5
fori delle finestre, e nell'occasione si accorgeva che gli architravi (lastra di cemento armato sopra la finestra) risultavano ad un'altezza inferiore rispetto al progetto;
che pertanto per non far rimuovere gli architravi con i costi che ciò comportava, il Direttore Lavori era intervenuto sulle misure delle finestre che erano state pedissequamente riportate dalla società nel nuovo preventivo trasmesso al che aveva sottoscritto quindi il CP_3 Pt_1
contratto definitivo riportante le misure esecutive decise dal Direttore Lavori;
che la ditta a quel punto produceva e forniva i controtelai ‐ che l'impresa veva montato CP_3
senza mai ricevere alcuna contestazione né dal Direttore Lavori, né dal Pt_1
7. Deduceva la che dopo circa due mesi aveva provveduto poi al montaggio degli CP_3
infissi, senza che nel lasso di tempo intercorso le fosse contestato alcunchè, il tutto rispettando pedissequamente le misure dettate Direttore Lavori e riportate nel contratto firmato da che aveva provveduto regolarmente al pagamento dovuto alla società Pt_1
; che inoltre mai era pervenuto ne' era stato consegnato alla il CP_3 Controparte_6
disegno prodotto in giudizio quale doc. 11 dal documento peraltro contestato non Pt_1
essendo né firmato né avente data certa, né mai era pervenuta alcuna comunicazione dal
Geom. circa la necessità di modificare nuovamente la misura di una finestra. CP_5
8. La causa veniva istruita con prova per testi, interpello e svolgimento di CTU, e veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alle spese di lite e ctu. A fondamento della decisione il giudice di prime cure evidenziava che le doglianze dell'opponente non erano finalizzate a negare l'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti, né la totalità del quantum se non in relazione allo sconto poi non accordato dall'opposta ed alla decurtazione degli asseriti danni subiti.
Allo stesso modo in relazione alla posizione della chiamata in causa la contestazione non verteva su vizi o difetti degli infissi e dei controtelai realizzati dalla , che di fatto CP_3
pagina 6 di 13 per la loro quasi totalità risultava essere stati posati in opera senza alcun problema, e che occorreva quindi esaminare se lo sbaglio nella misura dell'infisso fosse realmente addebitabile a parte opposta o alla terza chiamata così come asserito dall'opponente.
9. Quanto alla responsabilità civile per vizi, in via generale il giudice di primo grado osservava che, per costante giurisprudenza, appaltatore, direttore dei lavori e progettista rispondono solidalmente dei danni arrecati al committente, essendo sufficiente per la sussistenza della solidarietà che le azioni e omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso “a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. Civ., sent. n. 18521 del 21 settembre 2016).
10. Sulla base di tali premesse il Tribunale osservava che il CTU, quanto alla modifica delle misure in corso d'opera aveva evidenziato che: “Ne deduco che sarebbe pertanto stata prevista una variante in corso d'opera che prevedeva le nuove misure nel rispetto delle normative igienicosanitarie con nuovi elaborati che il progettista avrebbe dovuto calibrare in virtù delle decisioni assunte. Variante che, da un punto di vista urbanistico può essere depositata presso il Comune all'atto di chiusura dei lavori quale
“Variante di Fine Lavori” ma che, per il corretto andamento del cantiere, prescriveva elaborati corretti ed esecutivi da fornirsi alle ditte esecutrici dal momento che gli architettonici depositati, come visto in precedenza, non rispondevano a tali esigenze. Ciò non avveniva e, sempre stante la documentazione agli atti non riferita
a dichiarazioni personali, non è esistita una disposizione ufficialmente comunicata della D.L. Sostenere che le imprese esecutrici, sia quella che ha realizzato le opere murarie che quella che ha realizzato l'infisso in alluminio, avrebbero dovuto “verificare” autonomamente la rispondenza delle normative igienico-sanitarie del progetto e delle variazioni apportate con l'assenso della proprietà e della D.L., è cosa insolita e certamente non consona al normale procedersi del cantiere”.
E ancora a pagina 10 ed 11: “tra la posa in opera dei controtelai, la successiva posa dei termo cappotti e la posa delle finestre passano non meno di due mesi nei quali, stante il corretto svolgimento dell'incarico, la
D.L. avrebbe potuto appurare per tempo il difetto già evidente e manifesto comunicandolo anche alla proprietà, soprattutto se le modifiche dovevano essere oggetto di Variante in sede di Fine Lavori”.
11. Il giudice di prime cure rilevava infine che il CTU aveva così concluso: “imputo alle parti, così come richiestomi, quelle che per il sottoscritto possono essere le singole percentuali di responsabilità: - pagina 7 di 13 10% ciascuno ad ognuna delle due ditte partecipanti all'esecuzione delle opere, non avendo per tempo segnalato la non rispondenza degli elaborati a quanto richiesto, pretendendo nuovi elaborati esecutivi con conseguente modifica delle quote di infisso nei confronti di quanto dettato dall'elaborato progettuale; -80% al direttore lavori per non aver fornito elaborati corretti sia in sede preventiva, in quanto quelli di progetto erano estremamente illeggibili sulle opere da eseguirsi alle finestre (non prevedendo alcun intervento neppure sulle spallette nonostante quanto imposto dall'allegata relazione ex l. 10/91) e soprattutto per non aver redatto elaborati corretti a seguito delle decisioni assunte (mancato rialzo degli architravi); per non aver segnalato per tempo, prima dell'esecuzione degli infissi e visto il lungo tempo intercorso tra la posa dei telai e quella degli infissi, la sopraggiunta anomalia”.
12. Nonostante le conclusioni del CTU, il Tribunale riteneva tuttavia che la responsabilità non potesse essere addebitata alle ditte appaltatrici nemmeno nella percentuale indicata, in quanto era onere del Direttore Lavori la consegna degli elaborati corretti alle ditte appaltatrici e non certo delle ditte esecutrici quelli di richiederli o verificarli nuovamente.
Peraltro, il CTU stesso aveva confermato che le opere realizzate non presentavano vizi o difetti: “da un esame eseguito “a vista” sull'opera realizzata, risulta che sia i materiali usati che la posa degli stessi sono di buon pregio, qualità ed esecuzione” (pag. 8) e quindi nulla poteva esser contestato riguardo all'opera posta in essere delle ditte esecutrici, concordando con quanto espresso dal CTU quando affermava: “sostenere che le imprese esecutrici, sia quella che ha realizzato le opere murarie che quella che ha realizzato l'infisso in alluminio, avrebbero dovuto “verificare” autonomamente la rispondenza delle normative igienico-sanitarie del progetto e delle variazioni apportate con l'assenso della proprietà e della d.l., è cosa insolita e certamente non consona al normale procedersi del cantiere”.
13. Quanto all'istruttoria orale il giudice di primo grado osservava che quanto accertato dal
CTU era stato confermato anche dal medesimo Geom. escusso come teste CP_5
all'udienza del 28.10.2020, il quale aveva chiarito che le misure originarie del progetto erano state modificate in corso d'opera, senza però specificare in maniera precisa con quale modalità fossero state comunicate tali variazioni, a parte far riferimento ad un incontro avvenuto sul cantiere, e che ciò consentiva di affermare che era mancato un controllo ed una supervisione da parte del Direttore Lavori il quale, per sua stessa ammissione, non aveva più seguito la questione delle misure e dell'asserito successivo sopralluogo di tal pagina 8 di 13 fine.
Anche qualora fossero state demandate alle parti le verifiche delle misure, il Direttore
Lavori non poteva esimersi dal presenziare nuovamente e inviare documentalmente istruzioni alle ditte appaltatrici, ed era senz'altro onerato del controllo diretto sull'infisso che aveva causato problemi di necessaria variazione delle misure proprio per l'importanza di tale questione ai fini della agibilità.
14. In conclusione non potevano quindi essere addebitate a parte opposta, mera esecutrice dei lavori come demandati dalla DL, ed alla terza chiamata, neppure nella minima percentuale prevista dal CTU, le responsabilità paventate da parte opponente per gli asseriti danni, peraltro irrisori rispetto alla fornitura, oltre che non provati in relazione al disagio abitativo.
A quanto esposto nulla aggiungevano le risultanze degli interrogatori formali, tanto meno ai fini dell'art. 232 cpc essendo prevalente e rilevante quanto emerso documentalmente nonché in sede di escussione del Geometra e in sede di CTU.
Il credito ingiunto era dunque risultato fondato in quanto incontestato nel suo originario ammontare, posto che alcun vizio poteva essere addebitato all'opposta, e inoltre, in relazione allo sconto pattuito, il Tribunale osservava che questo veniva poi revocato da parte opposta in sede stragiudiziale.
15. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma;
si Parte_1
sono costituiti in giudizio gli appellati eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e chiedendone comunque il rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
16. Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale sia giunto alla conclusione che il credito ingiunto risulterebbe provato in quanto incontestato nel suo originario ammontare, deducendo che il credito ingiunto era stato prontamente contestato dall'opponente nel proprio atto di citazione e che il Tribunale, pur richiamando correttamente il principio di pagina 9 di 13 diritto secondo il quale l'onere della prova del credito nel giudizio di opposizione grava sull'opposto e le fatture commerciali, seppur documenti idonei nella fase monitoria, non costituiscono prova del contratto né dell'esecuzione delle prestazioni, abbia poi erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio nonostante non vi sia alcuna prova circa un accordo sui prezzi praticati e tradotti nelle fatture oggetto del monitorio.
17. Con il secondo motivo si lamenta, in via subordinata, che il Tribunale abbia ingiustamente disatteso l'esistenza di un accordo circa uno sconto da applicarsi sull'importo dei lavori pari ad € 500,00, deducendo che tale accordo, mai contestato dall'avversario, è stato documentato per iscritto e la successiva revoca sostenuta dall'opposta e condivisa dal
Tribunale non può avere alcuna efficacia.
18. Con il terzo motivo si lamenta che il Tribunale abbia rigettato la domanda nei confronti degli odierni appellati, deducendo l'erroneità della decisione posto che il CTU aveva correttamente individuato la superficie minima finestrata in 1,74 mq, mentre la finestra realizzata di 1,56 mq è inferiore a tale superficie, e dunque “non corrisponde a quanto indicato in progetto e non rispetta i requisiti igienico sanitari minimi”.
19. In particolare si deduce che durante l'incontro tenutosi in cantiere nel gennaio 2016 si decisero le misure definitive della finestra in 1300x1350 mm ma, tuttavia, la finestra venne fornita dalla con misure inferiori e sbagliate. CP_3
20. Deduce pertanto l'appellante che, in materia di appalto, la responsabilità per i vizi dell'opera grava su tutti i soggetti coinvolti (Direzione Lavori, appaltatori, tecnici progettisti ecc.) e tale responsabilità è solidale;
ciascuno dei soggetti astrattamente responsabili può rimanere esente da colpa unicamente laddove dimostri che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte ovvero che l'errore, il difetto, il vizio dipenda da colpa di altri soggetti.
Nel caso in esame, si sostiene che la ditta la ditta avevano l'obbligo di eseguire CP_3
le rispettive prestazioni nel rispetto delle regole dell'arte e, quindi, anche nel rispetto della normativa igienico sanitaria, posto la giurisprudenza esime da responsabilità l'appaltatore solamente nel caso in cui, a fronte di istruzioni errate, dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e, ciò nonostante, di aver ricevuto comunque l'ordine di eseguirle con manleva da ogni responsabilità. pagina 10 di 13 21. Si deduce inoltre che anche il CTU, seppur in maniera contradditoria ed illogica, aveva addossato alle imprese appaltatrici una responsabilità del 10% ciascuna con la seguente motivazione “non avendo segnalato per tempo la non rispondenza degli elaborati a quanto richiesto pretendendo nuovi elaborati esecutivi con conseguente modifica delle quote di infisso nei confronti di quanto dettato nell'elaborato progettuale”; pertanto, si conclude, se la loro unica colpa è quella evidenziata dal CTU allora devono essere applicati i principi di diritto sopra esposti con conseguente addebito della totale responsabilità alle ditte appaltatrici che avrebbero eseguito il lavoro nella consapevolezza dell'erroneità delle misure quand'anche fosse dimostrato (ma non lo è) che tali errate misure vennero fornite dalla DL.
22. Con il quarto motivo si lamenta l'errata e contraddittoria valutazione delle prove raccolte e la violazione dell'art. 1667 c.c., deducendo che il Tribunale avrebbe mal valutato le prove raccolte ritenendole attendibili solo per certi aspetti e disattendendole per altri.
23. Così riassunti i motivi di impugnazione, la Corte ne rileva la totale infondatezza.
Quanto al primo motivo, come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado,
l'esecuzione delle opere commissionate non è stato oggetto di contestazione e risulta documentalmente provata, così come nessuna tempestiva contestazione in ordine al quantum indicato nella fattura emessa da è stata avanzata dal fino al momento CP_1 Pt_1
della notifica del decreto ingiuntivo, dovendosi pertanto rilevare la tardività e comunque l'infondatezza della doglianza, anche in relazione al secondo motivo relativo alla successiva revoca dello sconto risultando evidente che in fase stragiudiziale, si era CP_1
unilateralmente dichiarata disponibile a concederlo solo in un'ottica di bonario componimento, che non si è però realizzato.
24. Quanto agli ulteriori motivi, che possono trattarsi congiuntamente data la loro stretta correlazione, osserva la Corte che nessuna argomentazione dell'appellante coglie nel segno.
Se è infatti pacifico in causa, come accertato dal CTU, che per il rispetto dei requisiti igienico sanitari minimi la superficie finestrata doveva essere di 1,74 mq, mentre la finestra realizzata è di 1,56 mq, l'istruttoria orale e documentale, nonché le stesse deduzioni del committente consentono di ritenere accertato che la modifica delle misure originarie Pt_1
della finestra de quo venne stabilita dal DL Geom. nel corso di un incontro tenutosi CP_5
pagina 11 di 13 in cantiere nel gennaio 2016 e che le stesse vennero riportate dalla società nel CP_3
nuovo preventivo trasmesso al che aveva sottoscritto il contratto definitivo Pt_1
riportante le misure esecutive decise dal Direttore Lavori;
la ditta successivamente, CP_3
si era limitata a produrre e fornito i controtelai che l'impresa veva montato senza mai ricevere alcuna contestazione né dal Direttore Lavori, né dal Pt_1
25. Tali essendo le risultanze istruttorie incontestate, non potendo invece tenere in alcun conto il doc.11 prodotto da parte opponente contenente misure differenti della finestra da realizzare, in quanto privo di firma e di data certa, nonché tempestivamente contestato da che ha dedotto di non averlo mai visto prima dell'instaurazione del CP_1
giudizio, deve concludersi che nel caso di specie risulta del tutto corretta la decisione del
Tribunale di ritenere il DL unico responsabile del mancato rispetto della normativa igienico sanitaria, in considerazione degli specifici obblighi professionali assunti dal Geom. CP_5
con l'incarico affidatogli dal committente che consistevano nel verificare l'esecuzione Pt_1
a regola d'arte dell'opera sia sotto il profilo tecnico-realizzativo, rispetto alla quale nessuna contestazione è stata mossa alle ditte sia del rispetto della Controparte_7
normativa igienico sanitaria che, come evidenziato anche dal CTU, esulava dalle specifiche competenze tecniche delle ditte appaltatrici.
26. Ritiene pertanto la Corte che, nel caso in esame, la responsabilità esclusiva del DL debba essere affermata tanto nel caso in cui il Geom. abbia personalmente CP_5
comunicato all'appaltatrice le nuove misure dei controtelai, che sono stati successivamente realizzati e montati sotto la sua supervisione senza alcuna contestazione in corso d'opera, tanto nel caso in cui, come dallo stesso riferito in sede di testimonianza, dopo CP_5
l'incontro sul cantiere del gennaio 2016 non abbia più seguito la questione delle misure e non abbia partecipato all'asserito successivo sopralluogo che avrebbe CP_1
dovuto eseguire proprio a tal fine.
27. In conclusione la sentenza merita totale conferma.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non tenutasi in appello, devono essere poste a carico dell'appellante in favore degli appellati. pagina 12 di 13 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore di Parte_1 [...]
e di CP_1 Controparte_1 Controparte_3
che liquida, per ciascuna parte, in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia).
Così deciso in Bologna, il 28.01.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 116/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. SARTINI ALFREDO e dell'avv. PICCIONI MASSIMILIANO
( ) VIALE CECCARINI N. 134 47838 RICCIONE;
C.F._2 Parte_2
( ) V.LE CECCARINI, 134 47838 RICCIONE;
[...] C.F._3
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PAZZAGLIA NICOLETTA e dell'avv. PASCUCCI MICHELA
( ) PIAZZA VERDI N. 16 ; C.F._4 Controparte_2
IÀ Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 13 con il patrocinio dell'avv. DE PASCALE MARCO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previa riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante nel giudizio di primo grado e, segnatamente Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità dell'opposta e del terzo chiamato in causa in merito ai vizi oggetto di causa e per l'effetto condannarli al risarcimento di tutti i danni che ne sono derivati così come sopra dedotti da quantificarsi in € 6 .000,00 ovvero in quella diversa misura che risulterà di giustizia ed in ogni caso maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. Nel caso in cui dovesse essere accertato un credito in capo alla società opposta operare la compensazione di detto credito con quello riconosciuto all'opponente. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellato : CP_1
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1152/2022 del Tribunale di Rimini. Parte_1
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
Conclusioni per l'appellato CP_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, respingere in toto l'appello avversario proposto dal sig. nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), e residente in [...], contro la sentenza n. C.F._1
1152/2022, emessa dal Tribunale di Rimini, nel procedimento rg 688/2018, pubblicata in data 25.11.2022 e notificata in data 12.12.2022, poiché inammissibile, e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta da questa difesa, e per l'effetto confermare integralmente la sen-tenza medesima.
IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA, rigettare qualsivoglia domanda risarcitoria da chiunque svolta nei confronti della società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, siccome infondata in fatto ed in Controparte_3
pagina 2 di 13 diritto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche minimo delle pretese attoree, condannare in ogni caso l'appellante alle spese di causa del doppio grado di giudizio in favore della società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempo-re. Controparte_3
Condannare in ogni caso l'attore alle spese di causa maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa avanzata dal Giudice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. stante l'ingiustificato rifiuto dell'attore ad Pt_1 aderire alla stessa.
Condannare in ogni caso l'attore ex art. 96 c.p.c. al risarcimento nella misura che risulterà di giustizia in favore della società in persona del suo le-gale rappresentante pro Controparte_3 tempore per aver agito in giudizio in mala fede e/o colpa grave.
In ogni caso, con vittoria di spese, e compensi di causa, del doppio grado di giudizio ivi comprese le spese di CTU di cui si chiede la refusione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Rimini, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.947,33 nei confronti di a saldo degli Controparte_1
interventi di straordinaria manutenzione presso l'abitazione dell'opponente, tra cui le opere murarie necessarie per la posa in opera degli infissi e delle finestre.
2. In fatto l'opponente allegava che la direzione dei lavori era stata affidata al Geom. di Morciano di Romagna che si era occupato anche della progettazione e Controparte_5
che, successivamente all'installazione degli infissi si constatava la difformità di un infisso tra quanto previsto in progetto e disposto in cantiere, e quanto in realtà realizzato;
che la contestazione veniva formulata all'impresa esecutrice opposta e alla ditta Controparte_4
fornitrice ed installatrice dell'infisso; che facevano seguito ulteriori contestazioni con
[...]
raccomandata del 25/07/2016 reiterata il 21/07/2017.
3. Deduceva l'opponente che le misure dei controtelai prima della loro fornitura erano state inviate dalla al tecnico dell'impresa opposta, e che quindi né il CP_3 Persona_1
committente, né il direttore lavori, avrebbero potuto avvedersi dell'errore posto che le misure non venivano inviate anche a loro. Quindi l'impresa, seppur consapevole delle pagina 3 di 13 misure concordate con la direzione lavori, recepiva quelle sbagliate del fornitore degli infissi senza avvedersi, usando la dovuta diligenza, dell'errore commesso. Da ciò la responsabilità dell'impresa opposta e della società per la mancata esecuzione a regola d'arte del CP_3
proprio operato e conseguente impossibilità per il di ottenere il rilascio delle Pt_1
certificazioni di agibilità / abitabilità se non mediante rifacimento dell'opera realizzata mediante esecuzione di lavori.
3. Sulla base di queste premesse l'opponente deduceva:
A) la mancanza di prova del credito ingiunto dall'opposta in sede monitoria, in quanto indimostrato sia sotto il profilo dell'entità dei lavori eseguiti sia del quantum, ovvero dei prezzi applicabili, posto che il credito ingiunto sarebbe stato insussistente per stessa ammissione dell'opposta, laddove aveva riconosciuto di aver concordato con il uno Pt_1
sconto, salvo poi dichiarare di aver unilateralmente revocato il beneficio;
quindi il credito totale ammonterebbe ad € 5.500,00;
B) la presenza di vizi e difetti, a suo dire ammessi anche dall'opposta, sostenendo che durante l'esecuzione dei lavori si era deciso, per ridurre i costi a carico del committente, di variare le misure delle aperture esterne rispetto al progetto iniziale. Tale modifica prevedeva il mantenimento degli architravi e delle banchine delle aperture esterne ed il solo spostamento/allargamento delle spallette, rispettando il Decreto del Ministero della Sanità
05/07/1975 il quale prevede, per ciascun locale d'abitazione, che l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e che comunque la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a
1/8 della superficie del pavimento.
Nel caso in esame, tuttavia, la ditta incaricata di eseguire i controtelai ( aveva CP_3
fornito due controtelai con misure differenti per le due camere da letto e la società opposta, pur consapevole sia delle misure decise che della normativa vigente (rapporto illuminate), aveva posto in opera i controtelai senza avvedersi dell'errore.
Ritenendo pertanto responsabile per concorso di responsabilità anche la ditta
[...]
, in quanto fornitore ed installatore dell'infisso cui la circostanza era stata Controparte_4
evidenziata in più occasioni, instava per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo. pagina 4 di 13 4. Si costituiva in giudizio la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto e affermando di aver svolto lavori a regola d'arte.
In particolare deduceva che in un primo accordo non rientravano fra gli interventi affidati alla Ditta opposta la posa dei controtelai esterni e la fornitura degli infissi in quanto vi era un contatto diretto fra il proprietario dell'immobile e la Ditta di produzione degli infissi stessi, e che la posa in opera dei controtelai esterni veniva indicata solo nella lista lavori dell'8.2.2016 ove si trova la voce “Esecuzione della sola posa in opera di controtelai per infissi esterni.
Nel prezzo sono compresi la formazione dei piani di posa, la posa in opera perfettamente a piombo ed in piano, le piccole opere murarie di adeguamento alle murature e qualsiasi altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte”.
5. Pertanto, l'opposta deduceva che non si era mai occupata delle misure CP_1
originarie delle finestre, non essendo incaricata in prima istanza di tale adempimento, e che le misure originarie erano state poi sostituite dal Direttore dei lavori in accordo con la
[...]
durante un incontro al quale la ditta non aveva partecipato, e CP_6
successivamente la Ditta di produzione degli infissi aveva comunicato ad Persona_1
tecnico della le misure architettoniche dei controtelai esterni e sulla base di tali CP_1
indicazioni la opposta aveva provveduto alla propria attività. CP_6
Il lavoro della era stato pertanto svolto a regola d'arte in quanto non Parte_3
sussistevano vizi o difetti riguardanti la posa in opera dei controtelai, lavoro alla stessa affidato, ma errori circa la dimensione dell'apertura che non potevano essere in alcun modo attributi alla società opposta che aveva svolto solo la propria attività senza alcun potere decisionale attribuito ad altri soggetti;
in ogni caso, il credito ingiunto corrispondeva a quanto dovuto dal alla e la circostanza dello sconto accordato era stata Pt_1 Parte_3
pattuita in antecedenza alle questioni sollevate successivamente ed accordata verbalmente per cercare di andare incontro a necessità del Pt_1
6. Concessa la provvisoria esecutività del decreto veniva autorizzata la chiamata in causa di che si costituiva in giudizio eccependo la decadenza ex art. 1667 Controparte_4
c.c. di parte opponente dalla denuncia dei vizi e chiedeva il rigetto della domanda di parte opponente per infondatezza della chiamata in causa. pagina 5 di 13 La deduceva che aveva chiesto un preventivo per la fornitura ed installazione CP_3 Pt_1
di finestre complete di infissi alla fornendole il disegno progettuale del CP_3
Progettista e Direttore Lavori Geom. per la redazione del preventivo;
che Controparte_5
successivamente il Geom. aveva verificato in loco le reali dimensioni dei Controparte_5
fori delle finestre, e nell'occasione si accorgeva che gli architravi (lastra di cemento armato sopra la finestra) risultavano ad un'altezza inferiore rispetto al progetto;
che pertanto per non far rimuovere gli architravi con i costi che ciò comportava, il Direttore Lavori era intervenuto sulle misure delle finestre che erano state pedissequamente riportate dalla società nel nuovo preventivo trasmesso al che aveva sottoscritto quindi il CP_3 Pt_1
contratto definitivo riportante le misure esecutive decise dal Direttore Lavori;
che la ditta a quel punto produceva e forniva i controtelai ‐ che l'impresa veva montato CP_3
senza mai ricevere alcuna contestazione né dal Direttore Lavori, né dal Pt_1
7. Deduceva la che dopo circa due mesi aveva provveduto poi al montaggio degli CP_3
infissi, senza che nel lasso di tempo intercorso le fosse contestato alcunchè, il tutto rispettando pedissequamente le misure dettate Direttore Lavori e riportate nel contratto firmato da che aveva provveduto regolarmente al pagamento dovuto alla società Pt_1
; che inoltre mai era pervenuto ne' era stato consegnato alla il CP_3 Controparte_6
disegno prodotto in giudizio quale doc. 11 dal documento peraltro contestato non Pt_1
essendo né firmato né avente data certa, né mai era pervenuta alcuna comunicazione dal
Geom. circa la necessità di modificare nuovamente la misura di una finestra. CP_5
8. La causa veniva istruita con prova per testi, interpello e svolgimento di CTU, e veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alle spese di lite e ctu. A fondamento della decisione il giudice di prime cure evidenziava che le doglianze dell'opponente non erano finalizzate a negare l'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti, né la totalità del quantum se non in relazione allo sconto poi non accordato dall'opposta ed alla decurtazione degli asseriti danni subiti.
Allo stesso modo in relazione alla posizione della chiamata in causa la contestazione non verteva su vizi o difetti degli infissi e dei controtelai realizzati dalla , che di fatto CP_3
pagina 6 di 13 per la loro quasi totalità risultava essere stati posati in opera senza alcun problema, e che occorreva quindi esaminare se lo sbaglio nella misura dell'infisso fosse realmente addebitabile a parte opposta o alla terza chiamata così come asserito dall'opponente.
9. Quanto alla responsabilità civile per vizi, in via generale il giudice di primo grado osservava che, per costante giurisprudenza, appaltatore, direttore dei lavori e progettista rispondono solidalmente dei danni arrecati al committente, essendo sufficiente per la sussistenza della solidarietà che le azioni e omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso “a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. Civ., sent. n. 18521 del 21 settembre 2016).
10. Sulla base di tali premesse il Tribunale osservava che il CTU, quanto alla modifica delle misure in corso d'opera aveva evidenziato che: “Ne deduco che sarebbe pertanto stata prevista una variante in corso d'opera che prevedeva le nuove misure nel rispetto delle normative igienicosanitarie con nuovi elaborati che il progettista avrebbe dovuto calibrare in virtù delle decisioni assunte. Variante che, da un punto di vista urbanistico può essere depositata presso il Comune all'atto di chiusura dei lavori quale
“Variante di Fine Lavori” ma che, per il corretto andamento del cantiere, prescriveva elaborati corretti ed esecutivi da fornirsi alle ditte esecutrici dal momento che gli architettonici depositati, come visto in precedenza, non rispondevano a tali esigenze. Ciò non avveniva e, sempre stante la documentazione agli atti non riferita
a dichiarazioni personali, non è esistita una disposizione ufficialmente comunicata della D.L. Sostenere che le imprese esecutrici, sia quella che ha realizzato le opere murarie che quella che ha realizzato l'infisso in alluminio, avrebbero dovuto “verificare” autonomamente la rispondenza delle normative igienico-sanitarie del progetto e delle variazioni apportate con l'assenso della proprietà e della D.L., è cosa insolita e certamente non consona al normale procedersi del cantiere”.
E ancora a pagina 10 ed 11: “tra la posa in opera dei controtelai, la successiva posa dei termo cappotti e la posa delle finestre passano non meno di due mesi nei quali, stante il corretto svolgimento dell'incarico, la
D.L. avrebbe potuto appurare per tempo il difetto già evidente e manifesto comunicandolo anche alla proprietà, soprattutto se le modifiche dovevano essere oggetto di Variante in sede di Fine Lavori”.
11. Il giudice di prime cure rilevava infine che il CTU aveva così concluso: “imputo alle parti, così come richiestomi, quelle che per il sottoscritto possono essere le singole percentuali di responsabilità: - pagina 7 di 13 10% ciascuno ad ognuna delle due ditte partecipanti all'esecuzione delle opere, non avendo per tempo segnalato la non rispondenza degli elaborati a quanto richiesto, pretendendo nuovi elaborati esecutivi con conseguente modifica delle quote di infisso nei confronti di quanto dettato dall'elaborato progettuale; -80% al direttore lavori per non aver fornito elaborati corretti sia in sede preventiva, in quanto quelli di progetto erano estremamente illeggibili sulle opere da eseguirsi alle finestre (non prevedendo alcun intervento neppure sulle spallette nonostante quanto imposto dall'allegata relazione ex l. 10/91) e soprattutto per non aver redatto elaborati corretti a seguito delle decisioni assunte (mancato rialzo degli architravi); per non aver segnalato per tempo, prima dell'esecuzione degli infissi e visto il lungo tempo intercorso tra la posa dei telai e quella degli infissi, la sopraggiunta anomalia”.
12. Nonostante le conclusioni del CTU, il Tribunale riteneva tuttavia che la responsabilità non potesse essere addebitata alle ditte appaltatrici nemmeno nella percentuale indicata, in quanto era onere del Direttore Lavori la consegna degli elaborati corretti alle ditte appaltatrici e non certo delle ditte esecutrici quelli di richiederli o verificarli nuovamente.
Peraltro, il CTU stesso aveva confermato che le opere realizzate non presentavano vizi o difetti: “da un esame eseguito “a vista” sull'opera realizzata, risulta che sia i materiali usati che la posa degli stessi sono di buon pregio, qualità ed esecuzione” (pag. 8) e quindi nulla poteva esser contestato riguardo all'opera posta in essere delle ditte esecutrici, concordando con quanto espresso dal CTU quando affermava: “sostenere che le imprese esecutrici, sia quella che ha realizzato le opere murarie che quella che ha realizzato l'infisso in alluminio, avrebbero dovuto “verificare” autonomamente la rispondenza delle normative igienico-sanitarie del progetto e delle variazioni apportate con l'assenso della proprietà e della d.l., è cosa insolita e certamente non consona al normale procedersi del cantiere”.
13. Quanto all'istruttoria orale il giudice di primo grado osservava che quanto accertato dal
CTU era stato confermato anche dal medesimo Geom. escusso come teste CP_5
all'udienza del 28.10.2020, il quale aveva chiarito che le misure originarie del progetto erano state modificate in corso d'opera, senza però specificare in maniera precisa con quale modalità fossero state comunicate tali variazioni, a parte far riferimento ad un incontro avvenuto sul cantiere, e che ciò consentiva di affermare che era mancato un controllo ed una supervisione da parte del Direttore Lavori il quale, per sua stessa ammissione, non aveva più seguito la questione delle misure e dell'asserito successivo sopralluogo di tal pagina 8 di 13 fine.
Anche qualora fossero state demandate alle parti le verifiche delle misure, il Direttore
Lavori non poteva esimersi dal presenziare nuovamente e inviare documentalmente istruzioni alle ditte appaltatrici, ed era senz'altro onerato del controllo diretto sull'infisso che aveva causato problemi di necessaria variazione delle misure proprio per l'importanza di tale questione ai fini della agibilità.
14. In conclusione non potevano quindi essere addebitate a parte opposta, mera esecutrice dei lavori come demandati dalla DL, ed alla terza chiamata, neppure nella minima percentuale prevista dal CTU, le responsabilità paventate da parte opponente per gli asseriti danni, peraltro irrisori rispetto alla fornitura, oltre che non provati in relazione al disagio abitativo.
A quanto esposto nulla aggiungevano le risultanze degli interrogatori formali, tanto meno ai fini dell'art. 232 cpc essendo prevalente e rilevante quanto emerso documentalmente nonché in sede di escussione del Geometra e in sede di CTU.
Il credito ingiunto era dunque risultato fondato in quanto incontestato nel suo originario ammontare, posto che alcun vizio poteva essere addebitato all'opposta, e inoltre, in relazione allo sconto pattuito, il Tribunale osservava che questo veniva poi revocato da parte opposta in sede stragiudiziale.
15. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma;
si Parte_1
sono costituiti in giudizio gli appellati eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e chiedendone comunque il rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
16. Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale sia giunto alla conclusione che il credito ingiunto risulterebbe provato in quanto incontestato nel suo originario ammontare, deducendo che il credito ingiunto era stato prontamente contestato dall'opponente nel proprio atto di citazione e che il Tribunale, pur richiamando correttamente il principio di pagina 9 di 13 diritto secondo il quale l'onere della prova del credito nel giudizio di opposizione grava sull'opposto e le fatture commerciali, seppur documenti idonei nella fase monitoria, non costituiscono prova del contratto né dell'esecuzione delle prestazioni, abbia poi erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio nonostante non vi sia alcuna prova circa un accordo sui prezzi praticati e tradotti nelle fatture oggetto del monitorio.
17. Con il secondo motivo si lamenta, in via subordinata, che il Tribunale abbia ingiustamente disatteso l'esistenza di un accordo circa uno sconto da applicarsi sull'importo dei lavori pari ad € 500,00, deducendo che tale accordo, mai contestato dall'avversario, è stato documentato per iscritto e la successiva revoca sostenuta dall'opposta e condivisa dal
Tribunale non può avere alcuna efficacia.
18. Con il terzo motivo si lamenta che il Tribunale abbia rigettato la domanda nei confronti degli odierni appellati, deducendo l'erroneità della decisione posto che il CTU aveva correttamente individuato la superficie minima finestrata in 1,74 mq, mentre la finestra realizzata di 1,56 mq è inferiore a tale superficie, e dunque “non corrisponde a quanto indicato in progetto e non rispetta i requisiti igienico sanitari minimi”.
19. In particolare si deduce che durante l'incontro tenutosi in cantiere nel gennaio 2016 si decisero le misure definitive della finestra in 1300x1350 mm ma, tuttavia, la finestra venne fornita dalla con misure inferiori e sbagliate. CP_3
20. Deduce pertanto l'appellante che, in materia di appalto, la responsabilità per i vizi dell'opera grava su tutti i soggetti coinvolti (Direzione Lavori, appaltatori, tecnici progettisti ecc.) e tale responsabilità è solidale;
ciascuno dei soggetti astrattamente responsabili può rimanere esente da colpa unicamente laddove dimostri che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte ovvero che l'errore, il difetto, il vizio dipenda da colpa di altri soggetti.
Nel caso in esame, si sostiene che la ditta la ditta avevano l'obbligo di eseguire CP_3
le rispettive prestazioni nel rispetto delle regole dell'arte e, quindi, anche nel rispetto della normativa igienico sanitaria, posto la giurisprudenza esime da responsabilità l'appaltatore solamente nel caso in cui, a fronte di istruzioni errate, dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e, ciò nonostante, di aver ricevuto comunque l'ordine di eseguirle con manleva da ogni responsabilità. pagina 10 di 13 21. Si deduce inoltre che anche il CTU, seppur in maniera contradditoria ed illogica, aveva addossato alle imprese appaltatrici una responsabilità del 10% ciascuna con la seguente motivazione “non avendo segnalato per tempo la non rispondenza degli elaborati a quanto richiesto pretendendo nuovi elaborati esecutivi con conseguente modifica delle quote di infisso nei confronti di quanto dettato nell'elaborato progettuale”; pertanto, si conclude, se la loro unica colpa è quella evidenziata dal CTU allora devono essere applicati i principi di diritto sopra esposti con conseguente addebito della totale responsabilità alle ditte appaltatrici che avrebbero eseguito il lavoro nella consapevolezza dell'erroneità delle misure quand'anche fosse dimostrato (ma non lo è) che tali errate misure vennero fornite dalla DL.
22. Con il quarto motivo si lamenta l'errata e contraddittoria valutazione delle prove raccolte e la violazione dell'art. 1667 c.c., deducendo che il Tribunale avrebbe mal valutato le prove raccolte ritenendole attendibili solo per certi aspetti e disattendendole per altri.
23. Così riassunti i motivi di impugnazione, la Corte ne rileva la totale infondatezza.
Quanto al primo motivo, come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado,
l'esecuzione delle opere commissionate non è stato oggetto di contestazione e risulta documentalmente provata, così come nessuna tempestiva contestazione in ordine al quantum indicato nella fattura emessa da è stata avanzata dal fino al momento CP_1 Pt_1
della notifica del decreto ingiuntivo, dovendosi pertanto rilevare la tardività e comunque l'infondatezza della doglianza, anche in relazione al secondo motivo relativo alla successiva revoca dello sconto risultando evidente che in fase stragiudiziale, si era CP_1
unilateralmente dichiarata disponibile a concederlo solo in un'ottica di bonario componimento, che non si è però realizzato.
24. Quanto agli ulteriori motivi, che possono trattarsi congiuntamente data la loro stretta correlazione, osserva la Corte che nessuna argomentazione dell'appellante coglie nel segno.
Se è infatti pacifico in causa, come accertato dal CTU, che per il rispetto dei requisiti igienico sanitari minimi la superficie finestrata doveva essere di 1,74 mq, mentre la finestra realizzata è di 1,56 mq, l'istruttoria orale e documentale, nonché le stesse deduzioni del committente consentono di ritenere accertato che la modifica delle misure originarie Pt_1
della finestra de quo venne stabilita dal DL Geom. nel corso di un incontro tenutosi CP_5
pagina 11 di 13 in cantiere nel gennaio 2016 e che le stesse vennero riportate dalla società nel CP_3
nuovo preventivo trasmesso al che aveva sottoscritto il contratto definitivo Pt_1
riportante le misure esecutive decise dal Direttore Lavori;
la ditta successivamente, CP_3
si era limitata a produrre e fornito i controtelai che l'impresa veva montato senza mai ricevere alcuna contestazione né dal Direttore Lavori, né dal Pt_1
25. Tali essendo le risultanze istruttorie incontestate, non potendo invece tenere in alcun conto il doc.11 prodotto da parte opponente contenente misure differenti della finestra da realizzare, in quanto privo di firma e di data certa, nonché tempestivamente contestato da che ha dedotto di non averlo mai visto prima dell'instaurazione del CP_1
giudizio, deve concludersi che nel caso di specie risulta del tutto corretta la decisione del
Tribunale di ritenere il DL unico responsabile del mancato rispetto della normativa igienico sanitaria, in considerazione degli specifici obblighi professionali assunti dal Geom. CP_5
con l'incarico affidatogli dal committente che consistevano nel verificare l'esecuzione Pt_1
a regola d'arte dell'opera sia sotto il profilo tecnico-realizzativo, rispetto alla quale nessuna contestazione è stata mossa alle ditte sia del rispetto della Controparte_7
normativa igienico sanitaria che, come evidenziato anche dal CTU, esulava dalle specifiche competenze tecniche delle ditte appaltatrici.
26. Ritiene pertanto la Corte che, nel caso in esame, la responsabilità esclusiva del DL debba essere affermata tanto nel caso in cui il Geom. abbia personalmente CP_5
comunicato all'appaltatrice le nuove misure dei controtelai, che sono stati successivamente realizzati e montati sotto la sua supervisione senza alcuna contestazione in corso d'opera, tanto nel caso in cui, come dallo stesso riferito in sede di testimonianza, dopo CP_5
l'incontro sul cantiere del gennaio 2016 non abbia più seguito la questione delle misure e non abbia partecipato all'asserito successivo sopralluogo che avrebbe CP_1
dovuto eseguire proprio a tal fine.
27. In conclusione la sentenza merita totale conferma.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non tenutasi in appello, devono essere poste a carico dell'appellante in favore degli appellati. pagina 12 di 13 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore di Parte_1 [...]
e di CP_1 Controparte_1 Controparte_3
che liquida, per ciascuna parte, in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia).
Così deciso in Bologna, il 28.01.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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