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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/07/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1639 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. IO DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
22.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] – RM- il 14.07.1964), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, viale Giulio Cesare n. 95, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano G. Mancusi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria CP_1
n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis cod. proc. civ, ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 1 legge n. 222/84.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha escluso la sussistenza di tale requisito medico.
Con ricorso tempestivamente depositato, ha contestato le risultanze peritali del giudizio Pt_1 di accertamento tecnico preventivo, lamentando la genericità ed erroneità dell'elaborato peritale e producendo documentazione medica successiva a sostegno l'aggravamento del quadro clinico del ricorrente. CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
Espletata un'integrazione della Ctu medico – legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
1 La domanda non merita accoglimento.
Il Ctu medico legale nominato (dott.ssa ), nell'espletata integrazione peritale, Persona_1 incentrata (anche) sull'esame della documentazione sopravvenuta, ha chiarito che : “ In merito all'integrazione richiestami alla luce della nuova documentazione prodotta, si osserva in primis che, in occasione delle indagini pneumologiche effettuate nel febbraio 2024, veniva richiesta l'esecuzione di T.C. torace ad alta risoluzione, accertamento che non risulta sia stato effettuato dall'interessato.
Pertanto, il quadro disfunzionale respiratorio, peraltro di recente insorgenza e, soprattutto, di relativa certificazione, non ha storia clinica, mentre per contro viene descritto un quadro bronchitico cronico enfisematoso che, come è noto, ha carattere evolutivo degenerativo. Inoltre, il quadro restrittivo ventilatorio descritto dalla pneumologa è in contrasto con una certificata broncopneumopatia cronica ostruttiva. A sostegno delle perplessità della scrivente è anche l'assenza del quadro anatomico radiologico, che possa confermare tale condizione. Inoltre, dal punto di vista obiettivo, si è rilevato soltanto una lieve asprezza del respiro in sede basale e qualche raro sibilo espiratorio. Per quanto attiene l'apparato osteoarticolare, quanto descritto nella documentazione in atti si traduce obiettivamente in limitazioni articolari di grado sovrapponibile a quello già riscontrato nella precedente consulenza, ovvero lieve-medio.
Infine, in merito all'apparato cardiaco, il soggetto è affetto da una già nota ipertensione arteriosa in controllo farmacologico, in assenza di danno d'organo (lo stesso cardiologo in atti descrive anomalie aspecifiche del tratto S-T, in assenza di ipertrofia ventricolare sinistra con una frazione di eiezione ampiamente nella norma), per cui la patologia cardiaca non riveste significativa rilevanza disfunzionale.
Si ritiene quindi che le infermità descritte, pur considerate nel loro complesso e disfunzionalità, non siano in grado di ridurre la capacità lavorativa del ricorrente permanentemente a meno di un terzo, in attività a lui attitudinalmente confacenti. Pertanto, non si concretizzano neanche attualmente
i requisiti richiesti dal dettato normativo per adire ai benefici di cui all'Art. 1 della Legge 222/84”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Dunque, deve affermarsi che il ricorrente non si trova e non si trovava all'epoca della domanda ammnistrativa nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 legge n. 222/84.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, atteso che parte ricorrente ha prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per le medesime ragioni, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono definitamente poste CP_ a carico dell'
P.Q.M.
2 definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 22.7.2025
Il Giudice
IO Di PI
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