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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 01/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 20/2020
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro e Previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'udienza del 1 aprile 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 17.1.2020 e distinta al n. 20/2020 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata a Oristano, presso lo studio del difensore, avv. Parte_1
Maria Caterina Cabiddu, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
con sede a Roma – Viale America n. 11, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore;
convenuta (contumace)
e nei confronti di
elettivamente domiciliato a Nuoro, negli uffici Controparte_2 territoriali dell'Ente, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in atti, dall'avv. Mario Nivola;
litisconsorte necessario
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.1.2020, ha evocato in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di Nuoro, la esponendo: CP_1
§ di essere stata assunta, ad ottobre 2015, dalla PJ.AL. Group s.r.l.s., società di cui “soci titolari” erano tali e e che gestiva, in Sardegna, dei negozi della catena Persona_1 Persona_2
“O BAG” (vendita di borse, zaini ed accessori);
1 § di essere stata inquadrata come commessa e, dopo un periodo di formazione a OL (dove la società aveva sede), assegnata dapprima al punto vendita di Nuoro – Via Garibaldi n. 169 e, poi, dal dicembre 2015, trasferita nel negozio di Olbia;
§ che, a febbraio 2016, i due soci chiesero alla ricorrente di assumere la veste di amministratrice della società;
§ che tale proposta fu giustificata assumendo che una simile soluzione avrebbe consentito di sbrigare in modo più efficiente e più pratico tutti gli adempimenti burocratici relativi alla gestione delle attività avviate in Sardegna dalla società (i cui titolari, a differenza della ricorrente, risiedevano nella Penisola);
§ che , stante il rapporto di fiducia che fino a quel momento si era instaurato Parte_1 con i “datori di lavoro”, accettò la proposta e, di conseguenza, rassegnò le dimissioni da lavoratrice dipendente;
§ che, dunque, a far data dal 10.2.2016, sulla scorta di apposita delibera di assemblea, la ricorrente fu nominata amministratrice unica;
§ che, però, l'attribuzione di tal incarico restò confinata nell'ambito della mera formalità, nel senso che, di fatto, nulla cambiò nei rapporti reali, la ricorrente avendo continuato a lavorare come semplice commessa (a Nuoro, ma anche a Olbia e Oristano) e come “stores supervisor”, sotto le direttive e il potere gerarchico dei due “veri” amministratori, e Persona_1 Persona_2
§ che questi ultimi, tuttavia, nel gennaio 2017, comunicarono alla lavoratrice di aver venduto la PJ.AL. Group s.r.l.s. (le inerenti operazioni vennero poi formalizzate a maggio 2017, significativamente senza che la ricorrente, pur formalmente risultante amministratrice unica, vi abbia in alcun modo preso parte o contribuito alle decisioni) e di aver costituito la CP_1
§ che è stata nominata amministratrice anche della nuova società (i cui soci Parte_1 erano i medesimi quest'ultimo attraverso la , e che pure Per_1 CP_3 Controparte_4 in tal caso l'attribuzione fu meramente “formale” e strumentale agli scopi dei datori di lavoro;
§ di aver infatti continuato a svolgere le stesse prestazioni di prima, nell'ambito di un rapporto che è sempre stato, dall'origine alla cessazione definitiva, di subordinazione;
§ di aver espletato, più in particolare, le seguenti mansioni (si riporta, integralmente, il testo del ricorso introduttivo, evidenziando quanto di ritenuto interesse):
<<… I due amministratori di fatto sono così organizzati: gestisce amministrazione e contabilità, gli CP_3 Per_1 aspetti commerciali e gestionali, mentre l continua a fare la commessa dove serve e, come Pt_1 detto, anche lo stores supervisor, ovvero il controllo dei diversi negozi, sempre eseguendo i propri compiti dietro le istruzioni e gli ordini dell'uno e dell'altro dei due, a seconda delle materie. In particolare, per tutto il periodo, ovvero dal gennaio 2017, sino alla cessazione del rapporto, ha svolto i seguenti compiti:
- invio ai negozi delle bolle di consegna inviate alla dalla O Bag, per i controlli delle merci, che poi le CP_1 commesse le riportavano;
- gestione dei resi dei clienti;
- formazione del personale sul prodotto, tecniche di vendita;
- diffusione ai punti vendita delle direttive della O Bag su promozioni, visual merchandiser, sconti e degli ordini della CP_1
- controllo della corrispondenza delle fatture O Bag con la merce ricevuta, che la stessa inoltrava a il CP_3 quale provvedeva all'inoltro al commercialista e ai pagamenti con bonifico sulla banca;
CP_5
- controllo prima nota dei punti vendita per verifica degli incassi per contanti, somme che consegnava a Per_1 se si trovava in Sardegna;
- invio della prima nota al commercialista;
- ricezione delle richieste dei vari negozi per prodotti pulizia, cancelleria, che acquistava e consegnava ai negozi;
2 - richiesta a e per ogni acquisto di attrezzature, manutenzioni, problemi tecnici, guasti, cui Per_1 CP_3 provvedeva solo dopo espressa autorizzazione;
- monitoraggio delle revisioni periodiche di registratori di cassa ed estintori;
- richiesta di preventivi per pubblicità affissionali, loro invio a e che decidevano;
Per_1 CP_3
- trasferimento della merce tra i negozi con la propria auto, su ordine di e Per_1 CP_3
- affiancamento del personale addetto ai diversi punti vendita in occasione di particolare afflusso di clientela (eventi locali, festività, crociere, saldi, alta stagione) e nell'inizio dell'attività;
- sostituzione del personale in ferie e/o malattia e/o riposo.
…>>;
§ che nel periodo da giugno a ottobre del 2017, a causa del trasferimento presso altra sede della dipendente di Nuoro, alla ricorrente toccò occuparsi, oltreché di tutto quanto Persona_3 sopra elencato, anche di svolgere ulteriore attività di commessa, con orario dal lunedì al sabato dalla ore 09,15 alle 13,30 e dalle ore 16,15 alle 20,00;
§ di aver fatto presente ai datori di lavoro che il carico stava diventando insostenibile, e che, in effetti, a novembre 2017 essi assunsero una nuova dipendente da assegnare al negozio di Nuoro;
§ che, al contempo, però, alla ricorrente ridussero lo stipendio, da euro 1.500,00 ad euro 1.000,00 mensili;
§ che “da gennaio 2018 non avendo più sede fissa a Nuoro la continuò a svolgere le mansioni di cui Pt_1 sopra, nei vari negozi di Nuoro, Oristano, Alghero e anche Palau nel solo periodo estivo”, e che, in pratica, in tutto questo periodo, il suo “ufficio” fu “il magazzino del negozio di Oristano dove vi è un computer su una cassapanca con una stampante”;
§ che, a dispetto della carica formale rivestita, del tutto simulata, “non Parte_1 ha mai avuto alcun ruolo gestionale né decisionale nell'attività sociale (apertura di sedi, loro ubicazione, contratti di locazione, operazioni mobiliari, immobiliari, predisposizione bilanci etc., modalità di organizzazione aziendale, etc.) e addirittura neppure negli acquisti della merce, pur essendo uno dei capitoli di spesa più importanti per la società” (cfr. pagina 4 del ricorso);
§ che, a seguito di alcuni accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro, e appreso da Persona_1
e che essi non intendevano presentare opposizione né pagare le sanzioni (rispetto alle Persona_2 quali, come amministratrice della società, e quindi come formale trasgressore, la ricorrente sarebbe risultata l'obbligata principale), finalmente capì di essere stata “messa in mezzo” e, a questo punto, si risolse, con lettera del 21.9.2018, a rassegnare le dimissioni da amministratrice;
§ di voler agire in giudizio per fare accertare che, nonostante ogni altra diversa qualificazione nominale e formale del rapporto, dal 9 gennaio 2017 al 4 novembre 2018 la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della con inquadramento CP_1 da individuarsi quantomeno nel livello II del CCNL del Settore Commercio e considerando un orario di lavoro di 40 ore settimanali;
§ di aver diritto, in conseguenza di tale accertamento, al pagamento di tutti i compensi correlati (“differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR”) per un importo di euro 31.423,61.
