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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/12/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri IA, all'udienza del 02/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 3980/2024 R.A.L., promosso da da
, rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA SRL, in persona Parte_1 dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n. 6, in forza di procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1 Frosinone, presso l'Avv. BELLASSAI DANIELA, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 l' ed ha esposto di essere già titolare di pensione cat. INVCIV n. 044-330007038235, CP_1 poi trasformata in assegno sociale. Da maggio 2023 inoltre la percepisce anche pensione Pt_1 ai superstiti cat. SO n. 003-330020054162 a seguito del decesso del coniuge (all. 1 ricorso).
Con nota del 30/09/2024, l' ha comunicato alla ricorrente che “la sua pensione n. CP_1 044-330007038235 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021” ed ha aggiunto che “Tale prestazione viene trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito dell'età, stabilito tra l'altro in base all'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011”. Nel corpo dell'atto ha poi precisato che
“pertanto, da gennaio 2023 a dicembre 2023 sulla prestazione n. 044-330007038235 Cat. CP_ INVCIV l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 6.214,90.” (all. 3 ricorso).
La ricorrente ha quindi impugnato il predetto provvedimento di accertamento dell'indebito del 30/09/2024 e ha dedotto l'insussistenza dell'indebito, considerato che i redditi rilevanti della ricorrente per l'anno 2023 al netto dell'immobile adibito ad abitazione principale assommano ad Euro 6.688,00 (cfr doc. 2), ben al di sotto del limite di Euro 17.920,00 (cfr doc. 4) legislativamente previsto per il godimento della prestazione di invalidità civile già percepita dalla stessa. In ogni caso, ha invocato l'irripetibilità dell'indebito, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi – nella specie insussistenti - che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta o nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere.
L'attore ha così rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “accertare e dichiarare CP_ l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di Euro 6.214,90 preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
L' si è costituito in giudizio ed ha osservato che, a seguito del decesso del marito, CP_1 sig. , deceduto il 07.04.2023, la il 12.04.2023 presentava domanda N. Parte_2 Pt_1 2068959800035, all'esito della quale è stata riconosciuta alla ricorrente la liquidazione della pensione di reversibilità quale coniuge superstite, con provvedimento del 12/05/2023. Per l'effetto, mutava il requisito reddituale della ricorrente che risultava dunque superiore al limite di legge per avere diritto all'assegno assistenziale. La posizione della signora titolare sia Pt_1 di assegno sociale che di pensione di reversibilità, è stata oggetto di accertamento e i ratei erogati a titolo di assegno sociale sono stati ricalcolati con conseguente quantificazione dell'importo di euro 6.214,90 a titolo di somme indebitamente riscosse per il periodo da gennaio a dicembre 2023. L'istituto ha avviato il recupero dell'indebito entro il mese di dicembre 2024 nel pieno rispetto dei tempi di legge.
L' ha quindi chiesto di rigettare il ricorso nel merito, in quanto indimostrato ed CP_1 infondato, in fatto e in diritto, con condanna della ricorrente al pagamento delle somme contestate nonché al pagamento delle spese di causa.
Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa all'udienza del 2.12.2025 e decisa con sentenza.
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito descritti.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
In tema di indebito, per giurisprudenza costante – relativa all'indebito previdenziale, ma estendibile anche all'indebito assistenziale essendo un'applicazione degli ordinari principi in tema di onere della prova - “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). La sezione lavoro della Corte di Cassazione
Pag. 2 di 7 (sent. n. 1228 del 20/01/2011) ha, ulteriormente, precisato che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli…” (nello stesso senso, v. anche Cass.sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016).
Ciò posto, in merito alla richiesta di accertamento dell'insussistenza dell'indebito, occorre evidenziare che nel caso di specie si discute di un assegno sociale sostitutivo, in quanto la ricorrente, già titolare della prestazione di invalidità civile n. 044-330007038235, al compimento del prescritto limite di età, ha beneficiato della trasformazione in assegno sociale. Infatti, l'art. 19 della legge 118/71 stabilisce la trasformazione automatica, al compimento del sessantacinquesimo anno (ora 67), di assegno mensile e pensione di inabilità in assegno sociale per coloro che erano titolari precedentemente della provvidenza economica assistenziale.
Con riferimento ai limiti reddituali, parte ricorrente ha dedotto che la Circolare n. 86 del CP_1 2000 ha stabilito che, nei casi di trasformazione, per la determinazione del limite di reddito, non si fa riferimento alla generale disciplina prevista per l'assegno sociale, restando i limiti di reddito gli stessi previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godevano gli interessati.
In sostanza, per l'accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento dell'assegno sociale sostitutivo delle provvidenze economiche per l'invalidità civile, si continuano ad applicare i criteri previsti per la concessione delle prestazioni per invalidità civile. Pertanto, si continua a prendere in considerazione solo il reddito personale dell'invalido (e non quello del coniuge) e, per quanto riguarda i limiti di reddito, si continuano a prendere a riferimento quelli vigenti, rispettivamente, per l'assegno mensile di invalidità e per la pensione di inabilità civile.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che il limite di reddito, da prendere in considerazione per il 2023, doveva essere di € 17.920,00, previsto per la pensione di inabilità civile.
Al riguardo si rileva che la non ha dimostrato di aver conseguito redditi inferiori Pt_1 al limite reddituale stabilito dalla legge.
Non avendo allora provato la sussistenza del proprio diritto alla percezione dei ratei di prestazione assistenziale goduta per il periodo in questione, deve ritenersi effettivamente sussistente l'indebito richiesto dall' . CP_1
Deve pertanto essere rigettata la domanda di accertamento dell'insussistenza dell'indebito.
Una volta accertato l'indebito, è necessario verificare se l'Ente possa procedere alla ripetizione delle somme indebitamente erogate.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione n.13915 del 20.5.2021) ha chiarito che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della L. n.412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata
Pag. 3 di 7 giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
In sostanza, in materia di indebito assistenziale, non si può fare applicazione della disciplina dell'art.13, L. n.412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e deve darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, e in particolare a quella che ha delineato i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha inoltre evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione, con sent. n. 12406 del 2003 ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. resterà applicabile in tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Quindi per le ipotesi in cui la concreta fattispecie si colloca all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si è pertanto consolidato il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), in applicazione della regola propria del sottosistema assistenziale, è esclusa la ripetizione in presenza di varie situazioni di fatto, generalmente caratterizzate dalla non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione
Pag. 4 di 7 idonea a generare affidamento.
Per l'indebito correlato al venire meno dei requisiti sanitari, ricorrono regole specifiche (art. 37, co. 8, L. 448/1998), essendo consentita la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Infine, va distinta l'ipotesi in cui l'indebito è riconnesso al venire meno dei requisiti economici: al riguardo la Corte di Cassazione con sent.n. 28771 del 2018, ha affermato che "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".).
Nel caso di specie, a fronte della sola circostanza dedotta dall' relativa al superamento CP_1 del limite reddituale previsto dalla legge, non si può applicare la regola civilistica sulla piena ripetibilità.
Tale conclusione si fonda sulle condivisibili ragioni enunciate dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.28771 del 2018, in quanto le disposizioni relative al rispetto dei tempi previsti per le verifiche reddituali, non determinano un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni che, secondo la Corte di Cassazione, sono comprese nel quadro normativo delineato dal D.L. n. 850 del 1976, art.3 ter, convertito in L. n.29 del 1977, dal D.L. n.173 del 1988, art.3, comma 9, convertito nella L. n.291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
In sostanza, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Poi con la sentenza n. 13223 del 2020 la S.C. ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall e ancora “in nessun caso si possono ipotizzare i CP_1
Pag. 5 di 7 presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal
CP_1 CP_1 pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
CP_1 (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l della
CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere”.
CP_1
In definitiva, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento (alla cui tutela sono finalizzate le norme limitative della ripetibilità dell'indebito), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens o ricorrano altre ipotesi che escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario (cfr. Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008).
A tali conclusioni si perviene “in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede posto che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Cass n. 28771/2018).
Ciò posto, nel caso di specie, l' non ha provato che l'erogazione indebita fosse CP_1 addebitabile al percipiente o che non sussistessero le condizioni di un suo legittimo affidamento.
Dagli atti è infatti emerso che l' con nota del 30/09/2024 ha chiesto all'attrice la CP_1 restituzione di quanto pagato da gennaio a dicembre 2023, quindi per un periodo precedente al provvedimento che ha accertato che la prestazione assistenziale non era dovuta.
CP_
Nella memoria di costituzione l' ha dedotto che la ricorrente, nel 2023, ha superato il limite di reddito fissato dalla legge, per la percezione della pensione ai superstiti.
Si trattava, in ogni caso, di redditi erogati dall' e, quindi, dallo stesso Ente conoscibili. CP_1 Di conseguenza, può affermarsi che l' non ha provato che l'erogazione indebita fosse CP_1 addebitabile al percipiente o che non sussistessero le condizioni di un suo legittimo affidamento.
Dagli atti, infatti, è emerso che l' ha accertato l'indebito dopo più di un anno dal CP_1 riconoscimento della pensione ai superstiti, periodo in cui ha continuato ad erogare entrambe le prestazioni. Quanto appena detto consente di ritenere certamente tutelabile l'affidamento riposto dalla pensionata nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_1 che era informato della situazione reddituale.
Tutte le circostanze appena descritte sono senz'altro indicative dell'assenza di dolo della ricorrente e appaiono idonee ad attestare la sua buona fede e l'affidamento sulla spettanza degli importi percepiti.
Pag. 6 di 7 In applicazione dei principi sopra richiamati, si ritiene che la somma accertata come indebita con la nota del 30/09/2024 e corrisposta alla ricorrente sulla prestazione n. 044-330007038235 Cat. INVCIV, per il periodo da gennaio a dicembre 2023, è irripetibile.
In definitiva, per le motivazioni esposte, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall'Istituto con nota del 30/09/2024, in riferimento alle somme richieste all'attrice a titolo di Parte_1 restituzione dei ratei della prestazione n. 044-330007038235 Cat. INVCIV per il periodo da gennaio a dicembre 2023;
b) respinge per il resto il ricorso;
c) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attrice in CP_1
€. 1865,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore della Legalelia S.t.a., in persona dell'avv. ELIA FRANCESCO e dell'avv. DE SALVATORE DANIELA, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 2.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA Tavolieri
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri IA, all'udienza del 02/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 3980/2024 R.A.L., promosso da da
, rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA SRL, in persona Parte_1 dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n. 6, in forza di procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1 Frosinone, presso l'Avv. BELLASSAI DANIELA, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 l' ed ha esposto di essere già titolare di pensione cat. INVCIV n. 044-330007038235, CP_1 poi trasformata in assegno sociale. Da maggio 2023 inoltre la percepisce anche pensione Pt_1 ai superstiti cat. SO n. 003-330020054162 a seguito del decesso del coniuge (all. 1 ricorso).
Con nota del 30/09/2024, l' ha comunicato alla ricorrente che “la sua pensione n. CP_1 044-330007038235 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021” ed ha aggiunto che “Tale prestazione viene trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito dell'età, stabilito tra l'altro in base all'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011”. Nel corpo dell'atto ha poi precisato che
“pertanto, da gennaio 2023 a dicembre 2023 sulla prestazione n. 044-330007038235 Cat. CP_ INVCIV l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 6.214,90.” (all. 3 ricorso).
La ricorrente ha quindi impugnato il predetto provvedimento di accertamento dell'indebito del 30/09/2024 e ha dedotto l'insussistenza dell'indebito, considerato che i redditi rilevanti della ricorrente per l'anno 2023 al netto dell'immobile adibito ad abitazione principale assommano ad Euro 6.688,00 (cfr doc. 2), ben al di sotto del limite di Euro 17.920,00 (cfr doc. 4) legislativamente previsto per il godimento della prestazione di invalidità civile già percepita dalla stessa. In ogni caso, ha invocato l'irripetibilità dell'indebito, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi – nella specie insussistenti - che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta o nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere.
L'attore ha così rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “accertare e dichiarare CP_ l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di Euro 6.214,90 preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
L' si è costituito in giudizio ed ha osservato che, a seguito del decesso del marito, CP_1 sig. , deceduto il 07.04.2023, la il 12.04.2023 presentava domanda N. Parte_2 Pt_1 2068959800035, all'esito della quale è stata riconosciuta alla ricorrente la liquidazione della pensione di reversibilità quale coniuge superstite, con provvedimento del 12/05/2023. Per l'effetto, mutava il requisito reddituale della ricorrente che risultava dunque superiore al limite di legge per avere diritto all'assegno assistenziale. La posizione della signora titolare sia Pt_1 di assegno sociale che di pensione di reversibilità, è stata oggetto di accertamento e i ratei erogati a titolo di assegno sociale sono stati ricalcolati con conseguente quantificazione dell'importo di euro 6.214,90 a titolo di somme indebitamente riscosse per il periodo da gennaio a dicembre 2023. L'istituto ha avviato il recupero dell'indebito entro il mese di dicembre 2024 nel pieno rispetto dei tempi di legge.
L' ha quindi chiesto di rigettare il ricorso nel merito, in quanto indimostrato ed CP_1 infondato, in fatto e in diritto, con condanna della ricorrente al pagamento delle somme contestate nonché al pagamento delle spese di causa.
Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa all'udienza del 2.12.2025 e decisa con sentenza.
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito descritti.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
In tema di indebito, per giurisprudenza costante – relativa all'indebito previdenziale, ma estendibile anche all'indebito assistenziale essendo un'applicazione degli ordinari principi in tema di onere della prova - “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). La sezione lavoro della Corte di Cassazione
Pag. 2 di 7 (sent. n. 1228 del 20/01/2011) ha, ulteriormente, precisato che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli…” (nello stesso senso, v. anche Cass.sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016).
Ciò posto, in merito alla richiesta di accertamento dell'insussistenza dell'indebito, occorre evidenziare che nel caso di specie si discute di un assegno sociale sostitutivo, in quanto la ricorrente, già titolare della prestazione di invalidità civile n. 044-330007038235, al compimento del prescritto limite di età, ha beneficiato della trasformazione in assegno sociale. Infatti, l'art. 19 della legge 118/71 stabilisce la trasformazione automatica, al compimento del sessantacinquesimo anno (ora 67), di assegno mensile e pensione di inabilità in assegno sociale per coloro che erano titolari precedentemente della provvidenza economica assistenziale.
Con riferimento ai limiti reddituali, parte ricorrente ha dedotto che la Circolare n. 86 del CP_1 2000 ha stabilito che, nei casi di trasformazione, per la determinazione del limite di reddito, non si fa riferimento alla generale disciplina prevista per l'assegno sociale, restando i limiti di reddito gli stessi previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godevano gli interessati.
In sostanza, per l'accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento dell'assegno sociale sostitutivo delle provvidenze economiche per l'invalidità civile, si continuano ad applicare i criteri previsti per la concessione delle prestazioni per invalidità civile. Pertanto, si continua a prendere in considerazione solo il reddito personale dell'invalido (e non quello del coniuge) e, per quanto riguarda i limiti di reddito, si continuano a prendere a riferimento quelli vigenti, rispettivamente, per l'assegno mensile di invalidità e per la pensione di inabilità civile.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che il limite di reddito, da prendere in considerazione per il 2023, doveva essere di € 17.920,00, previsto per la pensione di inabilità civile.
Al riguardo si rileva che la non ha dimostrato di aver conseguito redditi inferiori Pt_1 al limite reddituale stabilito dalla legge.
Non avendo allora provato la sussistenza del proprio diritto alla percezione dei ratei di prestazione assistenziale goduta per il periodo in questione, deve ritenersi effettivamente sussistente l'indebito richiesto dall' . CP_1
Deve pertanto essere rigettata la domanda di accertamento dell'insussistenza dell'indebito.
Una volta accertato l'indebito, è necessario verificare se l'Ente possa procedere alla ripetizione delle somme indebitamente erogate.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione n.13915 del 20.5.2021) ha chiarito che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della L. n.412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata
Pag. 3 di 7 giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
In sostanza, in materia di indebito assistenziale, non si può fare applicazione della disciplina dell'art.13, L. n.412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e deve darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, e in particolare a quella che ha delineato i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha inoltre evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione, con sent. n. 12406 del 2003 ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. resterà applicabile in tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Quindi per le ipotesi in cui la concreta fattispecie si colloca all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si è pertanto consolidato il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), in applicazione della regola propria del sottosistema assistenziale, è esclusa la ripetizione in presenza di varie situazioni di fatto, generalmente caratterizzate dalla non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione
Pag. 4 di 7 idonea a generare affidamento.
Per l'indebito correlato al venire meno dei requisiti sanitari, ricorrono regole specifiche (art. 37, co. 8, L. 448/1998), essendo consentita la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Infine, va distinta l'ipotesi in cui l'indebito è riconnesso al venire meno dei requisiti economici: al riguardo la Corte di Cassazione con sent.n. 28771 del 2018, ha affermato che "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".).
Nel caso di specie, a fronte della sola circostanza dedotta dall' relativa al superamento CP_1 del limite reddituale previsto dalla legge, non si può applicare la regola civilistica sulla piena ripetibilità.
Tale conclusione si fonda sulle condivisibili ragioni enunciate dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.28771 del 2018, in quanto le disposizioni relative al rispetto dei tempi previsti per le verifiche reddituali, non determinano un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni che, secondo la Corte di Cassazione, sono comprese nel quadro normativo delineato dal D.L. n. 850 del 1976, art.3 ter, convertito in L. n.29 del 1977, dal D.L. n.173 del 1988, art.3, comma 9, convertito nella L. n.291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
In sostanza, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Poi con la sentenza n. 13223 del 2020 la S.C. ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall e ancora “in nessun caso si possono ipotizzare i CP_1
Pag. 5 di 7 presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal
CP_1 CP_1 pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
CP_1 (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l della
CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere”.
CP_1
In definitiva, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento (alla cui tutela sono finalizzate le norme limitative della ripetibilità dell'indebito), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens o ricorrano altre ipotesi che escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario (cfr. Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008).
A tali conclusioni si perviene “in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede posto che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Cass n. 28771/2018).
Ciò posto, nel caso di specie, l' non ha provato che l'erogazione indebita fosse CP_1 addebitabile al percipiente o che non sussistessero le condizioni di un suo legittimo affidamento.
Dagli atti è infatti emerso che l' con nota del 30/09/2024 ha chiesto all'attrice la CP_1 restituzione di quanto pagato da gennaio a dicembre 2023, quindi per un periodo precedente al provvedimento che ha accertato che la prestazione assistenziale non era dovuta.
CP_
Nella memoria di costituzione l' ha dedotto che la ricorrente, nel 2023, ha superato il limite di reddito fissato dalla legge, per la percezione della pensione ai superstiti.
Si trattava, in ogni caso, di redditi erogati dall' e, quindi, dallo stesso Ente conoscibili. CP_1 Di conseguenza, può affermarsi che l' non ha provato che l'erogazione indebita fosse CP_1 addebitabile al percipiente o che non sussistessero le condizioni di un suo legittimo affidamento.
Dagli atti, infatti, è emerso che l' ha accertato l'indebito dopo più di un anno dal CP_1 riconoscimento della pensione ai superstiti, periodo in cui ha continuato ad erogare entrambe le prestazioni. Quanto appena detto consente di ritenere certamente tutelabile l'affidamento riposto dalla pensionata nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_1 che era informato della situazione reddituale.
Tutte le circostanze appena descritte sono senz'altro indicative dell'assenza di dolo della ricorrente e appaiono idonee ad attestare la sua buona fede e l'affidamento sulla spettanza degli importi percepiti.
Pag. 6 di 7 In applicazione dei principi sopra richiamati, si ritiene che la somma accertata come indebita con la nota del 30/09/2024 e corrisposta alla ricorrente sulla prestazione n. 044-330007038235 Cat. INVCIV, per il periodo da gennaio a dicembre 2023, è irripetibile.
In definitiva, per le motivazioni esposte, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall'Istituto con nota del 30/09/2024, in riferimento alle somme richieste all'attrice a titolo di Parte_1 restituzione dei ratei della prestazione n. 044-330007038235 Cat. INVCIV per il periodo da gennaio a dicembre 2023;
b) respinge per il resto il ricorso;
c) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attrice in CP_1
€. 1865,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore della Legalelia S.t.a., in persona dell'avv. ELIA FRANCESCO e dell'avv. DE SALVATORE DANIELA, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 2.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA Tavolieri
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