Art. 3.
Il commissario governativo nelle materie di sua competenza subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, ivi comprese sia le partecipazioni al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle societa' finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione all'IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ.
Fino all'insediamento del commissario governativo, il commissario liquidatore, nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , esercita i poteri di gestione provvisoria dell'intervento straordinario, gia' di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entro i quindici giorni successivi all'insediamento del commissario governativo, nominato ai sensi dello articolo 2 della presente legge, il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , trasferisce al commissario governativo tutti gli atti relativi all'attivita' della cessata Cassa per il Mezzogiorno.
Il commissario governativo nelle materie di sua competenza subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, ivi comprese sia le partecipazioni al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle societa' finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione all'IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ.
Fino all'insediamento del commissario governativo, il commissario liquidatore, nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , esercita i poteri di gestione provvisoria dell'intervento straordinario, gia' di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entro i quindici giorni successivi all'insediamento del commissario governativo, nominato ai sensi dello articolo 2 della presente legge, il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , trasferisce al commissario governativo tutti gli atti relativi all'attivita' della cessata Cassa per il Mezzogiorno.