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Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/06/2025, n. 11341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11341 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11341/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07284/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7284 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 30.03.2021 da parte del Ministero dell’interno e notificato in data 20.5.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 4 aprile 2025 il dott. Calogero Commandatore;
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, di origine albanese, ha impugnato il decreto con il quale il Ministro dell’Interno ha negato nei suoi confronti la concessione della cittadinanza italiana, in ragione i ) dell’accertata sussistenza di una sentenza penale di condanna del G.I.P. del Tribunale di Bari del -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 116, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 (guida senza aver conseguito la prescritta patente); ii ) dell’insufficienza dei redditi per l’anno 2019.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso, depositando documenti.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis indicata in epigrafe la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente deve evidenziarsi come nei tre motivi di ricorso (erroneamente numerati come 1 – 2 - 2) articolati il ricorrente non abbia censurato il profilo di diniego afferente all’insufficienza dei redditi per l’anno 2019 e tanto sarebbe sufficiente – stante la natura plurimotivata del provvedimento impugnato – a rigettare il ricorso.
In ogni caso, le valutazioni espresse dall’amministrazione non appaiono manifestamente illogiche, tenuto conto che il reato contestato mostra profili di rilevante gravità anche per la tutela della pubblica incolumità.Tanto è sufficiente a rigettare i motivi di ricorso poiché: i ) il reato contestato può ragionevolmente fondare l’interposto diniego; ii ) l’ampia discrezionalità di cui gode la P.A. impedisce di formulare valutazioni sostitutive in ordine all’inserimento dello straniero nella comunità nazionale che può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato; iii ) la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto altamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza dell’interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno status illesae dignitatis (morale e civile) di colui che lo richiede (Cons. Stato, 10373/2024).
Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va respinto; nondimeno, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate, considerata la vicenda nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.