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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente MANGANELLI CARMELA BRUNA, Relatore DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1938/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO P.CARICO n. DEL 6.6.2025 IRPEF-ALTRO 2018 proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PRESA CARIC n. DEL 10.7.25 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 26/01/2026
Svolgimento del processo Con ricorso depositato telematicamente in data 26.8.2025, l'odierno ricorrente, difendendosi in proprio in qualità di dottore commercialista, impugnava due atti di presa in carico, emessi dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Bari, notificati in data 6 .
6.2025 e 10.7.2025; il primo dell'importo di euro 9.216,77 e il secondo dell'importo di euro 15.236,44.
Il ricorrente premetteva che entrambi gli atti impugnati erano relativi all'avviso di accertamento avente nr. TVF01PFO2288/2024, notificato in data 11.11.2024, con cui erano stati rettificati i redditi dal medesimo dichiarati ai fini IRAP, IRPEF ed IVA per l'anno 2018 ed erano state richieste le maggiori imposte, per un ammontare pari a euro 22.416,00, oltre sanzioni e interessi.
Premetteva ancora che, con provvedimento emesso in data 21.5.2025, l'amministrazione finanziaria aveva annullato parzialmente l'avviso di accertamento, escludendo la pretesa IRAP e riducendo le altre imposte, per un ammontare pari a euro 9.216,00, oltre sanzioni e interessi. Tali imposte, come da documentazione allegata, erano state pagate in data 30.6.2025.
Chiedeva pertanto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, perché emessi entrambi in data successiva al provvedimento di autotutela parziale e, il secondo, successivamente al pagamento, da parte del contribuente, di quanto dovuto a titolo di imposte. In data 2.9.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia della Riscossione, al solo fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo proceduto alla notifica degli avvisi di presa in carico nei confronti del ricorrente a seguito di affidamento da parte dell'ente impositore secondo la normativa di riferimento.
In data 5.11.2025 il ricorrente riferiva di avere ricevuto, in data 3.11.2025, notifica di preavviso di fermo amministrativo su autovettura, in relazione al medesimo avviso di accertamento dell'11.11.2024 su cui era intervenuto il provvedimento di annullamento parziale e il versamento delle imposte. Ne chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia nell'ambito del presente ricorso. Tale richiesta veniva dichiarata inammissibile con decreto presidenziale del 7.11.2025.
In data 18.11.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, mediante atto di intervento volontario e, in via preliminare, eccepiva la violazione dell'art. 16 bis del D. Lgs. 546/92, poiché il ricorrente aveva predisposto e depositato sul portale telematico del processo tributario un file non nativo digitale, ma realizzato mediante la scansione di atto cartaceo, che riportava in calce la sottoscrizione autografa del ricorrente.
Nel merito, rappresentava di avere proceduto, in data 17.11.2025, con due provvedimenti di sgravio, all'annullamento delle imposte già pagate dal contribuente e alla rideterminazione delle somme dovute, unicamente a titolo di sanzioni, per un ammontare pari a euro 8.739,90, come peraltro già quantificate e irrogate nel provvedimento di autotutela parziale del 21.5.2025.
Chiedeva, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle sanzioni irrogate con il provvedimento di autotutela del 21.05.2025, oltre agli interessi maturati sui tributi, con vittoria di spese.
In data 7.1.2026 il ricorrente depositava memorie illustrative, con cui rappresentava di avere provveduto alla chiamata in causa dell'ente impositore, Agenzia delle Entrate e insisteva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso ed evidenziava di avere proceduto alla rateizzazione delle sanzioni, in 60 rate mensili, giusta comunicazione dell'Agente della
Riscossione del 29.12.2025, che depositava all'esito dell'udienza. La difesa dell'Agenzia delle Entrate si riportava ai propri scritti difensivi;
quindi, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione. Il ricorso si reputa fondato e deve essere accolto. In via preliminare, si osserva che – come anche riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate nell'atto di intervento volontario - la violazione delle disposizioni relative al processo telematico e delle relative norme tecniche non è causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarle nel termine perentorio stabilito dal giudice, come attualmente previsto dall'art. 16 bis, comma 4 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024.
Tanto premesso, ritiene la Corte che, a fronte della irrilevanza della violazione accertata nel caso concreto, consistente nel deposito del ricorso introduttivo sottoscritto con firma autografa scansionata, ma comunque inserito nel processo telematico con firma digitale in formato CADES, non renda necessario l'obbligo di regolarizzazione in un termine perentorio. Tanto anche in ragione della possibilità di addivenire alla decisione della causa in tempi brevi, attesa la sua pronta definizione.
Sotto il profilo del merito, risulta dagli atti, né viene contraddetto dalle parti resistenti, che al momento della notifica degli atti di presa in carico, ovvero il 6 giugno e il 10 luglio 2025, l'atto presupposto delle stesse, l'avviso di accertamento nr. TVF01PFO2288/2024, era inesistente, poiché venuto meno, in quanto sostituito dal provvedimento di annullamento parziale del 21.5.2025.
Inoltre, alla data della notifica della seconda presa in carico, emessa per un importo pari a euro
15.236,44, risultava anche pagato dal contribuente l'importo dovuto a titolo di imposte, pari a euro
9.216,00, residuando solo la minor somma a titolo di sanzioni.
Ne deriva, per l'effetto, l'evidente difetto di flusso informativo fra due Uffici, quello delle Entrate e quello della Riscossione che, pur rimanendo ad oggi enti distinti, sono strettamente collegati in un'ottica di semplificazione delle procedure e di affidamento e di collaborazione con i contribuenti, prevedendosi la loro integrazione a livello operativo e normativo, come previsto anche dalla riforma fiscale del 2024.
Né può essere accolta la domanda dell'Agenzia delle Entrate, volta comunque ad ottenere la condanna al pagamento delle sanzioni, in ragione dell'avvenuta rateizzazione delle stesse da parte del contribuente e autorizzata dall'Agente della Riscossione con provvedimento del 29.12.2025, versato in atti.
Inoltre, rileva il Collegio che, pur essendo le sanzioni dovute all'epoca dei provvedimenti di sgravio, i provvedimenti impugnati risultavano comunque illegittimi, perché ricomprendenti anche i tributi che erano stati annullati.
Per tale ragione il ricorso deve essere accolto e la resistente Agenzia delle Entrate condannata al pagamento delle spese. Nessun addebito può essere mosso sotto tale profilo alla resistente AdER, atteso che non vi è prova della conoscenza in capo a quest'ultima, al momento della notifica dei provvedimenti impugnati, dell'avvenuta autotutela e del parziale annullamento dell'atto presupposto da parte dell'ente impositore. Tanto in disparte le considerazioni sull'emissione del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, emesso e notificato da AdER in epoca successiva alla proposizione del ricorso, poiché tale ultimo provvedimento non forma oggetto del presente ricorso tributario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati nel presente ricorso. Condanna la resistente
ADE alla rifusione delle spese di lite, liquidandole in euro 1000,00, oltre accessori, se dovuti come per legge. Le compensa con ADER.
Deciso in Bari il 19 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
ME RU NG SI ZO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente MANGANELLI CARMELA BRUNA, Relatore DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1938/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO P.CARICO n. DEL 6.6.2025 IRPEF-ALTRO 2018 proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PRESA CARIC n. DEL 10.7.25 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 26/01/2026
Svolgimento del processo Con ricorso depositato telematicamente in data 26.8.2025, l'odierno ricorrente, difendendosi in proprio in qualità di dottore commercialista, impugnava due atti di presa in carico, emessi dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Bari, notificati in data 6 .
6.2025 e 10.7.2025; il primo dell'importo di euro 9.216,77 e il secondo dell'importo di euro 15.236,44.
Il ricorrente premetteva che entrambi gli atti impugnati erano relativi all'avviso di accertamento avente nr. TVF01PFO2288/2024, notificato in data 11.11.2024, con cui erano stati rettificati i redditi dal medesimo dichiarati ai fini IRAP, IRPEF ed IVA per l'anno 2018 ed erano state richieste le maggiori imposte, per un ammontare pari a euro 22.416,00, oltre sanzioni e interessi.
Premetteva ancora che, con provvedimento emesso in data 21.5.2025, l'amministrazione finanziaria aveva annullato parzialmente l'avviso di accertamento, escludendo la pretesa IRAP e riducendo le altre imposte, per un ammontare pari a euro 9.216,00, oltre sanzioni e interessi. Tali imposte, come da documentazione allegata, erano state pagate in data 30.6.2025.
Chiedeva pertanto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, perché emessi entrambi in data successiva al provvedimento di autotutela parziale e, il secondo, successivamente al pagamento, da parte del contribuente, di quanto dovuto a titolo di imposte. In data 2.9.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia della Riscossione, al solo fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo proceduto alla notifica degli avvisi di presa in carico nei confronti del ricorrente a seguito di affidamento da parte dell'ente impositore secondo la normativa di riferimento.
In data 5.11.2025 il ricorrente riferiva di avere ricevuto, in data 3.11.2025, notifica di preavviso di fermo amministrativo su autovettura, in relazione al medesimo avviso di accertamento dell'11.11.2024 su cui era intervenuto il provvedimento di annullamento parziale e il versamento delle imposte. Ne chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia nell'ambito del presente ricorso. Tale richiesta veniva dichiarata inammissibile con decreto presidenziale del 7.11.2025.
