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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.886 /2023 R.G. promosso
DA
( , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Vincenzo Prestianni;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
ministro p.t.
Appellato non costituito
), Controparte_2 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Concetto Ferrarotto;
Appellata
OGGETTO: appello – procedura di mobilità docenti- spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa,
[...]
, docente di ruolo di scuola secondaria di primo grado per la classe Controparte_2
di concorso A043, esponeva di avere partecipato alla mobilità di cui all'art. 1 c.108 legge n. 107/2015, indicando gli ambiti desiderati in ordine di preferenza;
all'esito della procedura, otteneva il trasferimento nell'ambito SICILIA 0024 RAGUSA, scoprendo, successivamente, che tra i docenti trasferiti nell'ambito SICILIA 0008
CATANIA vi era , sebbene quest'ultima fosse in possesso di un Parte_1
punteggio inferiore al proprio.
Ritenendo di avere diritto a essere preferita nella procedura di mobilità adiva Contr in giudizio il il quale, ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Si costituiva, invece, nella qualità di controinteressata, eccependo la Parte_1
legittimità dell'assegnazione ottenuta.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rilevando che, per effetto dell'ordinanza cautelare emessa era stata assegnata nella provincia di Catania e inoltre aveva ottenuto analoga assegnazione all'esito di distinta e autonoma domanda di mobilità.
Con sentenza n. 410 del 18 maggio 2023 il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa dichiarava la cessazione della materia del contendere. Esaminava la questione nel merito, solo ai fini della pronuncia sulle spese, accertando la fondatezza della pretesa della docente atteso che, in applicazione del principio meritocratico di cui all'art. 6 CCNI del 8.4.2016, la domanda di mobilità della stessa doveva essere esaminata con precedenza (sulla base del punteggio superiore) rispetto a quella della controinteressata, attribuendole il primo posto disponibile secondo l'ordine di preferenze dato.
Riteneva priva di fondamento, dunque, la tesi esposta dalla controinteressata secondo cui il dovrebbe utilizzare quale criterio prioritario quello del CP_1
grado di preferenza espresso dai partecipanti alla mobilità atteso che l'utilizzo di tale criterio consentirebbe di preferire, per alcuni ambiti, docenti con punteggio più basso, in contrasto con la normativa contrattuale e lasciando l'attribuzione dei posti disponibili al caso, con la conseguenza che la ricorrente aveva diritto di ottenere, nell'ambito della procedura di mobilità avviata, l'assegnazione nell'ambito territoriale SICILIA 0008.
In applicazione delle regole della soccombenza condannava il e CP_1
a pagare le spese processuali. Parte_1
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato in data 24.10.2023. Resisteva al gravame . Controparte_2
Contr Il , regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non essendo questo stato integrato nei confronti dei docenti iscritti nella graduatoria della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018 in posizione superiore a quella della sebbene questi ultimi sarebbero stati pregiudicati CP_2
dall'accoglimento della domanda proposta da quest'ultima in sede di ricorso introduttivo. Rileva che la Corte di appello di Catania con la sentenza n. 505/2020 del 20 luglio 2020 si è espressa sulla necessità di tale integrazione, statuendo che:
“non può assegnarsi utilmente e in via definitiva allo stesso ambito territoriale un numero di insegnanti superiore a quello dei posti disponibili in quell'ambito territoriale. Tale convincimento risulta ampiamente supportato dall'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui “il litisconsorzio e correlativamente l' ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti,
e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione
(Cass.28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008).”
1.2.Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui, errando nell'interpretazione della normativa di fonte collettiva di cui all'art. 6 del CCNI
2016/2017, non riconosce prevalenza al criterio dell'ordine di preferenze espresso dai partecipanti alla procedura di mobilità, prediligendo il criterio dell'ordine di priorità determinato dal punteggio ottenuto dai docenti coinvolti.
Sostiene, infatti, che la ricostruzione della procedura di mobilità indicata dal giudice di primo grado non sia corretta rilevando che le docenti e CP_2 Pt_1
sono state entrambe immesse in ruolo nella fase B e C del piano di assunzione
2015/2016 tramite inserimento delle stesse nelle GAE;
che, ai fini dell'assegnazione definitiva, hanno partecipato alla fase C della procedura di mobilità disciplinata dall'art. 6 co.1 CCNI 2016, ove si prevede che:” La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale
15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio”. Rileva che, alla luce della disposizione citata e dell'allegato 1 sull'ordine delle precedenze, la graduatoria stilata all'esito della procedura viene determinata per ciascuna preferenza espressa, con la conseguenza che vi sono tante graduatorie quante sono le preferenze espresse da ciascun docente mentre il criterio del punteggio può operare successivamente, nel caso in cui i docenti abbiano espresso la medesima preferenza e godano della medesima precedenza di cui all'allegato predetto.
1.3.L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha posto le spese di lite a carico della stessa in solido con il . CP_1
Rileva che il giudice avrebbe dovuto considerare l'estrema complessità e la novità della materia trattata, rispetto alla quale si registra la difformità di orientamenti giurisprudenziali e la mancanza di precedenti di legittimità, e disporre la compensazione delle spese ex art. 92 co.2 c.p.c.
Rappresenta, inoltre, che la condanna alle spese non potrebbe essere giustificata né da un'asserita condotta anti processuale della , né da una Pt_1
soccombenza tecnica della stessa per il fatto di aver partecipato alla procedura di mobilità.
Chiede la condanna alle spese processuali del presente grado.
2.1.L'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
In relazione all'eccepito difetto di litisconsorzio, rilevato che in ordine al merito della questione la causa è stata decisa con pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la originaria ricorrente ottenuto per altra via quanto richiesto in giudizio, statuizione sulla quale non viene proposto appello, si richiama il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo non può adottarsi una decisione che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comporti l'inutile allungamento dei tempi del giudizio (Cassazione civile, sez. III, 6/8/2010, n.
18375) quale sarebbe la dichiarazione di difetto del contraddittorio nei confronti di altri controinteressati (in alcun modo pregiudicati dalla sentenza di primo grado) che determinerebbe il rinvio del giudizio in primo grado.
2.2.Il secondo motivo è fondato.
Questa Corte con una pluralità di pronunce cui si rinvia ex art. 118 disp att.
c.p.c.(cfr ex multis (sentenza Corte appello Catania n. 576/2022) ha ritenuto che le disposizioni dell'art. 6 dell'allegato al CCNI comportano la costituzione non di un'unica graduatoria nazionale tra tutti gli aspiranti, ma di una pluralità di graduatorie elaborate in base all'ordine di preferenza espresso da ciascun candidato;
nell'ambito di ciascuna graduatoria così formata opera il criterio del punteggio più alto. “In tal senso depone la lettera della normativa contrattuale: l'art. 6 espressamente dispone “l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza,…”; nell'ambito della preferenza occorre considerare il punteggio più alto. Per procedere all'assegnazione di una sede in un ambito territoriale occorre valutare gli aspiranti che hanno indicato quell'ambito territoriale come prima preferenza e la sede viene assegnata a quelli (tra coloro che hanno indicato la prima preferenza) con il punteggio più elevato. Successivamente, se residuano delle sedi, vengono comparati quelli che hanno espresso quell'ambito territoriale come seconda preferenza e che non abbiano ottenuto la loro prima preferenza espressa…Sulla scorta di tale interpretazione è possibile che la sede venga assegnata a un candidato con punteggio inferiore in un ambito territoriale, che abbia come prima nell'ordine delle sue preferenze”. L'appellante assume di avere diritto all'assegnazione della sede a preferenza degli aspiranti soddisfatti soltanto in quanto titolare di un maggiore punteggio. Il maggiore punteggio rispetto ai controinteressati, tuttavia, in base a quanto sopra esposto, non è sufficiente a ritenere fondato il suo diritto. Ed invero, l'aspirante con un punteggio inferiore ha diritto a essere assegnato a quella sede se ha espresso per essa una preferenza prioritaria (sentenza Corte appello Catania n. 576/2022).
Tale tesi è stata di recente confermata dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. lav. 5/12/2023, n. 34018 L'art. 6 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 - ove è previsto, con riferimento ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti da graduatorie ad esaurimento, che "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali" - va interpretato, avuto anche riguardo all'"Allegato 1" al predetto c.c.n.i. - il quale dispone, tra l'altro, che "Per ciascuna delle operazioni
l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto" e che "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" -, nel senso che l'assegnazione delle cattedre consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito territoriale, al loro interno poi strutturate sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato, e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito).
Alla stregua di quanto sopra esposto la domanda proposta da
[...]
non era fondata in quanto aveva indicato l'ambito di CP_2 Parte_1
Sicilia 08 quale prima preferenza mentre l'odierna appellata aveva indicato l'ambito
Sicilia 08 quale preferenza successiva e dunque in tale ambito prevaleva la Pt_1
anche se aveva, in assoluto, un punteggio inferiore.
2.3.Il motivo di appello relativo alle spese processuali deve essere accolto atteso che in ipotesi di cessazione della materia del contendere la statuizione sulle spese deve fondarsi sul principio di soccombenza virtuale e la soccombente è
. Controparte_2
Ritiene, tuttavia, il collegio che la presenza di orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito e l'assenza di decisioni di legittimità sul punto alla data di proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi. In definitiva, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto deve essere confermata le spese del giudizio di primo grado vanno compensate tra le parti costituite così come le spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, compensa le spese processuali del primo grado, compensa le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.886 /2023 R.G. promosso
DA
( , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Vincenzo Prestianni;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
ministro p.t.
