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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2771/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 2771/2024
promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Principi D'Acaja n. 42 bis, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. BOERO ENRICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in C.so Siracusa n. 123/4, Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. NOGARE' ALESSANDRA e dell'avv. LACOPO TERESA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e par parte resistente: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati il 14/12/20245 e il 18/12/2024.
Per il P.M.: “Visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con accordo di negoziazione assistita recepito in data 06/05/2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ottenevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ricorso depositato il 15/02/2024 chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di cui al citato accordo.
Il 09/10/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo l'accoglimento delle CP_1 conclusioni definite in via congiunta con parte ricorrente. Il 10/10/2024 anche parte ricorrente depositava memoria contente le conclusioni congiunte.
Il Giudice, pertanto, rinviava a successiva udienza assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale. Le parti depositavano i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, nonché le note scritte confermando le conclusioni già rassegnate. Il Giudice, rilevato il deposito delle note scritte, rimetteva la causa del Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste nell'accordo di negoziazione assistita:
DISPONE che il signor cessi la corresponsione del contributo di mantenimento per entrambi Pt_1
i figli.
PRENDE ATTO che le parti convengono altresì che, attesa la giovane età dei figli e la precarietà delle assunzioni, il signor si impegna sin d'ora, qualora i rapporti lavorativi dei figli venissero Pt_1 meno, a riprendere il versamento del contributo con quantificazione e modalità da rinegoziarsi in base alla situazione reddituale dei figli.
PRENDE ATTO che, sempre in ragione della giovane età e della precarietà della situazione lavorativa dei figli i genitori sostengano al 50% le spese straordinarie per i medesimi, sino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte dei medesimi. Le parti richiamano sul punto in ogni suo aspetto il Protocollo d'Intesa siglato da magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino nel marzo 2016.
PRENDE ATTO che la signora si impegna a cedere al signor che si impegna ad CP_1 Pt_1 accettare, la propria quota di comproprietà del 50% del box auto sito in via Nino Costa n. 8 Nichelino
(TO) ed individuato ai seguenti identificativi catastali: Foglio 5, particella 578, subalterno 1, Cat C/6a, Classe 3, Consistenza 13 mq, Rendita euro 62,44.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento attraverso rogito notarile entro novanta giorni dalla data di emissione della sentenza nel presente procedimento.
PRENDE ATTO che il signor si impegna a versare alla signora entro la data del rogito Pt_1 CP_1 notarile la somma di € cinquemila/00 a titolo di conguaglio a definizione dei rapporti di debito credito tra i coniugi.
PRENDE ATTO che i trasferimenti mobiliari ed immobiliari di cui sopra vengono tutti effettuati al fine di definire - con la modalità della compensazione - i residui rapporti di debito credito nascenti dal rapporto di coniugio: non costituiscono compravendita né donazione essendo finalizzate a regolare e risolvere la crisi coniugale. PRENDE ATTO che, per l'effetto, i coniugi dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19, L. 74/1987. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 2771/2024
promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Principi D'Acaja n. 42 bis, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. BOERO ENRICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in C.so Siracusa n. 123/4, Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. NOGARE' ALESSANDRA e dell'avv. LACOPO TERESA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e par parte resistente: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati il 14/12/20245 e il 18/12/2024.
Per il P.M.: “Visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con accordo di negoziazione assistita recepito in data 06/05/2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ottenevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ricorso depositato il 15/02/2024 chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di cui al citato accordo.
Il 09/10/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo l'accoglimento delle CP_1 conclusioni definite in via congiunta con parte ricorrente. Il 10/10/2024 anche parte ricorrente depositava memoria contente le conclusioni congiunte.
Il Giudice, pertanto, rinviava a successiva udienza assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale. Le parti depositavano i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, nonché le note scritte confermando le conclusioni già rassegnate. Il Giudice, rilevato il deposito delle note scritte, rimetteva la causa del Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste nell'accordo di negoziazione assistita:
DISPONE che il signor cessi la corresponsione del contributo di mantenimento per entrambi Pt_1
i figli.
PRENDE ATTO che le parti convengono altresì che, attesa la giovane età dei figli e la precarietà delle assunzioni, il signor si impegna sin d'ora, qualora i rapporti lavorativi dei figli venissero Pt_1 meno, a riprendere il versamento del contributo con quantificazione e modalità da rinegoziarsi in base alla situazione reddituale dei figli.
PRENDE ATTO che, sempre in ragione della giovane età e della precarietà della situazione lavorativa dei figli i genitori sostengano al 50% le spese straordinarie per i medesimi, sino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte dei medesimi. Le parti richiamano sul punto in ogni suo aspetto il Protocollo d'Intesa siglato da magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino nel marzo 2016.
PRENDE ATTO che la signora si impegna a cedere al signor che si impegna ad CP_1 Pt_1 accettare, la propria quota di comproprietà del 50% del box auto sito in via Nino Costa n. 8 Nichelino
(TO) ed individuato ai seguenti identificativi catastali: Foglio 5, particella 578, subalterno 1, Cat C/6a, Classe 3, Consistenza 13 mq, Rendita euro 62,44.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento attraverso rogito notarile entro novanta giorni dalla data di emissione della sentenza nel presente procedimento.
PRENDE ATTO che il signor si impegna a versare alla signora entro la data del rogito Pt_1 CP_1 notarile la somma di € cinquemila/00 a titolo di conguaglio a definizione dei rapporti di debito credito tra i coniugi.
PRENDE ATTO che i trasferimenti mobiliari ed immobiliari di cui sopra vengono tutti effettuati al fine di definire - con la modalità della compensazione - i residui rapporti di debito credito nascenti dal rapporto di coniugio: non costituiscono compravendita né donazione essendo finalizzate a regolare e risolvere la crisi coniugale. PRENDE ATTO che, per l'effetto, i coniugi dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19, L. 74/1987. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento