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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/05/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 683/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Monica Vinci
Domicilio eletto: Genova, Via Assarotti 20/2A, presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 04.02.2025) avente ad oggetto la causa di divorzio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 15.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche Parte_1 la ricorrente o la moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio civile in Genova il 28.07.2005 con
Controparte_1
- Che dall'unione coniugale sono nati i figli: , a Persona_1
Genova il 6.2.2007 e , il 10.1.1995; Persona_2
- Che le parti sono addivenute a separazione personale consensuale alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 6.4.2016, omologata con decreto del Tribunale di Genova del 19.04.2016 nel giudizio R.G. N. 11586/2015;
- Di svolgere attività lavorativa come collaboratrice domestica ed essere onerata da canone mensile pari ad € 550,00 per la locazione dell'immobile ove abita con i figli;
- Che aveva sempre svolto attività Controparte_1 lavorativa come muratore;
- Che la separazione fra i coniugi si era protratta ininterrottamente e non vi erano possibilità di riconciliazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- La conferma delle condizioni di cui al verbale di udienza del 6.4.2016, omologate dal Tribunale di Genova il 19.4.2016, riguardanti l'affido condiviso del minore , la Persona_1 collocazione del medesimo presso la madre, il diritto di visita e il contributo al suo mantenimento a carico del padre nella somma mensile di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il Controparte_1 padre) non si costituiva, ma compariva personalmente all'udienza del 15.05.2025 e il giudice delegato, valutata la ritualità della notifica, ne
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 dichiarava la contumacia.
Il sig. precisava di non essersi costituito in quanto riteneva di prestare CP_1 adesione alle richieste della moglie.
I coniugi dichiaravano che non vi erano possibilità di conciliazione e che il contributo era richiesto esclusivamente con riferimento al figlio più piccolo perché l'altra figlia era ormai economicamente indipendente.
Le parti quindi concordavano per la conciliazione della lite alle seguenti condizioni:
- Pronuncia di divorzio
- Obbligo in capo al padre di corrispondere alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora autonomo con Persona_1 rivalutazione annuale Istat;
- Le spese straordinarie relative al figlio, individuate secondo quanto disposto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova sono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno
- Spese compensate
A questo punto il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte a precisare le conclusioni;
la difesa della ricorrente chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo decorso rispetto all'intervenuta separazione e atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Le parti inoltre, comparse entrambe personalmente, hanno espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Le parti all'udienza del 15.05.2025 hanno dichiarato di essere concordi a
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 richiedere la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra specificate e hanno dato atto che la figlia maggiore era diventata autosufficiente.
In mancanza di diverse domande e/o allegazioni da parte del sig. CP_1 che non si è costituito in giudizio e tenuto conto della sua adesione, resa nella predetta udienza, alle citate condizioni - che confermano quanto già previsto a verbale di udienza presidenziale del 6.4.2016, omologato dal Tribunale di Genova con decreto del 19.4.2016, circa il contributo al mantenimento del figlio e la ripartizione fra i genitori delle Persona_1 spese straordinarie - non vi è motivo per disporre una diversa disciplina al riguardo.
Tali condizioni concordate dalle parti in udienza, condizioni che si riportano in dispositivo, possono pertanto venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo conformi all'interesse della prole.
Essendo nel frattempo il figlio divenuto maggiorenne Persona_1 null'altro occorre disporre.
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.,
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 28.7.2005 (Atto N. 671, parte I, anno 2005, Uff. 1, Comune di Genova) da
(c. f. ), Parte_1 C.F._1 nata in [...], il [...]
e
(c. f. ) nato in Controparte_1 C.F._2
Ecuador (EE) il 3.9.1969
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, euro Parte_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Persona_1 maggiorenne ma non ancora autonomo con rivalutazione annuale Istat;
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio, individuate secondo quanto disposto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DICHIARA non luogo a provvedere in merito alle restanti domande.
DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 683/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Monica Vinci
Domicilio eletto: Genova, Via Assarotti 20/2A, presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 04.02.2025) avente ad oggetto la causa di divorzio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 15.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche Parte_1 la ricorrente o la moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio civile in Genova il 28.07.2005 con
Controparte_1
- Che dall'unione coniugale sono nati i figli: , a Persona_1
Genova il 6.2.2007 e , il 10.1.1995; Persona_2
- Che le parti sono addivenute a separazione personale consensuale alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 6.4.2016, omologata con decreto del Tribunale di Genova del 19.04.2016 nel giudizio R.G. N. 11586/2015;
- Di svolgere attività lavorativa come collaboratrice domestica ed essere onerata da canone mensile pari ad € 550,00 per la locazione dell'immobile ove abita con i figli;
- Che aveva sempre svolto attività Controparte_1 lavorativa come muratore;
- Che la separazione fra i coniugi si era protratta ininterrottamente e non vi erano possibilità di riconciliazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- La conferma delle condizioni di cui al verbale di udienza del 6.4.2016, omologate dal Tribunale di Genova il 19.4.2016, riguardanti l'affido condiviso del minore , la Persona_1 collocazione del medesimo presso la madre, il diritto di visita e il contributo al suo mantenimento a carico del padre nella somma mensile di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il Controparte_1 padre) non si costituiva, ma compariva personalmente all'udienza del 15.05.2025 e il giudice delegato, valutata la ritualità della notifica, ne
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 dichiarava la contumacia.
Il sig. precisava di non essersi costituito in quanto riteneva di prestare CP_1 adesione alle richieste della moglie.
I coniugi dichiaravano che non vi erano possibilità di conciliazione e che il contributo era richiesto esclusivamente con riferimento al figlio più piccolo perché l'altra figlia era ormai economicamente indipendente.
Le parti quindi concordavano per la conciliazione della lite alle seguenti condizioni:
- Pronuncia di divorzio
- Obbligo in capo al padre di corrispondere alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora autonomo con Persona_1 rivalutazione annuale Istat;
- Le spese straordinarie relative al figlio, individuate secondo quanto disposto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova sono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno
- Spese compensate
A questo punto il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte a precisare le conclusioni;
la difesa della ricorrente chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo decorso rispetto all'intervenuta separazione e atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Le parti inoltre, comparse entrambe personalmente, hanno espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Le parti all'udienza del 15.05.2025 hanno dichiarato di essere concordi a
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 richiedere la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra specificate e hanno dato atto che la figlia maggiore era diventata autosufficiente.
In mancanza di diverse domande e/o allegazioni da parte del sig. CP_1 che non si è costituito in giudizio e tenuto conto della sua adesione, resa nella predetta udienza, alle citate condizioni - che confermano quanto già previsto a verbale di udienza presidenziale del 6.4.2016, omologato dal Tribunale di Genova con decreto del 19.4.2016, circa il contributo al mantenimento del figlio e la ripartizione fra i genitori delle Persona_1 spese straordinarie - non vi è motivo per disporre una diversa disciplina al riguardo.
Tali condizioni concordate dalle parti in udienza, condizioni che si riportano in dispositivo, possono pertanto venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo conformi all'interesse della prole.
Essendo nel frattempo il figlio divenuto maggiorenne Persona_1 null'altro occorre disporre.
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.,
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 28.7.2005 (Atto N. 671, parte I, anno 2005, Uff. 1, Comune di Genova) da
(c. f. ), Parte_1 C.F._1 nata in [...], il [...]
e
(c. f. ) nato in Controparte_1 C.F._2
Ecuador (EE) il 3.9.1969
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, euro Parte_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Persona_1 maggiorenne ma non ancora autonomo con rivalutazione annuale Istat;
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio, individuate secondo quanto disposto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DICHIARA non luogo a provvedere in merito alle restanti domande.
DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5