Appellato non costituito
), Controparte_2 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Concetto Ferrarotto;
Appellata
OGGETTO: appello – procedura di mobilità docenti- spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa,
[...]
, docente di ruolo di scuola secondaria di primo grado per la classe Controparte_2
di concorso A043, esponeva di avere partecipato alla mobilità di cui all'art. 1 c.108 legge n. 107/2015, indicando gli ambiti desiderati in ordine di preferenza;
all'esito della procedura, otteneva il trasferimento nell'ambito SICILIA 0024 RAGUSA, scoprendo, successivamente, che tra i docenti trasferiti nell'ambito SICILIA 0008
CATANIA vi era , sebbene quest'ultima fosse in possesso di un Parte_1
punteggio inferiore al proprio.
Ritenendo di avere diritto a essere preferita nella procedura di mobilità adiva Contr in giudizio il il quale, ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Si costituiva, invece, nella qualità di controinteressata, eccependo la Parte_1
legittimità dell'assegnazione ottenuta.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rilevando che, per effetto dell'ordinanza cautelare emessa era stata assegnata nella provincia di Catania e inoltre aveva ottenuto analoga assegnazione all'esito di distinta e autonoma domanda di mobilità.
Con sentenza n. 410 del 18 maggio 2023 il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa dichiarava la cessazione della materia del contendere. Esaminava la questione nel merito, solo ai fini della pronuncia sulle spese, accertando la fondatezza della pretesa della docente atteso che, in applicazione del principio meritocratico di cui all'art. 6 CCNI del 8.4.2016, la domanda di mobilità della stessa doveva essere esaminata con precedenza (sulla base del punteggio superiore) rispetto a quella della controinteressata, attribuendole il primo posto disponibile secondo l'ordine di preferenze dato.
Riteneva priva di fondamento, dunque, la tesi esposta dalla controinteressata secondo cui il dovrebbe utilizzare quale criterio prioritario quello del CP_1
grado di preferenza espresso dai partecipanti alla mobilità atteso che l'utilizzo di tale criterio consentirebbe di preferire, per alcuni ambiti, docenti con punteggio più basso, in contrasto con la normativa contrattuale e lasciando l'attribuzione dei posti disponibili al caso, con la conseguenza che la ricorrente aveva diritto di ottenere, nell'ambito della procedura di mobilità avviata, l'assegnazione nell'ambito territoriale SICILIA 0008.
In applicazione delle regole della soccombenza condannava il e CP_1
a pagare le spese processuali. Parte_1
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato in data 24.10.2023. Resisteva al gravame . Controparte_2
Contr Il , regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non essendo questo stato integrato nei confronti dei docenti iscritti nella graduatoria della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018 in posizione superiore a quella della sebbene questi ultimi sarebbero stati pregiudicati CP_2
dall'accoglimento della domanda proposta da quest'ultima in sede di ricorso introduttivo. Rileva che la Corte di appello di Catania con la sentenza n. 505/2020 del 20 luglio 2020 si è espressa sulla necessità di tale integrazione, statuendo che:
“non può assegnarsi utilmente e in via definitiva allo stesso ambito territoriale un numero di insegnanti superiore a quello dei posti disponibili in quell'ambito territoriale. Tale convincimento risulta ampiamente supportato dall'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui “il litisconsorzio e correlativamente l' ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti,
e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione
(Cass.28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008).”
1.2.Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui, errando nell'interpretazione della normativa di fonte collettiva di cui all'art. 6 del CCNI
2016/2017, non riconosce prevalenza al criterio dell'ordine di preferenze espresso dai partecipanti alla procedura di mobilità, prediligendo il criterio dell'ordine di priorità determinato dal punteggio ottenuto dai docenti coinvolti.
Sostiene, infatti, che la ricostruzione della procedura di mobilità indicata dal giudice di primo grado non sia corretta rilevando che le docenti e CP_2 Pt_1
sono state entrambe immesse in ruolo nella fase B e C del piano di assunzione
2015/2016 tramite inserimento delle stesse nelle GAE;
che, ai fini dell'assegnazione definitiva, hanno partecipato alla fase C della procedura di mobilità disciplinata dall'art. 6 co.1 CCNI 2016, ove si prevede che:” La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale
15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio”. Rileva che, alla luce della disposizione citata e dell'allegato 1 sull'ordine delle precedenze, la graduatoria stilata all'esito della procedura viene determinata per ciascuna preferenza espressa, con la conseguenza che vi sono tante graduatorie quante sono le preferenze espresse da ciascun docente mentre il criterio del punteggio può operare successivamente, nel caso in cui i docenti abbiano espresso la medesima preferenza e godano della medesima precedenza di cui all'allegato predetto.
1.3.L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha posto le spese di lite a carico della stessa in solido con il . CP_1
Rileva che il giudice avrebbe dovuto considerare l'estrema complessità e la novità della materia trattata, rispetto alla quale si registra la difformità di orientamenti giurisprudenziali e la mancanza di precedenti di legittimità, e disporre la compensazione delle spese ex art. 92 co.2 c.p.c.
Rappresenta, inoltre, che la condanna alle spese non potrebbe essere giustificata né da un'asserita condotta anti processuale della , né da una Pt_1
soccombenza tecnica della stessa per il fatto di aver partecipato alla procedura di mobilità.
Chiede la condanna alle spese processuali del presente grado.
2.1.L'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
In relazione all'eccepito difetto di litisconsorzio, rilevato che in ordine al merito della questione la causa è stata decisa con pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la originaria ricorrente ottenuto per altra via quanto richiesto in giudizio, statuizione sulla quale non viene proposto appello, si richiama il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo non può adottarsi una decisione che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comporti l'inutile allungamento dei tempi del giudizio (Cassazione civile, sez. III, 6/8/2010, n.
18375) quale sarebbe la dichiarazione di difetto del contraddittorio nei confronti di altri controinteressati (in alcun modo pregiudicati dalla sentenza di primo grado) che determinerebbe il rinvio del giudizio in primo grado.
2.2.Il secondo motivo è fondato.
Questa Corte con una pluralità di pronunce cui si rinvia ex art. 118 disp att.
c.p.c.(cfr ex multis (sentenza Corte appello Catania n. 576/2022) ha ritenuto che le disposizioni dell'art. 6 dell'allegato al CCNI comportano la costituzione non di un'unica graduatoria nazionale tra tutti gli aspiranti, ma di una pluralità di graduatorie elaborate in base all'ordine di preferenza espresso da ciascun candidato;
nell'ambito di ciascuna graduatoria così formata opera il criterio del punteggio più alto. “In tal senso depone la lettera della normativa contrattuale: l'art. 6 espressamente dispone “l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza,…”; nell'ambito della preferenza occorre considerare il punteggio più alto. Per procedere all'assegnazione di una sede in un ambito territoriale occorre valutare gli aspiranti che hanno indicato quell'ambito territoriale come prima preferenza e la sede viene assegnata a quelli (tra coloro che hanno indicato la prima preferenza) con il punteggio più elevato. Successivamente, se residuano delle sedi, vengono comparati quelli che hanno espresso quell'ambito territoriale come seconda preferenza e che non abbiano ottenuto la loro prima preferenza espressa…Sulla scorta di tale interpretazione è possibile che la sede venga assegnata a un candidato con punteggio inferiore in un ambito territoriale, che abbia come prima nell'ordine delle sue preferenze”. L'appellante assume di avere diritto all'assegnazione della sede a preferenza degli aspiranti soddisfatti soltanto in quanto titolare di un maggiore punteggio. Il maggiore punteggio rispetto ai controinteressati, tuttavia, in base a quanto sopra esposto, non è sufficiente a ritenere fondato il suo diritto. Ed invero, l'aspirante con un punteggio inferiore ha diritto a essere assegnato a quella sede se ha espresso per essa una preferenza prioritaria (sentenza Corte appello Catania n. 576/2022).
Tale tesi è stata di recente confermata dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. lav. 5/12/2023, n. 34018 L'art. 6 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 - ove è previsto, con riferimento ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti da graduatorie ad esaurimento, che "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali" - va interpretato, avuto anche riguardo all'"Allegato 1" al predetto c.c.n.i. - il quale dispone, tra l'altro, che "Per ciascuna delle operazioni
l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto" e che "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" -, nel senso che l'assegnazione delle cattedre consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito territoriale, al loro interno poi strutturate sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato, e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito).
Alla stregua di quanto sopra esposto la domanda proposta da
[...]
non era fondata in quanto aveva indicato l'ambito di CP_2 Parte_1
Sicilia 08 quale prima preferenza mentre l'odierna appellata aveva indicato l'ambito
Sicilia 08 quale preferenza successiva e dunque in tale ambito prevaleva la Pt_1
anche se aveva, in assoluto, un punteggio inferiore.
2.3.Il motivo di appello relativo alle spese processuali deve essere accolto atteso che in ipotesi di cessazione della materia del contendere la statuizione sulle spese deve fondarsi sul principio di soccombenza virtuale e la soccombente è
. Controparte_2
Ritiene, tuttavia, il collegio che la presenza di orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito e l'assenza di decisioni di legittimità sul punto alla data di proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi. In definitiva, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto deve essere confermata le spese del giudizio di primo grado vanno compensate tra le parti costituite così come le spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, compensa le spese processuali del primo grado, compensa le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Marcella Celesti