Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1014/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1014/2025, promossa con ricorso depositato il 12 .03.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il 23 aprile 1988, residente in [...]
(C.F. ), C.F._1
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...]
(C.F. C.F._2
Entrambi assistiti dall'Avv. Daniele Franzetti,
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Arcisate, in data 21 ottobre 2006, (anno
2006 atto n. 22 Parte II, serie A);
separati consensualmente con verbale del 20.06.2022, omologato con decreto del 18.07.2022 depositato il 01.08.2022;
pagina 1 di 4
16.09.2014.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi con ricorso congiunto depositato in data 12 marzo 2025, richiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario trascritto nel
Comune di Arcisate in data 23 ottobre 2006, come da copia dell'atto integrale di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Arcisate, anno 2006 – n° 22 Parte II, serie A;
2) i figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la casa della madre in Cuasso al Monte, Via Roma, 97; le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
i figli trascorreranno con il padre due fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica successiva fino alle ore
21;
3) le modalità di permanenza di ed presso i genitori sarà valida a prescindere Per_1 Per_2
dalla concomitanza con le festività tradizionali e durante le vacanze estive potranno stare con ogni genitore venti giorni anche non continuativi. Le vacanze estive saranno concordate entro il 30 giugno di ogni anno e i genitori si impegnano reciprocamente a rendere regolare il contatto tra i figli ed il genitore assente;
4) il Signor verserà alla moglie quale contributo per il mantenimento dei figli Pt_2
l'importo di euro 500,00, oltre rivalutazione ISTAT e agli assegni familiari che la moglie potrà richiedere in via esclusiva;
5) le spese straordinarie – come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese e di cui entrambi i genitori hanno preso visione - che si renderanno necessarie per i figli saranno corrisposte per pari quote al 50% da entrambi i genitori previo accordo, salvo l'urgenza, e documentazione.
6) con riferimento alle spese di cui al punto che precede, in via preventiva, le parti concordano sin da ora che verrà suddivisa la spesa relativa ad una sola attività sportiva per pagina 2 di 4 figlio e, a prescindere dalla qualificazione o meno di spesa straordinaria, le spese relative alla cancelleria ogni inizio anno scolastico, ai libri di testo all'abbonamento ai mezzi pubblici;
7) i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni eventualmente in comproprietà e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione degli obblighi previsti dagli accordi divorzili;
8) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti di identità e di espatrio per sé e per i figli e stabilendo sin d'ora Per_1 Persona_3 espressa autorizzazione all'acquisizione in capo ai minori di un proprio passaporto in conformità alla normativa vigente;
6) Ai sensi dell'art. 473 bis.51, c. 2 c.p.c. le parti dichiarano di voler avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e a tal fine
DICHIARANO
.) di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
.) di rinunciare liberamente a comparire personalmente alla suddetta udienza;
.) di essere stati resi edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente.
Non sussistendo possibilità di riconciliazione insistono perché il Tribunale adito voglia
PRONUNCIARE
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I sottoscritti e dichiarano di non volersi Parte_1 Parte_2 riconciliare e confermano la volontà di non impugnare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i pagina 3 di 4 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Arcisate, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arcisate (anno 2006 atto n. 22
Parte II, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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