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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/08/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 973/2018 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 973/2018 R.G., posta in decisione all'udienza del 13.01.2025 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Reggio Calabria, via Antonio Cimino n. 65, presso lo studio dell'avv. Pietro Siviglia che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellante-
E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria di
[...] elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Bruno Parte_2 Buozzi n.12, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Morabito, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Carbonetti in virtù di mandato in atto
-appellata-
NONCHE'
(già Controparte_2 [...] ex D.L. 193/2016), (P. IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
- appellata contumace-
E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio
-appellata contumace–
oggetto: contratti bancari – appello avverso la sentenza n. 1330/2018 del
Tribunale di Locri, pubblicata il 30.10.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 13.01.2025, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “in ossequio al decreto di trattazione scritta, l'appellante come sopra rappresentata e difesa, riportandosi alle osservazioni alla CTU già inoltrate al CTU unitamente alla documentazione relativa agli estratti conto ritenuta mancante e presente, invero, in altro giudizio di opposizione tra le stesse parti e per gli stessi titoli, chiede che Codesta Ecc.ma
Corte voglia autorizzare il CTU ad acquisire formalmente la documentazione predetta integrando l'elaborato alla luce di detta integrazione documentale. Si riporta, nel resto, al contenuto di tutti i propri atti e scritti”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 10.01.2025, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “la difesa della confermando la riserva di impugnazione della sentenza non definitiva CP_1 n. 376/2024, depositata il 31.5.2024, già verbalizzata in occasione dell'udienza 1.7.2024, impugna e contesta la documentazione contabile (estratti conto corrente 31410 dalla data di accensione alla data del 29.12.1995) prodotta dal CTP di parte appellante solo in sede di operazioni peritali. Trattasi di documentazione nuova rispetto alla documentazione prodotta in primo grado (effettivamente riprodotta da parte appellante in data 14.4.2019)
pag. 2/9 in violazione delle preclusioni processuali maturate nel corso del giudizio e, per tale ragione, inammissibile. Si insiste, pertanto, per lo stralcio di detta documentazione, con esclusione della seconda ipotesi di ricalcolo operata dal CTU tecnico-contabile. Si precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta che qui si intendono integralmente riportate e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
Con ordinanza del 4.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.01.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 376 del 2024, depositata il 31.05.2024, questa
Corte così statuiva “la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di in persona del Parte_3 Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria di Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in Controparte_1 proprio, con atto di citazione notificato telematicamente in data 07.12.2018, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara la contumacia di
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_6 di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_7 tempore, in proprio;
2) rigetta il primo motivo, con riferimento alla ritenuta insussistenza della qualità di titolo esecutivo del contratto di mutuo del 27.11.2002; 3) rigetta il secondo motivo, quanto alla dedotta nullità del mutuo ipotecario per presunto difetto di causa;
4) rigetta il terzo motivo di gravame quanto alla eccepita nullità per simulazione del contratto di mutuo;
5) rigetta il quarto punto di censura quanto alla eccepita nullità del mutuo per una pretesa novazione oggettiva e soggettiva;
6) rigetta il sesto motivo, dichiarando l'inammissibilità della riproposizione della querela di falso anche in questa sede;
7 )rigetta il settimo motivo di appello, confermando la declaratoria di inammissibilità della domanda avanzata nei confronti di IA SU S.p.A. (oggi CP_2 Controparte_6
); 8) accoglie parzialmente, per come meglio specificato in motivazione, il
[...] quinto motivo di appello, con riferimento ai dedotti vizi afferenti i conti corrente sottesi al contratto di mutuo del 27.11.2002, e, per l'effetto, 9) dichiara che ai rapporti di c/c nn.
31410 e 1045 non va applicata alcuna capitalizzazione (trimestrale e/o annuale) degli interessi debitori;
10) dichiara la nullità della previsione della commissione di massimo pag. 3/9 scoperto relativamente al contratto di c/c n. 31410; 11) dispone per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
12) spese al definitivo.”.
Con separata ordinanza, pubblicata in pari data, questa Corte così disponeva
“esaminati gli atti di causa;
vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna;
ritenuto necessario disporre consulenza tecnico-contabile; visti gli artt. 191 e segg. c.p.c., nomina consulente tecnico d'ufficio il dott. (P.E.C: Persona_1
, con Studio in Reggio Calabria, 89122, Via S. Email_1
Caterina, 157 affinché, esaminati gli atti, con relazione scritta e con autorizzazione a chiedere chiarimenti alle parti, risponda ai seguenti quesiti: accerti il saldo contabile effettivo del c/c n. 31410, epurato dalla capitalizzazione degli interessi e dalla CMS, ed il saldo contabile effettivo del c/c n. 1045, epurato dalla capitalizzazione degli interessi, al momento della stipula del contratto di mutuo ipotecario del 22.11.2002” rinviando la causa all'udienza dell'1.07.2024 al fine di accertare l'avvenuta accettazione dell'incarico e la data di fissazione delle operazioni peritali, disponendo ex art. 127 ter c.p.c. che l'udienza venisse sostituita dalla trattazione scritta ed assegnando termine alle parti fino all'1 luglio 2024 per depositare sintetiche note di trattazione.
In data 13.06.2024, il nominato consulente accettava telematicamente l'incarico, fissando la data del 25.06.2024 per l'inizio delle operazioni peritali.
In data 20.12.2024, il CTU depositava la consulenza tecnica d'ufficio.
Sicché, con ordinanza del 4.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.01.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, sicché il Giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 6251/2018; n. 13621/2014). pag. 4/9 Conformemente “è cosa nota che il giudice che ha pronunciato la sentenza non definitiva è vincolato alla propria decisione. Si verifica cioè per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva” (Cass. 14 giugno 1999, n. 5860; Cass. 11 maggio 2006, n.
10889; Cass. 31 agosto 2009, n. 18898; Cass. 23 novembre 2015, n.
23862; Cass. 28 luglio 2017, n. 18834).
Nel caso in esame, questa Corte si è già pronunciata, con la sentenza non definitiva sopra richiamata, dichiarando, in riforma parziale della gravata sentenza, la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione anatocistica
(relativamente ai rapporti di c/c nn. 31410 e 1045) ed alla c.m.s.
(relativamente al contratto di c.c. n. 31410) rigettando ogni altra domanda e disponendo per l'accertamento tecnico.
Nella presente sede, pertanto, essendo il giudizio vincolato dalla precedente decisione, che ha già risolto nel merito tali questioni, non residua che verificare gli esiti dei conteggi richiesti al consulente tecnico nominato con l'ordinanza sopra richiamata.
In proposito, posto che, al contrario delle sentenze non definitive “i provvedimenti pronunciati dal collegio per l'ulteriore istruzione della causa a norma dell'art. 279 cod. proc. civ. sono revocabili, non hanno contenuto decisorio (ancorché la loro motivazione sia contenuta nella sentenza non definitiva) e non sono sindacabili con ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale coeva, ma solo con la sentenza definitiva, pronunciata all'esito della prosecuzione dell'istruttoria, sicché non hanno alcuna attitudine al giudicato” (C.C. n. 27229/2014), la Corte deve ribadire la correttezza della rideterminazione dei saldi operata dal consulente tecnico d'ufficio sui c/c oggetto di causa applicando, agli stessi, come da appositi quesiti, gli interessi in misura legale ed escludendo del tutto la capitalizzazione degli interessi debitori e la commissione di massimo scoperto, in conseguenza delle dichiarata nullità delle relative clausole contrattuali.
Ciò detto, dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio – redatta sulla scorta della documentazione ritualmente prodotta da parte attrice nel giudizio di primo grado - di cui questa Corte condivide metodo e risultanze, è emerso che:
-con riferimento al c/c n. 1045, alla data del 27.11.2022 il saldo ricalcolato è risultato ridotto (a favore del correntista) dell'importo di €. 17.991,55 pag. 5/9 rispetto al saldo originario risultante dall'estratto conto di - €. 82.431,42 ed è, perciò, pari a -€. 64.439,87;
-con riferimento al c/c n. 31410 – in considerazione della mancata produzione di numerosi estratti conto – è stato possibile determinare le competenze non dovute, in modo parziale e solo per i primi tre trimestri del
1996, nella misura di €. 553,88.
Ed invero, come precisato dal nominato consulente tecnico “non risultano depositati gli estratti ed i documenti di sintesi delle condizioni per l'intero periodo di durata del rapporto, pertanto il calcolo delle competenze non dovute è molto parziale e riferito ai movimenti dei soli primi tre trimestri del 1996, pertanto la riduzione in favore dell'appellante è di soli 553,88 euro. Per questo secondo conteggio è possibile soltanto affermare che vi è una riduzione a favore della correntista appellante, mentre non si conosce l'importo del saldo del conto corrente alla data di chiusura del 31.12.1996 in quanto non risultano nel fascicolo telematico in atti, gran parte degli estratti di questo conto corrente num. 31410”.
Quindi, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il saldo finale (di entrambi i conti correnti), ricalcolato e ridotto di complessivi €.
