Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 262
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Atto presupposto inesistente

    Al momento della notifica degli atti di presa in carico, l'atto presupposto era venuto meno in quanto sostituito da provvedimento di annullamento parziale.

  • Accolto
    Pagamento imposte prima della notifica del secondo atto

    Alla data della notifica della seconda presa in carico, era anche stato pagato dal contribuente l'importo dovuto a titolo di imposte, residuando solo la minor somma a titolo di sanzioni.

  • Accolto
    Atto presupposto inesistente

    Al momento della notifica degli atti di presa in carico, l'atto presupposto era venuto meno in quanto sostituito da provvedimento di annullamento parziale.

  • Accolto
    Pagamento imposte prima della notifica del secondo atto

    Alla data della notifica della seconda presa in carico, era anche stato pagato dal contribuente l'importo dovuto a titolo di imposte, residuando solo la minor somma a titolo di sanzioni.

  • Rigettato
    Rateizzazione delle sanzioni

    Né può essere accolta la domanda dell'Agenzia delle Entrate, volta comunque ad ottenere la condanna al pagamento delle sanzioni, in ragione dell'avvenuta rateizzazione delle stesse da parte del contribuente e autorizzata dall'Agente della Riscossione con provvedimento del 29.12.2025, versato in atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 262
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 262
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo