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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 694/2024 R.g.l., riassunta a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 22923/2024, pronunciata in data 28.2.2024
e depositata in Cancelleria in data 19.8.2024; avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 488 del 9.11.2016; avente ad oggetto: accertamento negativo del credito contributivo;
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lupoli ed elettivamente CP_1 domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale dell'Istituto in Bologna – ricorrente in riassunzione;
nei confronti di:
Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa di EC Società
Cooperativa – non costituita nel giudizio di rinvio (riassunto) posta in decisione all'udienza collegiale dell'11.12.2025, sentite le parti costituite e viste le relative conclusioni, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come messo in evidenza dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza in epigrafe indicata, “1. La Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha annullato [con sentenza del
9.7.2018, n. 365] il verbale di accertamento dell' n. 00039041/ddl del 28 CP_1 febbraio 2014 con il quale era stato accertato che la EC soc. coop. doveva l'importo di € 42.243,00 oltre sanzioni a titolo di contributi sugli importi erogati dall'1.7.2008 al 30.11.2013 sulle somme erogate ai lavoratori asseritamente a titolo di indennità di trasferta e di rimborsi.
1.2. Il giudice di appello – nel rammentare che è onere dell' CP_1 dimostrare la sussistenza dei presupposti della pretesa contributiva di cui al verbale di accertamento opposto - ha evidenziato che nel verbale si era ritenuto di dover assoggettare a contribuzione le somme erogate ai lavoratori titolo di indennità di trasferta e che dunque era onere dell' dimostrare che CP_1 sussistessero contestualmente i requisiti previsti dall'art. 51 comma 6 del d.P.R.
n. 917 del 1986 come interpretato autenticamente dall'art. 7 quinquies del d.l. n.
193 del 2016 convertito nella legge n. 225 del 2016. In particolare, ha ritenuto che dalla prova offerta non fosse emerso che l'indennità era stata erogata in misura fissa ed a prescindere dal fatto che il lavoratore si fosse o meno recato in trasferta. Ha accertato che, anzi, erano emersi elementi di senso contrario.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l' affidato ad CP_1 un unico motivo …
3. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, che sostituisce gli artt. 1 e 2 del d.l. 692 del 1945 recepito negli artt. 27 e 28 del T.U. approvato con d.P.R. n. 797 del 1955 a sua volta modificato dall'art. 1 comma 4 d.l. n. 44 del 1985 conv. con modificazioni nella legge 155 del 1985, dall'art.1 comma 1 della legge n. 876 del 1986, dall'art. 4 comma 2 bis d.l. n. 173 del 1988 convertito con modificazioni nella legge n. 291 del 1988, dall'art. 2 comma 15 della legge n. 335 del 1995 ed infine sostituito dall'art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 314 del 1997 e dell'art.51 comma 5 del d.P.R. n.
816 del 1987 come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003, dell'art.51 comma 6 del d.P.R. n. 816 del 1987 come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003 come interpretato dell'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 commi 1 e 2 conv. con modificazioni nella legge n. 225 del 2016 e dell'art. 2697 c.c.
3.1. Sostiene l' ricorrente che la Corte di appello nel ritenere che le Pt_1 somme erogate per indennità e rimborsi in occasioni di trasferte non potevano essere assoggettate a contribuzione nella misura del 50% dell'ammontare aveva tuttavia mancato di effettuare l'ulteriore accertamento ugualmente necessario per
2 verificare l'applicabilità del regime dettato dal comma 5 dell'art. 51 che specifica i limiti dell'esenzione dalla contribuzione. Ad avviso del ricorrente, una volta esclusa l'esistenza dei presupposti per applicare la disciplina del “trasfertismo” ma accertata l'esistenza di trasferte, sarebbe stato necessario verificare se gli importi erogati ai lavoratori fossero o meno esenti da contribuzione ai sensi del quinto comma dell'art. 51. Sottolinea che l'onere di provare che dette somme non dovevano essere assoggettate a contribuzione gravava sul datore di lavoro (luogo della trasferta all'interno o all'esterno del territorio del Comune della sede;
somme per vitto e alloggio). Precisa che per ciascuna tipologia esiste un diverso regime di esenzione ed essendo stata data dall' la prova dell'erogazione CP_1 delle somme il datore di lavoro doveva offrire la prova dell'esistenza delle condizioni per beneficiare dell'esonera dalla contribuzione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. Questa Corte ha di recente affrontato le tematiche oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 09/06/2023 n. 16466) ed ha ritenuto che, se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. 10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass.18/06/2018 n. 16033).
