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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV RI presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NN AR IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 634/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo inerente a un inadempimento contrattuale tra
difesa dall'avvocato Giampaolo Raia Parte_1
Parte appellante e
, difesa Controparte_1
dall'avvocato Eleonora Perugini
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello rimettere la causa sul ruolo ed accogliere la richiesta di rinnovazione della CTU;
nel merito accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della Sentenza di Primo grado, confermare il decreto ingiuntivo opposto.”
Per la parte appellata: “Per il rigetto dell'appello e della istanza inibitoria perché inammissibile ed infondato. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La aveva adito il Tribunale di Cosenza per opporsi al CP_1
decreto ingiuntivo n. 303/2014, ottenuto dalla per i Controparte_2
pagamento della somma di € 59.000 oltre le spese del procedimento monitorio.
Aveva dedotto l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza;
l'infondatezza del credito;
aveva chiesto la declaratoria di risoluzione del contratto per gravissimo inadempimento dell'ATI e l'accertamento della non dovutezza della somma a titolo di corrispettivo per la commessa 7520000; aveva infine chiesto la restituzione di quanto indebitamente percepito dall'ATI, pari a euro 50.296,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine l'accertamento, anche a mezzo CTU, della minor somma dovuta all'ATI rispetto a quella già corrisposta per l'attività prestata.
Si era costituita l'ATI argomentando per Controparte_2
l'infondatezza della domanda, in particolare alla luce del riconoscimento di debito operato dalla CP_1
2 La causa era stata istruita mediante escussione testimoniale ed espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1891/2018 emessa il
17.9.2018 a definizione del giudizio n. 2292/2014, aveva: dichiarato la Parte risoluzione contrattuale per inadempimento dell e accertato la minor debenza per la commessa n. 7520000 in favore dell'opposta di €. 15.688,53; accolto la domanda di restituzione e dunque condannato l'opposta a pagare la somma di € 96.751,69, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
rigettato la domanda di risarcimento del danno;
revocato il D.I. n. 303/14.
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza deducendone l'erroneità sulla scorta dei seguenti motivi: 1) carente motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione della c.t.u.; 2) erronea motivazione in ordine Part alla corretta esecuzione delle fasi uno e due del mandato, avendo l' esattamente adempiuto;
3) erronea motivazione in relazione all'esecuzione Part delle fasi tre e quattro, avendo l' avendo essa svolto numerose missioni tecniche presso la committente e presso la Regione Calabria;
4) erronea motivazione in ordine all'illegittimità della fattura n. 1 del 19.7.2011; 5) erronea motivazione in ordine al rigetto della domanda risarcitoria.
Si è costituita la eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.2.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
3 L'appello è infondato e dev'esser rigettato per le ragioni che seguono.
Il secondo e il terzo motivo d'appello, trattati congiuntamente e prioritariamente per connessione tra loro e priorità logica rispetto al primo, sono infondati.
Preliminarmente occorre delineare il perimetro della vicenda contrattuale oggetto di causa.
Con la commessa n. 7520000 del 10 maggio 2011, la aveva CP_1
affidato all' il servizio di studio dei suoi Controparte_3
crediti nei confronti degli enti locali, nonché l'individuazione di possibili soluzioni ai problemi relativi al pagamento degli stessi.
L'ati, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del capitolato prestazionale, dall'offerta tecnica e dal diagramma a questa allegato, avrebbe dovuto fornire un servizio strutturato in quattro fasi successive, i cui contenuti sono di seguito riportati.
FASE 1:
1. effettuare una ricognizione inerente i debiti degli enti locali nei confronti di nonché verificare la sussistenza CP_1 Controparte_1
e la idoneità di provvedimenti amministrativi posti in essere per sanare la debitoria maturata nei confronti di Controparte_1
2. individuare prioritariamente, nell'ambito di tali attività, un primo gruppo di enti locali su cui applicare la possibilità di cessioni del credito ovvero anticipazioni finanziarie in linea con il fabbisogno finanziario della società, nelle more delle soluzioni definite nel documento allegato alla delibera della D.G.R. n°71 del 28 Febbraio 2011;
4 3. predisporre tutte le relative scritture contrattuali e amministrative necessarie all'effettiva implementazione delle modalità di soluzioni emerse;
4. procedere all'effettivo accertamento delle somme a credito presenti nel bilancio della Controparte_1
5. intervenire attraverso un'accurata attività su ciascuna delle posizioni debitorie, verificando l'ammontare, l'esigibilità e la qualità del credito (acquisendo la documentazione amministrativo-contabile presente presso la committenza e l'eventuale documentazione amministrativo- contabile presso gli enti locali, verificando eventuali motivi di prescrizione o inesigibilità dei crediti, verificando la corrispondenza tra iscrizioni di crediti in bilancio e iscrizioni nel passivo degli enti locali, analizzando il contezioso e verificando i modelli transattivi);
6. catalogare tutte le posizioni creditorie secondo la loro qualità in termini di esigibilità e tempistica di effettivo recupero, capacità di indebitamento residua degli enti locali;
7. classificare i crediti, in base alle risultanze, in tre livelli: livello 1
(criticità bassa), livello 2 (criticità media), livello 3 (criticità elevata);
8. consegnare alla committenza la lista degli enti locali classificata con criticità livello 1 insieme allo schema operativo relativo alle modalità di accesso a un sistema di liquidità del credito entro il termine di 60 giorni dalla stipula del contratto previsto dal capitolato prestazionale;
9. classificare complessivamente i crediti degli enti locali verso la per definire la prima stesura di un modello teorico di Controparte_1
intervento sulle diverse fasce di credito proponendo, già in questa fase, un
5 sistema articolato di ipotesi da sottoporre a valutazione nell'ambito del sistema bancario e creditizio degli enti locali, per testarne la fattibilità tecnico-economica e contabile-finanziaria, portare a risoluzione i diversi livelli di criticità e generare una tempestiva risposta in termini di esigibilità del credito, o mediante anticipazione da parte di istituti terzi o mediante anticipazioni dell'ente regionale;
10. restituire alla committenza un modello operativo per la definizione delle posizioni con livello di criticità 1 con soluzioni finanziarie e di gestione del credito per il recupero a breve termine delle somme, a seguito di un approfondimento di natura amministrativa, legale e contabile-finanziaria.
FASE 2:
1. effettuare ricerche nel settore bancario, e in particolare della finanza degli enti pubblici, in modo da far emergere indicazioni di concreta efficacia sulle effettive possibilità di attivare un sistema finanziario di gestone del sistema dei debiti, finanziariamente sostenibile per il sistema degli enti locali;
2. individuare un gruppo di istituti di credito in grado di offrire prodotti interessanti ai fini della risoluzione delle posizioni debitorie degli enti locali;
3. procedere a incontri diretti con gli istituti selezionati per prospettare il modello teorico generale e il modello operativo per la definizione dei crediti a bassa criticità;
4. individuare istituti di credito potenzialmente interessati a intervenire nel processo di ristrutturazione e/o estinzione dei debiti degli enti locali.
FASE 3:
6 1. individuare i principali modelli di struttura del sistema delle garanzie per avviare un percorso di soluzione a breve termine del pagamento dei debiti verso la in linea con quanto prospettato dalla Controparte_1
D.G.R. n. 71 del 28 Febbraio 2011, individuando metodi, modalità e strumenti idonei per la creazione di valore da utilizzare in affiancamento e a favore degli er sistemare il loro livello di contribuzione finanziaria CP_4
al ripianamento del debito;
2. implementare un sistema di riscossione dei crediti in grado di consentire da un lato il funzionamento del sistema regionale di gestione delle acque pubbliche, di risultare dall'altro compatibile con le disponibilità finanziare degli EE.LL. interessati;
3. definire un sistema di garanzie a sostegno della concessione di credito agli enti locali rilasciato dagli istituti di credito individuati;
4. progettare il modello operativo di intervento, condiviso con la committenza ed eventualmente con gli enti locali e le banche d'appoggio, nonché definire il soggetto veicolo al quale affidare l'attuazione delle soluzioni studiate e individuate nelle fasi precedenti.
FASE 4:
1. predisporre tutte le eventuali attività amministrative e contrattuali necessarie all'effettivo avviamento delle proposte emerse dallo svolgimento delle fasi da 1 a 3;
2. redigere: statuto ed eventuali patti parasociali dell'ente veicolo, convenzioni con gli enti locali debitori, modelli di atti amministrativi propedeutici all'adesione al sistema e alle varie fasi di implementazione dello stesso.
7 Il consulente tecnico nominato, con procedimento logico immune da vizi, ha risposto al quesito che gli è stato posto, ovvero: “Accerti il C.T.U. la reale attività svolta dall' e quantifichi le somme dovute afferenti la Pt_1
commessa avuta dalla . CP_1
All'esito della consulenza espletata, egli ha potuto constatare quanto segue: “Relativamente alla Fase 1: assunto che tutte le operazioni di ricognizione e verifica siano state svolte per come stabilito dal Capitolato
Prestazionale, il risultato finale non è conforme a quanto previsto dall'Art.
2 del Capitolato Prestazionale ed integrato dal Punto 2.1 dell'Offerta
Tecnica.
La classificazione dei crediti degli EE.LL., in base alle risultanze, è stata eseguita mediante una suddivisione Classe/Categoria di Debito
(A,B,C, o D, per come precedentemente specificato), e corredata da ulteriori informazioni e specifiche relative alla presenza del servizio in via esclusiva, al numero di persone con funzioni amministrative, alla disponibilità del data base delle utenze (cartaceo, informatico), alla data di ultimo aggiornamento del Data Base, alla presenza del sigillo sui contatori, alle utenze domestiche, alle utenze non domestiche, alle utenze speciali. La suddetta classificazione si riferisce però esclusivamente a 15 dei 401 EE.LL. serviti da CP_1
ed in nessun punto del Capitolato Prestazionale, né dell'Offerta
[...]
Tecnica, si fa riferimento all'analisi esclusiva di un Campione o ad una parzializzazione dei risultati, in relazione al servizio affidato alla CP_1
all' all' di
[...] Pt_1 Controparte_3 Controparte_5
nei confronti della ed individuazioni di possibili
[...] Controparte_1
soluzioni alla criticità relativa al pagamento degli stessi”.
8 Di questi 15 comuni. Peraltro, 5 sono stati analizzati oltre il termine di 60 giorni dalla stipula del contratto previsto dal Capitolato Prestazionale all'Art. 6 – Tempi di Realizzazione, senza che vi sia agli atti alcuna documentazione comprovante una proroga rispetto ai termini stabiliti dall'Art. 6 del Capitolato Prestazionale e dal Diagramma di Gantt.
In riferimento alla stessa Fase 1 non vi è documentazione alcuna che dimostri la stesura del Modello Teorico di Intervento sulle diverse fasce di credito che proponga un sistema articolato di ipotesi da sottoporre a valutazione nell'ambito del sistema bancario e creditizio degli per CP_4
testarne la fattibilità tecnico-economica e contabile-finanziaria, portare a risoluzione i diversi livelli di criticità e generare una tempestiva risposta in termini di esigibilità del credito;
né del Modello Operativo per la definizione delle posizioni con livello di criticità 1 con soluzioni finanziarie e di gestione del credito per il recupero a breve termine delle somme, a seguito di un approfondimento di natura amministrativa, legale e contabile-finanziaria.
La Fase 1 può pertanto ritenersi svolta in maniera incompleta, ed i risultati conseguiti risultano di natura solo parziale rispetto alla Commessa affidata sa all' Controparte_1 Pt_1
Relativamente alla Fase 2: rispetto alle attività previste, il cui svolgimento, per come dichiarato al Punto 2.2 dell'Offerta Tecnica, sarebbe potuto avvenire in parte in parallelo a quelle della Fase 1, si rileva, dal 1°
Rapporto delle Attività Svolte datato Agosto 2011, l'avvenuto contatto diretto con n. 4 istituti bancari e di credito dislocati sul territorio nazionale
e sensibili al Progetto loro presentato.
E' completamente assente agli atti la documentazione atta a dimostrare la finalizzazione della Fase 2, ovvero la definizione di indicazioni
9 di concreta efficacia sulle effettive possibilità di attivare un sistema finanziario di gestone del sistema dei debiti, finanziariamente sostenibile per il sistema degli l'individuazione di un gruppo di istituti di credito in CP_4
grado di offrire prodotti interessanti ai fini della risoluzione delle posizioni debitorie degli e potenzialmente interessati ad intervenire nel CP_4
processo di ristrutturazione e/o estinzione dei debiti degli a seguito CP_4
di incontri per la presentazione del Modello Teorico Generale e del Modello
Operativo per la definizione dei crediti a bassa criticità.
La Fase 2 può pertanto ritenersi solo avviata, poiché sono state svolte attività propedeutiche all'ottenimento dei risultati attesi senza che questi siano stai realmente raggiunti
In relazione alle Fasi 3 e 4, non sono presenti agli atti e nei fascicoli processuali documenti che consentano di valutarne lo stato di avanzamento.
Si ritengono pertanto completamente non espletate”.
Il c.t.u. è giunto alla conclusione che, relativamente alle fasi 1 e 2
l' abbia svolto un'attività incompleta, parziale e non idonea allo scopo Pt_1
rispetto alle incombenze previste dal capitolato prestazionale e dell'offerta tecnica, mentre per le fasi 3 e 4 nessuna attività risulta svolta.
Per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute, il consulente ha effettuato il seguente calcolo:
“Importo di Contratto: € 227.700,00
Importo per ognuna delle 4 Fasi previste:
€227.700,00/4 = € 56.925,00
Importo dovuto per Fase 1:
10 Livello di completezza della Fase 1 = 80%
Numero di EE.LL. classificati 15 su 401
80% di € 56.925,00 = € 45.540,00
15/401= 0,0374 = 4%
4% di 80% di € 45.540,00 = € 1.457,28
Importo dovuto per Fase 2:
Livello di completezza della Fase 2 = 25%
25% di € 56.925,00 = € 14.231,25
Importo dovuto per Fase 3:
Livello di completezza della Fase 3 = 0%
0% di € 56.925,00 = € 0,00
Importo dovuto per Fase 4:
Livello di completezza della Fase 4 = 0%
0% di € 56.925,00 = € 0,00
Importo totale dovuto = € 15.688,53”
Il consulente ha, dunque, considerato dovuta dalla la somma - CP_1
partendo dall'importo previsto nel contratto quale corrispettivo del servizio pari a € 227.700,00 – di € 15.688,53.
Dal quadro probatorio in atti, costituito dalla documentazione allegata dalle parti e dall'esito della consulenza tecnica, emerge quindi che la prima e la seconda fase sono state solo parzialmente eseguite, mentre la terza e la quarta non sono state neppure avviate.
11 Né l'appellante ha fornito elementi di segno contrario, contrariamente a quanto da essa affermato.
Occorre, poi, precisare che non è dato evincere dall'accordo che il servizio dovesse riguardare solo un campione degli enti locali debitori e che irrilevante è la difesa dell'appellante relativa alle difficoltà tecniche incontrate per l'asserita mancata collaborazione da parte degli enti locali, incombendo sull'ati l'onere di ovviare alle difficoltà incontrate durante lo svolgimento del servizio e in esecuzione dello stesso.
In relazione alla fattura n. 1 del 19.07.2011 trasmessa dall'ati a titolo di acconto per anticipazione, poi, la corte condivide la valutazione d'illegittimità effettuata dal primo giudice, alla luce degli elementi evidenziati dal c.t.u. a pagina 11 della relazione ed emergenti dagli atti: a) essa era stata trasmessa in data antecedente alla produzione del 1° rapporto delle attività svolte, datato agosto 2011; b) risulta priva del verbale di accettazione della Controparte_1
Occorre, ancora, fare riferimento all'allora vigente d.lgs 163/2006 e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione, il cui art. 140 prevede il divieto di anticipazioni del prezzo: l'obbligo per le stazioni appaltanti di corrispondere, nei casi previsti dalla norma, l'anticipazione del prezzo nella misura prestabilita del 10% quale norma imperativa che, in forza del principio dell'eterointegrazione, si inserisce di diritto nella disciplina di gara anche in sostituzione di eventuali clausole difformi è conseguenza del successivo – e, dunque, inapplicabile al caso di specie – art. 26 ter d.l.
69/2013.
Ne discende la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento e accolto l'opposizione
12 Part con revoca del decreto opposto, condanna dell' alla restituzione delle somme ricevute e accertamento del debito della per la somma CP_1
riconosciuta come dovuta dal c.t.u.
Il primo motivo d'appello è assorbito dal rigetto del secondo, terzo e quarto motivo, non emergendo la necessità della rinnovazione di una consulenza completa ed esaustiva.
Il quinto motivo d'appello - relativo all'asseritamente erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno e all'asserito riconoscimento del debito da parte della – è infondato. CP_1
Per un verso, la corte condivide la decisione del primo giudice che ha ritenuto genericamente formulata la domanda di risarcimento del danno pari alla somma non ricevuta in esecuzione del contratto.
Per altro verso, ritiene la corte che non vi sia stato nel caso di specie alcun riconoscimento del debito da parte della neppure attraverso la CP_1
proposta di ristrutturazione inviata all'ati.
A seguito della messa in liquidazione di i nominati liquidatori CP_1
hanno proposto un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.
a tutti i soggetti che dalle scritture contabili risultavano creditori: quando è stato proposto l'accordo, dall'estratto conto dei fornitori risultava un credito Part dell' pari a € 59.000,00; solo in virtù di tale evidenza contabile è stata formulata la proposta di ristrutturazione da parte dei liquidatori di CP_1
Tale proposta, tuttavia, essendo effettuata sulla scorta delle sole evidenze contabili, non presuppone l'esame della posizione debitoria e, perciò, non può costituite riconoscimento del debito.
13 Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR IA LV RI
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV RI presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NN AR IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 634/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo inerente a un inadempimento contrattuale tra
difesa dall'avvocato Giampaolo Raia Parte_1
Parte appellante e
, difesa Controparte_1
dall'avvocato Eleonora Perugini
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello rimettere la causa sul ruolo ed accogliere la richiesta di rinnovazione della CTU;
nel merito accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della Sentenza di Primo grado, confermare il decreto ingiuntivo opposto.”
Per la parte appellata: “Per il rigetto dell'appello e della istanza inibitoria perché inammissibile ed infondato. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La aveva adito il Tribunale di Cosenza per opporsi al CP_1
decreto ingiuntivo n. 303/2014, ottenuto dalla per i Controparte_2
pagamento della somma di € 59.000 oltre le spese del procedimento monitorio.
Aveva dedotto l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza;
l'infondatezza del credito;
aveva chiesto la declaratoria di risoluzione del contratto per gravissimo inadempimento dell'ATI e l'accertamento della non dovutezza della somma a titolo di corrispettivo per la commessa 7520000; aveva infine chiesto la restituzione di quanto indebitamente percepito dall'ATI, pari a euro 50.296,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine l'accertamento, anche a mezzo CTU, della minor somma dovuta all'ATI rispetto a quella già corrisposta per l'attività prestata.
Si era costituita l'ATI argomentando per Controparte_2
l'infondatezza della domanda, in particolare alla luce del riconoscimento di debito operato dalla CP_1
2 La causa era stata istruita mediante escussione testimoniale ed espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1891/2018 emessa il
17.9.2018 a definizione del giudizio n. 2292/2014, aveva: dichiarato la Parte risoluzione contrattuale per inadempimento dell e accertato la minor debenza per la commessa n. 7520000 in favore dell'opposta di €. 15.688,53; accolto la domanda di restituzione e dunque condannato l'opposta a pagare la somma di € 96.751,69, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
rigettato la domanda di risarcimento del danno;
revocato il D.I. n. 303/14.
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza deducendone l'erroneità sulla scorta dei seguenti motivi: 1) carente motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione della c.t.u.; 2) erronea motivazione in ordine Part alla corretta esecuzione delle fasi uno e due del mandato, avendo l' esattamente adempiuto;
3) erronea motivazione in relazione all'esecuzione Part delle fasi tre e quattro, avendo l' avendo essa svolto numerose missioni tecniche presso la committente e presso la Regione Calabria;
4) erronea motivazione in ordine all'illegittimità della fattura n. 1 del 19.7.2011; 5) erronea motivazione in ordine al rigetto della domanda risarcitoria.
Si è costituita la eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.2.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
3 L'appello è infondato e dev'esser rigettato per le ragioni che seguono.
Il secondo e il terzo motivo d'appello, trattati congiuntamente e prioritariamente per connessione tra loro e priorità logica rispetto al primo, sono infondati.
Preliminarmente occorre delineare il perimetro della vicenda contrattuale oggetto di causa.
Con la commessa n. 7520000 del 10 maggio 2011, la aveva CP_1
affidato all' il servizio di studio dei suoi Controparte_3
crediti nei confronti degli enti locali, nonché l'individuazione di possibili soluzioni ai problemi relativi al pagamento degli stessi.
L'ati, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del capitolato prestazionale, dall'offerta tecnica e dal diagramma a questa allegato, avrebbe dovuto fornire un servizio strutturato in quattro fasi successive, i cui contenuti sono di seguito riportati.
FASE 1:
1. effettuare una ricognizione inerente i debiti degli enti locali nei confronti di nonché verificare la sussistenza CP_1 Controparte_1
e la idoneità di provvedimenti amministrativi posti in essere per sanare la debitoria maturata nei confronti di Controparte_1
2. individuare prioritariamente, nell'ambito di tali attività, un primo gruppo di enti locali su cui applicare la possibilità di cessioni del credito ovvero anticipazioni finanziarie in linea con il fabbisogno finanziario della società, nelle more delle soluzioni definite nel documento allegato alla delibera della D.G.R. n°71 del 28 Febbraio 2011;
4 3. predisporre tutte le relative scritture contrattuali e amministrative necessarie all'effettiva implementazione delle modalità di soluzioni emerse;
4. procedere all'effettivo accertamento delle somme a credito presenti nel bilancio della Controparte_1
5. intervenire attraverso un'accurata attività su ciascuna delle posizioni debitorie, verificando l'ammontare, l'esigibilità e la qualità del credito (acquisendo la documentazione amministrativo-contabile presente presso la committenza e l'eventuale documentazione amministrativo- contabile presso gli enti locali, verificando eventuali motivi di prescrizione o inesigibilità dei crediti, verificando la corrispondenza tra iscrizioni di crediti in bilancio e iscrizioni nel passivo degli enti locali, analizzando il contezioso e verificando i modelli transattivi);
6. catalogare tutte le posizioni creditorie secondo la loro qualità in termini di esigibilità e tempistica di effettivo recupero, capacità di indebitamento residua degli enti locali;
7. classificare i crediti, in base alle risultanze, in tre livelli: livello 1
(criticità bassa), livello 2 (criticità media), livello 3 (criticità elevata);
8. consegnare alla committenza la lista degli enti locali classificata con criticità livello 1 insieme allo schema operativo relativo alle modalità di accesso a un sistema di liquidità del credito entro il termine di 60 giorni dalla stipula del contratto previsto dal capitolato prestazionale;
9. classificare complessivamente i crediti degli enti locali verso la per definire la prima stesura di un modello teorico di Controparte_1
intervento sulle diverse fasce di credito proponendo, già in questa fase, un
5 sistema articolato di ipotesi da sottoporre a valutazione nell'ambito del sistema bancario e creditizio degli enti locali, per testarne la fattibilità tecnico-economica e contabile-finanziaria, portare a risoluzione i diversi livelli di criticità e generare una tempestiva risposta in termini di esigibilità del credito, o mediante anticipazione da parte di istituti terzi o mediante anticipazioni dell'ente regionale;
10. restituire alla committenza un modello operativo per la definizione delle posizioni con livello di criticità 1 con soluzioni finanziarie e di gestione del credito per il recupero a breve termine delle somme, a seguito di un approfondimento di natura amministrativa, legale e contabile-finanziaria.
FASE 2:
1. effettuare ricerche nel settore bancario, e in particolare della finanza degli enti pubblici, in modo da far emergere indicazioni di concreta efficacia sulle effettive possibilità di attivare un sistema finanziario di gestone del sistema dei debiti, finanziariamente sostenibile per il sistema degli enti locali;
2. individuare un gruppo di istituti di credito in grado di offrire prodotti interessanti ai fini della risoluzione delle posizioni debitorie degli enti locali;
3. procedere a incontri diretti con gli istituti selezionati per prospettare il modello teorico generale e il modello operativo per la definizione dei crediti a bassa criticità;
4. individuare istituti di credito potenzialmente interessati a intervenire nel processo di ristrutturazione e/o estinzione dei debiti degli enti locali.
FASE 3:
6 1. individuare i principali modelli di struttura del sistema delle garanzie per avviare un percorso di soluzione a breve termine del pagamento dei debiti verso la in linea con quanto prospettato dalla Controparte_1
D.G.R. n. 71 del 28 Febbraio 2011, individuando metodi, modalità e strumenti idonei per la creazione di valore da utilizzare in affiancamento e a favore degli er sistemare il loro livello di contribuzione finanziaria CP_4
al ripianamento del debito;
2. implementare un sistema di riscossione dei crediti in grado di consentire da un lato il funzionamento del sistema regionale di gestione delle acque pubbliche, di risultare dall'altro compatibile con le disponibilità finanziare degli EE.LL. interessati;
3. definire un sistema di garanzie a sostegno della concessione di credito agli enti locali rilasciato dagli istituti di credito individuati;
4. progettare il modello operativo di intervento, condiviso con la committenza ed eventualmente con gli enti locali e le banche d'appoggio, nonché definire il soggetto veicolo al quale affidare l'attuazione delle soluzioni studiate e individuate nelle fasi precedenti.
FASE 4:
1. predisporre tutte le eventuali attività amministrative e contrattuali necessarie all'effettivo avviamento delle proposte emerse dallo svolgimento delle fasi da 1 a 3;
2. redigere: statuto ed eventuali patti parasociali dell'ente veicolo, convenzioni con gli enti locali debitori, modelli di atti amministrativi propedeutici all'adesione al sistema e alle varie fasi di implementazione dello stesso.
7 Il consulente tecnico nominato, con procedimento logico immune da vizi, ha risposto al quesito che gli è stato posto, ovvero: “Accerti il C.T.U. la reale attività svolta dall' e quantifichi le somme dovute afferenti la Pt_1
commessa avuta dalla . CP_1
All'esito della consulenza espletata, egli ha potuto constatare quanto segue: “Relativamente alla Fase 1: assunto che tutte le operazioni di ricognizione e verifica siano state svolte per come stabilito dal Capitolato
Prestazionale, il risultato finale non è conforme a quanto previsto dall'Art.
2 del Capitolato Prestazionale ed integrato dal Punto 2.1 dell'Offerta
Tecnica.
La classificazione dei crediti degli EE.LL., in base alle risultanze, è stata eseguita mediante una suddivisione Classe/Categoria di Debito
(A,B,C, o D, per come precedentemente specificato), e corredata da ulteriori informazioni e specifiche relative alla presenza del servizio in via esclusiva, al numero di persone con funzioni amministrative, alla disponibilità del data base delle utenze (cartaceo, informatico), alla data di ultimo aggiornamento del Data Base, alla presenza del sigillo sui contatori, alle utenze domestiche, alle utenze non domestiche, alle utenze speciali. La suddetta classificazione si riferisce però esclusivamente a 15 dei 401 EE.LL. serviti da CP_1
ed in nessun punto del Capitolato Prestazionale, né dell'Offerta
[...]
Tecnica, si fa riferimento all'analisi esclusiva di un Campione o ad una parzializzazione dei risultati, in relazione al servizio affidato alla CP_1
all' all' di
[...] Pt_1 Controparte_3 Controparte_5
nei confronti della ed individuazioni di possibili
[...] Controparte_1
soluzioni alla criticità relativa al pagamento degli stessi”.
8 Di questi 15 comuni. Peraltro, 5 sono stati analizzati oltre il termine di 60 giorni dalla stipula del contratto previsto dal Capitolato Prestazionale all'Art. 6 – Tempi di Realizzazione, senza che vi sia agli atti alcuna documentazione comprovante una proroga rispetto ai termini stabiliti dall'Art. 6 del Capitolato Prestazionale e dal Diagramma di Gantt.
In riferimento alla stessa Fase 1 non vi è documentazione alcuna che dimostri la stesura del Modello Teorico di Intervento sulle diverse fasce di credito che proponga un sistema articolato di ipotesi da sottoporre a valutazione nell'ambito del sistema bancario e creditizio degli per CP_4
testarne la fattibilità tecnico-economica e contabile-finanziaria, portare a risoluzione i diversi livelli di criticità e generare una tempestiva risposta in termini di esigibilità del credito;
né del Modello Operativo per la definizione delle posizioni con livello di criticità 1 con soluzioni finanziarie e di gestione del credito per il recupero a breve termine delle somme, a seguito di un approfondimento di natura amministrativa, legale e contabile-finanziaria.
La Fase 1 può pertanto ritenersi svolta in maniera incompleta, ed i risultati conseguiti risultano di natura solo parziale rispetto alla Commessa affidata sa all' Controparte_1 Pt_1
Relativamente alla Fase 2: rispetto alle attività previste, il cui svolgimento, per come dichiarato al Punto 2.2 dell'Offerta Tecnica, sarebbe potuto avvenire in parte in parallelo a quelle della Fase 1, si rileva, dal 1°
Rapporto delle Attività Svolte datato Agosto 2011, l'avvenuto contatto diretto con n. 4 istituti bancari e di credito dislocati sul territorio nazionale
e sensibili al Progetto loro presentato.
E' completamente assente agli atti la documentazione atta a dimostrare la finalizzazione della Fase 2, ovvero la definizione di indicazioni
9 di concreta efficacia sulle effettive possibilità di attivare un sistema finanziario di gestone del sistema dei debiti, finanziariamente sostenibile per il sistema degli l'individuazione di un gruppo di istituti di credito in CP_4
grado di offrire prodotti interessanti ai fini della risoluzione delle posizioni debitorie degli e potenzialmente interessati ad intervenire nel CP_4
processo di ristrutturazione e/o estinzione dei debiti degli a seguito CP_4
di incontri per la presentazione del Modello Teorico Generale e del Modello
Operativo per la definizione dei crediti a bassa criticità.
La Fase 2 può pertanto ritenersi solo avviata, poiché sono state svolte attività propedeutiche all'ottenimento dei risultati attesi senza che questi siano stai realmente raggiunti
In relazione alle Fasi 3 e 4, non sono presenti agli atti e nei fascicoli processuali documenti che consentano di valutarne lo stato di avanzamento.
Si ritengono pertanto completamente non espletate”.
Il c.t.u. è giunto alla conclusione che, relativamente alle fasi 1 e 2
l' abbia svolto un'attività incompleta, parziale e non idonea allo scopo Pt_1
rispetto alle incombenze previste dal capitolato prestazionale e dell'offerta tecnica, mentre per le fasi 3 e 4 nessuna attività risulta svolta.
Per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute, il consulente ha effettuato il seguente calcolo:
“Importo di Contratto: € 227.700,00
Importo per ognuna delle 4 Fasi previste:
€227.700,00/4 = € 56.925,00
Importo dovuto per Fase 1:
10 Livello di completezza della Fase 1 = 80%
Numero di EE.LL. classificati 15 su 401
80% di € 56.925,00 = € 45.540,00
15/401= 0,0374 = 4%
4% di 80% di € 45.540,00 = € 1.457,28
Importo dovuto per Fase 2:
Livello di completezza della Fase 2 = 25%
25% di € 56.925,00 = € 14.231,25
Importo dovuto per Fase 3:
Livello di completezza della Fase 3 = 0%
0% di € 56.925,00 = € 0,00
Importo dovuto per Fase 4:
Livello di completezza della Fase 4 = 0%
0% di € 56.925,00 = € 0,00
Importo totale dovuto = € 15.688,53”
Il consulente ha, dunque, considerato dovuta dalla la somma - CP_1
partendo dall'importo previsto nel contratto quale corrispettivo del servizio pari a € 227.700,00 – di € 15.688,53.
Dal quadro probatorio in atti, costituito dalla documentazione allegata dalle parti e dall'esito della consulenza tecnica, emerge quindi che la prima e la seconda fase sono state solo parzialmente eseguite, mentre la terza e la quarta non sono state neppure avviate.
11 Né l'appellante ha fornito elementi di segno contrario, contrariamente a quanto da essa affermato.
Occorre, poi, precisare che non è dato evincere dall'accordo che il servizio dovesse riguardare solo un campione degli enti locali debitori e che irrilevante è la difesa dell'appellante relativa alle difficoltà tecniche incontrate per l'asserita mancata collaborazione da parte degli enti locali, incombendo sull'ati l'onere di ovviare alle difficoltà incontrate durante lo svolgimento del servizio e in esecuzione dello stesso.
In relazione alla fattura n. 1 del 19.07.2011 trasmessa dall'ati a titolo di acconto per anticipazione, poi, la corte condivide la valutazione d'illegittimità effettuata dal primo giudice, alla luce degli elementi evidenziati dal c.t.u. a pagina 11 della relazione ed emergenti dagli atti: a) essa era stata trasmessa in data antecedente alla produzione del 1° rapporto delle attività svolte, datato agosto 2011; b) risulta priva del verbale di accettazione della Controparte_1
Occorre, ancora, fare riferimento all'allora vigente d.lgs 163/2006 e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione, il cui art. 140 prevede il divieto di anticipazioni del prezzo: l'obbligo per le stazioni appaltanti di corrispondere, nei casi previsti dalla norma, l'anticipazione del prezzo nella misura prestabilita del 10% quale norma imperativa che, in forza del principio dell'eterointegrazione, si inserisce di diritto nella disciplina di gara anche in sostituzione di eventuali clausole difformi è conseguenza del successivo – e, dunque, inapplicabile al caso di specie – art. 26 ter d.l.
69/2013.
Ne discende la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento e accolto l'opposizione
12 Part con revoca del decreto opposto, condanna dell' alla restituzione delle somme ricevute e accertamento del debito della per la somma CP_1
riconosciuta come dovuta dal c.t.u.
Il primo motivo d'appello è assorbito dal rigetto del secondo, terzo e quarto motivo, non emergendo la necessità della rinnovazione di una consulenza completa ed esaustiva.
Il quinto motivo d'appello - relativo all'asseritamente erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno e all'asserito riconoscimento del debito da parte della – è infondato. CP_1
Per un verso, la corte condivide la decisione del primo giudice che ha ritenuto genericamente formulata la domanda di risarcimento del danno pari alla somma non ricevuta in esecuzione del contratto.
Per altro verso, ritiene la corte che non vi sia stato nel caso di specie alcun riconoscimento del debito da parte della neppure attraverso la CP_1
proposta di ristrutturazione inviata all'ati.
A seguito della messa in liquidazione di i nominati liquidatori CP_1
hanno proposto un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.
a tutti i soggetti che dalle scritture contabili risultavano creditori: quando è stato proposto l'accordo, dall'estratto conto dei fornitori risultava un credito Part dell' pari a € 59.000,00; solo in virtù di tale evidenza contabile è stata formulata la proposta di ristrutturazione da parte dei liquidatori di CP_1
Tale proposta, tuttavia, essendo effettuata sulla scorta delle sole evidenze contabili, non presuppone l'esame della posizione debitoria e, perciò, non può costituite riconoscimento del debito.
13 Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR IA LV RI
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