Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata dell'11.3.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 485/2017 vertente
TRA
(già , P.IVA , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta (C.F. – PEC C.F._1
), Enrico Boursier Niutta (C.F. Email_1
– PEC , Antonio C.F._2 Email_2
Armentano (C.F. – PEC C.F._3
, Giuseppe Sant'Elia (C.F. Email_3
– PEC e Paola Puddu (C.F. C.F._4 Email_4
PEC - i quali dichiarano di voler ricevere CodiceFiscale_5 Email_5 eventuali comunicazioni a mezzo fax al numero 06 37500561 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata - ed elettivamente Email_1 domiciliata nello studio di quest'ultima in Olbia alla via Georgia, GeoVillage - Torre 1 interno
10,
OPPONENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._6
Avv.ti Sergio Galleano (c.f.: ) (Fax 06/37500315) e Vincenzo De CodiceFiscale_7
Michele (c.f. ) (Fax 0881/026437) nonché elettivamente domiciliato CodiceFiscale_8
1
Email_7
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 1 co. 51 L. 92/2012.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 1 co. 51 L. 92/2012, (già , ha Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso l'ordinanza n. Controparte_1
1968/17 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania nel giudizio R.G. n. 590/2016 e rassegando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la piena legittimità del licenziamento comminato alla lavoratrice, rigettare la domanda di reintegra e le pretese risarcitorie perché integralmente infondate in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, per il solo caso di accoglimento delle domande introduttive del giudizio proposto dalla controparte, rigettare in ogni caso la domanda di reintegra e limitare il risarcimento del danno all'indennità prevista dal comma 5 dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, così come modificata dalla legge n. 92/12, da liquidarsi in misura minima e commisurata al trattamento di integrazione salariale da ultimo percepito;
3) in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo della precedente fase, detrarre da quanto eventualmente spettante alla controparte
l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum;
4) rigettare l'avversa domanda riconvenzionale;
5) condannare comunque controparte al pagamento delle spese di giudizio.”.
A sostegno della domanda, la società opponente ha dedotto:
- la legittimità del licenziamento per giusta causa disposto nei confronti di parte opposta, sua dipendente con qualifica di Assistente di Volo, per aver quest'ultima instaurato con un altro datore (la ATM Servizi S.p.a.) un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato assolutamente incompatibile, per legge e per espressa previsione del CCL aziendale (il cui art. 1, comma 5, impone ai naviganti di cabina l'obbligo di esclusiva), con quello in corso con la Parte_2
- di aver ricevuto la comunicazione dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro in data 18.6.2015 e di aver inviato il 22.6.15 mail alla lavoratrice evidenziando l'incompatibilità della nuova assunzione con il rapporto in essere con e Parte_2
segnalando la necessità, al fine della regolare gestione della vicenda, delle dimissioni;
2 - che la ha a sua volta fatto presente all'azienda di dovere attendere l'esito della CP_1 prova caratterizzante l'assunzione presso l'ATM (cfr. e.mail del 23.6.15) e ha, quindi, dato corso alla nuova attività lavorativa;
- che ciò stante, con lettera del 9.12.15 ha evidenziato alla lavoratrice la chiara Parte_2 idoneità dell'attuazione del contratto di lavoro presso l'ATM a manifestare la di lei volontà di porre fine al contratto in essere con la compagnia di volo, e ciò in ragione della pacifica incompatibilità dei due rapporti a tempo indeterminato, invitando l'interessata a rassegnare formalmente le dimissioni;
- che persistendo la lavoratrice nell'illecito, preso atto dell'impossibilità di gestire la vicenda consensualmente, il 9.2.16 ha sollevato verso la la Parte_2 CP_1
contestazione di addebito;
- che l'11.5.16 ha disposto il licenziamento per giusta causa della lavoratrice;
- che contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione, il provvedimento espulsivo è stato disposto non in ragione della mera nuova assunzione della comunicata a giugno CP_1
2015, ma del complessivo comportamento di costei culminato nell'illegittimo rifiuto - espresso tramite una molteplicità di azioni commissive ed omissive che hanno avuto luogo nell'arco temporale che va dalla sua assunzione presso ATM alla data della contestazione disciplinare - di regolarizzare la sua posizione ponendo fine al contratto di lavoro con la malamente mantenuto in essere nonostante il rapporto a Parte_2
tempo indeterminato in corso presso la ATM;
- che, comunque, giammai all'intempestività del licenziamento consegue il rimedio sanzionatorio della reintegrazione in azienda e del risarcimento del danno, nei limiti di
12 mensilità e detratto l'aliunde perceptum previsto dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/70.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato. Controparte_1
Inoltre, ha spiegato domanda riconvenzionale relativa al riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento anche per la compatibilità dei due rapporti di lavoro, domanda condizionata all'eventuale accoglimento dell'opposizione in merito alla tempestività della contestazione e alle sue conseguenze, e ha così concluso: “1) accertare e dichiarare la nullità del procedimento disciplinare e del licenziamento o in subordine annullare e/o dichiarare illegittimo e invalido
o, in via di ulteriore subordine, inefficace il licenziamento del ricorrente in quanto intervenuto senza giusta causa e/o giustificato motivo e per tutti i motivi dedotti in parte espositiva con ogni effetto di legge e comunque: 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reintegrato al lavoro, e per l'effetto condannare a reintegrare il ricorrente Parte_2
nel proprio posto di lavoro, con tutti i conseguenti effetti di legge;
3) condannare altresì
3 a risarcire tutti i danni subiti dal ricorrente, anche nella forma Parte_2
dell'indennità sostitutiva prevista dalla legge, misura minima non inferiore a 5 mensilità, con condanna generica sull'an e determinazione del quantum della retribuzione globale da demandarsi a separato giudizio;
4) nella denegata ipotesi che il licenziamento fosse ritenuto legittimo ma in difetto di giusto preavviso, o per l'ipotesi di tutela meramente indennitaria, da considerarsi domandata in subordine alla richiesta di reintegro più risarcimento del danno, condanna al pagamento dell'indennità di cui all' art. 2118 c.c., con condanna generica sull'an
e determinazione del quantum della retribuzione globale da demandarsi a separato giudizio;
5) il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi;
in ogni caso col favore delle spese e competenze della procedura da distrarsi.”.
In data 23.5.2018, il giudice ha interrotto il processo a causa della morte del procuratore costituito di parte opposta.
Il giudizio è stato riassunto in data 4.7.2018.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Come è noto, la contestazione disciplinare deve rispettare il principio di tempestività (o immediatezza), che impone al datore che intende contestare una condotta illegittima realizzata dal lavoratore di procedervi senza ritardo e nel più breve periodo di tempo possibile. Ciò perché il decorso di un periodo considerevole rispetto alla commissione del fatto da parte del lavoratore potrebbe ledere il suo diritto di difesa, o quantomeno renderne più difficoltosa la sua realizzazione. Infatti, tanto più la contestazione viene effettuata a ridosso dei fatti, tanto più efficacemente il dipendente incolpato potrà difendersi in ordine agli stessi.
Un altro elemento da tenere in considerazione è collegato al principio dell'affidamento del lavoratore. Il decorso di un periodo di tempo lungo rispetto alla condotta contestata potrebbe legittimamente indurre nel lavoratore la convinzione che la parte datoriale abbia tacitamente deciso di rinunciare all'esercizio del potere disciplinare.
Secondo la giurisprudenza dominante (cfr. Cass., 15 giugno 2015, n. 12337) la tempestività della contestazione va intesa in senso relativo, potendo anche essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo in relazione alle diverse casistiche. Infatti, in determinati casi la complessità della struttura organizzativa dell'impresa e/o l'eventuale difficoltoso accertamento dei fatti oggetto di contestazione potrebbero determinare un legittimo ritardo nell'instaurazione del procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro.
La tempestività nell'apertura del procedimento disciplinare va valutata in relazione al momento in cui il datore di lavoro ha avuto effettiva conoscenza del fatto e non a quello in cui
4 lo stesso è stato commesso, incombendo su quest'ultimo la prova del momento in cui ha avuto piena conoscenza dei fatti oggetto di addebito.
Nel caso in disamina, è pacifico che parte opponente abbia avuto conoscenza del fatto oggetto di contestazione in data 18.6.2015 e che la contestazione disciplinare sia stata fatta il
9.2.2016, ovverosia circa otto mesi dopo. Tale lasso di tempo appare francamente eccessivo e irrispettoso del principio di tempestività della contestazione, anche in considerazione del fatto che non sono stati rappresentati da parte di motivi giustificanti la posticipazione della Parte_1
contestazione.
Inoltre, anche a voler tenere in considerazione lo scambio di mail avutosi tra le parti, deve rilevarsi che anche le tempistiche relative a tale fatto escludono il rispetto del principio di immediatezza. Infatti, tra la mail del 22.6.2015 inviata dall'opponente alla lavoratrice per comunicarle la necessità di rassegnare le dimissioni e quella successiva del 9.12.2015, avente il medesimo contenuto, sono intercorsi circa sei mesi, lasso di tempo evidentemente troppo ampio per poter affermare il rispetto del principio di tempestività della contestazione.
Per tali ragioni, dunque, va confermata l'illegittimità del licenziamento.
Ciò detto, quanto alla tutela da applicarsi al caso in disamina, deve rilevarsi che le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la decisione n. 30985/2017, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente, hanno statuito che la dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all'accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell'addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente ratione temporis nella disciplina della L. n. 300 del 1970, art. 18 così come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, comporta l'applicazione della sanzione dell'indennità come prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5.
Alla luce del principio di diritto ora richiamato, dunque, l'ordinanza opposta va riformata in punto di tutela riconosciuta alla lavoratrice. Conseguentemente, tenuto conto dell'anzianità di quest'ultima, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica e del comportamento e delle condizioni delle parti, in particolare del fatto che la a seguito dell'ordinanza opposta è stata reintegrata nel posto di lavoro fino al 2.2.2022, CP_1
data in cui è intervenuto un secondo recesso nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività, si ritiene equo condannare il datore di lavoro al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
L'accertamento della illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art.18 co. 5 L.
300/1970 giustifica anche la condanna della parte datoriale al pagamento dell'indennità
5 sostitutiva prevista dall'art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso e pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Quanto alle spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene equo compensarle al 50%, con condanna dell'opponente alla rifusione del restante
50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza n.
1968/17 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania nel giudizio R.G. n. 590/2016, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a in Controparte_1 data 11.5.2016 e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al soddisfo;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di della Controparte_1
indennità da mancato preavviso di cui all'art 2118 c.c., da quantificarsi nella somma pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al soddisfo;
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
nella misura del 50%, che liquida per detta frazione in complessivi euro
[...]
2.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, compensando tra le parti il restante 50%.
Tempio Pausania, 17/03/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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