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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 12/01/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 713/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057433 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13239/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490057433, emesso da Roma Capitale in data 4 ottobre 2024 e notificato il 21 ottobre 2024, relativo a TARI e TEFA per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per un importo complessivo richiesto pari a euro 6.135,00.
L'avviso ha riguardato l'utenza riferita all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, censito al foglio 623, particella 298, subalterno 505, categoria catastale C/1, contestando l'omessa dichiarazione ai fini TARI.
La ricorrente ha dedotto, con il ricorso introduttivo, il difetto di legittimazione passiva, rappresentando che l'immobile è stato alienato in data 8 maggio 2018 alla società Società_1 S.r.l., giusto atto di compravendita a rogito del Notaio Nominativo_1, repertorio n. 12.778, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 in data 14 maggio 2018.
In pendenza del giudizio, la ricorrente ha depositato istanza di autotutela in data 12 dicembre 2024, nonché note scritte e memorie difensive, insistendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita Roma Capitale, depositando controdeduzioni, con le quali ha dato atto che, a seguito del riesame in autotutela, ha riconosciuto che la violazione è risultata riferibile esclusivamente al periodo 1° gennaio 2018 – 8 maggio 2018, comunicando l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112490057433 con provvedimento prot. U250700208711 del 25 luglio 2025.
Successivamente, Roma Capitale ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 112590058482 in data 1° agosto 2025, rideterminando l'importo dovuto in euro 544,00, limitatamente al periodo antecedente al trasferimento di proprietà.
Le parti hanno, quindi, preso atto che l'atto originariamente impugnato è stato superato e sostituito dall'intervento in autotutela.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che, nel corso del giudizio, Roma Capitale ha esercitato il potere di autotutela, annullando parzialmente l'avviso di accertamento impugnato e provvedendo alla sua integrale sostituzione con un nuovo atto, fondato su presupposti diversi e limitato a un periodo temporalmente circoscritto.
Tale condotta ha determinato il venire meno dell'interesse della ricorrente alla decisione sul ricorso, poiché
l'atto originariamente impugnato non ha più prodotto effetti giuridici.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Giudice ritiene che esse debbano essere poste a carico di Roma Capitale, e liquidate come in dispositivo, in quanto l'intervento in autotutela è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessario il giudizio per ottenere la tutela delle ragioni della contribuente.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
RO ME
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 713/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057433 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13239/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490057433, emesso da Roma Capitale in data 4 ottobre 2024 e notificato il 21 ottobre 2024, relativo a TARI e TEFA per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per un importo complessivo richiesto pari a euro 6.135,00.
L'avviso ha riguardato l'utenza riferita all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, censito al foglio 623, particella 298, subalterno 505, categoria catastale C/1, contestando l'omessa dichiarazione ai fini TARI.
La ricorrente ha dedotto, con il ricorso introduttivo, il difetto di legittimazione passiva, rappresentando che l'immobile è stato alienato in data 8 maggio 2018 alla società Società_1 S.r.l., giusto atto di compravendita a rogito del Notaio Nominativo_1, repertorio n. 12.778, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 in data 14 maggio 2018.
In pendenza del giudizio, la ricorrente ha depositato istanza di autotutela in data 12 dicembre 2024, nonché note scritte e memorie difensive, insistendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita Roma Capitale, depositando controdeduzioni, con le quali ha dato atto che, a seguito del riesame in autotutela, ha riconosciuto che la violazione è risultata riferibile esclusivamente al periodo 1° gennaio 2018 – 8 maggio 2018, comunicando l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112490057433 con provvedimento prot. U250700208711 del 25 luglio 2025.
Successivamente, Roma Capitale ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 112590058482 in data 1° agosto 2025, rideterminando l'importo dovuto in euro 544,00, limitatamente al periodo antecedente al trasferimento di proprietà.
Le parti hanno, quindi, preso atto che l'atto originariamente impugnato è stato superato e sostituito dall'intervento in autotutela.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che, nel corso del giudizio, Roma Capitale ha esercitato il potere di autotutela, annullando parzialmente l'avviso di accertamento impugnato e provvedendo alla sua integrale sostituzione con un nuovo atto, fondato su presupposti diversi e limitato a un periodo temporalmente circoscritto.
Tale condotta ha determinato il venire meno dell'interesse della ricorrente alla decisione sul ricorso, poiché
l'atto originariamente impugnato non ha più prodotto effetti giuridici.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Giudice ritiene che esse debbano essere poste a carico di Roma Capitale, e liquidate come in dispositivo, in quanto l'intervento in autotutela è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessario il giudizio per ottenere la tutela delle ragioni della contribuente.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
RO ME