Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8291/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8291/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dagli Avv.ti Milanese Olga e D'Avena Maria Carmela, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Sivolella Dario, in virtù di procura in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 [nato a [...] Parte_1 il 25.03.1962 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nata a [...] in data [...] (C.F. CP_1
)] in data 4.07.1991 in Salerno e che dall'unione erano nate C.F._2
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due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
si costituiva con comparsa del 17.02.2025 con la quale, contestando CP_1 integralmente il contenuto dell'atto introduttivo, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge con addebito e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
Le parti, comparse personalmente alla udienza del 20.03.2025, davano atto di aver raggiunto il seguente accordo in ordine alle condizioni della separazione:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti”.
Alla medesima udienza la causa veniva assegnata alla decisione del collegio in ordine alla pronuncia di separazione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Va poi evidenziato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la resistente ha aderito a tale domanda con la
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propria comparsa di costituzione. Conseguentemente, le parti all'udienza del
20.03.2025 hanno chiesto entrambe che la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rilevato invero che, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di voler divorziare.
Il Tribunale evidenzia, in ultimo, che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la separazione personale di [nato a Parte_1
Salerno in data 25.03.1962 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese alla sentenza definitiva;
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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