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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3606/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3606/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TOMASSETTI EN e dell'avv. GUZZO MICHELE ( ) VIA G. C.F._2
NICOTERA 29 00195 ROMA;
( ) VIA BELLI 27 00193 Parte_2 C.F._3
ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA G.P. DA PALESTRINA 19 00193 ROMApresso il difensore avv. TOMASSETTI EN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASSETTI Parte_3 C.F._4 EN e dell'avv. GUZZO MICHELE ( ) VIA G. NICOTERA 29 00195 C.F._2
ROMA; ( ) VIA BELLI 27 00193 ROMA;
, elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in VIA G.P. DA PALESTRINA 19 00193 ROMApresso il difensore avv. TOMASSETTI EN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASSETTI Parte_4 C.F._5 EN e dell'avv. GUZZO MICHELE ( ) VIA G. NICOTERA 29 00195 C.F._2
ROMA; ( ) VIA BELLI 27 00193 ROMA;
, elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in VIA G.P. DA PALESTRINA 19 00193 ROMApresso il difensore avv. TOMASSETTI EN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASSETTI Parte_5 C.F._6 EN e dell'avv. GUZZO MICHELE ( ) VIA G. NICOTERA 29 00195 C.F._2
ROMA; ( ) VIA BELLI 27 00193 ROMA;
, elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in VIA G.P. DA PALESTRINA 19 00193 ROMApresso il difensore avv. TOMASSETTI EN
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._7 Parte_6
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._8 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe (tutti dipendenti di Enti
Locali già collocati in quiescenza ovvero ancora in servizio e prossimi al collocamento in quiescenza) citavano a giudizio davanti al Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del CP_1
1 Lavoro, deducendo che:
- erano stati tutti assunti prima del 2001 e - sulla base della normativa vigente in materia- avevano ( o avrebbero avuto) diritto alla liquidazione del TFS nella misura pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicata per il numero degli anni utili di servizio effettivi e riscattati;
- in base alla medesima normativa- i dipendenti dello stato assunti anteriormente al 2001, avevano invece diritto ad un'indennità di buonuscita percepita in misura pari a 1/12 dell'80% della retribuzione mensile dell'ultimo giorno di servizio comprensiva di 13a e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili fino alla cessazione.
Argomentavano quindi, che tale disciplina normativa comportava una ingiustificata disparità di trattamento in quanto il maggiore divisore previsto per i dipendenti degli Enti Locali determinava una rilevante diminuzione della quota unitaria da moltiplicare per il numero degli anni utili ai fini del calcolo, con la conseguenza che, a parità di retribuzione, di contributi versati e di anni utili ai fini del calcolo, il TFS dei dipendenti degli Enti Locali era significativamente inferiore rispetto a quello dei dipendenti statali.
Rilevavano, infine che la modalità di calcolo sulla base della quale l' resistente aveva CP_2
provveduto o avrebbe provveduto alla liquidazione del TFS rinveniva la sua fonte direttamente nella normativa primaria e, segnatamente, nella legge 8 marzo 1968, n. 152, e pertanto sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 per violazione, in particolare, degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.
Concludevano dunque chiedendo che, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità suindicata, il Tribunale accertasse il diritto dei ricorrenti a vedersi calcolare il TFS sulla base delle modalità più favorevoli previste per i dipendenti statali e, per l'effetto, condannasse l' alla liquidazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti sulla base CP_1
delle modalità più favorevoli previste per i dipendenti statali, nonché, esclusivamente in favore dei ricorrenti che avevano già percepito parte degli importi, alla corresponsione delle somme risultanti dalla disposta riliquidazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
, ritualmente costituitosi in giudizio eccepiva l'insussistenza dell'interesse ad agire della CP_1
ricorrente ancora in servizio e la nullità del ricorso e contestava la rilevanza e la Pt_5
fondatezza della questione di legittimità costituzionale invocata.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
2 E' pacifico in atti e condiviso dal giudicante che alla luce della corretta e univoca interpretazione del sistema normativo attualmente vigente il calcolo le indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici assunti ante 2001 che ( come gli odierni ricorrenti) non abbiano optato per il diverso regime del TFR, debba essere effettuato con le modalità - diverse per i dipendenti Statali e i dipendenti degli enti pubblici- indicate in ricorso e cioè:
- nella misura pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicata per il numero degli anni utili di servizio effettivi e riscattati, quanto al TFS spettante dipendenti degli enti pubblici;
- in misura pari a 1/12 dell'80% della retribuzione mensile dell'ultimo giorno di servizio comprensiva di 13a e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili fino alla cessazione, quanto al premio di fine servizio spettante ai dipendenti statali.
I suddetti criteri di calcolo sono previsti, per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, la quale all'art. 4 dispone: “Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto”.
I ricorrenti hanno fondato il ricorso sulla ritenuta illegittimità costituzionale della suddetta normativa, lamentando il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
La questione è manifestamente infondata.
Rispetto alla dedotta violazione dell'art 3 Costituzione, la prospettazione dei ricorrenti secondo cui la disparità di trattamento derivante dalla diversità dei criteri di calcolo dell'indennità di fine rapporto sarebbe ingiustificata per il solo fatto che un “medesimo istituto” di un unitario sistema costituito dal pubblico impiego sarebbe disciplinato diversamente è contraddetta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale,
La Corte ha infatti chiarito che “In linea generale, va ricordato che, come già precisato da questa
Corte, «[l]e indennità di fine rapporto, pur nella differente configurazione che hanno assunto nel volgere degli anni, si atteggiano come "una categoria unitaria connotata da identità di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo" (sentenza n. 243 del 1993, punto 5. del
Considerato in diritto). L'evoluzione normativa, "stimolata dalla giurisprudenza costituzionale"
3 (sentenza n. 243 del 1993, punto 4. del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti"» (sentenza n. 159 del 2019).
Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva.
Tuttavia la comune matrice non implica necessariamente una totale uniformità di disciplina.
Ciascuna figura di indennità, ritagliata nel settore lavoristico cui accede, non può che mantenere caratteristiche proprie e peculiari, legate a quel settore, con conseguente coesistenza «di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento» (sentenza n. 458 del 2005), senza che ciò naturalmente trasmodi nella negazione dei tratti fondamentali testé indicati” ( così Corte
Costituzionale sentenza n. 0258 del 2022 in motivazione).
La Corte ha concluso “In definitiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può che spettare al legislatore la previsione di discipline ragionevolmente differenziate delle singole figure di indennità di fine rapporto, in considerazione del complessivo contesto in cui esse vanno
a inserirsi e dell'evoluzione normativa che punta ad armonizzarle, ferma restando, in una prospettiva più generale, la loro riconduzione a una comune matrice unitaria, di natura previdenziale, che questa Corte ha costantemente riconosciuto. La conseguente discrezionalità del legislatore si apprezza particolarmente proprio nel settore del lavoro pubblico, caratterizzato, come già accennato, da un percorso di graduale passaggio dal precedente regime di TFS, che ancor oggi sopravvive, e che risulta regolato proprio dalle norme dettate dal d.P.R.
n. 1032 del 1973, a quello del TFR, «tuttora ritagliato all'interno del medesimo regime pubblicistico che connotava il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni prima della privatizzazione dello stesso» ( sempre sentenza n. 0258 del 2022).
In precedenza la Corte, chiamata a valutare proprio la questione della parità di trattamento del trattamento retributivo dei dipendenti degli enti locali e dei dipendenti statali ha avuto modo di affermare che : “E' di competenza del legislatore valutare l'opportunità del mantenimento di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ma tale discrezionalità incontra un primo
4 limite nel principio di uguaglianza, nel senso che nonostante le diverse articolazioni normative i trattamenti di fine lavoro nel pubblico impiego debbono comunque essere equivalenti … Ma è subito da precisare che se il vincolo che il principio di eguaglianza impone al legislatore di osservare riguarda l'equivalenza dei vari trattamenti di fine lavoro, anche la valutazione normativa diretta a vagliare il rispetto o meno di tale principio deve analogamente riferirsi soltanto ai risultati complessivi dei vari meccanismi e non può invece limitarsi a singole disposizioni, avulse dalla specifica disciplina in cui ciascuna di esse si colloca” ( così Corte Cost
Sentenza. num. 0220 del 1988)
Secondo la Corte, dunque, posto che la violazione dell'art. 3 della Costituzione presuppone una parità di situazioni, il raffronto fra i diversi sistemi di disciplina delle indennità di fine rapporto, non può essere limitato ai singoli e specifici aspetti ma deve necessariamente coinvolgere il complessivo trattamento retributivo e contributivo.
Nel caso di specie, le allegazioni contenute in ricorso sono limitate alle differenze relative ai soli criteri di calcolo della indennità di fine rapporto, senza alcun riferimento al trattamento retributivo e contributivo complessivo, il che esclude la fondatezza della prospettata questione di costituzionalità, anche alla luce delle specifiche allegazioni effettuate da le pagg 6 e 7 della CP_1
memoria di costituzione, allegazioni che invece inseriscono la diversa disciplina dei criteri di calcolo dell'indennità oggetto di causa nell'ambito di una diversificata disciplina relativa ad altri rilevanti aspetti del rapporto.
Ugualmente è a dirsi per la violazione degli artt. 36 e 38 Cost, in quanto la dedotta non adeguatezza della retribuzione non risulta ancorata ad uno specifico parametro oggettivo, non essendo qualificabile come tale il TFS riconosciuto agli impiegati Statali.
In definitiva il ricorso è infondato.
La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 15 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3606/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TOMASSETTI EN e dell'avv. GUZZO MICHELE ( ) VIA G. C.F._2
NICOTERA 29 00195 ROMA;
( ) VIA BELLI 27 00193 Parte_2 C.F._3
ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA G.P. DA PALESTRINA 19 00193 ROMApresso il difensore avv. TOMASSETTI EN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASSETTI Parte_3 C.F._4 EN e dell'avv. GUZZO MICHELE ( ) VIA G. NICOTERA 29 00195 C.F._2
ROMA; ( ) VIA BELLI 27 00193 ROMA;
, elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in VIA G.P. DA PALESTRINA 19 00193 ROMApresso il difensore avv. TOMASSETTI EN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASSETTI Parte_4 C.F._5 EN e dell'avv. GUZZO MICHELE ( ) VIA G. NICOTERA 29 00195 C.F._2
ROMA; ( ) VIA BELLI 27 00193 ROMA;
, elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in VIA G.P. DA PALESTRINA 19 00193 ROMApresso il difensore avv. TOMASSETTI EN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASSETTI Parte_5 C.F._6 EN e dell'avv. GUZZO MICHELE ( ) VIA G. NICOTERA 29 00195 C.F._2
ROMA; ( ) VIA BELLI 27 00193 ROMA;
, elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in VIA G.P. DA PALESTRINA 19 00193 ROMApresso il difensore avv. TOMASSETTI EN
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._7 Parte_6
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._8 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe (tutti dipendenti di Enti
Locali già collocati in quiescenza ovvero ancora in servizio e prossimi al collocamento in quiescenza) citavano a giudizio davanti al Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del CP_1
1 Lavoro, deducendo che:
- erano stati tutti assunti prima del 2001 e - sulla base della normativa vigente in materia- avevano ( o avrebbero avuto) diritto alla liquidazione del TFS nella misura pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicata per il numero degli anni utili di servizio effettivi e riscattati;
- in base alla medesima normativa- i dipendenti dello stato assunti anteriormente al 2001, avevano invece diritto ad un'indennità di buonuscita percepita in misura pari a 1/12 dell'80% della retribuzione mensile dell'ultimo giorno di servizio comprensiva di 13a e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili fino alla cessazione.
Argomentavano quindi, che tale disciplina normativa comportava una ingiustificata disparità di trattamento in quanto il maggiore divisore previsto per i dipendenti degli Enti Locali determinava una rilevante diminuzione della quota unitaria da moltiplicare per il numero degli anni utili ai fini del calcolo, con la conseguenza che, a parità di retribuzione, di contributi versati e di anni utili ai fini del calcolo, il TFS dei dipendenti degli Enti Locali era significativamente inferiore rispetto a quello dei dipendenti statali.
Rilevavano, infine che la modalità di calcolo sulla base della quale l' resistente aveva CP_2
provveduto o avrebbe provveduto alla liquidazione del TFS rinveniva la sua fonte direttamente nella normativa primaria e, segnatamente, nella legge 8 marzo 1968, n. 152, e pertanto sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 per violazione, in particolare, degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.
Concludevano dunque chiedendo che, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità suindicata, il Tribunale accertasse il diritto dei ricorrenti a vedersi calcolare il TFS sulla base delle modalità più favorevoli previste per i dipendenti statali e, per l'effetto, condannasse l' alla liquidazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti sulla base CP_1
delle modalità più favorevoli previste per i dipendenti statali, nonché, esclusivamente in favore dei ricorrenti che avevano già percepito parte degli importi, alla corresponsione delle somme risultanti dalla disposta riliquidazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
, ritualmente costituitosi in giudizio eccepiva l'insussistenza dell'interesse ad agire della CP_1
ricorrente ancora in servizio e la nullità del ricorso e contestava la rilevanza e la Pt_5
fondatezza della questione di legittimità costituzionale invocata.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
2 E' pacifico in atti e condiviso dal giudicante che alla luce della corretta e univoca interpretazione del sistema normativo attualmente vigente il calcolo le indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici assunti ante 2001 che ( come gli odierni ricorrenti) non abbiano optato per il diverso regime del TFR, debba essere effettuato con le modalità - diverse per i dipendenti Statali e i dipendenti degli enti pubblici- indicate in ricorso e cioè:
- nella misura pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicata per il numero degli anni utili di servizio effettivi e riscattati, quanto al TFS spettante dipendenti degli enti pubblici;
- in misura pari a 1/12 dell'80% della retribuzione mensile dell'ultimo giorno di servizio comprensiva di 13a e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili fino alla cessazione, quanto al premio di fine servizio spettante ai dipendenti statali.
I suddetti criteri di calcolo sono previsti, per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, la quale all'art. 4 dispone: “Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto”.
I ricorrenti hanno fondato il ricorso sulla ritenuta illegittimità costituzionale della suddetta normativa, lamentando il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
La questione è manifestamente infondata.
Rispetto alla dedotta violazione dell'art 3 Costituzione, la prospettazione dei ricorrenti secondo cui la disparità di trattamento derivante dalla diversità dei criteri di calcolo dell'indennità di fine rapporto sarebbe ingiustificata per il solo fatto che un “medesimo istituto” di un unitario sistema costituito dal pubblico impiego sarebbe disciplinato diversamente è contraddetta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale,
La Corte ha infatti chiarito che “In linea generale, va ricordato che, come già precisato da questa
Corte, «[l]e indennità di fine rapporto, pur nella differente configurazione che hanno assunto nel volgere degli anni, si atteggiano come "una categoria unitaria connotata da identità di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo" (sentenza n. 243 del 1993, punto 5. del
Considerato in diritto). L'evoluzione normativa, "stimolata dalla giurisprudenza costituzionale"
3 (sentenza n. 243 del 1993, punto 4. del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti"» (sentenza n. 159 del 2019).
Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva.
Tuttavia la comune matrice non implica necessariamente una totale uniformità di disciplina.
Ciascuna figura di indennità, ritagliata nel settore lavoristico cui accede, non può che mantenere caratteristiche proprie e peculiari, legate a quel settore, con conseguente coesistenza «di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento» (sentenza n. 458 del 2005), senza che ciò naturalmente trasmodi nella negazione dei tratti fondamentali testé indicati” ( così Corte
Costituzionale sentenza n. 0258 del 2022 in motivazione).
La Corte ha concluso “In definitiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può che spettare al legislatore la previsione di discipline ragionevolmente differenziate delle singole figure di indennità di fine rapporto, in considerazione del complessivo contesto in cui esse vanno
a inserirsi e dell'evoluzione normativa che punta ad armonizzarle, ferma restando, in una prospettiva più generale, la loro riconduzione a una comune matrice unitaria, di natura previdenziale, che questa Corte ha costantemente riconosciuto. La conseguente discrezionalità del legislatore si apprezza particolarmente proprio nel settore del lavoro pubblico, caratterizzato, come già accennato, da un percorso di graduale passaggio dal precedente regime di TFS, che ancor oggi sopravvive, e che risulta regolato proprio dalle norme dettate dal d.P.R.
n. 1032 del 1973, a quello del TFR, «tuttora ritagliato all'interno del medesimo regime pubblicistico che connotava il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni prima della privatizzazione dello stesso» ( sempre sentenza n. 0258 del 2022).
In precedenza la Corte, chiamata a valutare proprio la questione della parità di trattamento del trattamento retributivo dei dipendenti degli enti locali e dei dipendenti statali ha avuto modo di affermare che : “E' di competenza del legislatore valutare l'opportunità del mantenimento di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ma tale discrezionalità incontra un primo
4 limite nel principio di uguaglianza, nel senso che nonostante le diverse articolazioni normative i trattamenti di fine lavoro nel pubblico impiego debbono comunque essere equivalenti … Ma è subito da precisare che se il vincolo che il principio di eguaglianza impone al legislatore di osservare riguarda l'equivalenza dei vari trattamenti di fine lavoro, anche la valutazione normativa diretta a vagliare il rispetto o meno di tale principio deve analogamente riferirsi soltanto ai risultati complessivi dei vari meccanismi e non può invece limitarsi a singole disposizioni, avulse dalla specifica disciplina in cui ciascuna di esse si colloca” ( così Corte Cost
Sentenza. num. 0220 del 1988)
Secondo la Corte, dunque, posto che la violazione dell'art. 3 della Costituzione presuppone una parità di situazioni, il raffronto fra i diversi sistemi di disciplina delle indennità di fine rapporto, non può essere limitato ai singoli e specifici aspetti ma deve necessariamente coinvolgere il complessivo trattamento retributivo e contributivo.
Nel caso di specie, le allegazioni contenute in ricorso sono limitate alle differenze relative ai soli criteri di calcolo della indennità di fine rapporto, senza alcun riferimento al trattamento retributivo e contributivo complessivo, il che esclude la fondatezza della prospettata questione di costituzionalità, anche alla luce delle specifiche allegazioni effettuate da le pagg 6 e 7 della CP_1
memoria di costituzione, allegazioni che invece inseriscono la diversa disciplina dei criteri di calcolo dell'indennità oggetto di causa nell'ambito di una diversificata disciplina relativa ad altri rilevanti aspetti del rapporto.
Ugualmente è a dirsi per la violazione degli artt. 36 e 38 Cost, in quanto la dedotta non adeguatezza della retribuzione non risulta ancorata ad uno specifico parametro oggettivo, non essendo qualificabile come tale il TFS riconosciuto agli impiegati Statali.
In definitiva il ricorso è infondato.
La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 15 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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