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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000447/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000447/2013 promossa da
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Massimo Parte_1
Mastronardi;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato Controparte_1 in atti, dall'avv. Giuseppe Chiaia Noya;
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
ALÒ RACHELE
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.12.2024, che qui si intende integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 19.06.2013, parte attrice chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento in solido, in suo favore, dell'importo complessivo di €83.333,33 derivante dal mancato incasso di due assegni bancari che la banca, a suo dire, avrebbe consentito a terzi di incassare. Riferiva che all'esito della compravendita di un immobile in comproprietà tra la stessa e e , riceveva assegno bancario “non trasferibile” n. Persona_1 Persona_2 Persona_3
2.135.866.112-03 dell'importo di €50.000,00 e altro assegno “non trasferibile” n. 2.135.867.063-05 dell'importo di €33.333,33; che i titoli bancari suddetti venivano consegnati a per Controparte_2
il versamento sul c/c n. 1000/1381 acceso presso il Banco di Napoli, filiale di Monopoli, intestato all' ”, al fine di ripianare la grave situazione Controparte_3
debitoria in cui versava la predetta società; che successivamente scopriva che, in violazione degli accordi intercorsi le suddette somme non venivano depositate sul conto della società e, quindi, richiedeva ad copia delle distinte di versamento da cui risultava, almeno per una, una CP_1
sottoscrizione palesemente apocrifa. Sulla base di tali premesse in fatto, argomentando sull'inadempimento degli obblighi gravanti sull'istituto bancario in ragione dell'art. 43 L. ass., concludeva per la condanna della e del alla restituzione della somma sottratta oltre CP_1 CP_2
interessi legali e rivalutazione monetaria e oltre al risarcimento dei danni subiti, liquidabili anche in via equitativa.
2. Con comparsa depositata in data 17.10.2013, si costituiva eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice; nel merito offriva una diversa ricostruzione della vicenda; riferiva, difatti, che la si era recata in due distinte occasioni – durante le quali era stata debitamente identificata Parte_1
e censita dagli operatori- presso la filiale di Monopoli assieme alle due socie della s.n.c. e CP_2
, dove, previo versamento per cassa degli assegni derivanti dalla vendita immobiliare, le
[...]
relative somme venivano contestualmente versate sul conto corrente cointestato ai coniugi CP_4
. Precisava, dunque, che tale operazione veniva eseguita su espressa e concorde volontà di tutti i
[...] soggetti coinvolti e che non si era verificata alcuna violazione dell'art. 43 L. Ass., in quanto, da una parte, gli assegni della - non trasferibili – non erano stati versati direttamente sul conto Parte_1 corrente del ma entrambi pagati alla stessa per cassa e, dall'altra, in quanto la disciplina CP_2 invocata non era vigente all'epoca dei fatti denunciati. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda attorea o, in subordine, previa chiamata in causa di in quanto cointestataria Persona_2
del c/c n.5388262 sul quale risultava essere stata versata la somma, per la declaratoria del diritto della
Banca stessa a surrogarsi nella posizione dell'attrice per la condanna del convenuto e della terza chiamata alla restituzione, in suo favore, delle somme eventualmente corrisposte all'attrice.
3. e pur regolarmente citati rimanevano contumaci. Controparte_2 Persona_2 4. Nelle more del giudizio rilevava che la convenuta contumace Controparte_1 [...] risultava deceduta come da attestazione dell'ufficiale postale nel tentativo di notifica Per_2 dell'atto introduttivo. Pertanto veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
5. Con ricorso depositato il 06.07.2022 parte attrice riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi della terza chiamata e degli altri convenuti e , Persona_2 CP_1 Controparte_2
riproponendo nei loro confronti tutte le domande contenute in citazione.
6. Con comparsa del 10.01.2023 eccepiva l'estinzione del giudizio per Controparte_1
mancata riassunzione nei termini.
7. La causa subiva diversi rinvii da parte del GOP per assenza del magistrato titolare.
8. Con ordinanza del 07.05.2024 veniva dichiarata l'estinzione parziale del giudizio con Per riguardo al rapporto processuale tra l'attrice e i convenuti e , disponendo la prosecuzione del CP_2 medesimo tra l'attrice e per la ritenuta insussistenza di un litisconsorzio necessario tra i Controparte_1 convenuti.
9. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, consulenza grafologica e prova orale, è pervenuta all'udienza del 12.12.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, veniva riservata per la decisione, con rinuncia dei difensori ai termini di rito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Va, preliminarmente, rigettata la richiesta di modifica dell'ordinanza di estinzione parziale del giudizio, ribadendo l'insussistenza di un litisconsorzio necessario tra e i Controparte_1
Per coniugi e . CP_2
Non è confacente al caso di specie la giurisprudenza richiamata dalla convenuta che fa riferimento al diverso caso di domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del terzo chiamato, con la conseguente determinazione di una posizione processuale del terzo incompatibile con quella dell'originario convenuto.
Come precisato dalla Suprema Corte, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si realizza un'ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l'attore e il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l'attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest'ultima, sicche' i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d'impugnazione (conf. Sez. 2, Sentenza n. 11946 del 08/08/2003).
Diversamente la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo a cause scindibili.
Nella specie, peraltro, la ha chiamato in causa il terzo ai fini di garanzia impropria CP_5
(tentando di riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento), formulando, in via subordinata, domanda di regresso anche nei confronti dell'altro convenuto contumace. Pertanto, non si pone un problema di alternatività dell'accertamento sulla responsabilità dei convenuti, ma è richiesto un giudizio solo susseguente sulla fondatezza dell'azione di garanzia promossa, subordinato all'accertamento e condanna in via principale della Banca convenuta. E nel caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, rimangono distinte e scindibili.
3. Sempre preliminarmente va dichiarata infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla Banca convenuta, sul presupposto che trattandosi di somme da conferire al patrimonio societario, la domanda dovesse essere presentata in nome e per conto della società.
Invero, le relative somme non possono essere intese come già confluite nel patrimonio della società, essendo questa la finalità dell'accordo intercorso tra e secondo la Parte_1 CP_2
prospettazione di parte attrice. Sino al conferimento, mai avvenuto, le somme portate dai due assegni, intestati a parte attrice, devono considerarsi di sua proprietà. Va, dunque, confermata la sua legittimazione ad agire per la restituzione.
4. Nel merito, parte attrice ha sostanzialmente basato la propria pretesa creditoria sull'asserita responsabilità dell'istituto di credito convenuto per violazione dell'art. 43 Legge Assegni
(Regio Decreto 1736/1933, entrato in vigore nel 1934), a mente del quale “L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.”. Secondo la prospettazione dell'attrice la avrebbe pagato gli assegni non CP_5
trasferibili - intestati alla medesima– a soggetto diverso dal legittimato.
Ebbene l'invocata responsabilità della banca per pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario è pacificamente qualificabile come responsabilità contrattuale da c.d. contatto sociale qualificato;
si veda, in tal senso, la decisione a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12477/2018, che ha ribadito il principio secondo cui "la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 Legge
Assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione
(obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e
l'incasso”, precisando, altresì, che “ai sensi dell'art. 43, comma 2 Legge Assegni (R.D. 21 dicembre
1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato- per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo- dal pagamento di assegno bancario, di traenza
o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2.”(SS.UU. n. 12477/2018)
Ciò posto, se è vero, per un verso, che la responsabilità della banca così qualificata dispensa l'attore dalla prova dell'inadempimento, che va solo allegato, è altrettanto vero che il creditore agente
è comunque tenuto a provare i fatti costitutivi della propria pretesa, giusta disposto dell'art. 2697 c.c.
Tornando ad esaminare la fattispecie oggetto del giudizio de quo, l'accoglimento delle domande attoree presuppone la prova, a carico della creditrice, della fonte della propria pretesa – ovverosia l'indebito pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso rispetto al legittimato all'incasso-, oltreché il danno conseguenza subito ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Grava, invece, su parte convenuta l'onere di dimostrare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte o la non imputabilità al medesimo del comprovato inadempimento.
