Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4817 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 26355/2023 promossa da
(C.F. , titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 trocinio uintiglio, elettivamente domiciliata in Via XX Settembre n. 12, Milano, presso l'avv. Alessandro Ateli
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. stabilito Francesca Controparte_1 P.IVA_1
Patrizia Riva e dell'avv. Mattia Tosi, elettivamente domiciliata in Via Monte Rosa n. 67, Milano, presso i difensori OPPOSTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Voglia il Tribunale, ferma la non accettazione del contraddittorio sulla domanda in via subordinata nel merito tardivamente formulata da parte opposta per la prima volta con il foglio di precisazione delle conclusioni del 25 marzo 2025, nonché su ogni eventuale ulteriore nuova e/o modificata domanda di parte opposta, respinta ogni avversa domanda, eccezione e argomentazione, così giudicare: pagina 1 di 11
Parte_2
-in ogni caso rigettarsi la domanda nuova in via subordinata, nel merito, formulata per la prima volta da parte opposta con il foglio di precisazione delle conclusioni del 25 marzo 2025, in quanto tardiva e/o inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione delle prove per testi articolate da parte convenuta per tutte le ragioni già esposte nella memoria 171 ter n. 3 c.p.c. del 06.12.2023 e all'udienza del 07/05/2024. Insiste, altresì, per l'inammissibilità del doc. 8 di parte opposta in quanto prodotto tardivamente per tutte le ragioni di cui al verbale di udienza del 07.05.2024.”
Per l'opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- in via principale, nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 7406/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 06.04.2023, pubblicato il 21.04.2023, e per l'effetto condannare parte attrice opponente impresa Parte_2
al pagamento in favore di parte convenuta opposta
[...] CP_1
12.732,00.=, oltre agli interessi come da domanda, o competenze ed onorari del procedimento, di cui € 145,50 per spese, € 800,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15%, iva se dovuta e c.p.a come per legge.
- in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.7406/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 06.04.2023, pubblicato il 21.04.2023, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare l'esistenza del credito in favore di CP_1 della somma di € 12.732,00 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di
[...] izia nei confronti della impresa per le Parte_2 ragioni e l'ammontare indicato in atti e per l'effetto condannare l'opponente al pagina 2 di 11 pagamento in favore della ell'importo di € 12.732,00 per capitale, Controparte_1 oltre agli interessi moratori ex D.Lgs.9/10/2002 n.231 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero a quel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia ad istruzione probatoria esaurita;
- in via istruttoria: si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione “Vero è che”: cap. 1) il signor in data 23.3.2022 pagava la somma di € 9.000,00 alla società Parte_1
di cui alla fattura elettronica e cartacea n. 341/2022, accreditando sulle CP_1 carie di conto corrente mps appartenente a con IBAN CP_1
[...], codice indicato sulle fatture sia elettronica he cartacea che si rammostrano. Cap. 2) La copia cortesia di tale fattura n. 341/2022 veniva inviata dalla email di con indirizzo verso l'indirizzo email dell'Impresa CP_1 Email_1
Monteleone arch_tec@virgilio.it Cap. 3) in data 30.4.2022 emetteva la fattura elettronica n. 559/2022 CP_1 mediante sistema di interscambio fatturazione elettronica dell'Agenzia delle Entrate, contenente codice IBAN di pagamento presso MPS: [...] che si rammostra. Cap 4) La medesima fattura 559/2022 che si rammostra veniva inviata in copia cortesia il 4.5.2022 alle ore 17.48 dalla email di con indirizzo CP_1 verso l'indirizzo email Email_1 [...] contente il medesimo codice iban per il pagamento. Email_2
00003864548. Cap 5) il signor si recava presso la stazione della Polizia Postale Parte_1 di Magenta per unzia in merito ai fatti di causa e che la polizia riteneva tale denunzia superflua. A. Si indicano quali testi i signori: 1) , residente in [...], Testimone_1
Via Premura n. 13. 2) residente in [...]
n.
9. B. Si chiede interrogatorio formale del signor sul capitolo di Parte_1 prova n.
5. Ci si oppone agli eventuali mezzi istruttori di prova dedotti da controparte, chiedendo, altresì, in caso di ammissione di essere ammessi a prova contraria sugli stessi capitoli di prova.
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritto ed onorari oltre spese generali C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 , titolare dell' , ha evocato in Parte_1 Parte_2 giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 7406/2023, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.04.2023, con cui gli è stato ingiunto di pagare a la somma di € 12.732,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese Controparte_1 della procedura monitoria, portata da due fatture – ft. n. 559/FE del 20.04.2022 e ft. n. 991/FE del 29.06.2022 – emesse sulla scorta di un rapporto contrattuale di appalto intercorso tra le parti (doc. 1 fasc. monitorio), e specificamente, l'una, a titolo di saldo dei lavori commissionati all'ingiungente, e l'altra, a fronte dell'ulteriore prestazione avente ad oggetto le relazioni di calcolo del cantiere. Ha dedotto: - il difetto di prova scritta del credito ingiunto ex art. 634.2 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) in quanto, in sede monitoria, non sono stati prodotti i formati
“.xml” delle fatture né l'estratto autentico delle scritture contabili;
- di avere commissionato, con contratto sottoscritto in data 16.03.2022 e successiva integrazione del 29.04.2022, la fornitura e la posa di una copertura tetto in legno lamellare presso il proprio cantiere sito in Malnate, verso un corrispettivo di € 34.030,00; - che dopo la firma, aveva corrisposto a la somma di € 9.000,00, pari al 30% del prezzo
CP_1 dell'appalto (doc. 1); - che terminati i lavori, in data 30.04.2022 aveva
CP_1 emesso la fattura n. 559/FE di € 25.030,00, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito;
- che detta fattura, in formato “.pdf” e con l'indicazione dell'Iban ove effettuare il pagamento, gli era stata trasmessa da in data 4.05.2022, a mezzo email
CP_1 ordinaria proveniente dall'indirizzo di posta elettronica dell'impresa appaltatrice (doc. 2); - che dopo aver concordato con di versare nell'immediato una prima
CP_1 tranche di € 12.000,00, aveva effettuato due bonifici di € 6.000,00 ciascuno, rispettivamente il 9.05.2022 e il 10.05.2022, alle coordinate bancarie indicate nella predetta fattura n. 559/FE (docc. 3-5); - che in data 17.05.2022, inaspettatamente, gli aveva sollecitato il pagamento della somma concordata cosicché, a
CP_1 seguito di un controllo effettuato da entrambe le parti, era emerso come l'email del 4.05.2022, ricevuta da lui opponente e proveniente dall'indirizzo di posta elettronica di fosse diversa da quella effettivamente inoltrata dalla medesima CP_1 CP_1 in quanto la fattura n. 559/FE ivi allegata indicava le coordinate bancarie di un conto corrente differente, e vi era anche una discrepanza nell'orario di invio (docc. 6 e 7); - che dunque aveva sporto denuncia-querela contro ignoti per accesso abusivo al CP_1 sistema informatico della sua impresa, inoltrandole una copia, mentre essa opponente pagina 4 di 11 aveva tentato invano di revocare i due bonifici effettuati (docc. 8-12); - che intanto, all'inizio del mese di giugno 2022, aveva saldato la fattura n. 559/FE, versando l'ulteriore importo di € 13.030,00; - che sulla base di tali circostanze, ha adempiuto all'obbligazione di pagamento sottesa alla fattura n. 559/FE con la dovuta diligenza, sicché il relativo credito deve ritenersi estinto;
- che, infine, quanto alla fattura n. 991/2022, difetta la prova sia del titolo sia dell'effettiva esecuzione della prestazione cui inerisce. si è opposto alla concessione della provvisoria esecuzione e ha concluso per Parte_1 la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesa creditoria avversaria.
costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo in Controparte_1 particolare: - che la circostanza della mancata ricezione, da parte di essa opposta, della somma di € 12.000,00, corrispondente ad un acconto della fattura n. 559/FE, è stata dipesa da un attacco hacker denominato “man in the middle”, che ha modificato le coordinate bancarie indicate nella copia cortesia della fattura, probabilmente all'interno dell'indirizzo di posta elettronica dell' , come Parte_2 accertato da perizia tecnica (doc. 7); - che tuttavia non ha usato la dovuta Parte_1 diligenza ex art. 1176 c.c. nell'adempiere all'obbligazione di pagamento, in quanto avrebbe dovuto controllare che la copia cortesia della fattura ricevuta a mezzo email ordinaria corrispondesse alla fattura elettronica in formato “.xml” presente nel Sistema Di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, anche in considerazione del fatto che il precedente bonifico di € 9.000,00, relativo alla ft. n. 341/2022, era stato effettuato su coordinate bancarie differenti (doc. 2); - che pertanto non sussistono neppure le condizioni di cui all'art. 1189 c.c. perché l'impresa possa ritenersi liberata Parte_1 dall'obbligazione pecuniaria di cui si tratta, in quanto non sono ravvisabili né le circostanze univoche tali da far sorgere nel debitore un erroneo convincimento circa la correttezza del destinatario del pagamento né una qualsivoglia condotta colposa di essa opposta/creditrice; - che la fattura n. 991/2022 si riferisce ad una prestazione, la relazione di calcolo, indicata nell'appalto intercorso tra le parti ad un costo extra e, quindi, successivamente richiesta dall'impresa e consegnata alla stessa Parte_1
(docc. 5 e 6). Ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Spirati i termini ex art. 171ter c.p.c., con ordinanza resa in data 21.05.2024 è stata disposta CTU;
dopo il deposito dell'elaborato peritale, con ordinanza del 23.01.2025, su pagina 5 di 11 richiesta delle parti di dare ingresso alla fase decisionale della causa, sono stati assegnati i termini perentori di cui all'art. 189.1 nn. 1,2,3 c.p.c., in occasione del primo dei quali l'opposta, in parziale modifica della domanda svolta, per l'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo de quo ha chiesto l'accertamento del credito di € 12.732,00 da lei vantato nei confronti della;
successivamente, con ordinanza Parte_2 del 03.06.3025, la causa è stata trattenuta in decisione a mente dell'art. 281quinquies.1 c.p.c. Ciò premesso, l'opponente ha allegato l'insussistenza del requisito della prova scritta di cui agli articoli 633.1 n. 1 c.p.c. e 634.2 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) ai fini della valida emissione del decreto ingiuntivo opposto. A suo dire, non Controparte_1 avrebbe prodotto in sede monitoria il formato “.xml” delle fatture azionate, bensì soltanto una copia in formato “.pdf” delle stesse e dell'invio presso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia dell'Entrate, e neppure avrebbe prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili;
per ciò solo il decreto ingiuntivo andrebbe revocato. Il motivo di opposizione è infondato. Invero, è incontestato che ha allegato al ricorso monitorio il contratto Controparte_1 sottoscritto dalle parti;
pertanto, ammesso pure che le fatture azionate siano state prodotte unicamente in formato “.pdf”, la sussistenza del titolo da cui origina la pretesa creditoria dell'opposta, insieme alle predette fatture, integra la condizione di ammissibilità di cui all'art. 633.1 c.p.c., con la conseguente valida emissione del decreto ingiuntivo de quo. Ciò chiarito, sono circostanze pacifiche tra le parti: la conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e la posa, da parte di di una Controparte_1 copertura tetto in legno lamellare presso il cantiere dell' Parte_2
, sito in Malnate;
l'avvenuta esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatrice e
[...]
l'ammontare del prezzo di € 34.030,00, dovuto dalla committente impresa Parte_1 il pagamento da parte dell'opponente di € 9.000,00 a mezzo bonifico bancario del 21.03.2022 (doc. 1 attrice) e di € 13.030,00 nel successivo mese di giugno 2022. Il contrasto tra le parti verte, da un lato, su due pagamenti effettuati dall'opponente attraverso due bonifici di € 6.000,00 ciascuno, eseguiti dal proprio conto corrente Banco Posta abbinato alla Carta Postepay n.5333171134601570, rispettivamente il 9.5.2022 e il 10.5.2022 (docc.
3-5 opponente); dall'altro, sulla fondatezza del credito di €
pagina 6 di 11 732,00, portato dalla fattura n. 991/2022, che atterrebbe ad una prestazione aggiuntiva, non coperta dal prezzo dell'appalto. Per quanto concerne i due menzionati pagamenti, dalle deduzioni delle parti, dalla documentazione versata in atti, nonché dall'esito della CTU, è emerso come, in data 4.05.2022, alle ore 22.52, l'opponente abbia ricevuto nella propria casella di posta elettronica ordinaria una email apparentemente proveniente dall'indirizzo dell'opposta
“ , nella quale era allegata la fattura n. 559/FE con l'indicazione di Email_1 un conto corrente – [...] – (ma non la banca d'appoggio) non riconducibile, in realtà, all'opposta medesima;
difatti, la email che quest'ultima aveva effettivamente inoltrato all'opponente in pari data, ma alle ore 17.48, dal suo indirizzo per il pagamento della fattura ivi allegata a saldo dei Email_1 lavori, recava il diverso Iban [...] e quale banca d'appoggio (docc. 6 e 7 opponente). CP_2
Tale circostanza sembra ricondursi al c.d. fenomeno del “man in the mail” o “man in the middle”, che si caratterizza per la violazione dell'account di posta elettronica di un soggetto ad opera di malviventi, i quali, venuti in tal modo a conoscenza di rapporti contrattuali, inviano al debitore tenuto ad eseguire dei pagamenti una mail apparentemente proveniente dall'indirizzo del creditore fornendo credenziali bancarie di conti correnti aperti ad hoc e da cui le somme vengono prontamente ritirate non appena la banca accredita i pagamenti dell'ignaro debitore;
l'accertamento tecnico eseguito non ha permesso di appurare quale account di posta ordinaria sia stato effettivamente violato. Stando così i fatti, l'opponente non contesta la debenza della somma di € 12.000.00 in base al contratto di appalto concluso con quale prima tranche della Controparte_1 fattura n. 559/FE, emessa a titolo di saldo del corrispettivo pattuito, bensì eccepisce l'estinzione di tale debito attraverso i due bonifici che ha eseguito su un conto corrente risultato non riferibile alla creditrice. Ebbene, giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro” (Cass. n. 18877 del 10.07.2008) e “il pagamento (…), ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato pagina 7 di 11 alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso” (Cass. n. 149 del 10.01.2003). Nel caso in esame, il pagamento con bonifico bancario era stato autorizzato dalla creditrice, come è incontroverso fra le parti e risulta dalla fattura n. 559/FE del 30.04.2022 emessa dall'appaltatrice nella quale erano indicate le coordinate CP_1 bancarie (Iban) per effettuare il bonifico. Il pagamento mediante bonifico bancario, comunemente utilizzato, nonostante sia concordato o autorizzato dal creditore non sposta tuttavia il rischio del mancato buon fine, che grava pur sempre sul debitore. L'effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria adempiuta mediante bonifico bancario – che non equivale al pagamento con moneta avente corso legale e non è assimilabile al pagamento con assegno circolare (di sicura copertura) – si verifica, infatti, quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26617 del 18.12.2007). Né l'opponente può utilmente invocare di avere adempiuto in perfetta buona fede e, dunque con effetto liberatorio, all'obbligazione di pagamento della somma di € 12.000,00, attraverso i due bonifici eseguiti sul conto indicato nella e-mail fraudolenta inviata da terzi. In proposito, premesso che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1188.2 c.c. (atteso che il creditore non ha ratificato il pagamento né risulta che ne abbia “approfittato”), viene in rilievo il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c., cui consegue la liberazione del debitore dalla relativa obbligazione, e che si applica allorquando quest'ultimo
“fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens"” (Cass., Sez. 1, ord. n. 9758/2018; cfr. ex multis anche Cass., Sez. 3, sent. n. 14028/2013; Cass., Sez. 2, sent.n. 15339/2013; Cass., Sez. 3, sent. n. 17742/2005); inoltre, la Suprema Corte ha precisato la necessità di una indagine in concreto sia sulla buona fede del debitore sia sulla ragionevolezza del suo affidamento,
“che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” (Cass. Sez. 2, ord. n. 18345/2024; Cass., Sez. 1, sent. n. 6563/2016). pagina 8 di 11 Ebbene, , nell'argomentare circa l'efficacia astrattamente estintiva Parte_1 del proprio adempimento, effettuato a suo dire con la dovuta diligenza, ha rappresentato come la richiesta di pagamento gli fosse pervenuta proprio al termine dei lavori e fosse stata confermata telefonicamente dall'appaltatrice, come la fattura n. 559/FE provenisse dall'account di posta elettronica normalmente usato dall'opposta, e alcuna anomalia gli fosse stata segnalata dal sistema PostePay al momento del pagamento;
pertanto, non sarebbero ripetibili nei suoi confronti “prestazioni già eseguite con massima diligenza e perizia” (cfr. pag. 11, atto di citazione). La tesi non merita accoglimento. Invero, pur essendo pacifica in causa la buona fede di nel momento in cui ha Parte_1 eseguito i due bonifici sul conto corrente che non era di titolarità di perché CP_1 nella convinzione che le coordinate bancarie appartenessero al vero creditore, il medesimo, però, si sarebbe potuto avvedere dell'anomalia, per le ragioni che seguono. Va premesso che l'opponente ha agito nella veste di imprenditore, quindi di soggetto qualificato che, per esperienza professionale, prima di emettere una disposizione di bonifico, può attivare gli strumenti e le competenze per accertarsi di pagare bene. Ciò detto, in data 21.03.2022, ha effettuato in favore di un Parte_1 CP_1 primo bonifico di € 9.000,00, a titolo di acconto sul prezzo dell'appalto, in favore del conto corrente Intesa San Paolo, filiale di [...]; CP_2 dieci giorni dopo l'appaltatrice ha emesso la relativa fattura n. 341/FE, che indicava però un diverso istituto di credito (MPS) e Iban ([...]) (doc. 1 opponente e doc. 2 opposta). La fattura n. 559/FE, per cui è causa, è stata emessa il 30.04.2022 ed inviata via e-mail in copia cortesia a il successivo 04.05.2022 (doc. 2 opponente), mentre Parte_1
l'originale elettronico del documento è stato trasmesso al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate il 5.05.2022, così da essere visibile per la committente in data 6.05.2022 (docc. 14 e 15 opponente). Ebbene, l'Iban indicato nell'originale della fattura n. 559/FE trasmesso al Sistema di Interscambio ADE era differente rispetto a quello della fattura ricevuta per email da il che di per sé depone già per la colpevole condotta dell'odierno opponente Parte_1 nel procedere, il successivo 9.5.22, al pagamento utilizzando i dati riportati sulla fattura di cortesia alterata ricevuta a mezzo di semplice email (e nemmeno di pec) anziché
pagina 9 di 11 quelli trascritti nel documento originale, ormai disponibile nel citato sistema di interscambio. Si aggiunga che l'Iban alterato non coincideva con quello in precedenza utilizzato in occasione del versamento dell'acconto andato a buon fine, né con quello riportato sulla fattura n 341/FE datata 31.3.2022; inoltre la fattura ricevuta via email da il Parte_1
4.5.2022 non recava la banca d'appoggio, che però poi è comparsa all'atto della disposizione di bonifico;
trattasi di Solarisbank AG, istituto differente da quelli utilizzati/indicati in occasione dell'acconto dalla (Intesa San Paolo e MPS, CP_1 entrambi con filiale a;
dette circostanze avrebbero dovuto indurre CP_2
a sincerarsi della correttezza dei dati prima di procedere con il bonifico Parte_1 bancario. Infine, avendo le parti in essere anche altre collaborazioni professionali, appare singolare che non avesse conservato nella rubrica dei bonifici bancari il nominativo Parte_1 della con il relativo Iban e banca di accredito, cosa che avrebbe potuto far CP_1 avvedere al debitore che si era creata una discrasia tra i dati salvati nella rubrica in occasione di precedenti pagamenti regolarmente accreditati e quelli riportati nella fattura di cortesia pervenuta a mezzo e-mail. Deve inoltre aggiungersi che l'opponente medesimo neppure ha allegato – prima ancora che dimostrato – un qualsivoglia comportamento colposo della creditrice opposta per aver creato una situazione di apparenza che ha indotto ad Parte_2 eseguire due bonifici su conto corrente di titolarità di terzi. Per le ragioni esposte, non può ritenersi liberato dall'obbligo di Parte_1 pagare a la somma di € 12.000,00, che invece ha corrisposto a terzi Controparte_1 attraverso i due bonifici più volte sopra indicati. Per quanto concerne il credito di € 732,00, portato dalla fattura n. 991/FE del 29.06.2022 (doc. 4 opposta), nella prospettazione dell'opposta si tratterebbe del corrispettivo per l'elaborazione e la consegna di una relazione di calcolo, prestazione prevista in contratto come eventuale, su richiesta dell'impresa committente, e perciò con un costo non incluso nel prezzo dell'appalto. In proposito, l'opponente non ha sostanzialmente contestato di avere richiesto ed ottenuto la prestazione in questione, bensì ha evidenziato come si trattasse dell'attività di “rilievo misure”, già coperta dal corrispettivo dell'appalto (cfr. pag. 6 memoria 171ter n. 1 c.p.c. e pag. 14 comparsa conclusionale opponente).
pagina 10 di 11 La deduzione è smentita dalla documentazione prodotta dall'opposta in quanto il preventivo datato 9.12.2021, richiamato dal contratto sottoscritto dalle parti, indica la relazione di calcolo quale prestazione aggiuntiva che, pur concernendo l'appalto, è soltanto eventuale, al costo extra di € 600,00 oltre Iva;
detta prestazione non è dunque sovrapponibile alla cd. attività di “rilievo misure”, che viene invece espressamente elencata tra le attività appaltate (doc. 5 opposta). L'opposta ha dimostrato sub doc. 6 l'effettiva esecuzione della prestazione in parola, sicché il corrispettivo di cui alla fattura azionata n. è dovuto. Pt_3
In definitiva, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va confermato ed acquista efficacia esecutiva a mente degli artt. 282 e 653.1 c.p.c. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento;
nulla spetta all'opposta a titolo di rimborso spese di CTU in assenza di documentazione comprovante l'esborso. Il costo della CTU, liquidato con decreto del 23.01.2025, deve essere posto definitivamente a carico di , titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione, istanza, domanda respinta, rigetta l'opposizione proposta da , titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, al decreto ingiuntivo n. 7406/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 21.04.2023 in favore di Controparte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 7406/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 21.04.2023, che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA;
pone il costo della CTU definitivamente a carico dell'opponente. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 13.6.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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