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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 662 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 662 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SEMPRINI SILLA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BOCCHINI FRANCESCA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 07/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15.05.2008, a Santarcangelo di
RO (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, in data 31.08.2008, a Forlì (FC), il figlio , e il 25.08.2011, Per_1
a Rimini (RN), la figlia Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 19.06.2025 e 23.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Santarcangelo di RO (RN) in Via dell'Uso n.
5325, già di proprietà di in quota, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene Parte_1 assegnata alla stessa nell'interesse dei figli minori ove vivranno secondo il principio del collocamento paritario ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Il OR , pertanto, s'impegna a lasciare la citata casa coniugale, entro e non oltre Parte_2 mesi due a far data dal deposito del presente atto presso il Tribunale competente;
solo nel caso in cui entro la data stabilita il padre non dovesse riuscire a reperire una collocazione abitativa adeguata alle esigenze di entrambi i figli, i genitori si ripartiranno gli impegni settimanali con pernottamento nella casa familiare a settimane alterne dal giorno di domenica alle ore 21:00 al giorno di domenica successivo alle ore 21:00; In ogni caso il padre dovrà rispettare il termine massimo per lasciare la casa coniugale di mesi sei dal deposito del presente ricorso;
4. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Al solo fine di garantire il principio di bigenitorialità e mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori, i figli e resteranno collocati anagraficamente nella dimora Per_1 Per_2 familiare sita a Santarcangelo di RO (RN) in via dell'Uso n. 5325, ma domiciliati presso entrambi i genitori, prevedendo che i minori trascorrano il medesimo tempo con il padre e la madre in virtù del principio della collocazione paritaria suddividendo i tempi secondo le seguenti modalità:
a settimane alternate dal giorno di domenica alle 21.00 al giorno della successiva domenica alle ore
21.00, affinché la gestione logistica dei ragazzi sia adeguata per la settimana di ciascun genitore.
La predetta ripartizione di gestione dei figli dovrà essere rispettata dalle parti altresì fino al perdurare della convivenza dei ricorrenti all'interno dell'abitazione familiare;
6. I periodi di vacanze dovranno intendersi alternati annualmente, le vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre con uno, e dal 30 dicembre al 07 gennaio con l'altro genitore;
le vacanze pasquali dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua compreso e dal lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i minori due settimane anche non consecutive, comunicando preventivamente all'altro la data delle ferie;
7. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori quando sono con sé, con l'obbligo di fornire vitto e alloggio per l'intero periodo temporale in cui avrà i figli con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla coabitazione, con suddivisione delle spese straordinarie preventivamente concordate nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di
Bologna adottato dal Tribunale di Rimini da intendersi integralmente richiamato;
8. Le variazioni dei tempi di permanenza dovranno per quanto possibile, essere previamente comunicati almeno due giorni prima;
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9. l'immobile censito garage di proprietà in quota di facente parte del compendio Parte_1 immobiliare, insistente su terreno ricevuto in eredità paterna, realizzato anche grazie al contributo economico del marito e già utilizzato da quest'ultimo, identificato al catasto al foglio n. 34 particella
1182 Sub 5 categoria C/6 classe 02 consistenza 72 mq rendita €. 178,49 resterà a Sua disposizione mediante accordo di comodato d'uso per la durata di anni 20 ex art.lo 1803 c.c e seguenti. A spese di entrambe le parti il garage verrà dotato di un sub contatore ai fini del pagamento delle utenze;
10. a titolo di rimborso per prestito infruttifero, , dovrà versare in favore di Parte_1 Pt_2 con bonifico bancario, la somma di €. 15.000,00 (quindicimila/00) così dilazionati: -
[...]
€.5.000,00 al momento dell'uscita dall'abitazione familiare del Sig. ; - €.5.000,00 ENTRO Pt_2
GIUGNO 2026; - €.5.000,00 ENTRO GIUGNO 2027;
11. l'automezzo Caddy, di proprietà del OR , dotato di ausili per il trasporto della figlia Pt_2
resterà a disposizione di entrambi i genitori per le esigenze di trasporto della minore;
le spese Per_2 di manutenzione, gestione, bollo, assicurazione e revisione saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Nel caso in cui vi sia necessità di acquistare una nuova auto con ausili le spese saranno a carico di entrambi i genitori, condividendo l'occorrenza e la scelta dell'acquisto;
12. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale;
13.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ritenuto che
per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di RO (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte II Serie A
Anno 2008 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 662 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SEMPRINI SILLA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BOCCHINI FRANCESCA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 07/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15.05.2008, a Santarcangelo di
RO (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, in data 31.08.2008, a Forlì (FC), il figlio , e il 25.08.2011, Per_1
a Rimini (RN), la figlia Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 19.06.2025 e 23.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Santarcangelo di RO (RN) in Via dell'Uso n.
5325, già di proprietà di in quota, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene Parte_1 assegnata alla stessa nell'interesse dei figli minori ove vivranno secondo il principio del collocamento paritario ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Il OR , pertanto, s'impegna a lasciare la citata casa coniugale, entro e non oltre Parte_2 mesi due a far data dal deposito del presente atto presso il Tribunale competente;
solo nel caso in cui entro la data stabilita il padre non dovesse riuscire a reperire una collocazione abitativa adeguata alle esigenze di entrambi i figli, i genitori si ripartiranno gli impegni settimanali con pernottamento nella casa familiare a settimane alterne dal giorno di domenica alle ore 21:00 al giorno di domenica successivo alle ore 21:00; In ogni caso il padre dovrà rispettare il termine massimo per lasciare la casa coniugale di mesi sei dal deposito del presente ricorso;
4. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Al solo fine di garantire il principio di bigenitorialità e mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori, i figli e resteranno collocati anagraficamente nella dimora Per_1 Per_2 familiare sita a Santarcangelo di RO (RN) in via dell'Uso n. 5325, ma domiciliati presso entrambi i genitori, prevedendo che i minori trascorrano il medesimo tempo con il padre e la madre in virtù del principio della collocazione paritaria suddividendo i tempi secondo le seguenti modalità:
a settimane alternate dal giorno di domenica alle 21.00 al giorno della successiva domenica alle ore
21.00, affinché la gestione logistica dei ragazzi sia adeguata per la settimana di ciascun genitore.
La predetta ripartizione di gestione dei figli dovrà essere rispettata dalle parti altresì fino al perdurare della convivenza dei ricorrenti all'interno dell'abitazione familiare;
6. I periodi di vacanze dovranno intendersi alternati annualmente, le vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre con uno, e dal 30 dicembre al 07 gennaio con l'altro genitore;
le vacanze pasquali dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua compreso e dal lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i minori due settimane anche non consecutive, comunicando preventivamente all'altro la data delle ferie;
7. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori quando sono con sé, con l'obbligo di fornire vitto e alloggio per l'intero periodo temporale in cui avrà i figli con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla coabitazione, con suddivisione delle spese straordinarie preventivamente concordate nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di
Bologna adottato dal Tribunale di Rimini da intendersi integralmente richiamato;
8. Le variazioni dei tempi di permanenza dovranno per quanto possibile, essere previamente comunicati almeno due giorni prima;
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9. l'immobile censito garage di proprietà in quota di facente parte del compendio Parte_1 immobiliare, insistente su terreno ricevuto in eredità paterna, realizzato anche grazie al contributo economico del marito e già utilizzato da quest'ultimo, identificato al catasto al foglio n. 34 particella
1182 Sub 5 categoria C/6 classe 02 consistenza 72 mq rendita €. 178,49 resterà a Sua disposizione mediante accordo di comodato d'uso per la durata di anni 20 ex art.lo 1803 c.c e seguenti. A spese di entrambe le parti il garage verrà dotato di un sub contatore ai fini del pagamento delle utenze;
10. a titolo di rimborso per prestito infruttifero, , dovrà versare in favore di Parte_1 Pt_2 con bonifico bancario, la somma di €. 15.000,00 (quindicimila/00) così dilazionati: -
[...]
€.5.000,00 al momento dell'uscita dall'abitazione familiare del Sig. ; - €.5.000,00 ENTRO Pt_2
GIUGNO 2026; - €.5.000,00 ENTRO GIUGNO 2027;
11. l'automezzo Caddy, di proprietà del OR , dotato di ausili per il trasporto della figlia Pt_2
resterà a disposizione di entrambi i genitori per le esigenze di trasporto della minore;
le spese Per_2 di manutenzione, gestione, bollo, assicurazione e revisione saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Nel caso in cui vi sia necessità di acquistare una nuova auto con ausili le spese saranno a carico di entrambi i genitori, condividendo l'occorrenza e la scelta dell'acquisto;
12. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale;
13.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ritenuto che
per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di RO (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte II Serie A
Anno 2008 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi