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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 549/2022 R.G., vertente tra
(CF: , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 micilia o di Gotto (ME) nella via Benedetto Croce, n.24, presso lo studio dell'Avv. Nino Munafò che lo rappresenta e difende, per procura alle liti apposta in calce all'atto d'appello su foglio separato
APPELLANTE e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 ore, a tare in giudizio in forza della delibera di G.M. n.144 del 12.11.2022, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GI Aveni sito in Messina nella Via 27 Luglio n.34 che lo rappresenta e difende giusta determina del responsabile dell'area amministrativa n.596 del 2.12.2022 come da procura alle liti rilasciata su atto separato in calce alla comparsa di risposta in appello APPELLATO
******************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 86/2022 (n. 710/2014 R.G.) del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto depositata il 27.01.2022, avente ad oggetto contratti ed obbligazioni varie
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 1° luglio 2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa e hanno così concluso:
1 Il procuratore della parte appellante, riportandosi alle conclusioni rassegnato nell'atto d'appello:
“Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.86/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella persona del Dott.ssa Carmela Puglisi, nell'ambito del giudizio avente n. R.G. 710/2014, depositata in cancelleria in data 27.01.2022 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono integralmente riportate. Con vittoria di spese, competenze e onorari in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.”
Il procuratore della parte appellata riportandosi alle conclusioni rassegnato nell'atto d'appello: “voglia dichiarare inammissibile il gravame e, comunque, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere infondati i motivi posti a sostegno e rigettare in toto l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 21.07.2022 ha Parte_1 impugnato davanti a questa Corte nei confronti del Controparte_1 la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di
[...] ozzo di Gotto sulla domanda ex art. 702 bis c.p.c., proposta nel giudizio n. 710/2014 R.G. relativo alla condanna di pagamento di € 3.799,73 per interessi in relazione all'obbligazione monetaria tardivamente adempiuta e di € 31.695,00 per il ritardo nella esecuzione di opere da eseguire in virtù dell'atto transattivo del 19.07.2007, ha così disposto:
“Condanna il , in persona del sindaco-legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 7.449.73 in favore di oltre interessi legali Parte_1 dal deposito della sentenza fino al soddisfo;
compensa per metà le parti costituite, e condanna il , in persona del sindaco-legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al p estante metà, liquidata in complessivi € 2.450,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del procuratore antistatario.”
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto l'appello e fosse ritenuto il responsabile nel ritardo della esecuzione delle opere descritte in CP_1
e e quindi in applicazione della penale condannarlo al pagamento della complessiva somma di € 35.494,73 di cui € 3.799,73 per interessi, come chiesto originariamente in domanda.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 12.12.2022 si è costituito il per resistere al gravame Controparte_1 chiedendo il sibile ed infondato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi per il grado del giudizio. La Corte con ordinanza del 16.12.2022, ritenendo non sussistere le condizioni di cui all'art. 348 bis e ter c.p.c. per la pronuncia di inammissibilità dell'appello, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.02.2024.
2 Quindi, disposta la surroga del Consigliere relatore Dott. Treppiccione in sostituzione della Dott.ssa Scolaro all'udienza dell'1.07.2024, tenuta in trattazione cartolare, previa concessione dei termini per il deposito di note di trattazione di cui infra, la causa è stata assunta in decisione con i termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che a fondamento della domanda risarcitoria v'è l'obbligazione assunta dalle parti contendenti (transazione) stipulata in data
[... 19.07.2007 in virtù della quale in relazione ad una controversia pendente tra e nei confronti del Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 er proprio e il risar
[...]
arrecati al loro terreno sito in C.da Fulci del Comune di Mazzarrà S. Andrea, veniva stipulata una transazione con la quale il si CP_1 impegnava a corrispondere ai AN la somma omnicomprensiva di € Pt_1 250.000,00 con due trances di € 125. ciascuna e con scadenza Maggio 2007 e Maggio 2008 nonché ad eseguire una serie di opere all'interno del fondo dei AN relativamente agli accessi, alla recinzione, al frazionamento Pt_1 dei terreni acquisiti con l'espropriazione, al collegamento di un tubo tra le porzioni del fondo, alla rimozione dei detriti, alla realizzazione di tre ingressi lato monte e relative rampe di accesso per consentire l'utilizzo dei fondi dalla costruenda strada nonché altri ingressi lato valle da eseguirsi entro l'1.04.2008. In caso di ritardo nell'esecuzione di tali opere, le parti avevano previsto una penale di € 30,00 per ogni giorno dall'1.4.2008 sino al dì del loro completamento. Con l'atto introduttivo l'appellante si doleva che la seconda Parte_1 tranche era stata pagata in ritardo e per tale ragione chiedeva il pagamento degli interessi nella misura di € 3.799,73 nonché per il ritardo nella esecuzione dei lavori la somma di € 31.695,00 in applicazione della clausola di cui infra. Il Giudice di prime cure aveva accolto solo parzialmente la domanda liquidando complessivamente l'importo di € 7.449.73 rideterminando la penale.
1. SULLA ERRONEA UTILIZZAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE
Con il primo motivo di gravame, la parte appellante si duole che il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della sua decisione la dichiarazione del teste
, tecnico del Testimone_1 Controparte_1 dere la realizzazi transattivo, eccependo la violazione dell'art. 2722 c.c. nella parte in cui tale prova orale è stata utilizzata per accertare patti aggiunti alla transazione che invece dovevano essere provati nella stessa forma scritta ex lege. Inoltre, ha rilevato l'appellante che quanto riferito dal teste è contraddetto dai documenti versati in atti e dallo stesso atto transattivo che enuclea con
3 precisione la portata degli interventi che dovevano essere realizzati dal CP_1 in adempimento dell'accordo.
Il motivo di appello è infondato. Il Giudice di prime cure ha legittimamente ammesso la prova testimoniale in quanto vertente su fatti e circostanze successive alla stipula della transazione e quindi pienamente ammissibili. Dall'esame della stessa transazione peraltro all'art. 1, dopo la indicazione delle opere da eseguire a carico del Comune, i AN e GI Parte_1 si erano riservata “la facoltà di rinunciare alla realizza pradette anche parzialmente o di convenire l'esecuzione in modalità diverse in caso di nuove valutazioni in corso d'opera.”
Sul punto, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellante, si osserva che:
“Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare
o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale. ..” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1742 del 20/01/2022 Rv. 663575 - 01)
“Il divieto, previsto dall'art. 2722 c.c., di dimostrare con testi la conclusione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato in forma scritta opera quando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e quello che risulta documentato, ma non ove tenda solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento.” (Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 28407 del 07/11/2018 Rv. 651044 - 01)
In sostanza, i AN e si erano riservati la facoltà Controparte_2 Pt_1 di convenire l'esecuzione dei lavori a carico del anche in modalità CP_1 diverse (non specificate nell'atto transattivo), com si ea poi verificato nel corso della esecuzione dei lavori all'interno del fondo e ciò in particolare con riferimento alle recinzioni e ai varchi di accesso. Il teste , già dipendente del nel corso della sua Testimone_1 CP_1 audizio
“Conosco i fatti perché all'epoca ero il responsabile dell'ara tecnica e direttamente ho curato la questione.” “In funzione della transazione … a suo tempo avevo provveduto a redigere il progetto previsto nella stessa transazione. E dopo la redazione del progetto mi sono recato sui luoghi insieme ai fratelli perché avevano Pt_1 manifestato l'interesse alla esecuzione di opere in parte diverse a quelle previste nel proget uella occasione abbiamo concordato le tipologie di opere da eseguire in difformità al progetto già redatto. A seguito di questo incontro, ho redatto la variante secondo le loro richieste”. ADR: “L'incontro di cui ho parlato è avvenuto prima dell'invito da me stesso fatto agli stessi di visionare la seconda stesura, che è in atti (fascicolo di parte convenuta nota Comune Mazzarrà S. Andrea del 16.10.2012)”.
4 Riferisce il teste che dopo aver redatto il progetto secondo quanto concordato inviava la relativa nota con il progetto di variante ma seppur aveva ricevuto l'assenso di l'appellante invece non aveva espresso il suo Controparte_2 assenso: ADR “Posso dire che il 28.01.2013 ho trasmesso ai fratelli copia dell'elaborato progettuale in Pt_2 variante sollecitandoli a comunicare per iscritto l'accettazione defini pere previste. A questa nota, come Controparte_ risulta dalla copia prodotta in atti il ha risposto con dichiarazione ivi contenuta con la quale dichiarava di accettare le opere presc i variante. L'incontro e la firma della dichiarazione (in atti) sono avvenuti in data 8.03.2013”. ADR: “ anche su questa comunicazione , non ha Parte_1 dato alcun riscontro”.
Le dichiarazioni del teste hanno trovato conferma nella nota prot. n. 7242 del 16.10.2012, con la quale veniva trasmessa la planimetria con l'ubicazione degli accessi con invito a comunicare l'assenso in tempi brevi, indirizzata ai AN e ritualmente recapitata all'appellante il 19.10.2012. Pt_1 comunicazione seguiva quella successiva prot. n. 722 del 28.01.2013 con la quale facendo riferimento alle precedenti comunicazioni e ad interlocuzioni verbali si inviavano agli stessi la corografia, la planimetria, i particolari costruttivi dai quali risultavano l'ubicazione degli accessi e le caratteristiche delle opere per la comunicazione della dichiarazione di assenso. L'appellante solo dopo la consegna ed ultimazione dei lavori comunicata con raccomandata a.r. del 29.01.2014 e con missiva del 13.03.2014 contestava acriticamente le caratteristiche strutturali degli accessi per dimensione e collocazione. Da tali elementi, tutti documentali e non contestati, si evince inequivocabilmente l'atteggiamento meramente passivo e non collaborativo della parte appellante che era stata più volte sollecitata ad esprimere il suo assenso o meno al progetto inviato per consentire al l' esecuzione CP_1 delle opere in esso descritte. Tenuto conto delle superiori circostanze la richiesta di pagamento della penale nella misura di cui alla formulata richiesta (con decorrenza dall'1.04.2008) non era né è dovuta nei termini invocati, posto che ai sensi del medesimo art. 1 della transazione “le opere dovevano essere realizzate contestualmente all'opera pubblica e comunque entro il mese di marzo 2007, salvo eventuali proroghe di ultimazione alla ditta esecutrice e comunque ad eccezione delle opere di recinzione che dovranno effettuarsi entro 90 giorni dal collaudo dell'opera pubblica principale.”
Il ritardo nella esecuzione delle opere è in buona parte attribuibile allo stesso appellante, in quanto durante la fase di esecuzione dei lavori aveva chiesto all'Ente unitamente al fratello GI importanti variazioni al progetto con mutamento dell'originario piano di lavoro e ancora una volta la modifica del progetto così redatto. Tali circostanze hanno conseguentemente fatto venire meno il termine di consegna dei lavori alla data originariamente indicata nell'atto transattivo, avendo esercitato l'appellante una facoltà che, unitamente al fratello
[...]
si era espressamente riservato. CP_2
5 2. SULLA RIDETERMINAZIONE DELLA CLAUSOLA PENALE
Con il secondo motivo di gravame il Sig. si duole che il Parte_1
Giudice di prime cure ha immotivatamente rideterminato il valore della penale riducendola in € 10,00 al giorno anziché € 30,00 nonché nella sua durata riducendola a 365 giorni per complessivi € 3.650,00 oltre interessi. Assume in contrario che la quantificazione della penale è frutto della libera determinazione delle parti che avevano determinato la congruità della stessa, e che anche ove l'appellante ne avesse ottenuto un corposo vantaggio patrimoniale essa sarebbe stata pienamente valida ed efficace assolvendo la funzione di controbilanciare le prestazioni. Inoltre, si duole il che il Giudice di prime cure non ha indicato il Parte_1 parametro con il a durata della penale e quindi il decorso ed il termine della sua applicazione.
Il motivo d'appello è infondato.
Va osservato che “Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento
- ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.” Cass. Civ. Sez. 3 , Sentenza n. 11908 del 19/06/2020 Rv. 658162 - 01)
In applicazione dei superiori principi deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, il comportamento contrattuale accertato dall'appellante nella fase di attuazione delle opere da eseguirsi sia certamente censurabile in quanto – come già esposto nell'esaminare il primo motivo di gravame – non pienamente collaborativo e non improntato a quei principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c. ai quali devono attenersi i contraenti. Dai solleciti ripetutamente inviati dal e non riscontrati dallo stesso CP_1 sino alla ultimazione dei lavori e consegna degli stessi è accertata Pt_1 bilmente la volontà dell'appellante di procrastinare i tempi per consentire l'adempimento della prestazione da parte del e di utilizzare CP_1 la sanzione della clausola penale per finalità estrane e proprie di accertamento dell'inadempimento con lo scopo di poter conseguire un maggior profitto rispetto a quello che ne sarebbe conseguito da un comportamento improntato a principi di correttezza e buona fede.
6 Peraltro, come indicato nella sentenza impugnata, il valore della penale è stato congruamente ridotto in quanto i lavori da eseguire avevano un valore di circa 34.000,00 euro come si rileva dalla relazione tecnica del 27.11.2011 prodotta in atti e dall'affidamento degli stessi alla ditta aggiudicatrice, nonché dalla circostanza che l'esecuzione delle opere suddette nella fase di stallo verificatasi tra il 2011 ed il 2013 era dipendente dalla volontà ed attività dei AN Pt_1 ed il non poteva affidare i relativi lavori così modificati all CP_1 appal doveva eseguirli. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità:
Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo).” (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019 Rv. 656324 - 01)
Riguardo alla durata determinata dal Giudice di prime cure (la quaestio sull'an, dubitabile in virtù del mancato conseguimento del secondo assenso, non è oggetto di questa cognizione in difetto d'appello incidentale da parte della p.a. resistente) in 365 giorni si osserva che dall'esame degli atti esso va inteso nel senso che il termine relativo all'inadempimento da parte del ha CP_1 riguardo dal Marzo 2013 (relativo all'assenso di rzo Controparte_2 2014 (periodo nel quale i detti lavori sono stati co evince dal certificato di ultimazione degli stessi redatto il 4.4.2014).
Quanto alla circostanza, allegata solo nel presente giudizio di gravame, secondo la quale i lavori non sarebbero ancora stati completati essa appare inammissibile anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c. posto che dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado la consegna degli stessi era stata indicata alla data del 31.01.2014 e il thema decidendum non riguardava la loro mancata esecuzione che invece era stata confermata dalla stessa parte appellante.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio restano a carico della parte appellante risultata soccombente e calcolate, secondo lo scaglione del valore minimo data la non complessità delle questioni trattate di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) che si liquidano in € 2.906,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e
7 c.p.a. (€ 567,00 per studio, € 461,00 per introduttiva, € 922,00 per trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 21.07.2022, nei confronti Controparte_1 in persona del Sindaco legale rappresent n. 86/2022 (n. 710/2014 R.G.) del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto depositata il 27.01.2022, così statuisce:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
2) Condanna (CF: al Parte_2 C.F._1 pagamento in favor Controparte_1
, in persona del Sindaco lega
[...] idate in € 2.906,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) 26.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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