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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/10/2024, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1685/2023 proposta in via congiunta da
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Rosci;
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 vv. Annalisa Rosci;
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento agli interessi dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in ROMA in data 30.12.2000, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2000, al N. 03320, Parte I, Serie 01, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- il figlio (appena maggiorenne) è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le Persona_1 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
- i figli entrambi maggiorenni risiederanno in via prevalente presso la madre mentre l'altro coniuge potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, almeno durante la settimana il mercoledì all'uscita da scuola, riconducendovelo la mattina del giovedì successivo – due weekend al mese, in alternativa con la madre, prelevandolo il venerdì all'uscita della scuola e riconducendovelo il lunedì successivo - nonché durante le vacanze estive per 30 giorni consecutivi/anche non consecutivi da suddividersi in 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali/ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta/ per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze di pasqua, per il compleanno della prole ad anni alterni Natale alternanza annuale dal 23 al 30 dicembre con uno – dal 31/12 al 6 gennaio con l'altro – pasqua ad alternanza annuale – giorno di Pasqua con uno e lunedì dell'angelo con l'altro – il padre si organizzerà autonomamente con la figlia maggiorenne.
- la casa coniugale sita in Via Luigi Iaffei n. 11 è lasciata in godimento a Controparte_1
- corrisponderà a un assegno divorz 0 mensili, a Parte_1 Controparte_1 decorrere dal mese di maggio 2023 al domicilio dell'avente diritto entro i primi 5 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
- corrisponderà a un assegno mensile di euro 700 per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 dei figli (400,00) e (300,00) a decorrere dal mese di maggio 2023 al domicilio Per_1 Per_2 dell'aven entro i prim ni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica, e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno.
- in caso di ottenimento dell'assegno unico per , il padre rilascia il consenso all'integrale Per_1 percepimento da parte della madre.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 17.10.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1685/2023 proposta in via congiunta da
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Rosci;
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 vv. Annalisa Rosci;
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento agli interessi dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in ROMA in data 30.12.2000, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2000, al N. 03320, Parte I, Serie 01, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- il figlio (appena maggiorenne) è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le Persona_1 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
- i figli entrambi maggiorenni risiederanno in via prevalente presso la madre mentre l'altro coniuge potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, almeno durante la settimana il mercoledì all'uscita da scuola, riconducendovelo la mattina del giovedì successivo – due weekend al mese, in alternativa con la madre, prelevandolo il venerdì all'uscita della scuola e riconducendovelo il lunedì successivo - nonché durante le vacanze estive per 30 giorni consecutivi/anche non consecutivi da suddividersi in 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali/ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta/ per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze di pasqua, per il compleanno della prole ad anni alterni Natale alternanza annuale dal 23 al 30 dicembre con uno – dal 31/12 al 6 gennaio con l'altro – pasqua ad alternanza annuale – giorno di Pasqua con uno e lunedì dell'angelo con l'altro – il padre si organizzerà autonomamente con la figlia maggiorenne.
- la casa coniugale sita in Via Luigi Iaffei n. 11 è lasciata in godimento a Controparte_1
- corrisponderà a un assegno divorz 0 mensili, a Parte_1 Controparte_1 decorrere dal mese di maggio 2023 al domicilio dell'avente diritto entro i primi 5 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
- corrisponderà a un assegno mensile di euro 700 per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 dei figli (400,00) e (300,00) a decorrere dal mese di maggio 2023 al domicilio Per_1 Per_2 dell'aven entro i prim ni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica, e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno.
- in caso di ottenimento dell'assegno unico per , il padre rilascia il consenso all'integrale Per_1 percepimento da parte della madre.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 17.10.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso