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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2045/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TRENTOLA-DUCENTA (CE) il 12/04/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BOTTIGLIERO PAOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO DAVIDE
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/02/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 12.1.2024 la notifica dell'avviso di addebito n.
328202300049458110000 per il pagamento di € 3.40825 per contributi
I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 2022, la cessazione dell'attività con conseguente cancellazione dal registro delle imprese dal 23.12.2010; la violazione dell'art. 44 co. 8 e 8 bis d.l. 269/2003; la mancata comunicazione degli atti prodromici e la decadenza in base agli artt. 24 e
25 d.lgs. 46/1999.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di disporre la chiusura della posizione dell'impresa dai tabulati e di CP_1 Parte_1 CP_1 dichiarare non dovuti gli importi richiesti e di annullare l'avviso impugnato con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L' si è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
La S.C.C.I. non si è costituita e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare occorre evidenziare come il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva dell' relativa ai contributi indicati nell'avviso di CP_1 addebito opposto. Nel caso in esame, infatti, risulta esperita un'azione di accertamento negativo dei contributi richiesti dall' per la gestione CP_1
Separata e, pertanto, grava sull'ente previdenziale (attore in senso sostanziale) fornire la prova della sussistenza di tutti i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
2 INTERESSE AD CP_3
Risultano inammissibili per carenza di interesse ad agire le domande con cui parte ricorrente ha chiesto la chiusura della propria posizione previdenziale sin dal 2011 e, quindi, per tutti i periodi diversi da quelli cui si riferiscono i contributi indicati nell'avviso di addebito.
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., infatti, deve essere concreto ed attuale. Il che si verifica, per l'azione di accertamento negativo, solo ed esclusivamente quando il ricorrente intenda rimuovere una situazione di incertezza, a lui pregiudizievole, concernente l'esistenza di un preteso diritto, vantato da parte del resistente. La fonte di tale incertezza, in altre parole, non può essere rappresentata da un mero convincimento soggettivo del ricorrente, avulso da qualsiasi connessione con la condotta del presunto creditore, ma deve essere costituita dal c.d. “vanto” o
“jattanza” del diritto. È necessaria, quindi, che il presunto creditore affermi, in modo esplicito o per facta concludentia, ma sempre attraverso comportamenti oggettivi e giuridicamente rilevanti, l'esistenza del preteso diritto nei confronti dei terzi o direttamente nei confronti della parte ricorrente, indicata come debitrice. Il che è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (cfr. Cass.
16162/2015; Cass. 6859/1993), secondo cui “l'interesse ad agire, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore od un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga
l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto”.
3 LEGITTIMAZIONE PASSIVA – S.C.C.I.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi sussistente il difetto di legittimazione passiva della in quanto i contributi indicati CP_2 nell'avviso di addebito opposto riguardano l'anno 2022 e, quindi, si tratta di crediti successivi all'anno 2008, ultimo anno per il quale l'art. 13 l.
448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
RICOSTRUZIONE DEL SISTEMA RIMEDIALE AVVERSO CARTELLA DI
PAGAMENTO ED AVVISO DI ADDEBITO
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1
c.p.c.);
Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo CP_1 esecutivo emesso dallo stesso , costituito dall'avviso di addebito CP_4
4 contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
DECADENZA
Per tali ragioni, i motivi di opposizione concernenti la mancata comunicazione dell'avviso bonario e la decadenza devono essere dichiarati inammissibili.
Nel caso in esame, infatti, al momento del deposito del ricorso
(15.2.2024) risultano comunque decorsi i 20 gg per far valere i vizi attinenti al quomodo procedendi rispetto alla data di notifica dell'avviso
(12.1.2024).
L'unico motivo ammissibile, dunque, attiene alla fondatezza della pretesa creditoria.
ONERE DELLA PROVA
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2697 c.c. e, pertanto, i fatti costitutivi della pretesa azionata devono essere allegati e provati dall'attore in senso sostanziale mentre grava sul convenuto in senso sostanziale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato.
Tale sistema di riparto dell'onere probatorio è stato confermato anche dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 14965/2012) secondo cui “secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di CP_1 verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste
5 efficacia probatoria. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n.
384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti
a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poichè l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula
l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010)”.
6 NOZIONE DI COLTIVATORE DIRETTO
Per quanto riguarda la nozione di coltivatore diretto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 616/1999, cfr. anche Cass.
15869/2017), “ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli art. 2 l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 l. n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscono per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati”.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, l' non ha fornito la prova della sussistenza dei CP_1 presupposti di legge per la costituzione dell'obbligazione contributiva e, pertanto, il ricorso merita parziale accoglimento.
L' infatti, nulla ha provato in ordine alla diretta, abituale e CP_1 manuale coltivazione dei fondi con lo svolgimento della prestazione lavorativa del nucleo familiare del ricorrente superiore alle soglie quantitative indicate dalle norme in esame.
7 Non assume rilievo, dunque, l'eventuale mancata comunicazione della cessazione dell'attività all'ente previdenziale.
SPESE DI LITE
Le spese di lite nei rapporti tra e parte ricorrente sono CP_1 compensate per il 50% in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
Per quanto riguarda i rapporti tra parte ricorrente e la S.C.C.I. parte ricorrente non deve essere condanna al pagamento delle spese in ragione della mancata costituzione di tale parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della S.C.C.I.;
2. in parziale accoglimento dell'opposizione dichiara non dovuti gli importi di cui all'avviso di addebito n. 328202300049458110000;
3. dichiara inammissibile per il resto il ricorso;
4. nulla per le spese in favore della S.C.C.I.;
5. liquida le spese di lite in complessivi € 886,00 oltre rimb. Forf. al
15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 50% e condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante CP_1 parte delle spese, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 27/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2045/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TRENTOLA-DUCENTA (CE) il 12/04/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BOTTIGLIERO PAOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO DAVIDE
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/02/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 12.1.2024 la notifica dell'avviso di addebito n.
328202300049458110000 per il pagamento di € 3.40825 per contributi
I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 2022, la cessazione dell'attività con conseguente cancellazione dal registro delle imprese dal 23.12.2010; la violazione dell'art. 44 co. 8 e 8 bis d.l. 269/2003; la mancata comunicazione degli atti prodromici e la decadenza in base agli artt. 24 e
25 d.lgs. 46/1999.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di disporre la chiusura della posizione dell'impresa dai tabulati e di CP_1 Parte_1 CP_1 dichiarare non dovuti gli importi richiesti e di annullare l'avviso impugnato con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L' si è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
La S.C.C.I. non si è costituita e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare occorre evidenziare come il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva dell' relativa ai contributi indicati nell'avviso di CP_1 addebito opposto. Nel caso in esame, infatti, risulta esperita un'azione di accertamento negativo dei contributi richiesti dall' per la gestione CP_1
Separata e, pertanto, grava sull'ente previdenziale (attore in senso sostanziale) fornire la prova della sussistenza di tutti i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
2 INTERESSE AD CP_3
Risultano inammissibili per carenza di interesse ad agire le domande con cui parte ricorrente ha chiesto la chiusura della propria posizione previdenziale sin dal 2011 e, quindi, per tutti i periodi diversi da quelli cui si riferiscono i contributi indicati nell'avviso di addebito.
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., infatti, deve essere concreto ed attuale. Il che si verifica, per l'azione di accertamento negativo, solo ed esclusivamente quando il ricorrente intenda rimuovere una situazione di incertezza, a lui pregiudizievole, concernente l'esistenza di un preteso diritto, vantato da parte del resistente. La fonte di tale incertezza, in altre parole, non può essere rappresentata da un mero convincimento soggettivo del ricorrente, avulso da qualsiasi connessione con la condotta del presunto creditore, ma deve essere costituita dal c.d. “vanto” o
“jattanza” del diritto. È necessaria, quindi, che il presunto creditore affermi, in modo esplicito o per facta concludentia, ma sempre attraverso comportamenti oggettivi e giuridicamente rilevanti, l'esistenza del preteso diritto nei confronti dei terzi o direttamente nei confronti della parte ricorrente, indicata come debitrice. Il che è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (cfr. Cass.
16162/2015; Cass. 6859/1993), secondo cui “l'interesse ad agire, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore od un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga
l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto”.
3 LEGITTIMAZIONE PASSIVA – S.C.C.I.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi sussistente il difetto di legittimazione passiva della in quanto i contributi indicati CP_2 nell'avviso di addebito opposto riguardano l'anno 2022 e, quindi, si tratta di crediti successivi all'anno 2008, ultimo anno per il quale l'art. 13 l.
448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
RICOSTRUZIONE DEL SISTEMA RIMEDIALE AVVERSO CARTELLA DI
PAGAMENTO ED AVVISO DI ADDEBITO
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1
c.p.c.);
Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo CP_1 esecutivo emesso dallo stesso , costituito dall'avviso di addebito CP_4
4 contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
DECADENZA
Per tali ragioni, i motivi di opposizione concernenti la mancata comunicazione dell'avviso bonario e la decadenza devono essere dichiarati inammissibili.
Nel caso in esame, infatti, al momento del deposito del ricorso
(15.2.2024) risultano comunque decorsi i 20 gg per far valere i vizi attinenti al quomodo procedendi rispetto alla data di notifica dell'avviso
(12.1.2024).
L'unico motivo ammissibile, dunque, attiene alla fondatezza della pretesa creditoria.
ONERE DELLA PROVA
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2697 c.c. e, pertanto, i fatti costitutivi della pretesa azionata devono essere allegati e provati dall'attore in senso sostanziale mentre grava sul convenuto in senso sostanziale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato.
Tale sistema di riparto dell'onere probatorio è stato confermato anche dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 14965/2012) secondo cui “secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di CP_1 verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste
5 efficacia probatoria. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n.
384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti
a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poichè l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula
l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010)”.
6 NOZIONE DI COLTIVATORE DIRETTO
Per quanto riguarda la nozione di coltivatore diretto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 616/1999, cfr. anche Cass.
15869/2017), “ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli art. 2 l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 l. n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscono per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati”.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, l' non ha fornito la prova della sussistenza dei CP_1 presupposti di legge per la costituzione dell'obbligazione contributiva e, pertanto, il ricorso merita parziale accoglimento.
L' infatti, nulla ha provato in ordine alla diretta, abituale e CP_1 manuale coltivazione dei fondi con lo svolgimento della prestazione lavorativa del nucleo familiare del ricorrente superiore alle soglie quantitative indicate dalle norme in esame.
7 Non assume rilievo, dunque, l'eventuale mancata comunicazione della cessazione dell'attività all'ente previdenziale.
SPESE DI LITE
Le spese di lite nei rapporti tra e parte ricorrente sono CP_1 compensate per il 50% in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
Per quanto riguarda i rapporti tra parte ricorrente e la S.C.C.I. parte ricorrente non deve essere condanna al pagamento delle spese in ragione della mancata costituzione di tale parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della S.C.C.I.;
2. in parziale accoglimento dell'opposizione dichiara non dovuti gli importi di cui all'avviso di addebito n. 328202300049458110000;
3. dichiara inammissibile per il resto il ricorso;
4. nulla per le spese in favore della S.C.C.I.;
5. liquida le spese di lite in complessivi € 886,00 oltre rimb. Forf. al
15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 50% e condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante CP_1 parte delle spese, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 27/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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