Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15028/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15028/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...], rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Ferruccio Centonze (C.F. ), ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via A. Gambacorti Passerini n. 6, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
(C.F. , con studio in Briosco, Piazza Chiesa n. 14/b, CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Folco (C.F. ), ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso lo studio del difensore in Carate Brianza, Via G. Donizetti n. 4, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta opposta
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse le declaratorie ritenute essenziali o semplicemente opportune
In via preliminare
- non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo quivi opposto, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta.
In via principale pagina 1 di 5
In via subordinata
- rideterminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233, comma I, c.c. o art. 2225 c.c., il compenso eventualmente accertato all'esito del presente procedimento come dovuto dagli esponenti in favore del geom. , per tutti i motivi di cui in narrativa. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via istruttoria: si richiede sin d'ora l'ammissione di prova per testi e interpello del convenuto opposto su tutte le circostanze di fatto di cui ai punti da 1) a 24), qui da intendersi integralmente
Parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso, così disporre e giudicare: in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione infondata in fatto ed in diritto, sprovvista di prova scritta e, comunque, di non pronta soluzione per tutti i motivi in atti;
nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare legittimo e, conseguentemente, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della precedente domanda, respingere l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento di quanto indicato nel Decreto Ingiuntivo opposto o di quanto risultante in esito al presente giudizio;
nel merito, in via di ulteriore subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di tutte le superiori domande, condannare gli opponenti, in solido tra loro, per i motivi tutti di cui in atti, al pagamento ex art. 2041 cod. civ. di un equo indennizzo, liquidato in base alla tariffa professionale o, in via subordinata, in via equitativa dal Giudice. in ogni caso:
- con la maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di competenze procuratorie e spese, oltre al 15% per rimborso spese generali, al 4% C.p.a. e 22% Iva.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4.4.2022 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto n. 3386/2022 emesso, su istanza di , dal Tribunale di CP_1
Milano in data 14.2.2022 (e notificato in data 23.2.2022) con cui veniva agli stessi ingiunto il pagina 2 di 5 pagamento della somma di euro 5.536,01, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per prestazioni professionali rese da in favore degli attori. CP_1
Gli opponenti allegavano di non aver alcun debito nei confronti di non avendo mai CP_1 conferito allo stesso alcun incarico ma solo richiesto di preparare un preventivo in vista della costruzione di una villa con piscina su un appezzamento di terreno sito in Briosco (MB), da loro acquistato in data 6.12.2019. Affermavano che le prestazioni esposte nella parcella del geometra in parte non erano state da loro commissionate, ed in parte erano state svolte a titolo
CP_1 gratuito in quanto il si era offerto di svolgere l'attività necessaria alla redazione del
CP_1 preventivo gratuitamente. Quando il aveva presentato il preventivo agli attori, questi
CP_1 ultimi, ritenendolo non adeguato alle loro possibilità economiche, lo avevano rifiutato e si erano rivolti ad un altro tecnico. Pertanto la parcella del , una volta ricevuta, era stata
CP_1 immediatamente contestata. Concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo o in via subordinata la riduzione del compenso richiesto.
Si costituiva in giudizio in data 4.7.2022 , che contestava tutto quanto ex adverso CP_1 sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, allegando di non aver mai concordato che l'attività commissionata e svolta su incarico degli attori e di cui alla parcella posta a base del ricorso per ingiunzione sarebbe stata eseguita a titolo gratuito.
Nel corso del giudizio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, concessi i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, ammesse parzialmente le prove orale dedotte, assunte le testimonianze, precisate le conclusioni, con ordinanza in data 28.10.2024 venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
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Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Dalla complessiva documentazione in atti e dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio risulta provato sia il conferimento di incarico al geometra da parte di e CP_1 Parte_1 Pt_2 sia il suo corretto espletamento da parte del professionista.
In merito al conferimento di incarico (progettazione di massima ed esecutiva di una villa singola da realizzare in Briosco-MB), lo stesso non richiede la forma scritta, ma può anche essere orale. Ed è ciò che è avvenuto nel caso in oggetto. L'incarico non si è mai trasfuso in un documento sottoscritto dalle parti, ma la documentazione in atti e le testimonianze assunte non lasciano dubbi sul fatto che e incaricarono il geometra di eseguire le prestazioni Parte_1 Pt_2 CP_1 indicate nel pro forma dal professionista. Le parti non erano legate da rapporti di amicizia, né è risultato provato che le stesse si fossero accordate per l'esecuzione di prestazioni gratuite, del tutto inverosimile peraltro essendo la circostanza che un professionista svolga un'attività così complessa e articolata gratuitamente. Si tratta pertanto di prestazione d'opera intellettuale svolta a titolo oneroso. Dalla documentazione e dalle testimonianze si evince che i primi contatti tra le parti avvennero nel giugno 2019, quando l'agente immobiliare indicava a e moglie il geometra CP_2 Parte_1
pagina 3 di 5 per ottenere informazioni più dettagliate sull'immobile in vendita per il quale gli attori CP_1 avevano mostrato interesse, e per eventuale progetto (doc. 3 monitorio), vi furono poi gli incontri (luglio 2019) presso l'ufficio del geometra , anche alla presenza del padre della (cfr. CP_1 Pt_2 testimonianza , in cui le parti discussero in particolare della possibilità di Testimone_1 costruire una piscina presso l'immobile, che per gli opponenti era condizione imprescindibile per l'acquisto. Nel mese di ottobre 2019 il geometra , pertanto, si attivava presso il CP_1 CP_3 per sapere se ciò fosse possibile (doc. 3 monitorio), chiaramente sulla base di un incarico dato dagli attori come si evince dal doc. 3 monitorio indicava a proprio le misure Parte_1 CP_1 della piscina). Dopo il colloquio con il tecnico comunale gli attori vennero resi edotti del parere del (doc. 8). E' risultata smentita la tesi degli opponenti secondo cui avrebbe CP_3 CP_1 agito su incarico dei precedenti proprietari dell'immobile e non su loro incarico. Sentiti in giudizio, e venditori del terreno, hanno Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 dichiarato di non aver mai incaricato il geometra per avere un parere preventivo del CP_1
Comune per la costruzione di una piscina interrata, non avendovi alcun interesse. E pare ovviamente logico che colui che vende non sia interessato a sapere se sul terreno sia possibile costruire una piscina a differenza di colui che acquista. Peraltro, come detto, la possibilità di costruire la piscina era per gli attori condicio sine qua non per l'acquisto. Successivamente il geometra inviava agli attori proposte progettuali (doc. 3 monitorio) CP_1 che venivano valutate dai clienti. Dalle chat whatsapp tra le parti (doc. 3 monitorio) si evince che in data 14.12.2019 chiedeva a una modifica al progetto: “Buongiorno Parte_1 CP_1 CP_1 abbiamo visto il progetto. Non possiamo fare il soppalco lungo tutta la lunghezza della casa? In generale vorremmo avere il tetto così se possibile (una parte in piano e l'altra a falda) grazie a presto”. Rispondeva : “Il soppalco su tutta la casa è possibile ma dopo non vedete più la CP_1 randa e la struttura del tetto. X il resto dopo 1.50 di altezza fa volume e noi non ne abbiamo più”. Così “Ma dico solo sopra le camere con l'affaccio sulla sala e cucina”. Il tecnico: “Non Parte_1 capisco”. “ci sentiamo al telefono un attimo tra un'oretta?” : “Ok”. In data Parte_1 CP_1
20.12.2019 il geometra inviava i progetti aggiornati (doc. 3 monitorio). In data 27.12.2019 CP_1 ichiarava che tra le proposte inviate lui e la moglie mostravano una preferenza per la Parte_1 seconda, e chiedeva se fosse possibile avere delle modifiche. Chiedeva poi il preventivo: “Salve
abbiamo visto le proposte;
la seconda ma tutta mattoni (non gialla) e magari prevedendo CP_1 una finestra sempre alta 80 cm nel bagno della camera ci piace! Ora possiamo passare al preventivo. Ce lo puoi mandare per favore? Noi avevamo in mente una cifra di massima da rispettare …” (doc. 3 monitorio). Il teste titolare dell'agenzia immobiliare Tecnocasa Veduggio, cui si erano rivolti gli attori CP_2 in quanto interessati all'acquisto del terreno, ha chiarito di non aver mai conferito alcun incarico al per la realizzazione di un progetto di massima ed ha precisato che ciò che aveva CP_1 CP_1 realizzato per lui era un disegno con indicazione della zona edificabile (c.d. area di galleggiamento), da far vedere ai clienti interessati all'acquisto. ha affermato inoltre di CP_2 aver trasmesso agli attori l'estratto di mappa e il disegno con l'area di galleggiamento realizzata da , ribadendo di non aver mai commissionato alcun progetto al . Quindi la CP_1 CP_1 ricostruzione dei fatti sostenuta dagli attori secondo cui l'agenzia aveva conferito un incarico al per la realizzazione di un progetto non ha trovato conferma. CP_1
Parimenti la tesi degli opponenti secondo cui il parere del era stato richiesto dal CP_3 CP_1 su incarico dei venditori dell'immobile, è risultata anch'essa smentita. Il teste parte CP_4 venditrice dell'immobile, ha precisato di non aver mai conferito a l'incarico di richiedere CP_1 un parere preventivo per la costruzione di una piscina interrata. E ciò d'altro canto è assai in linea con il fatto che aveva appunto messo in vendita il proprio immobile e dunque non poteva CP_4 di fatto avere alcun interesse a sapere se sul terreno fosse o meno possibile costruire una piscina.
pagina 4 di 5 Ciò è stato confermato anche dalla teste e dal teste anch'esse Controparte_5 Controparte_6 venditrici del terreno. In sostanza tutte le attività indicate nel proforma del geometra sono state realizzate su CP_1 incarico di Parte_1 Pt_2
Va poi rilevato che le n. 6 proposte contrattuali (doc. 1 monitorio) inviate dal agli attori CP_1 non possono essere considerate, neanche da chi non è un tecnico, delle “mere bozze”, come invece sostenuto dagli opponenti, ma appaiono con tutta evidenza, dei veri e propri progetti (si tratta infatti di “n. 6 proposte progettuali, complete di calcoli plani-volumetrici, misure superfici interne, calcoli aero-illuminanti e calcolo altezze medie ponderali e una relazione tecnica illustrativa del progetto, in funzione delle nuove norme del P.G.T. entrato in vigore da poco tempo (doc. 1)”). A fronte, pertanto, di un'attività così elaborata non pare improntato alla buona fede il comportamento di chi sostiene che si trattasse di attività prodromica alla progettualità vera e propria e come tale resa a titolo gratuito. Le attività svolte dall'attore sono state vagliate dal competente ordine che ha emesso il parere di congruità, che si richiama e si condivide. Deve dunque essere rigettata l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 25.3.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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