In data 18.11.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, mediante atto di intervento volontario e, in via preliminare, eccepiva la violazione dell'art. 16 bis del D. Lgs. 546/92, poiché il ricorrente aveva predisposto e depositato sul portale telematico del processo tributario un file non nativo digitale, ma realizzato mediante la scansione di atto cartaceo, che riportava in calce la sottoscrizione autografa del ricorrente.
Nel merito, rappresentava di avere proceduto, in data 17.11.2025, con due provvedimenti di sgravio, all'annullamento delle imposte già pagate dal contribuente e alla rideterminazione delle somme dovute, unicamente a titolo di sanzioni, per un ammontare pari a euro 8.739,90, come peraltro già quantificate e irrogate nel provvedimento di autotutela parziale del 21.5.2025.
Chiedeva, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle sanzioni irrogate con il provvedimento di autotutela del 21.05.2025, oltre agli interessi maturati sui tributi, con vittoria di spese.
In data 7.1.2026 il ricorrente depositava memorie illustrative, con cui rappresentava di avere provveduto alla chiamata in causa dell'ente impositore, Agenzia delle Entrate e insisteva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso ed evidenziava di avere proceduto alla rateizzazione delle sanzioni, in 60 rate mensili, giusta comunicazione dell'Agente della
Riscossione del 29.12.2025, che depositava all'esito dell'udienza. La difesa dell'Agenzia delle Entrate si riportava ai propri scritti difensivi;
quindi, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione. Il ricorso si reputa fondato e deve essere accolto. In via preliminare, si osserva che – come anche riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate nell'atto di intervento volontario - la violazione delle disposizioni relative al processo telematico e delle relative norme tecniche non è causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarle nel termine perentorio stabilito dal giudice, come attualmente previsto dall'art. 16 bis, comma 4 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024.
Tanto premesso, ritiene la Corte che, a fronte della irrilevanza della violazione accertata nel caso concreto, consistente nel deposito del ricorso introduttivo sottoscritto con firma autografa scansionata, ma comunque inserito nel processo telematico con firma digitale in formato CADES, non renda necessario l'obbligo di regolarizzazione in un termine perentorio. Tanto anche in ragione della possibilità di addivenire alla decisione della causa in tempi brevi, attesa la sua pronta definizione.
Sotto il profilo del merito, risulta dagli atti, né viene contraddetto dalle parti resistenti, che al momento della notifica degli atti di presa in carico, ovvero il 6 giugno e il 10 luglio 2025, l'atto presupposto delle stesse, l'avviso di accertamento nr. TVF01PFO2288/2024, era inesistente, poiché venuto meno, in quanto sostituito dal provvedimento di annullamento parziale del 21.5.2025.
Inoltre, alla data della notifica della seconda presa in carico, emessa per un importo pari a euro
15.236,44, risultava anche pagato dal contribuente l'importo dovuto a titolo di imposte, pari a euro
9.216,00, residuando solo la minor somma a titolo di sanzioni.
Ne deriva, per l'effetto, l'evidente difetto di flusso informativo fra due Uffici, quello delle Entrate e quello della Riscossione che, pur rimanendo ad oggi enti distinti, sono strettamente collegati in un'ottica di semplificazione delle procedure e di affidamento e di collaborazione con i contribuenti, prevedendosi la loro integrazione a livello operativo e normativo, come previsto anche dalla riforma fiscale del 2024.
Né può essere accolta la domanda dell'Agenzia delle Entrate, volta comunque ad ottenere la condanna al pagamento delle sanzioni, in ragione dell'avvenuta rateizzazione delle stesse da parte del contribuente e autorizzata dall'Agente della Riscossione con provvedimento del 29.12.2025, versato in atti.
Inoltre, rileva il Collegio che, pur essendo le sanzioni dovute all'epoca dei provvedimenti di sgravio, i provvedimenti impugnati risultavano comunque illegittimi, perché ricomprendenti anche i tributi che erano stati annullati.
Per tale ragione il ricorso deve essere accolto e la resistente Agenzia delle Entrate condannata al pagamento delle spese. Nessun addebito può essere mosso sotto tale profilo alla resistente AdER, atteso che non vi è prova della conoscenza in capo a quest'ultima, al momento della notifica dei provvedimenti impugnati, dell'avvenuta autotutela e del parziale annullamento dell'atto presupposto da parte dell'ente impositore. Tanto in disparte le considerazioni sull'emissione del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, emesso e notificato da AdER in epoca successiva alla proposizione del ricorso, poiché tale ultimo provvedimento non forma oggetto del presente ricorso tributario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati nel presente ricorso. Condanna la resistente
ADE alla rifusione delle spese di lite, liquidandole in euro 1000,00, oltre accessori, se dovuti come per legge. Le compensa con ADER.
Deciso in Bari il 19 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
ME RU NG SI ZO