Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025, iscritta al n. 129 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
; C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita Castellana (VT), alla Via Vincenzo Ferretti n. 117, presso lo studio dell'Avv. Paola Goglia che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 7 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 20 gennaio 1979 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita Castellana (VT), parte II, serie A, n. 1).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
a Civita Castellana il 29 ottobre 1979, e , a Civita Per_1 Persona_2
Castellana il 23 aprile 1982, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 19 giugno 2008; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I Sig.r in ottemperanza agli obblighi Parte_1 Parte_2
assunti in sede di separazione, hanno già definito tra loro ogni rapporto di natura economico-patrimoniale;
2) i Sig.ri e provvederanno ciascuno al Parte_1 Parte_2
proprio mantenimento, disponendo di risorse economico-finanziarie;
3) i due figl sono maggiorenni ed autonomi Persona_1 Persona_2
economicamente”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia-
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tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
Castellana (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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