Articolo 1290 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1289Articolo 1285
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9 ottobre 2010
Art. 1290. Condizioni per l'avanzamento 1. Gli ispettori e i sovrintendenti per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e aver superato i corsi e gli esami stabiliti dagli articoli successivi. 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessita' di servizio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010