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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Collegio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3182/2023 R.G., promossa
DA
, con l'avv. LANGIU MARCO GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DI
- sede Controparte_2
Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: la minore sarà affidata congiuntamente ai genitori Persona_1
e 2. sarà collocata presso il padre con diritto di visita Parte_1 Controparte_1
libera in considerazione delle attività lavorative dei genitori – soggette a turno – e dell'età della minore;
3. la madre contribuirà al mantenimento della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 400,00 oltre rivalutazione ISTAT e versando il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF del 2017. 4. Nulla sulle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023 esponeva di aver avuto Parte_1
dalla relazione, definitivamente terminata, con una figlia di nome Controparte_1
nata il [...], che con la fine della convivenza era rimasta a vivere Per_1
con lui prima nella casa di sempre e poi presso la nonna paterna. Affermava come sia lui che la madre della minore se ne fossero sempre occupati e, pertanto, chiedeva non solo di affidarla, ma anche di collocarla in forma condivisa, senza imporre alcun contributo di mantenimento e prevedendo solo la ripartizione in uguale misura delle spese di carattere straordinario.
Il procedimento, istruito con produzioni documentali e l'audizione delle parti nella contumacia della veniva rimessa al Collegio sulle sopra riportate conclusioni. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In difetto di ragioni ostative al regime ordinario previsto dall'ordinamento si dispone l'affido della minore ad entrambi i genitori in forma condivisa. Non Persona_1
essendovi neppure motivi per sovvertire quello che fin dalla fine della convivenza tra i genitori è stata la sua organizzazione di vita, si dispone che la stessa sia collocata presso il padre, come anche da questo richiesto in sede di conclusioni definitive. Si osserva, oltretutto, come la collocazione presso entrambi i genitori, inizialmente richiesta, contrasti palesemente con l'esigenza della minore di stabilità e di mantenimento del suo ambiente di vita.
Il regime del diritto di visita esercitato dalla madre non potrà che essere rimesso di volta in volta al libero accordo tra i genitori che dovranno considerare ovviamente le esigenze della figlia (oramai adolescente). Si osserva, infatti, come nessun calendario disposto dal Tribunale potrebbe essere compatibile con gli imprevedibili e mutevoli turni cui sono sottoposte le attività lavorative svolte dai genitori della minore, essendo il ricorrente vigile del fuoco e la convenuta parte del personale sanitario che opera presso il locale Pronto Soccorso. Si può soltanto auspicare che - come di fatto già deve essere, non essendo stata rappresentata al Tribunale alcuna particolare criticità (e tanto ha determinato il relatore a soprassedere all'audizione della minore) - le visite della madre avvengano con un'intensità tale da garantire l'armonioso sviluppo della relazione parentale e in modo che entrambi i genitori possano parimenti condividere con la figlia sia i momenti più impegnativi (come quelli dedicati ai doveri scolastici) che quelli destinati allo svago, alle vacanze e al godimento delle festività.
In considerazione di quanto dichiarato dalla in relazione alla sua attività CP_1
lavorativa, del presumibile reddito che ne deriva e, ancora, del fatto che la stessa non ha allegato né documentato spese fisse (come ad esempio quelle per procacciarsi una sistemazione abitativa), si ritiene congruo imporle di contribuire al mantenimento della figlia sia versando entro il giorno 5 di ogni mese a la somma di Euro Parte_1
350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, sia sostenendo nella misura del 50% le spese di carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie secondo il protocollo CNF del 2017 cui si rinvia. La determinazione del quantum del contributo mensile si giustifica anche in forza della percezione in via esclusiva da parte di
[...]
dell'assegno unico (come da lui dichiarato in udienza). Pt_1
Nulla sulle spese in difetto di domanda.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- affida la minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
stabilendone la prevalente collocazione presso il padre;
- disponi che possa vedere e tenere con sé la figlia previo libero Controparte_1
e tempestivo accordo con il padre e in considerazione degli impegni scolastici e non della minore;
- dispone che contribuisca al mantenimento della figlia sia Controparte_1
versando a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di Euro 350,00, Parte_1
oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, sia sostenendo nella misura del
50% le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, come da protocollo
CNF del 2017 che qui si richiama;
- nulla sulle spese.
Sassari, 14/05/2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana