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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6654 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4130 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 07.07.2025 e vertente TRA (C.F. Parte_1
), con gli avvocati Sofia Pasquino e C.F._1
AN RV PARTE APPELLANTE E (P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con gli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 207/2020 del Tribunale di Velletri. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è la seguente: Nel procedimento identificato con R.G. 2306/2018, introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo in data 08.10.2018, otteneva dal Tribunale di Velletri, in data Controparte_1
18.09.2018, decreto ingiuntivo nei confronti del sig.
[...]
per la somma di € 18.220,66, oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda, oltre le spese di procedura liquidate in € 145,50 per esborsi, € 540,00 per compenso ex D.M. 55/2014 ed oltre accessori di legge.
1 La pretesa creditoria alla base dell'ingiunzione si fondava su un credito vantato originariamente da con cui Controparte_2 il sig. intratteneva il rapporto di conto corrente n. Pt_1
743824001, poi ceduto ad Controparte_1
Avverso tale decreto proponeva opposizione il sig. Pt_1 con atto di citazione del 08.11.2018 e nel giudizio si costituiva
CP_1
Considerato che si trattava di una controversia in materia oggetto di mediazione obbligatoria, all'udienza del 17.07.2019 il Giudice rinviava all'udienza del 28.01.2020, assegnando un termine di quindici giorni per il deposito della domanda di mediazione, che il sig. provvedeva a presentare in data Pt_1
18.07.2019. non compariva alla mediazione. CP_1
Alla successiva udienza parte opposta eccepiva l'improcedibilità della mediazione per mancata comparizione personale dell'opponente e il Giudice pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «a) dichiara l'opposizione improcedibile;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle controparti, liquidate per ciascuna difesa in euro 1.618,00 per compensi, oltre accessori di legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Improcedibilità dell'opposizione – partecipazione alla mediazione «L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2306/2018 proposta da
[...]
è improcedibile e tale va dichiarata, stante l'assenza Parte_1 dell'attore di persona all'incontro fissato dall'organismo di mediazione adito in assenza di una valida procura speciale esibita al mediatore e menzionata nel verbale dell'incontro. Invero, se a norma dell'art. 5 comma 2bis D. Lgs. 28/2010, come modificato dall'art. 84 D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013, “la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”, è necessario che a detto incontro partecipino le parti, atteso che in difetto di partecipazione nessun accordo può essere raggiunto. Ne consegue che quella interessata ad assolvere la condizione di procedibilità ha l'onere di parteciparvi non solo per ricevere dal mediatore le informazioni circa la funzione e le modalità del procedimento di mediazione, ma anche per esprimere le proprie determinazioni in merito alle questioni oggetto di lite. Tanto si desume dal dettato dell'art. 8 comma 1, che recita: “Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di
2 iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”. E', pertanto, di palmare evidenza che il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, sul presupposto che il dialogo informale e diretto tra parti e mediatore possa consentire di trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha, perciò, imposto alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. E' pur vero che la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque, e quindi anche dal proprio difensore, non rientrando la partecipazione all'incontro con il mediatore tra gli atti personalissimi;
tuttavia, occorre, a tal fine, il rilascio di una procura sostanziale, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, la quale non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato, neppure se il potere è conferito allo stesso professionista (v. Cass. civ., sez. III, 27.3.2019, n. 8473). Orbene, poiché nel caso di specie, nel verbale d'incontro si menziona una delega all'Avv. Tentori, peraltro nemmeno allegata al deposito telematico effettuato, e non una procura speciale notarile allo stesso conferita dall'opponente, la di lui assenza al primo incontro con il mediatore impone di ritenere non avverata la condizione di procedibilità dell'azione proposta. Né può invocarsi, in senso contrario, la disposizione dell'art. 8 comma 4bis -a tenore della quale dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 comma II c.p.c., e condannarla al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio all'entrata del bilancio dello stato - riguardando questa soltanto la parte che non è onerata ex lege all'esperimento della mediazione. Invero, la funzione deflattiva assegnata dal legislatore all'istituto della mediazione postula che la parte che ha l'onere di instaurare il procedimento deve non solo avviarlo, ma anche parteciparvi personalmente al fine di rendere possibile il raggiungimento dell'accordo (v. in tal senso, anche Trib. Firenze, sez. III, 21.4.2015; Trib. Reggio Emilia, 682/2017)». Spese «La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo, applicando i parametri minimi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 di cui al D.M. 55/2014, in considerazione dell'attività concretamente svolta e della natura della questione dirimente».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha Parte_1 così concluso:
“- previa dichiarazione di nullità o annullamento ed integrale riforma della qui gravata sentenza del Tribunale Civile di Velletri n. 207/2020:
3 I. - accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti portati nell'opposto decreto ingiuntivo;
II. - in via gradata, accertarsi e dichiararsi che, in relazione ai conti corrente n. 743824001 e n. 13624- 37 CP_2
) ed al contratto relativo alla carta di debito Parte_2
“DESIDERIA” o comunque denominata da parte opposta qui in contestazione e per cui è causa, la o in via Controparte_1 ulteriormente gradata, la ha violato la Controparte_2 normativa antiusura ex l. 108/1996, poiché ha fissato, per il conto corrente in parola, un Tasso Globale superiore al “Tasso Soglia” previsto dalla legge. III. - In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che l'opposta ha illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi (anatocismo), la commissione di massimo scoperto e l'applicazione del tasso del 10% a far data dal 01.02.2013, ed inoltre, che non è stato rilevato il saldo “0” (zero) alla data del 01.01.2002, o comunque, in via gradata, del 13.05.2004 quale saldo di partenza della rielaborazione, in sostituzione della somma a debito del correntista risultante dall'estratto conto alla medesima data, nonché il saldo zero alla data del 31/10/2016; non è stato applicato il saggio debitore contrattualmente pattuito ovvero di quello minore effettivamente applicato;
non è stato applicato il saggio creditore contrattualmente pattuito ovvero del maggiore effettivamente applicato dall'istituto di credito nel corso del rapporto di conto corrente;
andava computato il calcolo degli interessi senza ricorrere alla capitalizzazione trimestrale ovvero annuale degli stessi e pertanto, non è stata applicata la regola dell'interesse semplice;
è stata illegittimamente applicata e/o addebitata la cd. Commissione di Massimo Scoperto;
sono state applicate ed addebitate delle spese accessorie non contrattualmente pattuite;
non è stata applicata, ai fini della determinazione del computo degli interessi, la data operazione (data in cui realmente la banca perde/acquisisce la disponibilità giuridica del denaro), in luogo della data valuta. III. - Per l'effetto, accertare e dichiarare che la reale consistenza del debito dell'opponente, odierno appellante, nei confronti della è pari a “zero” o in subordine Controparte_2
è pari alla maggiore o minore somma che il sig. Giudice accerterà qualora dovesse ritenere fondate tutte o solo alcune delle eccezioni degli opponenti e che emergeranno dalla domandata C.T.U. o infine in estremo subordine, nella misura che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere giusta ed equa.
4 IV. - Per l'ulteriore effetto, rigettare l'avversa domanda di provvisoria esecutività del D.I. opposto e confermare l'ordinanza del giudice di primo grado, di sospensione della provvisoria esecutività del medesimo decreto ingiuntivo e di codesta Corte d'appello di sospensione dell'esecutività della qui gravata sentenza ed all'esito del giudizio di opposizione dichiararlo nullo e revocarlo, in uno con le spese e competenze in esso riconosciute, con ogni conseguente provvedimento di legge. V. - Accertare e dichiarare la nullità di tutti i contratti di conto corrente e/o finanziamento e/o carte di debito citate in narrativa e/o delle relative clausole contrattuali illecite, per violazione della normativa antiusura ex l. 108/1996, poiché la banca opposta ha fissato un Tasso Globale superiore al “Tasso Soglia” previsto dalla legge e per violazione delle norme sul divieto dell'anatocismo. VI. Per l'effetto, in via riconvenzionale, condannare la
o in via gradata la alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione, in favore dell'opponente, odierno appellante, di tutte le somme da questi illegittimamente pagate per interessi relativamente ai ridetti contratti di mutuo e/o finanziamento. VII. - In via estremamente gradata e salvo gravame, compensare i crediti così accertati dell'odierno opponente/appellante, con quanto eventualmente sarà accertato a credito della società opposta in corso di causa e, per l'eccedenza, condannare quest'ultima alla restituzione, in favore dello stesso sig. delle relative somme. X Pt_1
VIII. - Con vittoria di spese, diritti, onorari di entrambi i gradi di giudizio, dei quali i sottoscritti procuratori se ne dichiarano antistatari e refusione dei contributi unificati
- In via istruttoria e senza invertire l'onere della prova chiede ammettersi tutti i mezzi istruttori articolati in primo grado e reiterati in appello, ovvero: A. C.T.U. tecnica diretta ad accertare la reale entità del debito dovuto dagli opponenti in relazione ai conti corrente e per i periodi per cui è causa, escludendo, ai sensi dell'art. 1815 c.c., tutti gli interessi applicati dalla banca fino ad oggi o, comunque, in via gradata, escludendo l'applicazione della capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi sul capitale (anatocismo), la commissione di massimo scoperto, l'applicazione del tasso d'interesse al 10% sul saldo di conto, sostituendolo con il tasso legale sull'eventuale saldo debitore, come sopra opportunamente ricalcolato e quant'altro contestato in atti. Il C.T.U, inoltre, dovrà calcolare anche l'entità degli interessi, spese e quant'altro
5 illegittimamente pagato dall'opponente, relativamente ai contratti di mutuo e/o finanziamento stipulati tra le parti in causa e di cui in atti, stante il combinato disposto della l. 108/1996 e dell'art. 1815 Cod. Civ.. B. Ordinarsi ad e ad Controparte_1 CP_2
ex artt. 210 e 213 c.p.c., l'esibizione di tutti gli estratti
[...] analitici dei conti corrente e di tutta la documentazione contrattuale e contabile relativa ai conto corrente per cui è causa, utili alla quantificazione degli interessi totali calcolati a carico dell'opponente, a far data dal 1/1/2000 e sino ad oggi;
nonché l'esibizione degli originali di tutti i contratti per cui è causa, nonché di tutti i relativi estratti conto e documentazione contabile e contrattuale attestante l'entità degli interessi e delle spese pagati dall'opponente alla ed all Parte_2 CP_2
C. Ordinarsi alla e ad Controparte_1 CP_2
'esibizione di tutta la documentazione contrattuale relativa
[...] alla cessione dei crediti oggetto di causa. Salvis iuribus”. ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 207/2020 pronunciata dal Tribunale di Velletri;
In via gradata, nel merito, rigettare i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo svolti dal sig. in quanto inammissibili Pt_1
e/o infondati in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2306/2018, R.G. n. 6071/2018, del 18.09.2018 emesso dal Tribunale di Velletri.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. Sulla domanda riconvenzionale In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della societá in ordine alle domande Controparte_1 svolte in via riconvenzionale dal Sig. Pt_1
In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi
[...] indicati in narrativa.
6 In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig.
condannare la societá al pagamento Pt_1 Controparte_1 del minor importo ritenuto di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si chiede la verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss. della firma del Sig. apposta sul documento riconoscimento Pt_1 di debito (cfr. doc. n. 4 delle produzioni del fascicolo di parte allegate alla comparsa in primo grado). Contestualmente, si chiede che il Giudice adito ordini all'opponente ex art. 210 C.p.c. l'esibizione di scritture di comparazione - passaporto, documento d'identità, patente di guida - risalenti al periodo in cui è stato sottoscritto il contratto in parola, quali mezzi di prova necessari per l'espletamento di un giudizio comparativo da parte del consulente tecnico. Si chiede, altresì, che l'opponente, Sig. renda saggio Pt_1 grafico, sotto dettatura del Giudice adito. Si chiede che venga nominato un CTU grafologico, al fine di confrontare le scritture di comparazione con la firma apposta in calce documento sottoscritto dall'opponente Sig. (cfr. Pt_1 doc. n. 4 delle produzioni del fascicolo di parte allegate alla comparsa in primo grado). Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 07.07.2025 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: 1. – In via preliminare: nullita' della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c. e del combinato disposto dell'art. 101 c.p.c e degli artt. 24 e 111 della Costituzione. In primo luogo, l'appellante chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. e del combinato disposto dell'art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 della Costituzione. In particolare, il Giudice avrebbe pronunciato la sentenza nell'udienza del 28.01.2020, dichiarando l'improcedibilità della causa, in virtù di un'eccezione sollevata dalla controparte solo nel
7 corso della medesima udienza, impedendo all'odierno appellante di poter contraddire quanto eccepito e “nemmeno facendo precisare le conclusioni alle parti, così violando, anche, l'art. 101 c.p.c. e gli artt. 24 e 111 della Costituzione”. 2. - Violazione e falsa applicazione della l. N. 28/2010.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1392 del codice civile. Con il secondo motivo, il sig. lamenta l'erronea Pt_1 interpretazione dell'art. 8 L. n. 28/2010 data dal Giudice di prime cure, laddove si è ritenuto che la partecipazione dell'avvocato della parte istante, oggi appellante, sprovvisto di procura speciale notarile non fosse sufficiente per ritenere esperito il tentativo di mediazione obbligatoria. Secondo l'appellante il Tribunale sarebbe giunto ad un'interpretazione errata della disciplina in materia di mediazione, dando primaria rilevanza ad un criterio di interpretazione processualistico-formale e ritenendo così prevalente la funzione deflattiva della mediazione, trascurando invece “il carattere “non formale” che il procedimento di mediazione dovrebbe avere per facilitare l'incontro della volontà delle parti in funzione dell'accordo conciliativo”. Il tutto, sottolinea la parte, ha peraltro portato al paradosso
“di “punire” con l'improcedibilità della causa la parte presente, sebbene per delega, al primo incontro di mediazione (l'odierno appellante, ndr.), premiando parte appellata, che a quell'incontro non si è proprio presentata”. Inoltre, l'appellante rileva che, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 28/2010, “la sottoscrizione a mezzo di rappresentante non è espressamente esclusa, né è richiesto il previo conferimento di procura notarile a costui per la sottoscrizione in nome e conto della parte” e dunque, nell'ottica di escludere “formalismi inutili” nel procedimento di mediazione, non andrebbero imposti in via interpretativa ulteriori e non previsti adempimenti. Il Tribunale avrebbe altresì errato nell'interpretare la richiamata sentenza n. 8473/2019 della Corte di Cassazione, dalla quale emerge, contrariamente a quanto affermato nella decisione di primo grado, che “in sede di mediazione obbligatoria, non è necessario che l'eventuale delegato di una parte disponga di una procura speciale notarile, atteso che l'oggetto della controversia non ha natura strettamente personale e che, pertanto, può essere delegato anche un avvocato, purché munito della giusta “procura speciale sostanziale”, come appunto è avvenuto nel caso che ci occupa”.
8 3. - Nel merito, nullità del d.i. opposto per violazione dell'art. 633 c.p.c. Entrando nel merito del giudizio, sul quale il Giudice di prime cure non è giunto a pronunciarsi, l'appellante “ribadisce tutto quanto già dedotto ed eccepito in primo grado”, in particolare con riguardo alle date in cui hanno avuto origine il rapporto di conto corrente e il contratto relativo alla carta di debito oggetto di causa. Eccepisce, inoltre, l'appellante la carenza della
“certificazione, ex art. 50 T.U.B. dell'estratto conto posto a fondamento del D.I.”, che risulta in ogni caso “inveritiero, carente e del tutto inattendibile”, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto. 4. In via gradata, insussistenza del credito azionato. Parte appellante procede dunque ad inquadrare i predetti rapporti instaurati con la e, segnatamente, l'utilizzo Controparte_1 della carta di pagamento c.d. revolving, riportando le vicende che hanno portato l'attenzione su alcune “anomalie funzionali e gestionali” del credit revolving. Viene poi ricostruito il quadro normativo – giurisprudenziale in materia di usura e anatocismo, attraverso il richiamo della normativa di riferimento e delle istruzioni della Banca d'Italia. Infine, l'appellante ripercorre la giurisprudenza di legittimità e di merito di riferimento. Il tutto al fine di dimostrare l'illegittimità della pretesa creditoria alla base del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, la quale sarebbe “il frutto della violazione, da parte dell'opposta, della l. 108/1996 (legge antiusura) e, comunque, dell'applicazione sullo scoperto di detto conto corrente, di interessi anatocistici a capitalizzazione trimestrale e delle commissione di massimo scoperto, di cui se ne contesta la legittimità, nonché di tutte le ulteriori clausole illegittime”. In ogni caso, il sig. ribadisce la nullità del contratto Pt_1 relativo alla carta di debito e al finanziamento contestati, in ragione della violazione della normativa antiusura di cui alla L. n. 108/1996.
§ 5. — L'appello è fondato quanto al secondo motivo. In particolare, l'appello è stato proposto prima dell'emanazione della sentenza delle S.U. n. 19596 del 18/09/2020 secondo la quale: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-
9 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Tuttavia, già nel secondo motivo di appello, il aveva Pt_1 comunque rilevato il paradosso derivante dall'interpretazione seguita dal primo giudice, che nel richiedere la procura speciale da parte dell'opponente, è giunto a “punire” con l'improcedibilità della causa la parte presente, sebbene per delega, al primo incontro di mediazione, ossia l'odierno appellante, premiando parte appellata, che a quell'incontro non si è proprio presentata. Ritiene il Collegio che, mediante la riportata censura, sia stata dedotta proprio la ragione fattuale che ha determinato l'affermazione del principio affermato dalla S.U. nella citata sentenza, e che ha poi determinato l'introduzione dell'art. 5 bis al d.lgs. n. 28 del 2010, ossia la mancata attivazione della parte opposta, che ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, del tentativo di mediazione. Il motivo va, dunque, accolto, dovendo pertanto riformarsi la sentenza impugnata in relazione alla dichiarata improcedibilità dell'opposizione, atteso che la mancanza di procura speciale da parte dell'opponente non poteva determinare l'improcedibilità del giudizio di opposizione, rilevando, semmai, la mancata attivazione da parte dell'opposta, che però il giudice di primo grado non ha rilevato. Non può tuttavia accogliersi la domanda avanzata dalla parte appellante solo nelle note conclusive depositate il 6.7.2025 volta a: “I. - preliminarmente, accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità dell'avversa domanda monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo de quo”, atteso che la domanda è nuova rispetto alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, tra le quali detta domanda non risulta formulata. Ciò premesso, è fondato il motivo relativo alla carenza della prova della sussistenza del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, che, va ricordato, aveva ad oggetto il saldo negativo per € 18.220,66 relativo al rapporto di conto corrente n. 743824001, intrattenuto dal con poi Pt_1 Controparte_2 ceduto ad Controparte_1
10 Invero, a corredo della domanda proposta in via monitoria la parte opposta, odierna appellata, ha depositato: 1)la copia di un contratto in data 13 (o 19).
5.2004 peraltro priva dell'indicazione degli elementi identificativi e degli interessi pattuiti, e contenente solo le condizioni generali di contratto;
2) l'estratto conto dal 1.8.2008 al 31.10.2016 certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B.. Nel costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal la società opposta, odierna Pt_1 appellata, si è limitata a produrre la copia di una lettera apparentemente in data 30.1.2006 alla Banca di Roma S.p.A. contenente la richiesta di dilazionamento del debito di euro 12,518,54 ma relativo ad altro rapporto, in c/c 13624.03. Alla prima udienza di comparizione davanti al Tribunale di Velletri in data 4.4.2019 l'opponente, odierno appellante, ha dichiarato: “che la copia dell'atto di riconoscimento del debito prodotto ex adverso è un documento artefatto, di chiede ordinarsi l'esibizione dell'originale”. Con ordinanza del 17.7.2019 il giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione rilevando: “ritenuto che non sussistono i presupposti per l'esercizio del potere discrezionale conferito dall'art. 648 c.p.c., avuto riguardo al fatto che non risulta provato che il rapporto n. 743824001 sia quello consacrato nel doc. sub 5 del fascicolo monitorio - riprodotto nel presente giudizio d'opposizione - sul cui frontespizio non è dato leggere alcuna numerazione, nonché alla mancata produzione dell'estratto conto dall'accensione sino alla voltura a sofferenza;
né sovviene il documento sub 4, avente questo ad oggetto la richiesta di dilazione del debito maturato in un diverso rapporto (precisamente c/c 13624.03)”; il giudice ha quindi assegnato il termine per la proposizione dell'istanza di mediazione ed ha rinviato per la verifica della procedibilità all'udienza del 28.1.2020; a detta udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la sentenza impugnata. Ne consegue che l'opposta, a fronte della contestata applicazione di interessi anatocistici illegittimi ed interessi superiori al tasso soglia di usura, non ha provato, mediante la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto, la formazione del primo saldo negativo di oltre 10.000,00 euro risultante alla data del 1.8.2008. D'altra parte, l'estratto conto ex art. 50 TUB depositato in sede monitoria non può sostituire ai fini probatori gli estratti conto trimestrali dalla data del 1.8.2008 fino alla fine del rapporto, di talché non sarebbe neppure possibile calcolare, partendo dal saldo zero, il saldo del conto corrente,
11 eventualmente depurato dell'anatocismo e degli interessi sopra soglia che l'opponente ha contestato, in mancanza, oltretutto, di un testo contrattuale riferibile al conto corrente n. 743824001, posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo. In sostanza, esclusa l'efficacia probatoria del riconoscimento di debito per le ragioni già esposte dal primo giudice e ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di verificazione avanzata dall'appellata per la prima volta nel presente giudizio di appello, ed in mancanza della produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto nonché del documento contrattuale iniziale, l'opposta ha prodotto solo l'estratto conto ex art. 50 TUB, come tale insufficiente a costituire la prova del credito per la somma oggetto dell'ingiunzione. Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato. La domanda riconvenzionale di restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalla domanda reiterata Pt_2 dall'appellante nei confronti della società cessionaria appellata nel presente giudizio di appello, è inammissibile. In proposito si applica il principio secondo il quale: I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente). Cass. n. 21843 del 30/08/2019. La parte appellata ha provato mediante la produzione della G.U. 10/12/2016 e del contratto di cessione da Arena NLP One s.r.l., società veicolo di cartolarizzazione del Gruppo UNICREDIT, che a sua volta aveva acquistato i crediti da UCCMB, che detta operazione è avvenuta appunto ai sensi della l. n. 130 del 1999, di talché trova applicazione il principio enunciato dalla S.C., con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale di ripetizione avanzata dal stante il difetto Pt_1 di legittimazione passiva della parte appellata.
12 § 6. — Le spese del doppio grado del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ontro Parte_1 Controparte_1 la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. — in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara l'inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante per difetto di legittimazione passiva della società appellata;
2. — compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello. Così deciso in Roma il giorno 10.11.2025. Il presidente estensore
13
), con gli avvocati Sofia Pasquino e C.F._1
AN RV PARTE APPELLANTE E (P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con gli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 207/2020 del Tribunale di Velletri. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è la seguente: Nel procedimento identificato con R.G. 2306/2018, introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo in data 08.10.2018, otteneva dal Tribunale di Velletri, in data Controparte_1
18.09.2018, decreto ingiuntivo nei confronti del sig.
[...]
per la somma di € 18.220,66, oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda, oltre le spese di procedura liquidate in € 145,50 per esborsi, € 540,00 per compenso ex D.M. 55/2014 ed oltre accessori di legge.
1 La pretesa creditoria alla base dell'ingiunzione si fondava su un credito vantato originariamente da con cui Controparte_2 il sig. intratteneva il rapporto di conto corrente n. Pt_1
743824001, poi ceduto ad Controparte_1
Avverso tale decreto proponeva opposizione il sig. Pt_1 con atto di citazione del 08.11.2018 e nel giudizio si costituiva
CP_1
Considerato che si trattava di una controversia in materia oggetto di mediazione obbligatoria, all'udienza del 17.07.2019 il Giudice rinviava all'udienza del 28.01.2020, assegnando un termine di quindici giorni per il deposito della domanda di mediazione, che il sig. provvedeva a presentare in data Pt_1
18.07.2019. non compariva alla mediazione. CP_1
Alla successiva udienza parte opposta eccepiva l'improcedibilità della mediazione per mancata comparizione personale dell'opponente e il Giudice pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «a) dichiara l'opposizione improcedibile;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle controparti, liquidate per ciascuna difesa in euro 1.618,00 per compensi, oltre accessori di legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Improcedibilità dell'opposizione – partecipazione alla mediazione «L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2306/2018 proposta da
[...]
è improcedibile e tale va dichiarata, stante l'assenza Parte_1 dell'attore di persona all'incontro fissato dall'organismo di mediazione adito in assenza di una valida procura speciale esibita al mediatore e menzionata nel verbale dell'incontro. Invero, se a norma dell'art. 5 comma 2bis D. Lgs. 28/2010, come modificato dall'art. 84 D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013, “la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”, è necessario che a detto incontro partecipino le parti, atteso che in difetto di partecipazione nessun accordo può essere raggiunto. Ne consegue che quella interessata ad assolvere la condizione di procedibilità ha l'onere di parteciparvi non solo per ricevere dal mediatore le informazioni circa la funzione e le modalità del procedimento di mediazione, ma anche per esprimere le proprie determinazioni in merito alle questioni oggetto di lite. Tanto si desume dal dettato dell'art. 8 comma 1, che recita: “Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di
2 iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”. E', pertanto, di palmare evidenza che il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, sul presupposto che il dialogo informale e diretto tra parti e mediatore possa consentire di trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha, perciò, imposto alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. E' pur vero che la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque, e quindi anche dal proprio difensore, non rientrando la partecipazione all'incontro con il mediatore tra gli atti personalissimi;
tuttavia, occorre, a tal fine, il rilascio di una procura sostanziale, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, la quale non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato, neppure se il potere è conferito allo stesso professionista (v. Cass. civ., sez. III, 27.3.2019, n. 8473). Orbene, poiché nel caso di specie, nel verbale d'incontro si menziona una delega all'Avv. Tentori, peraltro nemmeno allegata al deposito telematico effettuato, e non una procura speciale notarile allo stesso conferita dall'opponente, la di lui assenza al primo incontro con il mediatore impone di ritenere non avverata la condizione di procedibilità dell'azione proposta. Né può invocarsi, in senso contrario, la disposizione dell'art. 8 comma 4bis -a tenore della quale dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 comma II c.p.c., e condannarla al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio all'entrata del bilancio dello stato - riguardando questa soltanto la parte che non è onerata ex lege all'esperimento della mediazione. Invero, la funzione deflattiva assegnata dal legislatore all'istituto della mediazione postula che la parte che ha l'onere di instaurare il procedimento deve non solo avviarlo, ma anche parteciparvi personalmente al fine di rendere possibile il raggiungimento dell'accordo (v. in tal senso, anche Trib. Firenze, sez. III, 21.4.2015; Trib. Reggio Emilia, 682/2017)». Spese «La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo, applicando i parametri minimi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 di cui al D.M. 55/2014, in considerazione dell'attività concretamente svolta e della natura della questione dirimente».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha Parte_1 così concluso:
“- previa dichiarazione di nullità o annullamento ed integrale riforma della qui gravata sentenza del Tribunale Civile di Velletri n. 207/2020:
3 I. - accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti portati nell'opposto decreto ingiuntivo;
II. - in via gradata, accertarsi e dichiararsi che, in relazione ai conti corrente n. 743824001 e n. 13624- 37 CP_2
) ed al contratto relativo alla carta di debito Parte_2
“DESIDERIA” o comunque denominata da parte opposta qui in contestazione e per cui è causa, la o in via Controparte_1 ulteriormente gradata, la ha violato la Controparte_2 normativa antiusura ex l. 108/1996, poiché ha fissato, per il conto corrente in parola, un Tasso Globale superiore al “Tasso Soglia” previsto dalla legge. III. - In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che l'opposta ha illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi (anatocismo), la commissione di massimo scoperto e l'applicazione del tasso del 10% a far data dal 01.02.2013, ed inoltre, che non è stato rilevato il saldo “0” (zero) alla data del 01.01.2002, o comunque, in via gradata, del 13.05.2004 quale saldo di partenza della rielaborazione, in sostituzione della somma a debito del correntista risultante dall'estratto conto alla medesima data, nonché il saldo zero alla data del 31/10/2016; non è stato applicato il saggio debitore contrattualmente pattuito ovvero di quello minore effettivamente applicato;
non è stato applicato il saggio creditore contrattualmente pattuito ovvero del maggiore effettivamente applicato dall'istituto di credito nel corso del rapporto di conto corrente;
andava computato il calcolo degli interessi senza ricorrere alla capitalizzazione trimestrale ovvero annuale degli stessi e pertanto, non è stata applicata la regola dell'interesse semplice;
è stata illegittimamente applicata e/o addebitata la cd. Commissione di Massimo Scoperto;
sono state applicate ed addebitate delle spese accessorie non contrattualmente pattuite;
non è stata applicata, ai fini della determinazione del computo degli interessi, la data operazione (data in cui realmente la banca perde/acquisisce la disponibilità giuridica del denaro), in luogo della data valuta. III. - Per l'effetto, accertare e dichiarare che la reale consistenza del debito dell'opponente, odierno appellante, nei confronti della è pari a “zero” o in subordine Controparte_2
è pari alla maggiore o minore somma che il sig. Giudice accerterà qualora dovesse ritenere fondate tutte o solo alcune delle eccezioni degli opponenti e che emergeranno dalla domandata C.T.U. o infine in estremo subordine, nella misura che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere giusta ed equa.
4 IV. - Per l'ulteriore effetto, rigettare l'avversa domanda di provvisoria esecutività del D.I. opposto e confermare l'ordinanza del giudice di primo grado, di sospensione della provvisoria esecutività del medesimo decreto ingiuntivo e di codesta Corte d'appello di sospensione dell'esecutività della qui gravata sentenza ed all'esito del giudizio di opposizione dichiararlo nullo e revocarlo, in uno con le spese e competenze in esso riconosciute, con ogni conseguente provvedimento di legge. V. - Accertare e dichiarare la nullità di tutti i contratti di conto corrente e/o finanziamento e/o carte di debito citate in narrativa e/o delle relative clausole contrattuali illecite, per violazione della normativa antiusura ex l. 108/1996, poiché la banca opposta ha fissato un Tasso Globale superiore al “Tasso Soglia” previsto dalla legge e per violazione delle norme sul divieto dell'anatocismo. VI. Per l'effetto, in via riconvenzionale, condannare la
o in via gradata la alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione, in favore dell'opponente, odierno appellante, di tutte le somme da questi illegittimamente pagate per interessi relativamente ai ridetti contratti di mutuo e/o finanziamento. VII. - In via estremamente gradata e salvo gravame, compensare i crediti così accertati dell'odierno opponente/appellante, con quanto eventualmente sarà accertato a credito della società opposta in corso di causa e, per l'eccedenza, condannare quest'ultima alla restituzione, in favore dello stesso sig. delle relative somme. X Pt_1
VIII. - Con vittoria di spese, diritti, onorari di entrambi i gradi di giudizio, dei quali i sottoscritti procuratori se ne dichiarano antistatari e refusione dei contributi unificati
- In via istruttoria e senza invertire l'onere della prova chiede ammettersi tutti i mezzi istruttori articolati in primo grado e reiterati in appello, ovvero: A. C.T.U. tecnica diretta ad accertare la reale entità del debito dovuto dagli opponenti in relazione ai conti corrente e per i periodi per cui è causa, escludendo, ai sensi dell'art. 1815 c.c., tutti gli interessi applicati dalla banca fino ad oggi o, comunque, in via gradata, escludendo l'applicazione della capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi sul capitale (anatocismo), la commissione di massimo scoperto, l'applicazione del tasso d'interesse al 10% sul saldo di conto, sostituendolo con il tasso legale sull'eventuale saldo debitore, come sopra opportunamente ricalcolato e quant'altro contestato in atti. Il C.T.U, inoltre, dovrà calcolare anche l'entità degli interessi, spese e quant'altro
5 illegittimamente pagato dall'opponente, relativamente ai contratti di mutuo e/o finanziamento stipulati tra le parti in causa e di cui in atti, stante il combinato disposto della l. 108/1996 e dell'art. 1815 Cod. Civ.. B. Ordinarsi ad e ad Controparte_1 CP_2
ex artt. 210 e 213 c.p.c., l'esibizione di tutti gli estratti
[...] analitici dei conti corrente e di tutta la documentazione contrattuale e contabile relativa ai conto corrente per cui è causa, utili alla quantificazione degli interessi totali calcolati a carico dell'opponente, a far data dal 1/1/2000 e sino ad oggi;
nonché l'esibizione degli originali di tutti i contratti per cui è causa, nonché di tutti i relativi estratti conto e documentazione contabile e contrattuale attestante l'entità degli interessi e delle spese pagati dall'opponente alla ed all Parte_2 CP_2
C. Ordinarsi alla e ad Controparte_1 CP_2
'esibizione di tutta la documentazione contrattuale relativa
[...] alla cessione dei crediti oggetto di causa. Salvis iuribus”. ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 207/2020 pronunciata dal Tribunale di Velletri;
In via gradata, nel merito, rigettare i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo svolti dal sig. in quanto inammissibili Pt_1
e/o infondati in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2306/2018, R.G. n. 6071/2018, del 18.09.2018 emesso dal Tribunale di Velletri.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. Sulla domanda riconvenzionale In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della societá in ordine alle domande Controparte_1 svolte in via riconvenzionale dal Sig. Pt_1
In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi
[...] indicati in narrativa.
6 In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig.
condannare la societá al pagamento Pt_1 Controparte_1 del minor importo ritenuto di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si chiede la verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss. della firma del Sig. apposta sul documento riconoscimento Pt_1 di debito (cfr. doc. n. 4 delle produzioni del fascicolo di parte allegate alla comparsa in primo grado). Contestualmente, si chiede che il Giudice adito ordini all'opponente ex art. 210 C.p.c. l'esibizione di scritture di comparazione - passaporto, documento d'identità, patente di guida - risalenti al periodo in cui è stato sottoscritto il contratto in parola, quali mezzi di prova necessari per l'espletamento di un giudizio comparativo da parte del consulente tecnico. Si chiede, altresì, che l'opponente, Sig. renda saggio Pt_1 grafico, sotto dettatura del Giudice adito. Si chiede che venga nominato un CTU grafologico, al fine di confrontare le scritture di comparazione con la firma apposta in calce documento sottoscritto dall'opponente Sig. (cfr. Pt_1 doc. n. 4 delle produzioni del fascicolo di parte allegate alla comparsa in primo grado). Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 07.07.2025 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: 1. – In via preliminare: nullita' della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c. e del combinato disposto dell'art. 101 c.p.c e degli artt. 24 e 111 della Costituzione. In primo luogo, l'appellante chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. e del combinato disposto dell'art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 della Costituzione. In particolare, il Giudice avrebbe pronunciato la sentenza nell'udienza del 28.01.2020, dichiarando l'improcedibilità della causa, in virtù di un'eccezione sollevata dalla controparte solo nel
7 corso della medesima udienza, impedendo all'odierno appellante di poter contraddire quanto eccepito e “nemmeno facendo precisare le conclusioni alle parti, così violando, anche, l'art. 101 c.p.c. e gli artt. 24 e 111 della Costituzione”. 2. - Violazione e falsa applicazione della l. N. 28/2010.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1392 del codice civile. Con il secondo motivo, il sig. lamenta l'erronea Pt_1 interpretazione dell'art. 8 L. n. 28/2010 data dal Giudice di prime cure, laddove si è ritenuto che la partecipazione dell'avvocato della parte istante, oggi appellante, sprovvisto di procura speciale notarile non fosse sufficiente per ritenere esperito il tentativo di mediazione obbligatoria. Secondo l'appellante il Tribunale sarebbe giunto ad un'interpretazione errata della disciplina in materia di mediazione, dando primaria rilevanza ad un criterio di interpretazione processualistico-formale e ritenendo così prevalente la funzione deflattiva della mediazione, trascurando invece “il carattere “non formale” che il procedimento di mediazione dovrebbe avere per facilitare l'incontro della volontà delle parti in funzione dell'accordo conciliativo”. Il tutto, sottolinea la parte, ha peraltro portato al paradosso
“di “punire” con l'improcedibilità della causa la parte presente, sebbene per delega, al primo incontro di mediazione (l'odierno appellante, ndr.), premiando parte appellata, che a quell'incontro non si è proprio presentata”. Inoltre, l'appellante rileva che, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 28/2010, “la sottoscrizione a mezzo di rappresentante non è espressamente esclusa, né è richiesto il previo conferimento di procura notarile a costui per la sottoscrizione in nome e conto della parte” e dunque, nell'ottica di escludere “formalismi inutili” nel procedimento di mediazione, non andrebbero imposti in via interpretativa ulteriori e non previsti adempimenti. Il Tribunale avrebbe altresì errato nell'interpretare la richiamata sentenza n. 8473/2019 della Corte di Cassazione, dalla quale emerge, contrariamente a quanto affermato nella decisione di primo grado, che “in sede di mediazione obbligatoria, non è necessario che l'eventuale delegato di una parte disponga di una procura speciale notarile, atteso che l'oggetto della controversia non ha natura strettamente personale e che, pertanto, può essere delegato anche un avvocato, purché munito della giusta “procura speciale sostanziale”, come appunto è avvenuto nel caso che ci occupa”.
8 3. - Nel merito, nullità del d.i. opposto per violazione dell'art. 633 c.p.c. Entrando nel merito del giudizio, sul quale il Giudice di prime cure non è giunto a pronunciarsi, l'appellante “ribadisce tutto quanto già dedotto ed eccepito in primo grado”, in particolare con riguardo alle date in cui hanno avuto origine il rapporto di conto corrente e il contratto relativo alla carta di debito oggetto di causa. Eccepisce, inoltre, l'appellante la carenza della
“certificazione, ex art. 50 T.U.B. dell'estratto conto posto a fondamento del D.I.”, che risulta in ogni caso “inveritiero, carente e del tutto inattendibile”, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto. 4. In via gradata, insussistenza del credito azionato. Parte appellante procede dunque ad inquadrare i predetti rapporti instaurati con la e, segnatamente, l'utilizzo Controparte_1 della carta di pagamento c.d. revolving, riportando le vicende che hanno portato l'attenzione su alcune “anomalie funzionali e gestionali” del credit revolving. Viene poi ricostruito il quadro normativo – giurisprudenziale in materia di usura e anatocismo, attraverso il richiamo della normativa di riferimento e delle istruzioni della Banca d'Italia. Infine, l'appellante ripercorre la giurisprudenza di legittimità e di merito di riferimento. Il tutto al fine di dimostrare l'illegittimità della pretesa creditoria alla base del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, la quale sarebbe “il frutto della violazione, da parte dell'opposta, della l. 108/1996 (legge antiusura) e, comunque, dell'applicazione sullo scoperto di detto conto corrente, di interessi anatocistici a capitalizzazione trimestrale e delle commissione di massimo scoperto, di cui se ne contesta la legittimità, nonché di tutte le ulteriori clausole illegittime”. In ogni caso, il sig. ribadisce la nullità del contratto Pt_1 relativo alla carta di debito e al finanziamento contestati, in ragione della violazione della normativa antiusura di cui alla L. n. 108/1996.
§ 5. — L'appello è fondato quanto al secondo motivo. In particolare, l'appello è stato proposto prima dell'emanazione della sentenza delle S.U. n. 19596 del 18/09/2020 secondo la quale: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-
9 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Tuttavia, già nel secondo motivo di appello, il aveva Pt_1 comunque rilevato il paradosso derivante dall'interpretazione seguita dal primo giudice, che nel richiedere la procura speciale da parte dell'opponente, è giunto a “punire” con l'improcedibilità della causa la parte presente, sebbene per delega, al primo incontro di mediazione, ossia l'odierno appellante, premiando parte appellata, che a quell'incontro non si è proprio presentata. Ritiene il Collegio che, mediante la riportata censura, sia stata dedotta proprio la ragione fattuale che ha determinato l'affermazione del principio affermato dalla S.U. nella citata sentenza, e che ha poi determinato l'introduzione dell'art. 5 bis al d.lgs. n. 28 del 2010, ossia la mancata attivazione della parte opposta, che ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, del tentativo di mediazione. Il motivo va, dunque, accolto, dovendo pertanto riformarsi la sentenza impugnata in relazione alla dichiarata improcedibilità dell'opposizione, atteso che la mancanza di procura speciale da parte dell'opponente non poteva determinare l'improcedibilità del giudizio di opposizione, rilevando, semmai, la mancata attivazione da parte dell'opposta, che però il giudice di primo grado non ha rilevato. Non può tuttavia accogliersi la domanda avanzata dalla parte appellante solo nelle note conclusive depositate il 6.7.2025 volta a: “I. - preliminarmente, accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità dell'avversa domanda monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo de quo”, atteso che la domanda è nuova rispetto alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, tra le quali detta domanda non risulta formulata. Ciò premesso, è fondato il motivo relativo alla carenza della prova della sussistenza del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, che, va ricordato, aveva ad oggetto il saldo negativo per € 18.220,66 relativo al rapporto di conto corrente n. 743824001, intrattenuto dal con poi Pt_1 Controparte_2 ceduto ad Controparte_1
10 Invero, a corredo della domanda proposta in via monitoria la parte opposta, odierna appellata, ha depositato: 1)la copia di un contratto in data 13 (o 19).
5.2004 peraltro priva dell'indicazione degli elementi identificativi e degli interessi pattuiti, e contenente solo le condizioni generali di contratto;
2) l'estratto conto dal 1.8.2008 al 31.10.2016 certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B.. Nel costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal la società opposta, odierna Pt_1 appellata, si è limitata a produrre la copia di una lettera apparentemente in data 30.1.2006 alla Banca di Roma S.p.A. contenente la richiesta di dilazionamento del debito di euro 12,518,54 ma relativo ad altro rapporto, in c/c 13624.03. Alla prima udienza di comparizione davanti al Tribunale di Velletri in data 4.4.2019 l'opponente, odierno appellante, ha dichiarato: “che la copia dell'atto di riconoscimento del debito prodotto ex adverso è un documento artefatto, di chiede ordinarsi l'esibizione dell'originale”. Con ordinanza del 17.7.2019 il giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione rilevando: “ritenuto che non sussistono i presupposti per l'esercizio del potere discrezionale conferito dall'art. 648 c.p.c., avuto riguardo al fatto che non risulta provato che il rapporto n. 743824001 sia quello consacrato nel doc. sub 5 del fascicolo monitorio - riprodotto nel presente giudizio d'opposizione - sul cui frontespizio non è dato leggere alcuna numerazione, nonché alla mancata produzione dell'estratto conto dall'accensione sino alla voltura a sofferenza;
né sovviene il documento sub 4, avente questo ad oggetto la richiesta di dilazione del debito maturato in un diverso rapporto (precisamente c/c 13624.03)”; il giudice ha quindi assegnato il termine per la proposizione dell'istanza di mediazione ed ha rinviato per la verifica della procedibilità all'udienza del 28.1.2020; a detta udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la sentenza impugnata. Ne consegue che l'opposta, a fronte della contestata applicazione di interessi anatocistici illegittimi ed interessi superiori al tasso soglia di usura, non ha provato, mediante la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto, la formazione del primo saldo negativo di oltre 10.000,00 euro risultante alla data del 1.8.2008. D'altra parte, l'estratto conto ex art. 50 TUB depositato in sede monitoria non può sostituire ai fini probatori gli estratti conto trimestrali dalla data del 1.8.2008 fino alla fine del rapporto, di talché non sarebbe neppure possibile calcolare, partendo dal saldo zero, il saldo del conto corrente,
11 eventualmente depurato dell'anatocismo e degli interessi sopra soglia che l'opponente ha contestato, in mancanza, oltretutto, di un testo contrattuale riferibile al conto corrente n. 743824001, posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo. In sostanza, esclusa l'efficacia probatoria del riconoscimento di debito per le ragioni già esposte dal primo giudice e ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di verificazione avanzata dall'appellata per la prima volta nel presente giudizio di appello, ed in mancanza della produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto nonché del documento contrattuale iniziale, l'opposta ha prodotto solo l'estratto conto ex art. 50 TUB, come tale insufficiente a costituire la prova del credito per la somma oggetto dell'ingiunzione. Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato. La domanda riconvenzionale di restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalla domanda reiterata Pt_2 dall'appellante nei confronti della società cessionaria appellata nel presente giudizio di appello, è inammissibile. In proposito si applica il principio secondo il quale: I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente). Cass. n. 21843 del 30/08/2019. La parte appellata ha provato mediante la produzione della G.U. 10/12/2016 e del contratto di cessione da Arena NLP One s.r.l., società veicolo di cartolarizzazione del Gruppo UNICREDIT, che a sua volta aveva acquistato i crediti da UCCMB, che detta operazione è avvenuta appunto ai sensi della l. n. 130 del 1999, di talché trova applicazione il principio enunciato dalla S.C., con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale di ripetizione avanzata dal stante il difetto Pt_1 di legittimazione passiva della parte appellata.
12 § 6. — Le spese del doppio grado del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ontro Parte_1 Controparte_1 la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. — in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara l'inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante per difetto di legittimazione passiva della società appellata;
2. — compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello. Così deciso in Roma il giorno 10.11.2025. Il presidente estensore
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