18.545,43 (a titolo di competenze per interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto) alla data del 27.11.2022, è pari a complessivi €.
63.885,99 (anziché ad €. 82.431,42) in favore dell'Istituto di credito appellato.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n.
15483/2008; Cass. n. 4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass.
n. 11423 dell'1.6.2016).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio - parzialmente compensate nella misura del 30% stante il parziale accoglimento del gravame
- secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min.
Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–
7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di pag. 6/9 questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti:
Primo grado
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio €. 814,00
Fase istruttoria €. 2.835,00
Fase decisoria €. 2.127,00
Totale compenso tabellare €. 7.052,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 4.936,40
Secondo grado
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Competenza: Corte d'Appello
Fase studio controversia €. 1489,00
Fase introduttiva del giudizio €. 956,00
Fase trattazione €. 2.163,00
Fase decisoria €. 2.552,00
Totale compenso tabellare €. 7.160,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 5.012,00
pag. 7/9 Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Nulla per spese del presente grado, invece, tra l'appellante e gli appellati contumaci.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio del presente grado di giudizio devono essere poste, in ragione della metà, a carico di parte appellante e delle parti appellate in solido ( Controparte_1
e ).
[...] Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1330/2018 Parte_3 del Tribunale di Locri, pubblicata il 30.10.2018, così decide:
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che il saldo finale dei c.c. nn.
1045 e 31410 alla data del 27.11.2022, deve essere rideterminato in complessivi - €. 63.885,99 (somma dei saldi di entrambi i conti correnti) a debito della correntista, oltre interessi con decorrenza dal 27.11.2022 al soddisfo, in favore dell'Istituto di Credito;
-condanna al pagamento delle spese legali di entrambi i Parte_3 gradi del giudizio, parzialmente compensate nella misura del 30%, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, quantificate per il primo grado di giudizio in €.
4.936,40 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 5.012,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie,
IVA e CAP come per legge;
-condanna al pagamento delle spese legali del primo Parte_3 grado di giudizio in favore di in Controparte_3
pag. 8/9 persona del legale rappresentante pro-tempore, quantificate in €. 4.936,40 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
-nulla per spese del presente grado tra l'appellante e gli appellati contumaci;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio del presente grado, in ragione della metà, a carico dell'appellante e degli appellati in solido.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 973/2018 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 973/2018 R.G., posta in decisione all'udienza del 13.01.2025 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Reggio Calabria, via Antonio Cimino n. 65, presso lo studio dell'avv. Pietro Siviglia che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellante-
E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria di
[...] elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Bruno Parte_2 Buozzi n.12, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Morabito, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Carbonetti in virtù di mandato in atto
-appellata-
NONCHE'
(già Controparte_2 [...] ex D.L. 193/2016), (P. IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
- appellata contumace-
E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio
-appellata contumace–
oggetto: contratti bancari – appello avverso la sentenza n. 1330/2018 del
Tribunale di Locri, pubblicata il 30.10.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 13.01.2025, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “in ossequio al decreto di trattazione scritta, l'appellante come sopra rappresentata e difesa, riportandosi alle osservazioni alla CTU già inoltrate al CTU unitamente alla documentazione relativa agli estratti conto ritenuta mancante e presente, invero, in altro giudizio di opposizione tra le stesse parti e per gli stessi titoli, chiede che Codesta Ecc.ma
Corte voglia autorizzare il CTU ad acquisire formalmente la documentazione predetta integrando l'elaborato alla luce di detta integrazione documentale. Si riporta, nel resto, al contenuto di tutti i propri atti e scritti”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 10.01.2025, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “la difesa della confermando la riserva di impugnazione della sentenza non definitiva CP_1 n. 376/2024, depositata il 31.5.2024, già verbalizzata in occasione dell'udienza 1.7.2024, impugna e contesta la documentazione contabile (estratti conto corrente 31410 dalla data di accensione alla data del 29.12.1995) prodotta dal CTP di parte appellante solo in sede di operazioni peritali. Trattasi di documentazione nuova rispetto alla documentazione prodotta in primo grado (effettivamente riprodotta da parte appellante in data 14.4.2019)
pag. 2/9 in violazione delle preclusioni processuali maturate nel corso del giudizio e, per tale ragione, inammissibile. Si insiste, pertanto, per lo stralcio di detta documentazione, con esclusione della seconda ipotesi di ricalcolo operata dal CTU tecnico-contabile. Si precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta che qui si intendono integralmente riportate e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
Con ordinanza del 4.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.01.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 376 del 2024, depositata il 31.05.2024, questa
Corte così statuiva “la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di in persona del Parte_3 Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria di Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in Controparte_1 proprio, con atto di citazione notificato telematicamente in data 07.12.2018, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara la contumacia di
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_6 di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_7 tempore, in proprio;
2) rigetta il primo motivo, con riferimento alla ritenuta insussistenza della qualità di titolo esecutivo del contratto di mutuo del 27.11.2002; 3) rigetta il secondo motivo, quanto alla dedotta nullità del mutuo ipotecario per presunto difetto di causa;
4) rigetta il terzo motivo di gravame quanto alla eccepita nullità per simulazione del contratto di mutuo;
5) rigetta il quarto punto di censura quanto alla eccepita nullità del mutuo per una pretesa novazione oggettiva e soggettiva;
6) rigetta il sesto motivo, dichiarando l'inammissibilità della riproposizione della querela di falso anche in questa sede;
7 )rigetta il settimo motivo di appello, confermando la declaratoria di inammissibilità della domanda avanzata nei confronti di IA SU S.p.A. (oggi CP_2 Controparte_6
); 8) accoglie parzialmente, per come meglio specificato in motivazione, il
[...] quinto motivo di appello, con riferimento ai dedotti vizi afferenti i conti corrente sottesi al contratto di mutuo del 27.11.2002, e, per l'effetto, 9) dichiara che ai rapporti di c/c nn.
31410 e 1045 non va applicata alcuna capitalizzazione (trimestrale e/o annuale) degli interessi debitori;
10) dichiara la nullità della previsione della commissione di massimo pag. 3/9 scoperto relativamente al contratto di c/c n. 31410; 11) dispone per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
12) spese al definitivo.”.
Con separata ordinanza, pubblicata in pari data, questa Corte così disponeva
“esaminati gli atti di causa;
vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna;
ritenuto necessario disporre consulenza tecnico-contabile; visti gli artt. 191 e segg. c.p.c., nomina consulente tecnico d'ufficio il dott. (P.E.C: Persona_1
, con Studio in Reggio Calabria, 89122, Via S. Email_1
Caterina, 157 affinché, esaminati gli atti, con relazione scritta e con autorizzazione a chiedere chiarimenti alle parti, risponda ai seguenti quesiti: accerti il saldo contabile effettivo del c/c n. 31410, epurato dalla capitalizzazione degli interessi e dalla CMS, ed il saldo contabile effettivo del c/c n. 1045, epurato dalla capitalizzazione degli interessi, al momento della stipula del contratto di mutuo ipotecario del 22.11.2002” rinviando la causa all'udienza dell'1.07.2024 al fine di accertare l'avvenuta accettazione dell'incarico e la data di fissazione delle operazioni peritali, disponendo ex art. 127 ter c.p.c. che l'udienza venisse sostituita dalla trattazione scritta ed assegnando termine alle parti fino all'1 luglio 2024 per depositare sintetiche note di trattazione.
In data 13.06.2024, il nominato consulente accettava telematicamente l'incarico, fissando la data del 25.06.2024 per l'inizio delle operazioni peritali.
In data 20.12.2024, il CTU depositava la consulenza tecnica d'ufficio.
Sicché, con ordinanza del 4.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.01.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, sicché il Giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 6251/2018; n. 13621/2014). pag. 4/9 Conformemente “è cosa nota che il giudice che ha pronunciato la sentenza non definitiva è vincolato alla propria decisione. Si verifica cioè per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva” (Cass. 14 giugno 1999, n. 5860; Cass. 11 maggio 2006, n.
10889; Cass. 31 agosto 2009, n. 18898; Cass. 23 novembre 2015, n.
23862; Cass. 28 luglio 2017, n. 18834).
Nel caso in esame, questa Corte si è già pronunciata, con la sentenza non definitiva sopra richiamata, dichiarando, in riforma parziale della gravata sentenza, la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione anatocistica
(relativamente ai rapporti di c/c nn. 31410 e 1045) ed alla c.m.s.
(relativamente al contratto di c.c. n. 31410) rigettando ogni altra domanda e disponendo per l'accertamento tecnico.
Nella presente sede, pertanto, essendo il giudizio vincolato dalla precedente decisione, che ha già risolto nel merito tali questioni, non residua che verificare gli esiti dei conteggi richiesti al consulente tecnico nominato con l'ordinanza sopra richiamata.
In proposito, posto che, al contrario delle sentenze non definitive “i provvedimenti pronunciati dal collegio per l'ulteriore istruzione della causa a norma dell'art. 279 cod. proc. civ. sono revocabili, non hanno contenuto decisorio (ancorché la loro motivazione sia contenuta nella sentenza non definitiva) e non sono sindacabili con ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale coeva, ma solo con la sentenza definitiva, pronunciata all'esito della prosecuzione dell'istruttoria, sicché non hanno alcuna attitudine al giudicato” (C.C. n. 27229/2014), la Corte deve ribadire la correttezza della rideterminazione dei saldi operata dal consulente tecnico d'ufficio sui c/c oggetto di causa applicando, agli stessi, come da appositi quesiti, gli interessi in misura legale ed escludendo del tutto la capitalizzazione degli interessi debitori e la commissione di massimo scoperto, in conseguenza delle dichiarata nullità delle relative clausole contrattuali.
Ciò detto, dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio – redatta sulla scorta della documentazione ritualmente prodotta da parte attrice nel giudizio di primo grado - di cui questa Corte condivide metodo e risultanze, è emerso che:
-con riferimento al c/c n. 1045, alla data del 27.11.2022 il saldo ricalcolato è risultato ridotto (a favore del correntista) dell'importo di €. 17.991,55 pag. 5/9 rispetto al saldo originario risultante dall'estratto conto di - €. 82.431,42 ed è, perciò, pari a -€. 64.439,87;
-con riferimento al c/c n. 31410 – in considerazione della mancata produzione di numerosi estratti conto – è stato possibile determinare le competenze non dovute, in modo parziale e solo per i primi tre trimestri del
1996, nella misura di €. 553,88.
Ed invero, come precisato dal nominato consulente tecnico “non risultano depositati gli estratti ed i documenti di sintesi delle condizioni per l'intero periodo di durata del rapporto, pertanto il calcolo delle competenze non dovute è molto parziale e riferito ai movimenti dei soli primi tre trimestri del 1996, pertanto la riduzione in favore dell'appellante è di soli 553,88 euro. Per questo secondo conteggio è possibile soltanto affermare che vi è una riduzione a favore della correntista appellante, mentre non si conosce l'importo del saldo del conto corrente alla data di chiusura del 31.12.1996 in quanto non risultano nel fascicolo telematico in atti, gran parte degli estratti di questo conto corrente num. 31410”.
Quindi, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il saldo finale (di entrambi i conti correnti), ricalcolato e ridotto di complessivi €.
18.545,43 (a titolo di competenze per interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto) alla data del 27.11.2022, è pari a complessivi €.
63.885,99 (anziché ad €. 82.431,42) in favore dell'Istituto di credito appellato.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n.
15483/2008; Cass. n. 4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass.
n. 11423 dell'1.6.2016).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio - parzialmente compensate nella misura del 30% stante il parziale accoglimento del gravame
- secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min.
Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–
7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di pag. 6/9 questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti:
Primo grado
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio €. 814,00
Fase istruttoria €. 2.835,00
Fase decisoria €. 2.127,00
Totale compenso tabellare €. 7.052,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 4.936,40
Secondo grado
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Competenza: Corte d'Appello
Fase studio controversia €. 1489,00
Fase introduttiva del giudizio €. 956,00
Fase trattazione €. 2.163,00
Fase decisoria €. 2.552,00
Totale compenso tabellare €. 7.160,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 5.012,00
pag. 7/9 Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Nulla per spese del presente grado, invece, tra l'appellante e gli appellati contumaci.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio del presente grado di giudizio devono essere poste, in ragione della metà, a carico di parte appellante e delle parti appellate in solido ( Controparte_1
e ).
[...] Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1330/2018 Parte_3 del Tribunale di Locri, pubblicata il 30.10.2018, così decide:
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che il saldo finale dei c.c. nn.
1045 e 31410 alla data del 27.11.2022, deve essere rideterminato in complessivi - €. 63.885,99 (somma dei saldi di entrambi i conti correnti) a debito della correntista, oltre interessi con decorrenza dal 27.11.2022 al soddisfo, in favore dell'Istituto di Credito;
-condanna al pagamento delle spese legali di entrambi i Parte_3 gradi del giudizio, parzialmente compensate nella misura del 30%, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, quantificate per il primo grado di giudizio in €.
4.936,40 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 5.012,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie,
IVA e CAP come per legge;
-condanna al pagamento delle spese legali del primo Parte_3 grado di giudizio in favore di in Controparte_3
pag. 8/9 persona del legale rappresentante pro-tempore, quantificate in €. 4.936,40 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
-nulla per spese del presente grado tra l'appellante e gli appellati contumaci;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio del presente grado, in ragione della metà, a carico dell'appellante e degli appellati in solido.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
pag. 9/9