1.1. Tanto allegato e enunciato, la ricorrente ha quindi coerentemente concluso perché il Tribunale di Nuoro voglia
<<…
- accertata la natura fittizia della carica amministrativa e per l'effetto, la sua insussistenza, dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l dal CP_1
9.1.2017 al 4.11.2018, nonché la riconducibilità al II livello del CCNL Commercio, dichiarare tenuta e come tale condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere, in favore della ricorrente, per le causali di cui al ricorso, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma di € 31.423,61, per differenze retributive, e TFR, come da conteggio peritale allegato,
3 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, ovvero quelle maggiori o minori che risulteranno dovute all'esito del giudizio;
- condannare altresì la convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale; Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
…>>.
1.2. La pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, ed è pertanto stata CP_1 dichiarata fr. provvedimento del 2.3.2021).
1.3. La causa è stata istruita con documenti e prova per testimoni.
1.4. Con provvedimento reso ai sensi del terzo comma dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.12.2024, il Giudice, dato atto che la ricorrente aveva chiesto anche la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale e richiamato l'orientamento giurisprudenziale avviato dalla Suprema Corte con pronuncia distinta al n. 29637/2021 (successiva, si noti, alla radicazione di questa causa), ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che si è costituito con memoria difensiva CP_2 depositata il 21 marzo 2025, osservando, che “… per il caso di accoglimento della medesima l' non CP_2 può che eccepire la prescrizione delle obbligazioni contributive in quanto scadute più di cinque anni prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, costituente la prima istanza in tal senso. Attesa infatti la particolare natura della prescrizione nell'ambito previdenziale, il versamento di tali contributi non potrebbe essere ricevuto dall' neppure ove effettuato spontaneamente;
onde eventualmente il lavoratore potrà ottenere la CP_2 costituzione di equivalente rendita vitalizia”.
1.5. All'esito dell'udienza pubblica del 1 aprile 2025, il Tribunale, raccolte le conclusioni delle parti, ha infine pronunciato sentenza, ai sensi dell'ar.t 429 c.p.c.
2. La domanda avanzata dalla ricorrente è fondata in parte, e deve quindi essere accolta limiti e nei termini di seguito illustrati.
2.1. Valga premettere che, secondo Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16720 del 14.6.2021, “… ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, … deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al nomen iuris adottato dalle parti (Cass. n. 22289 del 2014); … in particolare, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato;
pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore - su cui grava il relativo onere - fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato”. Ebbene, in un caso qual è quello di specie, ove la ricorrente ha esplicitamente dedotto che la sua nomina ad amministratrice della società ebbe carattere un carattere del tutto fittizio CP_1
– in altri termini, secondo la prospettazione della medesima attrice, avrebbe funto, Parte_1 nell'occasione, da prestanome, consentendo ai veri titolari della ditta di non comparire quali soggetti muniti degli effettivi poter gestori –, non può esserle negato il diritto di provare al Tribunale quale sia stato, nella realtà, il reale atteggiarsi del rapporto intercorso tra la stessa e la convenuta, a ciò non ostando, per altro verso, la tendenziale incompatibilità tra la veste di amministratore unico di società
4 di capitali e quella di lavoratore dipendente (cfr., ad esempio, Corte di Appello di Milano, sentenza n. 605 del 25.5.2023). Insegna, infatti, la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 35088 del 29.11.2022), che “La qualità di lavoratore subordinato può coesistere con quella di amministratore di società di capitali purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ricoperta e l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società”.
2.2. Detto ciò, e restando per il momento nell'ambito delle necessarie premesse, occorre subito precisare che, secondo i principi generali e in ossequio alla regola dell'art. 2697 c.c., nella fattispecie l'onere di provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato gravava sulla ricorrente: essendo, la subordinazione, il “fatto costitutivo” su cui le sue domande giudiziali si fondano e sono state elaborate
– sia per quanto concerne i profili di accertamento della natura del rapporto sia con riguardo alla correlata pretesa creditoria –, una declaratoria di fondatezza di tali domande non può che presupporre il riscontro e l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, esplicatosi nei tempi e nei modi dedotti. E' invero consolidato, oltreché rispondente alla lettera delle disposizioni normative del codice civile, l'orientamento secondo cui “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere”. A tal fine, come più volte rilevato dalla giurisprudenza, elemento indefettibile del suddetto rapporto di lavoro (e criterio discretivo, nel contempo, rispetto al lavoro autonomo) è, appunto, la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, mentre elementi quali la continuità e l'esclusività della prestazione, il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e l'incidenza del rischio, han carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr., a titolo di esempio e tra le tante, Cass. 4500/2007, 13035/2006, 21028/2006, 18660/2005, 20669/2004, nonché, sulla medesima scia, la recente pronuncia della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, n. 26 del 8.2.2023). La necessità di dimostrare, in modo rigoroso, “la soggezione al potere direttivo”, vale a dire di far emergere quello che è l'ubi consistam della subordinazione, è tanto più evidente ove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha spesso ribadito che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo, e che, pertanto, “… il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (non in semplici direttive compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (ex multis Cass. Civ, Sez. Lav., 17992/2010).
2.3. Ebbene, ritiene, il Tribunale, all'esito del giudizio, che la ricorrente abbia offerto la prova su di lei gravante.
√ I testimoni escussi, in primo luogo, hanno tutti sostanzialmente confermato la ricostruzione della ricorrente. Pur ciascuno di essi riferendo in termini più o meno specifici, a seconda del grado di conoscenza diretta dei fatti di causa e del periodo considerato dalle singole domande loro formulate, nessuna delle persone sentite ha mancato di offrire al Giudice una versione conforme a quella descritta in
5 ricorso, sia per quanto concerne le mansioni svolte da nell'arco temporale di nostro Parte_1 interesse, sia con riferimento all'impegno profuso e agli orari osservati, sia, soprattutto, per quel che riguarda l'atteggiarsi del rapporto tra la ricorrente e i soci della circostanza, quest'ultima, CP_1 decisiva al fine di poter accertare la sussistenza di un vincolo di subordinazione. Altamente significative, in questo senso, sono le dichiarazioni rese da Tes_1
[sentita all'udienza del 12.12.2022, ha da un lato confermato – riferendo sul capo 5 delle deduzioni istruttorie del ricorso – che l'attribuzione alla ricorrente della carica amministrativa fu mero espediente pratico, e ha dall'altro affermato, a riprova, che tutti i dipendenti di Oristano – dichiarante compresa
– avevano come unico e reale punto di riferimento a cui si rivolgevano per ogni Persona_1 aspetto del lavoro – anche inerente arredamento, allestimento, chiusure di fine serata –, e che erano appunto decidere, da soli, senza nessun contributo da parte di Per_1 CP_3 Parte_1
, ogni cosa riguardasse l'attività della società (“apertura/chiusura di unità commerciali, bilanci,
[...] operazioni mobiliari, nonché selezionare il personale e a decidere sulle assunzioni, sui compensi”] e da
[...]
. Parte_2
Questi era il proprietario del negozio di Nuoro, e all'udienza del 13.12.2023 ha dichiarato al Giudice di aver trattato con i soli termini del contratto di locazione del Per_1 CP_3 locale, ricevendo dal secondo un s a) a titolo di caparra e senza mai avere avuto rapporti con : circostanza, l'ultima, di cui occorrerebbe rivelare l'anomalia Parte_1 ove non si ritenesse, come si ritiene, che alla ricorrente non siano in realtà mai stati trasferiti, dai titolari dell'azienda, veri poteri di amministrazione e gestione. Nulla, peraltro, induce ragionevolmente a dubitare della genuinità e veridicità delle dichiarazioni rese dai testimoni, tanto più che la convenuta, non costituendosi, ha di fatto (giacché la contumacia, in sé, è cosa processualmente neutrale) abdicato alla possibilità di sollecitare l'acquisizione di (o far riferimento a) altre fonti di prova, potenzialmente idonee a smentire gli assunti dei soggetti sentiti ad iniziativa della ricorrente.
√ A maggior ragione la prova dovrà esser data per raggiunta ove si consideri che la ricorrente ha correttamente notificato, all'indirizzo PEC della società (in un momento, si precisa, nel quale la persona giuridica di cui si tratta non era stata ancora interessata da fenomeni estintivi) e, in tal modo, al legale rappresentante della stessa (cfr. relata di notificazione prodotta il 5.1.2022, ove si fa riferimento alla persona di , all'epoca liquidatore), l'ordinanza con cui è stato CP_6 ammesso (ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e ss. c.p.c.) l'interrogatorio formale del legale rappresentante della e fissata l'udienza per la sua audizione, e ove si rilevi che CP_1 questi non ha ritenu ire davanti al Tribunale. L'art. 232 c.p.c. stabilisce che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatori” e, come lucidamente osservato da Corte Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, sez. I, 26/10/2022, n.340, <<... La mancata presentazione della parte a rendere l'interrogatorio formale costituisce presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità >>.
2.4. In ragione di quanto enunciato, e del convergere di tutti gli elementi esaminati (documenti, dichiarazioni testimoniali e mancata presentazione del legale rappresentante della società convenuta a rendere l'interrogatorio formale ammesso dal Giudice), è pertanto da ritenersi accertato che tra e la è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata Parte_1 CP_1 dal 9.1.2017 al 4.11.2018, e che le prestazioni svolte dalla ricorrente determinano l'inquadramento della stessa livello II del CCNL - Terziario – Confcommercio.
6 2.5. Così riqualificato il rapporto, consegue il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione, anche economica, del rapporto medesimo, e dunque la condanna della società convenuta a pagare, in suo favore, la differenza tra quanto già versatole per la carica di amministratrice (secondo gli accordi formalmente assunti) e quanto le sarebbe spettato se le parti avessero sottoscritto e adempiuto il contratto oggetto del presente accertamento. Sotto il profilo della quantificazione degli importi, si rilevi che la difesa della parte ricorrente ha conteggiato le citate differenze retributive in seno al ricorso, riferendo specificamente (o facendo richiamo implicito a) dati e disposizioni di contrattazione collettiva presi in considerazione quali parametri di determinazione, non senza omettere di affidare a un consulente tecnico l'incarico di effettuare i dovuti conteggi. Questi, peraltro, risultano allegati al ricorso ed altresì prodotti tra i documenti di causa. Non si trascuri di osservare che il Consulente Tecnico di parte ha elaborato i calcoli con dovizia, inserendo partitamente, nell'operazione effettuata e nella corrispondente relazione, tutte le causali di credito ritenute di rilievo nella specie (segnatamente: “differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie e permessi non goduti né tuttavia percepiti, TFR”), ciascuna delle quali può essere riconosciuta dal Giudice in quanto ne sia dimostrata, anche nell'an, la debenza. A questo riguardo, è il caso di osservare che la giurisprudenza mostra estremo rigore quando si tratta di verificare il diritto del lavoratore alle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, nonché per le ferie e i permessi asseritamente non goduti. Per consolidato orientamento pretorio, infatti, “gli elementi costitutivi dei diritti al riguardo vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto in seguito all'esito positivo di tale prova parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni (cfr. Cass. lav. n. 12311 del 21/08/2003: il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e secondo i criteri generali l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. Conforme Cass. lav. n. 22751 del
03/12/2004. Analogamente, secondo Cass. lav. n. 26985 del 22/12/2009 … Conforme, id. n. 8521 del 27/04/2015. V. parimenti in motivazione Cass. lav. n. 9599 del 29/01 - 19/04/2013: "... Invero, come ripetutamente affermato da questa Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività ed anche dei permessi (ex plurimis, Cass. n. 26985/2009; Cass. 22751/2004; Cass. 12311/2003)" (cfr., in questo senso, Cass. Civ. n. 7696 del 6.4.2020). Principi, quelli ivi richiamati, che sono pacificamente estensibili, per identità di ratio, alla prestazione di lavoro straordinario o supplementare. Ora, nell'ipotesi al vaglio del Tribunale, il compito del Giudice risulta massimamente semplificato con riferimento alle ferie e ai permessi: stante l'avvenuta formalizzazione del rapporto in termini di collaborazione autonoma, è pacifico, invero, che essi non siano stati dal datore di lavoro accordati alla ricorrente, né la loro mancata fruizione indennizzata, se non nella misura minima che la stessa lavoratrice ha indicato, ai fini del conteggio. Gli importi corrispondenti, pertanto, debbono essere qui riconosciuti. Per quanto concerne, invece, il lavoro straordinario, così come per quello eventualmente svolto in giorni festivi o di domenica, il Tribunale non può che prendere atto che non risulta
7 provato, con sufficiente grado di specificità e pregnanza, l'effettivo espletamento, da parte della ricorrente, di lavoro ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali previsti dal CCNL. Dai calcoli complessivi, quindi, deve essere detratta la somma di euro 3.496,25.
*** Per il resto, deve osservarsi che il convenuto, non partecipando al giudizio, si è messo nella posizione di non poter contestare il conteggio (ovvero, per meglio dire, la correttezza degli elementi e parametri di calcolo posti a base dell'operazione aritmetica). Ebbene, per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi (sempreché che questi, come nel caso di specie, siano dettagliati ed esenti da palesi incongruenze) consente al Giudice di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito, così come richiesto, Come ha lucidamente osservato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1698 del 22.2.2022 (si richiama, tale pronuncia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ragione della speciale chiarezza),
“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset ove non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate”. La domanda di condanna al pagamento di somme, quindi, va accolta in misura (inferiore a quella richiesta in ricorso) di euro 27.927,36, oltre interessi e rivalutazione e monetaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
3. L'importo di cui sopra, al cui versamento la società convenuta viene quindi in dispositivo condannata, è chiaramente determinata al lordo di ritenute fiscali e previdenziali. Circa queste ultime, l' nel costituirsi in questo giudizio, ha rilevato che “per il caso di CP_2 accoglimento della medesima l' non può che eccepire prescrizione delle obbligazioni contributive CP_2 in quanto scadute più di cinque anni prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, costituente la prima istanza in tal senso. Attesa infatti la particolare natura della prescrizione nell'ambito previdenziale, il versamento di tali contributi non potrebbe essere ricevuto dall' neppure ove effettuato CP_2 spontaneamente;
onde eventualmente il lavoratore potrà ottenere la costituzione di equivalente rendita vitalizia”. Di ciò dovrà pertanto tenersi conto, da parte della società convenuta, in fase di liquidazione e/o di esecuzione.
4. Le spese, nei rapporti tra ricorrente e seguono la soccombenza e sono liquidate CP_1 come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n 55 e ss. mm (cfr., da ultimo d.m. n. 147 del 13.8.2022), tenendo conto della materia, del valore effettivo della lite e dell'attività difensiva svolta, applicati parametri compresi tra i minimi e i medi tariffari in ragione della non elevata complessità della causa.
4.1. Vista la peculiarità del rapporto processuale esistente tra la lavoratrice e l' chiamata CP_2 in giudizio su ordine del Giudice (in quanto litisconsorte necessario e, tuttavia, senza c ricorrente e sussista controversia di sorta), le ulteriori spese possono essere invece essere Controparte_7 compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitamente pronunciando in lite, respinta e/o assorbita ogni altra e diversa domanda o eccezione:
8 1) accogliendo la domanda avanzata dalla parte ricorrente, dichiara che tra Parte_1
e la intercorso non già un rapporto di lavoro autonomo bensì un rapporto di lavoro CP_1 di natura subordinata, decorrente dal 9.1.2017 al 4.11.2018, con orario full time (40 ore settimanali) e inquadramento della lavoratrice nel livello II del CCNL - Terziario – Confcommercio;
2) parzialmente accogliendo l'ulteriore domanda proposta dalla ricorrente, condanna altresì la a pagare a , per le causali di lite e, pertanto, quale riconoscimento CP_1 Parte_1 azioni sal orto conseguenti all'accertamento di cui al capo 1), la somma di euro 27.927,36, determinata al lordo di ritenute fiscali e previdenziali (cfr. punto 3 della sentenza) e da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, 3° comma, c.p.c., calcolati dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) respinge la domanda con riferimento ad asserite spettanze derivanti da prestazioni di lavoro straordinario, festivo e domenicale;
4) condanna infine pagare a le spese processuali, liquidandole CP_1 Parte_1 in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge
5) dispone la compensazione delle spese tra la ricorrente e l' CP_2
Nuoro, 1 aprile 2025
Il Giudice Dott. Paolo Dau
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