TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/05/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 399/2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. CACIOLLI ALESSANDRO, Parte_1 C.F._1 presso il cui Studio ha eletto domicilio e
, c.f. C.F. , con gli avv. SALVATORE ITALO Parte_2 C.F._2
ACCARDI e ANNA MARIA DELVECCHIO, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19/3/2025, e , Parte_1 Parte_2
sposati con matrimonio celebrato con rito concordatario, in Calenzano in data 13.07.2014 trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune - Anno 2014 – Numero 14 – Parte
II - Serie A – Ufficio 1- hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli in data 22.01.2012, Per_1
in data 09.08.2016 e nato in [...] in data [...]; (2) che i coniugi hanno Per_2 Per_3
adibito a propria casa coniugale un appartamento di civile abitazione posto in Prato Via
1 Ardengo Soffici, n.19, int.3, di proprietà esclusiva della;
(3) che la comunione Parte_1
spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno negli ultimi mesi per incompatibilità caratteriali.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) I ORi e si impegnano a rispettare, a eseguire il piano Parte_2 Parte_1 genitoriale allegato al presente ricorso contrassegnato con il n. 04 e controfirmato da entrambi che disciplina più dettagliatamente il rapporto tra i genitori e quello tra gli stessi e i figli e di cui in prosieguo si trascrivono i punti più salienti.
2) I figli , e saranno affidati in modo condiviso ad Persona_4 Persona_5 Persona_6 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre.
I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con i figli e una comunicazione regolare con l'altro genitore e ad essere collaborativi tra loro.
In particolare i genitori, al fine di compiutamente assistere i figli, anche dal punto di vista delle esigenze scolastiche, si impegnano a dotarsi di apposita “app” che l'istituto scolastico mette a disposizione dei genitori per ogni comunicazione afferente alla prole.
3) Il OR ha già lasciato, in accordo con la ORa , la casa Parte_2 Parte_1 coniugale posta in Prato via Ardengo Soffici n. 19 ed è andato provvisoriamente ad abitare in Prato via Zarini, 215 presso i propri genitori, in attesa di reperire e di sistemarsi in una propria autonoma abitazione, il cui costo prevedibile è di € 550,00/600,00 per un bilocale.
4) In esecuzione dell'obbligo di versare un contributo al mantenimento dei figli, il OR
[...]
operaio metalmeccanico, verserà direttamente alla ORa , per quanto Pt_2 Parte_1 attiene alle spese ordinarie, l'importo mensile di € 200,00 per ogni figlio e, quindi, complessivamente
l'importo di € 600,00 quale contributo al mantenimento dei tre figli.
Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese sul c.c. presso la banca Intesa Sanpaolo SPA intestato alla SI.ra con il seguente Iban: Parte_1
[...].
Tale obbligo decorre immediatamente, alla firma del presente.
L'importo è rivalutabile annualmente a far data dal primo settembre di ogni anno, con base la variazione istat intervenuta dall'agosto al luglio di ogni anno, a partire dal settembre 2025.
L'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla madre SI.ra . Parte_1
2 Le spese straordinarie, da intendersi quelle individuate nelle linee guida CNF del 2017 e nel protocollo
468/19 del tribunale di Prato, saranno sostenute, nella misura del 50% ciascuno, da entrambi i genitori, salvo quanto meglio specificato nel piano genitoriale allegato.
5) La regolamentazione dei giorni in cui i figli staranno con i genitori è fissata nel piano genitoriale allegato e che qui in appresso, in via comunque prevalente, viene sintetizzato nel modo seguente:
PIANO SETTIMANALE DI BASE:
- i due giorni base di prelievo sono il lunedì ed il giovedì: in tali giorni, nelle ore 16,30- 21,00, preferibilmente dall'uscita della scuola, i figli staranno con il padre, salvo quanto in appresso più specificatamente precisato. figli saranno prelevati dal padre e consumeranno la cena con il padre il quale avrà cura di riportarli dalla madre.
Si precisa che nel periodo non scolastico non estivo (compreso il periodo delle vacanze natalizie e pasquali), i figli staranno con il padre fino alle ore 21,30. Mentre, nel periodo non scolastico estivo i figli staranno con il padre fino alle ore 22,30.
In caso di necessità o di altre particolari condizioni (cattive condizioni atmosferiche o altre situazioni di necessità) il padre si renderà disponibile ad accompagnare i figli a scuola.
Qualora un figlio dovesse avere gli allenamenti sportivi, o altri impegni continuativi e costanti, in un giorno settimanale diverso dai due giorni di base sopra indicati, esso sarà uno dei due giorni base, sostituendo uno degli altri due giorni.
Nella settimana che si conclude con il week end durante il quale i figli stanno con la madre, questi ultimi, dopo essere stati prelevati dal padre alle ore 16,30, pernotteranno, nei due giorni base (che potranno anche essere consecutivi), con il medesimo presso la propria attuale e provvisoria abitazione
o presso una futura, diversa, sistemazione. Conseguentemente, la mattina successiva al pernottamento, il padre li accompagnerà a scuola.
Nella settimana che si conclude con il week end durante il quale i figli staranno con il padre, rimane fermo il piano settimanale di base, per cui i figli staranno con il padre il lunedì e il giovedì, dalle ore
16,30 alle ore 21,00 dopo avere cenato.
PIANO BASE DEL WEEK END
Nei week end i figli staranno interamente con un genitore e poi con l'altro.
In particolare un intero week end staranno con la madre.
Il successivo week end il padre preleverà i figli venerdì alle ore 18:30 e li riporterà la domenica alle ore 21,00 , dopo aver cenato.
3 E così alternativamente di settimana in settimana.
PIANO DELLE FESTIVITÀ DI NATALE E PASQUA:
- La vigilia di degli anni dispari i figli staranno con il padre, mentre il giorno di AT Per_7 staranno con la madre e continueranno a stare con lei fino a tutto il 30 dicembre;
- Il 31 dicembre, sempre degli anni dispari, il giorno successivo primo gennaio e fino al giorno dell'Epifania ore 21,00 i figli staranno con il padre.
Il successivo anno i genitori invertiranno i suddetti giorni e così alternativamente ogni anno.
Sempre negli anni dispari il giorno di i figli staranno con il padre, mentre il giorno di Per_8
UE staranno con la madre.
Il successivo anno i genitori invertiranno i suddetti giorni e così alternativamente ogni anno.
Nel residuo periodo delle vacanze pasquali rimane fermo e sarà rispettato il piano base settimanale;
PIANO DI ALTRE RICORRENZE:
Compleanno del padre e festa del padre: quest'ultimo gestirà tali giorni nel rispetto delle esigenze scolastiche e delle necessità dei figli. I genitori si rendono disponibili ad accordarsi circa gli orari e le modalità.
Compleanno della mamma e festa della mamma: ella gestirà tali giorni nel rispetto delle esigenze scolastiche e delle necessità dei figli. I genitori si rendono disponibili ad accordarsi circa gli orari e le modalità.
Tutte le altre festività (Carnevale, Festa della Liberazione, Giorno del Lavoro, Festa della Repubblica,
Festa Santo Patrono, Halloween, Festa dell'Immacolata): i figli trascorreranno tali festività, salvo accordi opportuni diversi secondo le necessità, seguendo il piano base settimanale.
PIANO DELLE FERIE
Dal 1° agosto al 15 agosto degli anni dispari i figli staranno con la madre e dal 16 agosto al 31 agosto staranno con il padre. L'anno successivo i genitori si scambieranno i giorni e così alternativamente ogni anno.
Tuttavia, qualora si manifestino motivate esigenze (di lavoro, di salute, ecc.) tale ripartizione potrà essere modificata dai genitori con accordo da prendere entro il 15 giugno di ogni anno.
Nei restanti giorni delle vacanze estive rimane fermo e sarà rispettato il piano base settimanale;
6) I genitori condivideranno le principali decisioni.
- Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando essi si trovino presso di lui.
4 - Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei figli ed informerà al più presto possibile l'altro genitore.
- Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
- Ogni genitore ha l'autorità autonoma di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano dei figli.
7) I coniugi, con il rispetto e con l'esecuzione delle presenti condizioni, danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere, salvo quanto qui concordato, alcunché dall'altro a nessun titolo e si danno eventuale reciproco richiesto consenso al rilascio del passaporto.
8) I genitori si impegnano a non assumere comportamenti impulsivi, minacciosi, offensivi, né ad avere atteggiamenti di presunta superiorità culturale e intellettuale, né a mettere in cattiva luce l'altro genitore, accusando, per esempio, di essere ignorante, che non capisce niente di scuola, che non sa aiutare i figli nei compiti, ecc.
Inoltre si impegnano espressamente a non assumere, specie in presenza dei minori, atteggiamenti aggressivi, incontrollati ed offensivi e a rapportarsi in modo sereno e conciliante, consentendo così un regolare e proficuo rapporto genitori-figli.
A tale fine, e sempre nell'interesse dei figli, si impegnano, altresì, a non tenere bloccato su whatsapp il numero dell'altro genitore e a non utilizzare i figli per inviare comunicazioni all'altro genitore.
In caso di ripetute offese o di comportamenti palesemente e gravemente inadeguati di un genitore verso l'altro, quest'ultimo, potrà rivolgersi al Giudice perché possano prendersi i provvedimenti idonei ad evitare pregiudizi per i figli.
9) Si precisa che la SI.ra risulta attualmente esclusiva proprietaria del seguente Parte_1 bene immobile:
- bene immobile, costituito da appartamento posto in Prato via Ardengo Soffici, 19, rappresentato al
Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio di mappa 92, particelle 672, subalterni 12 e 93, con diritto alle unità comuni rappresentate al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio di mappa 92, particelle 672, subalterni 162, 165, 169, 173.”
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
5 Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse dei minori ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie, tenuto conto della capacità reddituale delle parti.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 • Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, sposati con matrimonio concordatario contratto in Calenzano in data
[...]
13.07.2014 trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune all' Anno 2014
Numero 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
• Omologa l'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
1) I ORi e si impegnano a rispettare, a eseguire il piano Parte_2 Parte_1
genitoriale allegato al presente ricorso contrassegnato con il n. 04 e controfirmato da entrambi che disciplina più dettagliatamente il rapporto tra i genitori e quello tra gli stessi e i figli e di cui in prosieguo si trascrivono i punti più salienti.
2) I figli , e saranno affidati in modo condiviso Persona_4 Persona_5 Persona_6
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre.
I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con i figli e una comunicazione regolare con l'altro genitore e ad essere collaborativi tra loro.
In particolare i genitori, al fine di compiutamente assistere i figli, anche dal punto di vista delle esigenze scolastiche, si impegnano a dotarsi di apposita “app” che l'istituto scolastico mette a disposizione dei genitori per ogni comunicazione afferente alla prole.
3) Il OR ha già lasciato, in accordo con la ORa , la casa Parte_2 Parte_1
coniugale posta in Prato via Ardengo Soffici n. 19 ed è andato provvisoriamente ad abitare in Prato via Zarini, 215 presso i propri genitori, in attesa di reperire e di sistemarsi in una propria autonoma abitazione, il cui costo prevedibile è di € 550,00/600,00 per un bilocale.
4) In esecuzione dell'obbligo di versare un contributo al mantenimento dei figli, il OR
, operaio metalmeccanico, verserà direttamente alla ORa Parte_2 Parte_1
, per quanto attiene alle spese ordinarie, l'importo mensile di € 200,00 per ogni figlio
[...]
e, quindi, complessivamente l'importo di € 600,00 quale contributo al mantenimento dei tre figli.
Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese sul c.c. presso la banca Intesa Sanpaolo SPA intestato alla SI.ra con il seguente Parte_1
Iban: [...].
Tale obbligo decorre immediatamente, alla firma del presente.
7 L'importo è rivalutabile annualmente a far data dal primo settembre di ogni anno, con base la variazione istat intervenuta dall'agosto al luglio di ogni anno, a partire dal settembre 2025.
L'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla madre SI.ra . Parte_1
Le spese straordinarie, da intendersi quelle individuate nelle linee guida CNF del 2017 e nel protocollo 468/19 del tribunale di Prato, saranno sostenute, nella misura del 50% ciascuno, da entrambi i genitori, salvo quanto meglio specificato nel piano genitoriale allegato.
5) La regolamentazione dei giorni in cui i figli staranno con i genitori è fissata nel piano genitoriale allegato e che qui in appresso, in via comunque prevalente, viene sintetizzato nel modo seguente:
PIANO SETTIMANALE DI BASE:
- i due giorni base di prelievo sono il lunedì ed il giovedì: in tali giorni, nelle ore 16,30- 21,00, preferibilmente dall'uscita della scuola, i figli staranno con il padre, salvo quanto in appresso più specificatamente precisato. figli saranno prelevati dal padre e consumeranno la cena con il padre il quale avrà cura di riportarli dalla madre.
Si precisa che nel periodo non scolastico non estivo (compreso il periodo delle vacanze natalizie e pasquali), i figli staranno con il padre fino alle ore 21,30. Mentre, nel periodo non scolastico estivo i figli staranno con il padre fino alle ore 22,30.
In caso di necessità o di altre particolari condizioni (cattive condizioni atmosferiche o altre situazioni di necessità) il padre si renderà disponibile ad accompagnare i figli a scuola.
Qualora un figlio dovesse avere gli allenamenti sportivi, o altri impegni continuativi e costanti, in un giorno settimanale diverso dai due giorni di base sopra indicati, esso sarà uno dei due giorni base, sostituendo uno degli altri due giorni.
Nella settimana che si conclude con il week end durante il quale i figli stanno con la madre, questi ultimi, dopo essere stati prelevati dal padre alle ore 16,30, pernotteranno, nei due giorni base (che potranno anche essere consecutivi), con il medesimo presso la propria attuale e provvisoria abitazione o presso una futura, diversa, sistemazione.
Conseguentemente, la mattina successiva al pernottamento, il padre li accompagnerà a scuola.
Nella settimana che si conclude con il week end durante il quale i figli staranno con il padre, rimane fermo il piano settimanale di base, per cui i figli staranno con il padre il lunedì e il giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 21,00 dopo avere cenato. 8 PIANO BASE DEL WEEK END
Nei week end i figli staranno interamente con un genitore e poi con l'altro.
In particolare un intero week end staranno con la madre.
Il successivo week end il padre preleverà i figli venerdì alle ore 18:30 e li riporterà la domenica alle ore 21,00 , dopo aver cenato.
E così alternativamente di settimana in settimana.
PIANO DELLE FESTIVITÀ DI NATALE E PASQUA:
- La vigilia di degli anni dispari i figli staranno con il padre, mentre il giorno di Per_7
AT staranno con la madre e continueranno a stare con lei fino a tutto il 30 dicembre;
- Il 31 dicembre, sempre degli anni dispari, il giorno successivo primo gennaio e fino al giorno dell'Epifania ore 21,00 i figli staranno con il padre.
Il successivo anno i genitori invertiranno i suddetti giorni e così alternativamente ogni anno.
Sempre negli anni dispari il giorno di i figli staranno con il padre, mentre il giorno Per_8
di UE staranno con la madre.
Il successivo anno i genitori invertiranno i suddetti giorni e così alternativamente ogni anno.
Nel residuo periodo delle vacanze pasquali rimane fermo e sarà rispettato il piano base settimanale;
PIANO DI ALTRE RICORRENZE:
Compleanno del padre e festa del padre: quest'ultimo gestirà tali giorni nel rispetto delle esigenze scolastiche e delle necessità dei figli. I genitori si rendono disponibili ad accordarsi circa gli orari e le modalità.
Compleanno della mamma e festa della mamma: ella gestirà tali giorni nel rispetto delle esigenze scolastiche e delle necessità dei figli. I genitori si rendono disponibili ad accordarsi circa gli orari e le modalità.
Tutte le altre festività (Carnevale, Festa della Liberazione, Giorno del Lavoro, Festa della
Repubblica, Festa Santo Patrono, Halloween, Festa dell'Immacolata): i figli trascorreranno tali festività, salvo accordi opportuni diversi secondo le necessità, seguendo il piano base settimanale.
PIANO DELLE FERIE
Dal 1° agosto al 15 agosto degli anni dispari i figli staranno con la madre e dal 16 agosto al
31 agosto staranno con il padre. L'anno successivo i genitori si scambieranno i giorni e così alternativamente ogni anno. 9 Tuttavia, qualora si manifestino motivate esigenze (di lavoro, di salute, ecc.) tale ripartizione potrà essere modificata dai genitori con accordo da prendere entro il 15 giugno di ogni anno.
Nei restanti giorni delle vacanze estive rimane fermo e sarà rispettato il piano base settimanale;
6) I genitori condivideranno le principali decisioni.
- Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando essi si trovino presso di lui.
- Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei figli ed informerà al più presto possibile l'altro genitore.
- Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
- Ogni genitore ha l'autorità autonoma di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano dei figli.
7) I coniugi, con il rispetto e con l'esecuzione delle presenti condizioni, danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere, salvo quanto qui concordato, alcunché dall'altro a nessun titolo e si danno eventuale reciproco richiesto consenso al rilascio del passaporto.
• Prende altresì atto dell'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
8) I genitori si impegnano a non assumere comportamenti impulsivi, minacciosi, offensivi, né ad avere atteggiamenti di presunta superiorità culturale e intellettuale, né a mettere in cattiva luce l'altro genitore, accusando, per esempio, di essere ignorante, che non capisce niente di scuola, che non sa aiutare i figli nei compiti, ecc.
Inoltre si impegnano espressamente a non assumere, specie in presenza dei minori, atteggiamenti aggressivi, incontrollati ed offensivi e a rapportarsi in modo sereno e conciliante, consentendo così un regolare e proficuo rapporto genitori-figli.
10 A tale fine, e sempre nell'interesse dei figli, si impegnano, altresì, a non tenere bloccato su whatsapp il numero dell'altro genitore e a non utilizzare i figli per inviare comunicazioni all'altro genitore.
In caso di ripetute offese o di comportamenti palesemente e gravemente inadeguati di un genitore verso l'altro, quest'ultimo, potrà rivolgersi al Giudice perché possano prendersi i provvedimenti idonei ad evitare pregiudizi per i figli.
9) Si precisa che la SI.ra risulta attualmente esclusiva proprietaria del Parte_1
seguente bene immobile:
- bene immobile, costituito da appartamento posto in Prato via Ardengo Soffici, 19, rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio di mappa 92, particelle 672, subalterni 12 e 93, con diritto alle unità comuni rappresentate al Catasto Fabbricati di detto
Comune nel foglio di mappa 92, particelle 672, subalterni 162, 165, 169, 173.
• Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calenzano e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge;
• Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 7.05.2025.
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11