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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/07/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4992/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trat- tazione con modalità cartolare dell'udienza del 19.06.25;
considerato che
l'udienza del 19.06.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, es- sendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4992/2024 R.G., avente ad oggetto:risarcimen- to del danno da lesione personale , vertente tra
(CF: ), elett.te domiciliata in Villa Parte_1 C.F._1 di IA (CE) alla via Tacito n. 4, presso lo studio stabilito dell'avvocato Se- bastiano di Bella (C.F. ) che lo rappresenta e difende, in C.F._2 virtù di procura in atti;
-Attrice-
e
(C.F. ) in persona del Sindaco e legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore ( ) rapp.to Persona_1 C.F._3
e difeso, in virtù di mandato rilasciato in calce al presente atto e dall'Avv.
Gianluigi Esposito del Foro di Lecce (C.F. in virtù di C.F._4 procura in atti;
-Convenuto-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del 19.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e note relative all' udien- za del 24.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
La signora ha dedotto che, in data 4 maggio 2023, alle Parte_1
09:15, mentre si trovava nel Comune di in via Roma e camminava sul CP_1 marciapiede, rovinava al suolo a causa del cedimento improvviso di una por- zione della pavimentazione in mattonelle del marciapiede stesso.
A seguito della caduta la signora ha riportato lesioni per le quali è Parte_1 stata soccorsa e successivamente trasportata al pronto soccorso di Sessa Au- runca, mediante intervento del servizio del 118. La parte attrice ha dedotto che l'accaduto integra gli estremi della responsabilità civile ex art. 2051 del c.c., in quanto il bene (ossia il marciapiede) appartiene alla pubblica amministrazione e risulta da questa sottoposta a custodia. Secondo la sig.ra la dinami- Parte_1
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ca del sinistro dimostra l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di cura, vigilanza e manuten- zione delle strutture stradali, deve garantire costantemente la sicurezza e l'inco- lumità degli utenti, in particolare dei pedoni.
Pertanto, la signora ha dedotto che l'evento lesivo derivi dall'omessa Parte_1 manutenzione del bene pubblico e imputa all'amministrazione competente una condotta negligente e non osservante dei propri obblighi giuridici di custodia.
Alla luce di quanto sopra esposto, la signora ha concluso chiedendo: Parte_1
“accertare e dichiarare che l'evento lesivo è riconducibile in via esclusiva e di- retta per responsabilità del;
condannare il medesimo co- Controparte_1 mune risarcimento della somma complessiva di euro 111.000,00; con vittoria di spese diritti onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge”.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato inte- Controparte_1 gralmente le domande, le deduzioni, le eccezioni e le affermazioni formulate dalla parte attrice, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
In via preliminare, l'amministrazione ha evidenziato che la suddetta strada pre- senta una notevole estensione che si sviluppa per diversi chilometri, come di- mostrato in atti mediante un estratto di mappa catastale.
Inoltre, l'ente convenuto ha osservato che l'attrice, pur essendo a conoscenza di tali circostanze, in quanto ha prestato servizio presso il Municipio del comu- ne di , non ha chiarito quale sia con esattezza il tratto del marciapiede Per_2 interessato dal presunto cedimento. Tale omissione, ad avviso del comune, in- cide negativamente sulla certezza del fatto storico. Il ha Controparte_1 aggiunto che non risulta comprensibile sulla base di quali elementi, diversi dal- le mere illazioni soggettive, parte attrice ritenga sussistere una responsabilità in capo all'ente convenuto. In particolare, il ha osservato che non vi è CP_1 prova certa del verificarsi dell'evento così come descritto. Non risultano infatti allegate né segnalazioni , né denunce formali relative al presunto sinistro , né altri elementi oggettivi che possano confermare l'accaduto in termini esposti .
L'evento secondo quanto riferito dalla stessa attrice, si sarebbe verificato tra l'altro in un orario di massima visibilità, ovvero 9.15 del mattino , circostanza che, ad avviso del comune, rende ancora meno plausibile una dinamica così improvvisa e imprevedibile.
Inoltre, dalla documentazione fotografica prodotta in atti, emerge che la mattonella indicata come causa dell'evento appare divelta, ma al contempo risulta integra, come se fosse stata rimossa forzatamente dalla propria sede.
Pertanto il comune ritiene inverosimile che la stessa abbia potuto cedere improvvisamente sotto il piede dell'istante.
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A ciò si aggiunge che l'attrice risiede proprio nel comune di e ha CP_1 prestato servizio per anni alle dipendenze dell'ente.
Ha concluso chiedendo : “In via preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazio- ne per evidenti vizi dell'edictio actionis e per l'effetto rigettare la domanda proposta nei confronti del;
nel merito, accertare e dichia- Controparte_1 CP_ rare l'assenza di responsabilità dell' Comunale convenuto in ordine all'evento dannoso riportato da parte attrice e, per l'effetto, rigettare ogni do- manda avanzata dalla Sig.ra nei confronti del deducente, Parte_1 dichiarare che il sinistro debba ascriversi a colpa esclusiva dell'attrice; in su- bordine, e con riserva di gravame, nella non creduta ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare un sia pur parziale accoglimento, ridurre comunque il quantum risarcitorio anche in ragione di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Il merito
L'attrice ha invocato l'applicazione dell'articolo 2051 c.c., ritenendo il comune unico responsabile della vicenda e chiedendo il risarcimento danni per
111.000,00 oltre accessori di legge.
Il comune di , nel costituirsi in giudizio, ha contestato integralmente le CP_1 domande attoree, eccependo l'indeterminatezza del luogo del sinistro, l'assenza di prove e l'inverosimiglianza della dinamica, precisando inoltre che la pavimentazione risulta integra e che l'attrice, conoscendo bene i luoghi, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione.
Ciò precisato, va anzitutto richiamato il principio che la Suprema Corte ha ri- petutamente affermato alla luce del quale va esclusa l'applicabilità, nei con- fronti della pubblica amministrazione, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati a terzi da beni demaniali quando si tratti di beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini - elencandosi espressamente al riguardo il demanio marittimo, flu- viale, lacuale, le strade, le autostrade e le strade ferrate – e l'estensione del bene demaniale renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Successivamente, con la sentenza della Cass. sez. III del 9/4/2009, n. 8692, si è affermato, condivisibilmente, che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica Amministrazione, qualora non sia applicabile la di- sciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto, per l'estensione della rete viaria cittadina aperta al pubblico transito, l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, pur sempre secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.
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Si è però chiarito che la norma non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo -in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fat- ti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (Cfr. Cassazione Civile 6 luglio 2006, n. 15383).
La Corte Costituzionale (10.05.1999 n. 156), adita a seguito di una ordinanza di un giudice "a quo" che, investito della risoluzione di una controversia pro- mossa da un privato contro un per i danni subiti a causa di una caduta CP_1 da un motociclo prodotta dalla presenza, astrattamente percepibile in anticipo ma non segnalata, di terriccio su una strada comunale, aveva sollevato la que- stione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227, primo comma, c.c. in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nel ritenere non fondata la questione, ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti secondo cui essi sono "gravati di un onere di particolare attenzio- ne nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguar- dare appunto la propria incolumità", ed ha tra l'altro considerato la nozione di insidia – ora superata - "come una sorta di figura sintomatica di colpa, elabora- ta dalla esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame".
Può aggiungersi, infine, che ancor più di recente, nella generale interpretazione del portato dell'art. 2051 c.c., la S.C. (v. n. 11592 del 13.05.2010) ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia, oltre a presupporre l'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, presuppone anche l'imprevedibi- lità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.
Va, inoltre, osservato che “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situa- zione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'ado-
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zione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel di- namismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cfr. Cassazione
Civile n. 6425 del 30/03/2015) e che “all'obbligo di custodia fa pur sempre ri- scontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa;
sic- ché, quando la situazione di possibili pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento”
(Cfr. Cassazione n. 4661 del 9/03/2015).
Ed ancora, in tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art 2051
c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca «al modo di essere del- la cosa, essendo essa di per sé statica e inerte», per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pe- ricolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cfr.
Cassazione civile n. 32979 del 19/02/2015); l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria di- ligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più que- sto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima inci- de nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cassazione n. 23919 del 22/10/2013).
Tale orientamento è stato, peraltro, recentemente riaffermato dalla Suprema
Corte la quale ha chiarito che “su chi entra in contatto con la cosa custodita
(nel caso di specie, la strada) grava un dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.)” (Cfr. Corte di cassazione civile Ordinanza n.
16034/2023).
Gli ermellini escludono, così, la responsabilità del giacché la causa CP_1 esclusiva della caduta va ricercata nella “colpevole inavvedutezza comporta- mentale” della donna e la presenza del cedimento di una parte di pavimenta- zione ricoperta da mattoncini deve considerarsi come mero teatro dell'evento,
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non già come causa.
Va detto che la pronuncia in commento si pone nel solco già tracciato dalle Se- zioni Unite del 2022 e confermato con altra pronuncia recente di eguale tenore
(Cfr. Cass. 15447/2023).
Alla luce dei principi appena richiamati, deve ritenersi che non sussiste respon- sabilità del convenuto Ente per i fatti oggetto di causa, in quanto, da una com- plessiva valutazione degli elementi acquisiti in giudizio, deve affermarsi che non è stato dedotto in maniera specifica con quali modalità si sarebbe verificata la caduta e dunque per quali ragioni la stessa sia imputabile al CP_1
La descrizione delle modalità della caduta e della causa delle stessa (cedimento di una mattonella) risultano estremamente generiche, così come riportate nell'atto introduttivo del giudizio.
Nulla è stato dedotto in merito al punto della caduta, alle caratteristiche delle mattonelle, alle modalità della caduta, né è stato specificato che si intende per cedimento della mattonella sotto al piede né infine è stato dedotto alcunchè di specifico in merito ai punti del corpo in cui l'attrice accusava dolore a seguito della caduta.
A ciò si aggiunge che la genericità della descrizione del fatto storico che avrebbe determinato il danno si ripropone anche nei capi di prova, articolati in maniera estremamente generica con riferimento alle circostanze della caduta, alla caratteristiche della mattonella, alle modalità della caduta.
Tra l'altro le lesioni che sarebbero derivate dalla caduta, in base alla documen- tazione medica in atti, risultano gravi tanto che è stato necessario un ricovero e un intervento. Ciò avrebbe richiesto una maggiore descrizione dei fatti che hanno causato il danno e una maggiore specificità dei capi di prova articolati, allo scopo di ricostruire adeguatamente la dinamica, accertare la sussistenza del nesso causale e comprendere i profili di responsabilità delle parti coinvolte.
Tali circostanze vanno valutate anche alla luce dei rilievi fotografici in atti, che rendono ancora più fumosa la descrizione del fatto storico, essendo negli stessi ritratti una mattonella integra, che risulta semplicemente spostata da proprio spazio. Ciò rende ancora più difficile comprendere che cosa si intenda per ce- dimento della mattonella e in che modo detto cedimento abbia determinato la caduta.
Inoltre, va evidenziato che non è emerso dalle allegazioni dell'attrice che non vi fosse luce al momento del fatto o che l'illuminazione pubblica non fosse funzionante.
In ogni caso va evidenziato che il sinistro è avvenuto intorno alle 09:15 in una strada cittadina. Infatti, l'evento in oggetto risulta essersi verificato in condi- zioni di ottima visibilità, circostanza che emerge chiaramente dalle stesse alle-
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gazioni di parte attrice, la quale ha indicato l'orario diurno quale momento di verificazione del sinistro.
In definitiva, riguardo alle specifiche caratteristiche della strada, non può esse- re trascurato quanto documentalmente risulta dai rilievi fotografici prodotti da parte attrice, dai quali si evince chiaramente l'inesistenza di un cedimento della pavimentazione ma, si ribadisce, solo la presenza localizzata di una piccola porzione di pavimentazione in mattoncini del marciapiede.
Tale circostanza, di per sé non integra gli estremi dell'insidia o del trabocchetto idonea a configurare la responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 2051 codi- ce civile, in assenza di elementi oggettivi che comprovino la non visibilità e l'imprevedibilità dell'anomalia, dovendosi altresì valutare la condotta del dan- neggiato sul profilo della diligenza esigibile.
Ne consegue che, alla luce della documentazione fotografica versata in atti, la pavimentazione presentava una difformità non idonea, per dimensioni e visibi- lità ad integrare una situazione di pericolo occulto.
Deve dunque concludersi affermando che non risulti allegata in maniera speci- fica la sussistenza di un'insidia, che non risultino dedotte le modalità con cui il fatto storico si sarebbe verificato, che dai rilievi fotografici non emerge una si- tuazione di pericolo, che il difetto in punto di allegazione e la contraddittorietà tra la descrizione dei fatti riportata in citazione e i rilievi fotografici depositati non siano colmati dalla formulazione di specifici capi di prova, i quanti risulta- no infatti inammissibili per genericità.
Va infine considerato, per completezza, che nel certificato di P.S. l'attrice ha dichiarato che le lesioni sarebbero riconducibili ad una caduta accidentale.
Orbene la genericità di tale dichiarazione e la totale assenza di ogni riferimento alla caduta in strada per l'insidia, aggiungendosi a tutti gli elementi sin qui esaminati, rendono incerto il quadro di riferimento in merito alla dinamica con cui si sono verificati i fatti di causa, al nesso di causalità, nonché in merito alla CP_ sussistenza di una responsabilità dell' convenuto.
Pertanto, la domanda deve ritenersi infondata e va rigettata.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, te- nendo conto delle questioni trattate e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda;
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• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giu- dizio, in favore della , che liquida in € 4.217,00 per Controparte_3 compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge,
IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 19.07.2025
Il Giudice dott.ssa Maria del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trat- tazione con modalità cartolare dell'udienza del 19.06.25;
considerato che
l'udienza del 19.06.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, es- sendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4992/2024 R.G., avente ad oggetto:risarcimen- to del danno da lesione personale , vertente tra
(CF: ), elett.te domiciliata in Villa Parte_1 C.F._1 di IA (CE) alla via Tacito n. 4, presso lo studio stabilito dell'avvocato Se- bastiano di Bella (C.F. ) che lo rappresenta e difende, in C.F._2 virtù di procura in atti;
-Attrice-
e
(C.F. ) in persona del Sindaco e legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore ( ) rapp.to Persona_1 C.F._3
e difeso, in virtù di mandato rilasciato in calce al presente atto e dall'Avv.
Gianluigi Esposito del Foro di Lecce (C.F. in virtù di C.F._4 procura in atti;
-Convenuto-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del 19.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e note relative all' udien- za del 24.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
La signora ha dedotto che, in data 4 maggio 2023, alle Parte_1
09:15, mentre si trovava nel Comune di in via Roma e camminava sul CP_1 marciapiede, rovinava al suolo a causa del cedimento improvviso di una por- zione della pavimentazione in mattonelle del marciapiede stesso.
A seguito della caduta la signora ha riportato lesioni per le quali è Parte_1 stata soccorsa e successivamente trasportata al pronto soccorso di Sessa Au- runca, mediante intervento del servizio del 118. La parte attrice ha dedotto che l'accaduto integra gli estremi della responsabilità civile ex art. 2051 del c.c., in quanto il bene (ossia il marciapiede) appartiene alla pubblica amministrazione e risulta da questa sottoposta a custodia. Secondo la sig.ra la dinami- Parte_1
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ca del sinistro dimostra l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di cura, vigilanza e manuten- zione delle strutture stradali, deve garantire costantemente la sicurezza e l'inco- lumità degli utenti, in particolare dei pedoni.
Pertanto, la signora ha dedotto che l'evento lesivo derivi dall'omessa Parte_1 manutenzione del bene pubblico e imputa all'amministrazione competente una condotta negligente e non osservante dei propri obblighi giuridici di custodia.
Alla luce di quanto sopra esposto, la signora ha concluso chiedendo: Parte_1
“accertare e dichiarare che l'evento lesivo è riconducibile in via esclusiva e di- retta per responsabilità del;
condannare il medesimo co- Controparte_1 mune risarcimento della somma complessiva di euro 111.000,00; con vittoria di spese diritti onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge”.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato inte- Controparte_1 gralmente le domande, le deduzioni, le eccezioni e le affermazioni formulate dalla parte attrice, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
In via preliminare, l'amministrazione ha evidenziato che la suddetta strada pre- senta una notevole estensione che si sviluppa per diversi chilometri, come di- mostrato in atti mediante un estratto di mappa catastale.
Inoltre, l'ente convenuto ha osservato che l'attrice, pur essendo a conoscenza di tali circostanze, in quanto ha prestato servizio presso il Municipio del comu- ne di , non ha chiarito quale sia con esattezza il tratto del marciapiede Per_2 interessato dal presunto cedimento. Tale omissione, ad avviso del comune, in- cide negativamente sulla certezza del fatto storico. Il ha Controparte_1 aggiunto che non risulta comprensibile sulla base di quali elementi, diversi dal- le mere illazioni soggettive, parte attrice ritenga sussistere una responsabilità in capo all'ente convenuto. In particolare, il ha osservato che non vi è CP_1 prova certa del verificarsi dell'evento così come descritto. Non risultano infatti allegate né segnalazioni , né denunce formali relative al presunto sinistro , né altri elementi oggettivi che possano confermare l'accaduto in termini esposti .
L'evento secondo quanto riferito dalla stessa attrice, si sarebbe verificato tra l'altro in un orario di massima visibilità, ovvero 9.15 del mattino , circostanza che, ad avviso del comune, rende ancora meno plausibile una dinamica così improvvisa e imprevedibile.
Inoltre, dalla documentazione fotografica prodotta in atti, emerge che la mattonella indicata come causa dell'evento appare divelta, ma al contempo risulta integra, come se fosse stata rimossa forzatamente dalla propria sede.
Pertanto il comune ritiene inverosimile che la stessa abbia potuto cedere improvvisamente sotto il piede dell'istante.
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A ciò si aggiunge che l'attrice risiede proprio nel comune di e ha CP_1 prestato servizio per anni alle dipendenze dell'ente.
Ha concluso chiedendo : “In via preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazio- ne per evidenti vizi dell'edictio actionis e per l'effetto rigettare la domanda proposta nei confronti del;
nel merito, accertare e dichia- Controparte_1 CP_ rare l'assenza di responsabilità dell' Comunale convenuto in ordine all'evento dannoso riportato da parte attrice e, per l'effetto, rigettare ogni do- manda avanzata dalla Sig.ra nei confronti del deducente, Parte_1 dichiarare che il sinistro debba ascriversi a colpa esclusiva dell'attrice; in su- bordine, e con riserva di gravame, nella non creduta ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare un sia pur parziale accoglimento, ridurre comunque il quantum risarcitorio anche in ragione di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Il merito
L'attrice ha invocato l'applicazione dell'articolo 2051 c.c., ritenendo il comune unico responsabile della vicenda e chiedendo il risarcimento danni per
111.000,00 oltre accessori di legge.
Il comune di , nel costituirsi in giudizio, ha contestato integralmente le CP_1 domande attoree, eccependo l'indeterminatezza del luogo del sinistro, l'assenza di prove e l'inverosimiglianza della dinamica, precisando inoltre che la pavimentazione risulta integra e che l'attrice, conoscendo bene i luoghi, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione.
Ciò precisato, va anzitutto richiamato il principio che la Suprema Corte ha ri- petutamente affermato alla luce del quale va esclusa l'applicabilità, nei con- fronti della pubblica amministrazione, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati a terzi da beni demaniali quando si tratti di beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini - elencandosi espressamente al riguardo il demanio marittimo, flu- viale, lacuale, le strade, le autostrade e le strade ferrate – e l'estensione del bene demaniale renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Successivamente, con la sentenza della Cass. sez. III del 9/4/2009, n. 8692, si è affermato, condivisibilmente, che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica Amministrazione, qualora non sia applicabile la di- sciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto, per l'estensione della rete viaria cittadina aperta al pubblico transito, l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, pur sempre secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.
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Si è però chiarito che la norma non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo -in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fat- ti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (Cfr. Cassazione Civile 6 luglio 2006, n. 15383).
La Corte Costituzionale (10.05.1999 n. 156), adita a seguito di una ordinanza di un giudice "a quo" che, investito della risoluzione di una controversia pro- mossa da un privato contro un per i danni subiti a causa di una caduta CP_1 da un motociclo prodotta dalla presenza, astrattamente percepibile in anticipo ma non segnalata, di terriccio su una strada comunale, aveva sollevato la que- stione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227, primo comma, c.c. in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nel ritenere non fondata la questione, ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti secondo cui essi sono "gravati di un onere di particolare attenzio- ne nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguar- dare appunto la propria incolumità", ed ha tra l'altro considerato la nozione di insidia – ora superata - "come una sorta di figura sintomatica di colpa, elabora- ta dalla esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame".
Può aggiungersi, infine, che ancor più di recente, nella generale interpretazione del portato dell'art. 2051 c.c., la S.C. (v. n. 11592 del 13.05.2010) ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia, oltre a presupporre l'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, presuppone anche l'imprevedibi- lità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.
Va, inoltre, osservato che “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situa- zione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'ado-
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zione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel di- namismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cfr. Cassazione
Civile n. 6425 del 30/03/2015) e che “all'obbligo di custodia fa pur sempre ri- scontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa;
sic- ché, quando la situazione di possibili pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento”
(Cfr. Cassazione n. 4661 del 9/03/2015).
Ed ancora, in tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art 2051
c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca «al modo di essere del- la cosa, essendo essa di per sé statica e inerte», per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pe- ricolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cfr.
Cassazione civile n. 32979 del 19/02/2015); l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria di- ligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più que- sto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima inci- de nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cassazione n. 23919 del 22/10/2013).
Tale orientamento è stato, peraltro, recentemente riaffermato dalla Suprema
Corte la quale ha chiarito che “su chi entra in contatto con la cosa custodita
(nel caso di specie, la strada) grava un dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.)” (Cfr. Corte di cassazione civile Ordinanza n.
16034/2023).
Gli ermellini escludono, così, la responsabilità del giacché la causa CP_1 esclusiva della caduta va ricercata nella “colpevole inavvedutezza comporta- mentale” della donna e la presenza del cedimento di una parte di pavimenta- zione ricoperta da mattoncini deve considerarsi come mero teatro dell'evento,
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non già come causa.
Va detto che la pronuncia in commento si pone nel solco già tracciato dalle Se- zioni Unite del 2022 e confermato con altra pronuncia recente di eguale tenore
(Cfr. Cass. 15447/2023).
Alla luce dei principi appena richiamati, deve ritenersi che non sussiste respon- sabilità del convenuto Ente per i fatti oggetto di causa, in quanto, da una com- plessiva valutazione degli elementi acquisiti in giudizio, deve affermarsi che non è stato dedotto in maniera specifica con quali modalità si sarebbe verificata la caduta e dunque per quali ragioni la stessa sia imputabile al CP_1
La descrizione delle modalità della caduta e della causa delle stessa (cedimento di una mattonella) risultano estremamente generiche, così come riportate nell'atto introduttivo del giudizio.
Nulla è stato dedotto in merito al punto della caduta, alle caratteristiche delle mattonelle, alle modalità della caduta, né è stato specificato che si intende per cedimento della mattonella sotto al piede né infine è stato dedotto alcunchè di specifico in merito ai punti del corpo in cui l'attrice accusava dolore a seguito della caduta.
A ciò si aggiunge che la genericità della descrizione del fatto storico che avrebbe determinato il danno si ripropone anche nei capi di prova, articolati in maniera estremamente generica con riferimento alle circostanze della caduta, alla caratteristiche della mattonella, alle modalità della caduta.
Tra l'altro le lesioni che sarebbero derivate dalla caduta, in base alla documen- tazione medica in atti, risultano gravi tanto che è stato necessario un ricovero e un intervento. Ciò avrebbe richiesto una maggiore descrizione dei fatti che hanno causato il danno e una maggiore specificità dei capi di prova articolati, allo scopo di ricostruire adeguatamente la dinamica, accertare la sussistenza del nesso causale e comprendere i profili di responsabilità delle parti coinvolte.
Tali circostanze vanno valutate anche alla luce dei rilievi fotografici in atti, che rendono ancora più fumosa la descrizione del fatto storico, essendo negli stessi ritratti una mattonella integra, che risulta semplicemente spostata da proprio spazio. Ciò rende ancora più difficile comprendere che cosa si intenda per ce- dimento della mattonella e in che modo detto cedimento abbia determinato la caduta.
Inoltre, va evidenziato che non è emerso dalle allegazioni dell'attrice che non vi fosse luce al momento del fatto o che l'illuminazione pubblica non fosse funzionante.
In ogni caso va evidenziato che il sinistro è avvenuto intorno alle 09:15 in una strada cittadina. Infatti, l'evento in oggetto risulta essersi verificato in condi- zioni di ottima visibilità, circostanza che emerge chiaramente dalle stesse alle-
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gazioni di parte attrice, la quale ha indicato l'orario diurno quale momento di verificazione del sinistro.
In definitiva, riguardo alle specifiche caratteristiche della strada, non può esse- re trascurato quanto documentalmente risulta dai rilievi fotografici prodotti da parte attrice, dai quali si evince chiaramente l'inesistenza di un cedimento della pavimentazione ma, si ribadisce, solo la presenza localizzata di una piccola porzione di pavimentazione in mattoncini del marciapiede.
Tale circostanza, di per sé non integra gli estremi dell'insidia o del trabocchetto idonea a configurare la responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 2051 codi- ce civile, in assenza di elementi oggettivi che comprovino la non visibilità e l'imprevedibilità dell'anomalia, dovendosi altresì valutare la condotta del dan- neggiato sul profilo della diligenza esigibile.
Ne consegue che, alla luce della documentazione fotografica versata in atti, la pavimentazione presentava una difformità non idonea, per dimensioni e visibi- lità ad integrare una situazione di pericolo occulto.
Deve dunque concludersi affermando che non risulti allegata in maniera speci- fica la sussistenza di un'insidia, che non risultino dedotte le modalità con cui il fatto storico si sarebbe verificato, che dai rilievi fotografici non emerge una si- tuazione di pericolo, che il difetto in punto di allegazione e la contraddittorietà tra la descrizione dei fatti riportata in citazione e i rilievi fotografici depositati non siano colmati dalla formulazione di specifici capi di prova, i quanti risulta- no infatti inammissibili per genericità.
Va infine considerato, per completezza, che nel certificato di P.S. l'attrice ha dichiarato che le lesioni sarebbero riconducibili ad una caduta accidentale.
Orbene la genericità di tale dichiarazione e la totale assenza di ogni riferimento alla caduta in strada per l'insidia, aggiungendosi a tutti gli elementi sin qui esaminati, rendono incerto il quadro di riferimento in merito alla dinamica con cui si sono verificati i fatti di causa, al nesso di causalità, nonché in merito alla CP_ sussistenza di una responsabilità dell' convenuto.
Pertanto, la domanda deve ritenersi infondata e va rigettata.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, te- nendo conto delle questioni trattate e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda;
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• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giu- dizio, in favore della , che liquida in € 4.217,00 per Controparte_3 compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge,
IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 19.07.2025
Il Giudice dott.ssa Maria del Prete
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