L' come detto, deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme CP_1 erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno
(Cass. n. 16033 del 2018 cit.).
Il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del
1986, art. 51, comma 5 (Cass. n. 16033 del 2018, cit.).
4.2. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello che nel decidere la controversia avrebbe dovuto tenere conto del fatto che era onere della società oggi controricorrente dimostrare che le somme versate erano state assoggettate a contribuzione nella misura corretta tenuto conto di tutte le possibili riduzioni
3 mentre l' era tenuto solo ad allegare, e lo ha fatto, che erano state versate ai CP_1 lavoratori somme per trasferte.
5. Ne segue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata che deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
2. Nel ricorso per riassunzione l' ha chiesto di rigettare l'appello CP_1 proposto dalla controparte avverso la sentenza, all'Istituto favorevole, del Tribunale di Bologna n. 488/20161, con vittoria delle spese di tutti i gradi del processo, comprese le spese del giudizio di legittimità.
3. All'udienza del 30.1.2025 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in ragione dell'intervenuta sottoposizione della società a procedura di liquidazione coatta amministrativa.
4. L' ha riassunto il giudizio il 13.3.2025, svolgendo le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia al Collegio adito: in accoglimento delle conclusioni già formulate da con la memoria di costituzione nel giudizio di appello R.G.L. CP_1
n. 60/2017 respingere l'appello e confermare la sentenza allora impugnata dalla
TECTON SOC.COOP., emessa dal Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, n.
488/2016 proc. n. 3016/2014 R.G.L.; con vittoria delle spese di tutti i gradi del processo, comprese le spese del giudizio di legittimità”.
5. Il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati dall' il 16.6.2025, successivamente alla data indicata nel decreto CP_1
(13.6.2025), così che, in assenza di costituzione della controparte, la Corte ha 1 Questo il testo della sentenza: “la società EC ha chiesto al Giudice di riconoscere la legittimità degli emolumenti corrisposti quali indennità di trasferta e rimborsi viaggi ai dipendenti, dichiarando in ogni caso che non vi è al riguardo obbligo contributivo;
in subordine e salvo gravame, dichiarare che non è dovuto l'importo indicato nel verbale opposto, tenuto conto anche della prescrizione ex l.1995 n.335, poiché il verbale indica il periodo dal 1.7.2008 al 30.11.2013. CP_ L' si è costituito, contestando le domande avversarie e chiedendo al Giudice di rigettarle, dichiarando la parte ricorrente tenuta al pagamento in favore dell'Istituto delle somme indicate nel verbale n.00039041 del 28.2.2014. La controversia riguarda indennità di trasferte e rimborsi chilometrici per trasferte, la cui CP_ natura viene contestata dall' che include i relativi importi nel concetto di retribuzione. Il ricorso della EC è infondato e va respinto. Emerge dagli atti che la società impiegava la maggior parte dei propri dipendenti su cantieri e quindi fuori dalla propria sede legale. L'attività di cantiere era l'attività normale dei dipendenti e veniva svolta nel Comune di Reggio Emilia ed in Comuni limitrofi. Il dipendente, benché formalmente assunto con l'indicazione di Reggio Emilia come sede di lavoro, sapeva di dover lavorare anche fuori di Reggio Emilia, dovunque vi fossero cantieri aperti;
le attività che la società ha considerato svolte in trasferta erano quindi da considerarsi ordinarie. Tutto ciò emerge anche documentalmente;
la lettera di assunzione della sig.ra
[...] CP_
prodotta dall' come doc.13, afferma che Lei svolgerà la sua attività presso i CP_2 cantieri che la Cooperativa riterrà opportuno svolgere durante il suo rapporto di lavoro. L'incertezza della fattispecie induce il giudicante alla compensazione delle spese di lite”.
4 invitato l' a rinnovare la notificazione (ex art. 291 c.p.c.), incombente da Pt_1 compiere entro il 15.9.2025. La rinnovazione è ritualmente intervenuta il
28.7.2025. La Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa di EC non si
è costituita nel presente giudizio di rinvio, rimanendo contumace.