All'esito di una valutazione complessiva degli atti di causa e delle prove assunte, e in particolare delle conclusioni formulate dal CTU grafologico incaricato di verificare l'autenticità delle firme apposte sulle distinte di pagamento dei due assegni in contestazione, può dirsi che l'assegno recante l'importo di € 50.000,00 è stato correttamente liquidato alla , come comprovato Parte_1
dalla firma sulla distinta di pagamento, riconosciuta come autografa.
Occorre valorizzare, altresì, il possesso da parte della di copia dei documenti CP_5
identificativi della , nonché la dichiarazione del teste responsabile di Parte_1 Testimone_1 sportello all'epoca dei fatti, che ha confermato la presenza, in occasione della prima operazione, della unitamente ad e Tali elementi sono sufficienti a Parte_1 Persona_2 Persona_1 smentire la contraddittoria versione fornita dall'attrice, che pur riconoscendo la propria firma ha tentato di minarne la genuinità dell'apposizione, adducendo di non averla rilasciata nella sede della ma al di fuori, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli o prove in ordine a tale singolare CP_5 circostanza. Così come non appare verosimile la versione fornita dal figlio dell'attrice, il teste
[...]
(le cui dichiarazioni vanno vagliate con maggior rigore, atteso il rapporto di parentela con Tes_2
l'attrice), per cui la madre avrebbe inconsapevolmente firmato la distinta di pagamento fornita dal nell'occasione della consegna dei due assegni a quest'ultimo. CP_2
Diversamente, in merito alla seconda operazione, relativa all'assegno n. 2.135.867.063-05 di importo di €33.333,33 non appare superabile la circostanza della firma apocrifa sulla distinta di pagamento. A fronte di tale circostanza la banca convenuta non ha fornito una spiegazione plausibile.
Per di più il teste escusso, non ha saputo dire chi fosse presente in occasione della seconda Tes_1
operazione. Non può, quindi, escludersi una responsabilità contrattuale della convenuta per CP_5 aver consentito l'incasso dell'assegno a persona diversa dal beneficiario. Non può, peraltro, ammettersi ai fini dell'esonero della responsabilità, la tesi difensiva articolata dalla per cui vi CP_5
sarebbe stata una operazione concordata tra i componenti della famiglia e la . Parte_1
La diligenza richiesta nell'esecuzione della propria prestazione avrebbe dovuto imporre alla di rifiutare l'incasso dell'assegno, in assenza della beneficiaria, anche laddove vi fosse stato CP_5
l'asserito accordo tra le parti, posto che la avrebbe potuto correttamente procedere alla CP_5 negoziazione dell'assegno, restando liberata dalla responsabilità ex art. 43 L. ass. solo se il portatore fosse stato munito di procura speciale, contenente una specifica delega all'incasso del titolo.
Per altro verso la non ha fornito la prova liberatoria di aver usato la dovuta diligenza CP_5 nel procedere all'identificazione del soggetto che si è presentato per l'incasso. Difatti manca, per la seconda operazione, sulla distinta di pagamento, il codice identificativo del presentatore, da ricondurre ai documenti identificativi in possesso della CP_5
In conclusione, dev'essere condannata alla restituzione in favore Controparte_6
di della somma di € 33.333,33. Parte_1
5. Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti ma non allegati né provati dall'attrice. Difatti, anche laddove venga accertato l'inadempimento contrattuale della controparte, non spetta alcun risarcimento (neppure in via equitativa) se manca la prova del pregiudizio effettivo e reale (in termini di danno emergente e lucro cessante), che sia conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente (art. 1223 c.c.).
6. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese per la metà. La restante metà viene posta a carico di e liquidata come in dispositivo tenuto Controparte_1
conto del valore della controversia determinato in base al decisum.
7. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura
Vincenza Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 33.333,33, oltre interessi legali Parte_1
dalla data del pagamento sino al soddisfo;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
3. Compensa le spese per la metà e pone la restante metà a carico di liquidate Controparte_1 in € 3.808,00 per compensi ed €1.017,63 per esborsi, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge se dovuti.
4. Pone definitivamente a carico di le spese per la consulenza tecnica d'ufficio Controparte_1
espletata dalla Prof. (già liquidate con decreto del 14.09.2018); Persona_4
Così deciso in Bari il 03.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000447/2013 promossa da
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Massimo Parte_1
Mastronardi;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato Controparte_1 in atti, dall'avv. Giuseppe Chiaia Noya;
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
ALÒ RACHELE
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.12.2024, che qui si intende integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 19.06.2013, parte attrice chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento in solido, in suo favore, dell'importo complessivo di €83.333,33 derivante dal mancato incasso di due assegni bancari che la banca, a suo dire, avrebbe consentito a terzi di incassare. Riferiva che all'esito della compravendita di un immobile in comproprietà tra la stessa e e , riceveva assegno bancario “non trasferibile” n. Persona_1 Persona_2 Persona_3
2.135.866.112-03 dell'importo di €50.000,00 e altro assegno “non trasferibile” n. 2.135.867.063-05 dell'importo di €33.333,33; che i titoli bancari suddetti venivano consegnati a per Controparte_2
il versamento sul c/c n. 1000/1381 acceso presso il Banco di Napoli, filiale di Monopoli, intestato all' ”, al fine di ripianare la grave situazione Controparte_3
debitoria in cui versava la predetta società; che successivamente scopriva che, in violazione degli accordi intercorsi le suddette somme non venivano depositate sul conto della società e, quindi, richiedeva ad copia delle distinte di versamento da cui risultava, almeno per una, una CP_1
sottoscrizione palesemente apocrifa. Sulla base di tali premesse in fatto, argomentando sull'inadempimento degli obblighi gravanti sull'istituto bancario in ragione dell'art. 43 L. ass., concludeva per la condanna della e del alla restituzione della somma sottratta oltre CP_1 CP_2
interessi legali e rivalutazione monetaria e oltre al risarcimento dei danni subiti, liquidabili anche in via equitativa.
2. Con comparsa depositata in data 17.10.2013, si costituiva eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice; nel merito offriva una diversa ricostruzione della vicenda; riferiva, difatti, che la si era recata in due distinte occasioni – durante le quali era stata debitamente identificata Parte_1
e censita dagli operatori- presso la filiale di Monopoli assieme alle due socie della s.n.c. e CP_2
, dove, previo versamento per cassa degli assegni derivanti dalla vendita immobiliare, le
[...]
relative somme venivano contestualmente versate sul conto corrente cointestato ai coniugi CP_4
. Precisava, dunque, che tale operazione veniva eseguita su espressa e concorde volontà di tutti i
[...] soggetti coinvolti e che non si era verificata alcuna violazione dell'art. 43 L. Ass., in quanto, da una parte, gli assegni della - non trasferibili – non erano stati versati direttamente sul conto Parte_1 corrente del ma entrambi pagati alla stessa per cassa e, dall'altra, in quanto la disciplina CP_2 invocata non era vigente all'epoca dei fatti denunciati. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda attorea o, in subordine, previa chiamata in causa di in quanto cointestataria Persona_2
del c/c n.5388262 sul quale risultava essere stata versata la somma, per la declaratoria del diritto della
Banca stessa a surrogarsi nella posizione dell'attrice per la condanna del convenuto e della terza chiamata alla restituzione, in suo favore, delle somme eventualmente corrisposte all'attrice.
3. e pur regolarmente citati rimanevano contumaci. Controparte_2 Persona_2 4. Nelle more del giudizio rilevava che la convenuta contumace Controparte_1 [...] risultava deceduta come da attestazione dell'ufficiale postale nel tentativo di notifica Per_2 dell'atto introduttivo. Pertanto veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
5. Con ricorso depositato il 06.07.2022 parte attrice riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi della terza chiamata e degli altri convenuti e , Persona_2 CP_1 Controparte_2
riproponendo nei loro confronti tutte le domande contenute in citazione.
6. Con comparsa del 10.01.2023 eccepiva l'estinzione del giudizio per Controparte_1
mancata riassunzione nei termini.
7. La causa subiva diversi rinvii da parte del GOP per assenza del magistrato titolare.
8. Con ordinanza del 07.05.2024 veniva dichiarata l'estinzione parziale del giudizio con Per riguardo al rapporto processuale tra l'attrice e i convenuti e , disponendo la prosecuzione del CP_2 medesimo tra l'attrice e per la ritenuta insussistenza di un litisconsorzio necessario tra i Controparte_1 convenuti.
9. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, consulenza grafologica e prova orale, è pervenuta all'udienza del 12.12.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, veniva riservata per la decisione, con rinuncia dei difensori ai termini di rito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Va, preliminarmente, rigettata la richiesta di modifica dell'ordinanza di estinzione parziale del giudizio, ribadendo l'insussistenza di un litisconsorzio necessario tra e i Controparte_1
Per coniugi e . CP_2
Non è confacente al caso di specie la giurisprudenza richiamata dalla convenuta che fa riferimento al diverso caso di domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del terzo chiamato, con la conseguente determinazione di una posizione processuale del terzo incompatibile con quella dell'originario convenuto.
Come precisato dalla Suprema Corte, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si realizza un'ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l'attore e il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l'attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest'ultima, sicche' i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d'impugnazione (conf. Sez. 2, Sentenza n. 11946 del 08/08/2003).
Diversamente la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo a cause scindibili.
Nella specie, peraltro, la ha chiamato in causa il terzo ai fini di garanzia impropria CP_5
(tentando di riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento), formulando, in via subordinata, domanda di regresso anche nei confronti dell'altro convenuto contumace. Pertanto, non si pone un problema di alternatività dell'accertamento sulla responsabilità dei convenuti, ma è richiesto un giudizio solo susseguente sulla fondatezza dell'azione di garanzia promossa, subordinato all'accertamento e condanna in via principale della Banca convenuta. E nel caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, rimangono distinte e scindibili.
3. Sempre preliminarmente va dichiarata infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla Banca convenuta, sul presupposto che trattandosi di somme da conferire al patrimonio societario, la domanda dovesse essere presentata in nome e per conto della società.
Invero, le relative somme non possono essere intese come già confluite nel patrimonio della società, essendo questa la finalità dell'accordo intercorso tra e secondo la Parte_1 CP_2
prospettazione di parte attrice. Sino al conferimento, mai avvenuto, le somme portate dai due assegni, intestati a parte attrice, devono considerarsi di sua proprietà. Va, dunque, confermata la sua legittimazione ad agire per la restituzione.
4. Nel merito, parte attrice ha sostanzialmente basato la propria pretesa creditoria sull'asserita responsabilità dell'istituto di credito convenuto per violazione dell'art. 43 Legge Assegni
(Regio Decreto 1736/1933, entrato in vigore nel 1934), a mente del quale “L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.”. Secondo la prospettazione dell'attrice la avrebbe pagato gli assegni non CP_5
trasferibili - intestati alla medesima– a soggetto diverso dal legittimato.
Ebbene l'invocata responsabilità della banca per pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario è pacificamente qualificabile come responsabilità contrattuale da c.d. contatto sociale qualificato;
si veda, in tal senso, la decisione a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12477/2018, che ha ribadito il principio secondo cui "la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 Legge
Assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione
(obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e
l'incasso”, precisando, altresì, che “ai sensi dell'art. 43, comma 2 Legge Assegni (R.D. 21 dicembre
1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato- per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo- dal pagamento di assegno bancario, di traenza
o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2.”(SS.UU. n. 12477/2018)
Ciò posto, se è vero, per un verso, che la responsabilità della banca così qualificata dispensa l'attore dalla prova dell'inadempimento, che va solo allegato, è altrettanto vero che il creditore agente
è comunque tenuto a provare i fatti costitutivi della propria pretesa, giusta disposto dell'art. 2697 c.c.
Tornando ad esaminare la fattispecie oggetto del giudizio de quo, l'accoglimento delle domande attoree presuppone la prova, a carico della creditrice, della fonte della propria pretesa – ovverosia l'indebito pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso rispetto al legittimato all'incasso-, oltreché il danno conseguenza subito ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Grava, invece, su parte convenuta l'onere di dimostrare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte o la non imputabilità al medesimo del comprovato inadempimento.
All'esito di una valutazione complessiva degli atti di causa e delle prove assunte, e in particolare delle conclusioni formulate dal CTU grafologico incaricato di verificare l'autenticità delle firme apposte sulle distinte di pagamento dei due assegni in contestazione, può dirsi che l'assegno recante l'importo di € 50.000,00 è stato correttamente liquidato alla , come comprovato Parte_1
dalla firma sulla distinta di pagamento, riconosciuta come autografa.
Occorre valorizzare, altresì, il possesso da parte della di copia dei documenti CP_5
identificativi della , nonché la dichiarazione del teste responsabile di Parte_1 Testimone_1 sportello all'epoca dei fatti, che ha confermato la presenza, in occasione della prima operazione, della unitamente ad e Tali elementi sono sufficienti a Parte_1 Persona_2 Persona_1 smentire la contraddittoria versione fornita dall'attrice, che pur riconoscendo la propria firma ha tentato di minarne la genuinità dell'apposizione, adducendo di non averla rilasciata nella sede della ma al di fuori, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli o prove in ordine a tale singolare CP_5 circostanza. Così come non appare verosimile la versione fornita dal figlio dell'attrice, il teste
[...]
(le cui dichiarazioni vanno vagliate con maggior rigore, atteso il rapporto di parentela con Tes_2
l'attrice), per cui la madre avrebbe inconsapevolmente firmato la distinta di pagamento fornita dal nell'occasione della consegna dei due assegni a quest'ultimo. CP_2
Diversamente, in merito alla seconda operazione, relativa all'assegno n. 2.135.867.063-05 di importo di €33.333,33 non appare superabile la circostanza della firma apocrifa sulla distinta di pagamento. A fronte di tale circostanza la banca convenuta non ha fornito una spiegazione plausibile.
Per di più il teste escusso, non ha saputo dire chi fosse presente in occasione della seconda Tes_1
operazione. Non può, quindi, escludersi una responsabilità contrattuale della convenuta per CP_5 aver consentito l'incasso dell'assegno a persona diversa dal beneficiario. Non può, peraltro, ammettersi ai fini dell'esonero della responsabilità, la tesi difensiva articolata dalla per cui vi CP_5
sarebbe stata una operazione concordata tra i componenti della famiglia e la . Parte_1
La diligenza richiesta nell'esecuzione della propria prestazione avrebbe dovuto imporre alla di rifiutare l'incasso dell'assegno, in assenza della beneficiaria, anche laddove vi fosse stato CP_5
l'asserito accordo tra le parti, posto che la avrebbe potuto correttamente procedere alla CP_5 negoziazione dell'assegno, restando liberata dalla responsabilità ex art. 43 L. ass. solo se il portatore fosse stato munito di procura speciale, contenente una specifica delega all'incasso del titolo.
Per altro verso la non ha fornito la prova liberatoria di aver usato la dovuta diligenza CP_5 nel procedere all'identificazione del soggetto che si è presentato per l'incasso. Difatti manca, per la seconda operazione, sulla distinta di pagamento, il codice identificativo del presentatore, da ricondurre ai documenti identificativi in possesso della CP_5
In conclusione, dev'essere condannata alla restituzione in favore Controparte_6
di della somma di € 33.333,33. Parte_1
5. Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti ma non allegati né provati dall'attrice. Difatti, anche laddove venga accertato l'inadempimento contrattuale della controparte, non spetta alcun risarcimento (neppure in via equitativa) se manca la prova del pregiudizio effettivo e reale (in termini di danno emergente e lucro cessante), che sia conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente (art. 1223 c.c.).
6. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese per la metà. La restante metà viene posta a carico di e liquidata come in dispositivo tenuto Controparte_1
conto del valore della controversia determinato in base al decisum.
7. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura
Vincenza Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 33.333,33, oltre interessi legali Parte_1
dalla data del pagamento sino al soddisfo;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
3. Compensa le spese per la metà e pone la restante metà a carico di liquidate Controparte_1 in € 3.808,00 per compensi ed €1.017,63 per esborsi, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge se dovuti.
4. Pone definitivamente a carico di le spese per la consulenza tecnica d'ufficio Controparte_1
espletata dalla Prof. (già liquidate con decreto del 14.09.2018); Persona_4
Così deciso in Bari il 03.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato