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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/12/2024, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
composto dai magistrati: dott. Paolo Sordi Presidente rel. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott. Andrea Petteruti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, iscritto al n. 1708 R.G. dell'anno 2024, promosso da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Ferentino, Via XX Settembre 46, presso lo studio dell'Avv. G. Cialone che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Po 5, presso lo studio dell'Avv. L. Chiarolanza che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
ha proposto ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. al fine di ottenere la modifica Parte_1
delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
nato il [...] dalla relazione da lei avuta con , stabilite Persona_1 Controparte_1
nel decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del 26 marzo 2012.
si è costituito in giudizio e ha concluso proponendo condizioni di Controparte_1
esercizio della responsabilità genitoriale diverse da quelle contenute nel ricorso dell'attrice.
Le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. All'udienza del 20 novembre 2024 le parti hanno concluso chiedendo entrambe che il
Tribunale decida in conformità con le condizioni da esse concordate.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale concordate tra le parti e riportate nella nota sottoscritta dalle parti il 13 novembre 2024 depositata in atti e sintetizzate nel dispositivo della presente sentenza appaiono coerenti con l'interesse del minore ad una crescita serena e pertanto il Tribunale dispone in conformità.
2. – L'esito della lite impone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) a modifica di quanto previsto nel decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del 26 marzo 2012 dispone:
a) il minore è affidato in via esclusiva al padre;
Persona_1 Controparte_1
b) la frequentazione del minore con la madre avverrà con le modalità stabilite nel piano genitoriale allegato al presente ricorso;
c) pone a carico della madre un contributo di euro 100 mensili da versare al Parte_1
padre entro il giorno 25 di ogni mese su conto corrente a costui intestato ovvero Controparte_1
sulla carta Postepay n. 5333171094596646 per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo sottoscritto il 15 dicembre 2017 dal Tribunale
e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone;
2) compensa tra le parti le spese processuali.
Frosinone, 26 novembre 2024.
Il Presidente est.