6. Il ricorso è improcedibile, attenendo il giudizio all'accertamento della correttezza degli assunti contenuti nel verbale ispettivo e alla sussistenza dell'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati (v. le conclusioni rassegnate dall' nella memoria difensiva proposta nel giudizio di primo grado) da Pt_1 parte di una società sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa.
In questa ipotesi, come rilevato da Cass., 20.3.2017, n. 7037, “si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari,
e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e ss. L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio e pur nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga alla L. n. 990 del 1969, art. 25 (v. Cass., 9/3/2010 n.
5662).
Ne consegue che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum (v. Cass., Cass.,
9/3/2010, n. 5662).
A tale stregua, finché perduri lo stato di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore è inammissibile qualsiasi azione di condanna al pagamento di indennizzi assicurativi, proposta dinanzi al giudice ordinario, in quanto i crediti verso il sottoposto a tale procedura concorsuale vanno in seno ad essa accertati, concorrendo i relativi creditori al riparto dell'attivo (v. Cass., 16/2/2016, n.
2995)”.
La componente di accertamento presente nelle richieste dell' è CP_1 peraltro strettamente collegata e strumentale all'emissione della statuizione di condanna al pagamento del dovuto, essendo appropriato il richiamo alle puntuali indicazioni svolte al riguardo dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza del
31.7.2025, n. 2674, secondo cui “Va però indagato, pur nell'ampio riferimento
5 alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, se residui un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura in sede ordinaria. Con particolare riferimento ad es. al settore dei diritti dei lavoratori la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la procedibilità/ proseguibilità davanti a giudice diverso dal giudice del Concorso, delle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, qualora volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare si veda
Cass. Sez. Un. n. 141/2006 che ha affermato come il lavoratore dipendente debba proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, quali quelle volte alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre sono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese alla condanna pecuniaria.
Di egual segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ribadito che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (ex multis Cass. n. 15066/2017).
Può dunque ribadirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono” insomma sull' accertamento del
“passivo” anche qualora dette domande siano costitutive o di accertamento ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso”.
Le soluzioni interpretative in questione sono state peraltro ripercorse dalla
S.C. nell'ordinanza interlocutoria del 23.1.2025, n. 1679, in cui, illustrando la giurisprudenza della Sezione Lavoro, “maturata per lo più nei casi di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro, ma anche in fattispecie di accertamento dei crediti di lavoro in sede fallimentare”, si è dato atto che nel caso di domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (lì nei confronti del lavoratore ma il principio può essere ripreso nell'ipotesi di specie), “anche se accompagnate da domande di
6 accertamento o costitutive aventi funzione strumentale”, vale (a parte i casi in cui conduce ad altra soluzione la preminente considerazione della natura della posizione rivendicata dal lavoratore, richiamo in questa sede non pertinente), “la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, in caso di amministrazione straordinaria, ovvero l'attrazione al rito di accertamento del passivo, in caso di fallimento (Cass. 11123/2019, che lo declina come «il più recente orientamento di questa Corte», evocando Cass. 15066/2017, 19271/2013;
v. anche in senso conf. Cass. 13877/2004, 7990/2018)”.
7. L' ha riassunto il giudizio riproponendo in questa sede, attraverso Pt_1 la richiesta di rigetto dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, le domande di accertamento del proprio credito propedeutiche all'emissione della statuizione di condanna al pagamento delle somme indicate nel verbale di accertamento.L'esame della domanda, pertanto, non può che terminare con una pronuncia di improcedibilità del ricorso in riassunzione, essendo sopravvenuta in corso di causa la liquidazione coatta amministrativa di EC (v. visura).
8. La mancata costituzione della convenuta in riassunzione esonera dalla pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio. Sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento da parte dell' di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
9. È da ascrivere ad errore materiale l'indicazione di altro nominativo a firma del verbale dell'udienza dell'11.12.2025. Il riferimento è dunque irrilevante, riportando l'intestazione del verbale la corretta indicazione dei componenti del
Collegio, avendo il Presidente Cons. Marcella Angelini provveduto, peraltro, a firmare telematicamente l'atto. La corretta indicazione è presente, poi, anche nel dispositivo della sentenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: dichiara l'improcedibilità del ricorso in riassunzione dell' CP_1 nulla sulle spese del grado;
dà atto della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Bologna l'11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 694/2024 R.g.l., riassunta a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 22923/2024, pronunciata in data 28.2.2024
e depositata in Cancelleria in data 19.8.2024; avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 488 del 9.11.2016; avente ad oggetto: accertamento negativo del credito contributivo;
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lupoli ed elettivamente CP_1 domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale dell'Istituto in Bologna – ricorrente in riassunzione;
nei confronti di:
Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa di EC Società
Cooperativa – non costituita nel giudizio di rinvio (riassunto) posta in decisione all'udienza collegiale dell'11.12.2025, sentite le parti costituite e viste le relative conclusioni, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come messo in evidenza dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza in epigrafe indicata, “1. La Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha annullato [con sentenza del
9.7.2018, n. 365] il verbale di accertamento dell' n. 00039041/ddl del 28 CP_1 febbraio 2014 con il quale era stato accertato che la EC soc. coop. doveva l'importo di € 42.243,00 oltre sanzioni a titolo di contributi sugli importi erogati dall'1.7.2008 al 30.11.2013 sulle somme erogate ai lavoratori asseritamente a titolo di indennità di trasferta e di rimborsi.
1.2. Il giudice di appello – nel rammentare che è onere dell' CP_1 dimostrare la sussistenza dei presupposti della pretesa contributiva di cui al verbale di accertamento opposto - ha evidenziato che nel verbale si era ritenuto di dover assoggettare a contribuzione le somme erogate ai lavoratori titolo di indennità di trasferta e che dunque era onere dell' dimostrare che CP_1 sussistessero contestualmente i requisiti previsti dall'art. 51 comma 6 del d.P.R.
n. 917 del 1986 come interpretato autenticamente dall'art. 7 quinquies del d.l. n.
193 del 2016 convertito nella legge n. 225 del 2016. In particolare, ha ritenuto che dalla prova offerta non fosse emerso che l'indennità era stata erogata in misura fissa ed a prescindere dal fatto che il lavoratore si fosse o meno recato in trasferta. Ha accertato che, anzi, erano emersi elementi di senso contrario.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l' affidato ad CP_1 un unico motivo …
3. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, che sostituisce gli artt. 1 e 2 del d.l. 692 del 1945 recepito negli artt. 27 e 28 del T.U. approvato con d.P.R. n. 797 del 1955 a sua volta modificato dall'art. 1 comma 4 d.l. n. 44 del 1985 conv. con modificazioni nella legge 155 del 1985, dall'art.1 comma 1 della legge n. 876 del 1986, dall'art. 4 comma 2 bis d.l. n. 173 del 1988 convertito con modificazioni nella legge n. 291 del 1988, dall'art. 2 comma 15 della legge n. 335 del 1995 ed infine sostituito dall'art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 314 del 1997 e dell'art.51 comma 5 del d.P.R. n.
816 del 1987 come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003, dell'art.51 comma 6 del d.P.R. n. 816 del 1987 come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003 come interpretato dell'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 commi 1 e 2 conv. con modificazioni nella legge n. 225 del 2016 e dell'art. 2697 c.c.
3.1. Sostiene l' ricorrente che la Corte di appello nel ritenere che le Pt_1 somme erogate per indennità e rimborsi in occasioni di trasferte non potevano essere assoggettate a contribuzione nella misura del 50% dell'ammontare aveva tuttavia mancato di effettuare l'ulteriore accertamento ugualmente necessario per
2 verificare l'applicabilità del regime dettato dal comma 5 dell'art. 51 che specifica i limiti dell'esenzione dalla contribuzione. Ad avviso del ricorrente, una volta esclusa l'esistenza dei presupposti per applicare la disciplina del “trasfertismo” ma accertata l'esistenza di trasferte, sarebbe stato necessario verificare se gli importi erogati ai lavoratori fossero o meno esenti da contribuzione ai sensi del quinto comma dell'art. 51. Sottolinea che l'onere di provare che dette somme non dovevano essere assoggettate a contribuzione gravava sul datore di lavoro (luogo della trasferta all'interno o all'esterno del territorio del Comune della sede;
somme per vitto e alloggio). Precisa che per ciascuna tipologia esiste un diverso regime di esenzione ed essendo stata data dall' la prova dell'erogazione CP_1 delle somme il datore di lavoro doveva offrire la prova dell'esistenza delle condizioni per beneficiare dell'esonera dalla contribuzione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. Questa Corte ha di recente affrontato le tematiche oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 09/06/2023 n. 16466) ed ha ritenuto che, se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. 10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass.18/06/2018 n. 16033).
L' come detto, deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme CP_1 erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno
(Cass. n. 16033 del 2018 cit.).
Il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del
1986, art. 51, comma 5 (Cass. n. 16033 del 2018, cit.).
4.2. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello che nel decidere la controversia avrebbe dovuto tenere conto del fatto che era onere della società oggi controricorrente dimostrare che le somme versate erano state assoggettate a contribuzione nella misura corretta tenuto conto di tutte le possibili riduzioni
3 mentre l' era tenuto solo ad allegare, e lo ha fatto, che erano state versate ai CP_1 lavoratori somme per trasferte.
5. Ne segue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata che deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
2. Nel ricorso per riassunzione l' ha chiesto di rigettare l'appello CP_1 proposto dalla controparte avverso la sentenza, all'Istituto favorevole, del Tribunale di Bologna n. 488/20161, con vittoria delle spese di tutti i gradi del processo, comprese le spese del giudizio di legittimità.
3. All'udienza del 30.1.2025 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in ragione dell'intervenuta sottoposizione della società a procedura di liquidazione coatta amministrativa.
4. L' ha riassunto il giudizio il 13.3.2025, svolgendo le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia al Collegio adito: in accoglimento delle conclusioni già formulate da con la memoria di costituzione nel giudizio di appello R.G.L. CP_1
n. 60/2017 respingere l'appello e confermare la sentenza allora impugnata dalla
TECTON SOC.COOP., emessa dal Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, n.
488/2016 proc. n. 3016/2014 R.G.L.; con vittoria delle spese di tutti i gradi del processo, comprese le spese del giudizio di legittimità”.
5. Il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati dall' il 16.6.2025, successivamente alla data indicata nel decreto CP_1
(13.6.2025), così che, in assenza di costituzione della controparte, la Corte ha 1 Questo il testo della sentenza: “la società EC ha chiesto al Giudice di riconoscere la legittimità degli emolumenti corrisposti quali indennità di trasferta e rimborsi viaggi ai dipendenti, dichiarando in ogni caso che non vi è al riguardo obbligo contributivo;
in subordine e salvo gravame, dichiarare che non è dovuto l'importo indicato nel verbale opposto, tenuto conto anche della prescrizione ex l.1995 n.335, poiché il verbale indica il periodo dal 1.7.2008 al 30.11.2013. CP_ L' si è costituito, contestando le domande avversarie e chiedendo al Giudice di rigettarle, dichiarando la parte ricorrente tenuta al pagamento in favore dell'Istituto delle somme indicate nel verbale n.00039041 del 28.2.2014. La controversia riguarda indennità di trasferte e rimborsi chilometrici per trasferte, la cui CP_ natura viene contestata dall' che include i relativi importi nel concetto di retribuzione. Il ricorso della EC è infondato e va respinto. Emerge dagli atti che la società impiegava la maggior parte dei propri dipendenti su cantieri e quindi fuori dalla propria sede legale. L'attività di cantiere era l'attività normale dei dipendenti e veniva svolta nel Comune di Reggio Emilia ed in Comuni limitrofi. Il dipendente, benché formalmente assunto con l'indicazione di Reggio Emilia come sede di lavoro, sapeva di dover lavorare anche fuori di Reggio Emilia, dovunque vi fossero cantieri aperti;
le attività che la società ha considerato svolte in trasferta erano quindi da considerarsi ordinarie. Tutto ciò emerge anche documentalmente;
la lettera di assunzione della sig.ra
[...] CP_
prodotta dall' come doc.13, afferma che Lei svolgerà la sua attività presso i CP_2 cantieri che la Cooperativa riterrà opportuno svolgere durante il suo rapporto di lavoro. L'incertezza della fattispecie induce il giudicante alla compensazione delle spese di lite”.
4 invitato l' a rinnovare la notificazione (ex art. 291 c.p.c.), incombente da Pt_1 compiere entro il 15.9.2025. La rinnovazione è ritualmente intervenuta il
28.7.2025. La Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa di EC non si
è costituita nel presente giudizio di rinvio, rimanendo contumace.
6. Il ricorso è improcedibile, attenendo il giudizio all'accertamento della correttezza degli assunti contenuti nel verbale ispettivo e alla sussistenza dell'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati (v. le conclusioni rassegnate dall' nella memoria difensiva proposta nel giudizio di primo grado) da Pt_1 parte di una società sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa.
In questa ipotesi, come rilevato da Cass., 20.3.2017, n. 7037, “si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari,
e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e ss. L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio e pur nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga alla L. n. 990 del 1969, art. 25 (v. Cass., 9/3/2010 n.
5662).
Ne consegue che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum (v. Cass., Cass.,
9/3/2010, n. 5662).
A tale stregua, finché perduri lo stato di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore è inammissibile qualsiasi azione di condanna al pagamento di indennizzi assicurativi, proposta dinanzi al giudice ordinario, in quanto i crediti verso il sottoposto a tale procedura concorsuale vanno in seno ad essa accertati, concorrendo i relativi creditori al riparto dell'attivo (v. Cass., 16/2/2016, n.
2995)”.
La componente di accertamento presente nelle richieste dell' è CP_1 peraltro strettamente collegata e strumentale all'emissione della statuizione di condanna al pagamento del dovuto, essendo appropriato il richiamo alle puntuali indicazioni svolte al riguardo dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza del
31.7.2025, n. 2674, secondo cui “Va però indagato, pur nell'ampio riferimento
5 alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, se residui un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura in sede ordinaria. Con particolare riferimento ad es. al settore dei diritti dei lavoratori la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la procedibilità/ proseguibilità davanti a giudice diverso dal giudice del Concorso, delle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, qualora volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare si veda
Cass. Sez. Un. n. 141/2006 che ha affermato come il lavoratore dipendente debba proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, quali quelle volte alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre sono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese alla condanna pecuniaria.
Di egual segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ribadito che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (ex multis Cass. n. 15066/2017).
Può dunque ribadirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono” insomma sull' accertamento del
“passivo” anche qualora dette domande siano costitutive o di accertamento ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso”.
Le soluzioni interpretative in questione sono state peraltro ripercorse dalla
S.C. nell'ordinanza interlocutoria del 23.1.2025, n. 1679, in cui, illustrando la giurisprudenza della Sezione Lavoro, “maturata per lo più nei casi di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro, ma anche in fattispecie di accertamento dei crediti di lavoro in sede fallimentare”, si è dato atto che nel caso di domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (lì nei confronti del lavoratore ma il principio può essere ripreso nell'ipotesi di specie), “anche se accompagnate da domande di
6 accertamento o costitutive aventi funzione strumentale”, vale (a parte i casi in cui conduce ad altra soluzione la preminente considerazione della natura della posizione rivendicata dal lavoratore, richiamo in questa sede non pertinente), “la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, in caso di amministrazione straordinaria, ovvero l'attrazione al rito di accertamento del passivo, in caso di fallimento (Cass. 11123/2019, che lo declina come «il più recente orientamento di questa Corte», evocando Cass. 15066/2017, 19271/2013;
v. anche in senso conf. Cass. 13877/2004, 7990/2018)”.
7. L' ha riassunto il giudizio riproponendo in questa sede, attraverso Pt_1 la richiesta di rigetto dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, le domande di accertamento del proprio credito propedeutiche all'emissione della statuizione di condanna al pagamento delle somme indicate nel verbale di accertamento.L'esame della domanda, pertanto, non può che terminare con una pronuncia di improcedibilità del ricorso in riassunzione, essendo sopravvenuta in corso di causa la liquidazione coatta amministrativa di EC (v. visura).
8. La mancata costituzione della convenuta in riassunzione esonera dalla pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio. Sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento da parte dell' di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
9. È da ascrivere ad errore materiale l'indicazione di altro nominativo a firma del verbale dell'udienza dell'11.12.2025. Il riferimento è dunque irrilevante, riportando l'intestazione del verbale la corretta indicazione dei componenti del
Collegio, avendo il Presidente Cons. Marcella Angelini provveduto, peraltro, a firmare telematicamente l'atto. La corretta indicazione è presente, poi, anche nel dispositivo della sentenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: dichiara l'improcedibilità del ricorso in riassunzione dell' CP_1 nulla sulle spese del grado;
dà atto della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Bologna l'11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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