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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/12/2024, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente relatore dr. Luisa Bettio - Giudice dr. Federica Di Paolo - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 9586/2018 R.G. promossa con ricorso da
, Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, CP_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente:
“- attesa la relazione della Dottoressa e le dichiarazioni rese da all'udienza CP_2 CP_3 dell'8.03.2023 affidare la GL minore (nata il [...]) a entrambi i genitori e, fermo il CP_3
suo collocamento presso il padre e ferma la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico, porre a carico della madre un contributo per il mantenimento di , nella misura che vorrà CP_3
stabilire il tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Padova;
- alla luce della CTU della Dottoressa del 31.08.2021 e dei maggiori tempi di permanenza Per_1
dei minori con il padre suggeriti dalla stessa:
- affidare i figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) congiuntamente ai Per_2 Per_3
genitori, con residenza prevalente presso il padre;
- determinare le modalità di visita della madre e i tempi di permanenza presso di lei, come da proposta della CTU, Dottoressa anche in relazione alle vacanze e le festività, fermi gli attuali Per_1
tre fine settimana con il papà;
- assegnarsi al IGnor la casa coniugale, di cui è proprietario al 50%, affinchè possa Parte_1
adibirla ad abitazione sua e dei figli;
- disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento dei figli e , oltre Per_2 Per_3
al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
- per la GL (nata l'[...]), divenuta maggiorenne, atteso che nessun provvedimento Per_4
dovrà/potrà essere emesso in relazione al suo affidamento e in relazione alle modalità di visita e di pernotto, disporre che ciascun genitore provveda direttamente al suo mantenimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
- in ogni caso:
- revocare il contributo benzina di €400,00 mensili e il contributo vacanze di €4.000,00 annui posto
a carico del IG. , con condanna della IGnora alla restituzione di quanto percepito, Parte_1 CP_1
oltre interessi e rivalutazione;
- porre a carico dei genitori nella misura del 50% le spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova;
- porre a carico del IG. e della IGnora nella misura del 50% ciascuno il Parte_1 CP_1
pagamento delle spese straordinarie necessarie per la manutenzione della casa coniugale e il pagamento delle relative imposte;
- porre integralmente a carico della IGnora il pagamento delle utenze della casa coniugale. CP_1
-accertarsi e dichiararsi che l'assegno divorzile in favore della IGnora non è dovuto CP_1
con decorrenza dalla domanda, con la condanna alla restituzione di quanto percepito, oltre interessi
e rivalutazione;
- spese rifuse
Conclusioni della resistente:
“NEL MERITO:
In via principale:
1. Rigettarsi tutte le domande formulate da controparte, perché infondate in fatto ed in diritto;
2. Rigettarsi tutte le domande formulate da controparte nel ricorso ex art. ex art. 4 comma VIII
L. 898/1970 e ex art. 709 u. comma cpc depositato in data 28.10.2021 e nel ricorso ex art. 4 comma
VIII L. 898/1970 e ex art. 709 u. comma cpc depositato in data 01.02.2023, perché infondate in fatto ed in diritto;
3. con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento, oltre accessori di
legge.
In via riconvenzionale principale:
1. affidarsi i figli minori , e ai genitori con Persona_5 Persona_6 Persona_7
modalità condivisa;
2. disporsi che relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
3. disporsi il collocamento/residenza prevalente dei figli minori e Persona_6 [...]
presso la madre;
Per_7
4. disporsi il collocamento prevalente della GL minore presso il padre;
Persona_5
5. assegnarsi la casa coniugale sita a Selvazzano Dentro (PD) Via Canaletto n. 1 alla IG.ra
che ci vive e ci vivrà con i figli , e;
CP_1 Persona_8 Persona_6 Persona_7
6. disporsi che il IG. possa tenere con sé i propri figli minori Parte_1 Persona_6
e : Persona_7
a) a weekend alterni con la madre, dal venerdì pomeriggio quando il padre li dovrà prelevare all'uscita dalla scuola, fino al lunedì mattina successivo quando il padre li dovrà portare a scuola;
b) nei weekend in cui i figli staranno con la madre, il padre potrà tenerli con sé dal mercoledì sera quando li dovrà prelevare alle ore 19.00 presso l'abitazione della madre fino al venerdì mattina quando li dovrà portare a scuola;
c) 7 giorni consecutivi, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30
dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze natalizie, in modo che i minori possano trascorrere
i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
d) le vacanze pasquali dovranno essere divise a metà tra i genitori;
e) quattro settimane (di cui solo 2 consecutive) durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 20 marzo di ogni anno;
7. disporsi la libera frequentazione tra la IG.ra e la GL minore , CP_1 Persona_5
senza predeterminazione di un calendario rigido;
8. disporsi a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , divenuta nel frattempo CP_1 Persona_8
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e , Persona_6 Persona_7 un assegno mensile di € 1.881,12 (e cioè € 627,04 per ciascuno dei figli), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, entro il giorno 10 di ogni mese e disporsi a carico del IG.
[...]
l'obbligo di farsi carico in via esclusiva delle rate del residuo mutuo della casa coniugale Parte_1 nel suo intero ammontare e fino all'estinzione del mutuo, delle spese straordinarie della casa coniugale, delle bollette (luce, acqua gas, tassa rifiuti, telefono fisso e adsl) della casa coniugale, delle tasse e dell'assicurazione della casa coniugale, dell'abbonamento mensile a Netflix e a
Premium, della manutenzione del giardino della casa coniugale, e dell'acquisto in favore della moglie di una autovettura del valore di € 34.500,00;
9. disporsi che il mantenimento di nei periodi di permanenza della minore presso il padre CP_3
venga posto interamente ed esclusivamente a carico del IG. e disporsi l'obbligo a Parte_1
carico del IG. di contribuire al mantenimento della GL durante i periodi Parte_1 CP_3
di permanenza di con la madre con la corresponsione alla IG.ra entro il giorno CP_3 CP_1
10 di ogni mese della somma di € 1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
10. sempre con riferimento al mantenimento di tutti e 4 i figli ( , e Per_4 CP_3 Per_2 [...]
), disporsi che le spese straordinarie in favore dei figli, a decorrere dal 27.06.2019 (data Per_7 dell'atto introduttivo della difesa di parte nel presente giudizio), restino ad esclusivo CP_1
carico del IG. nella misura del 100%, precisando che per spese straordinarie Parte_1
debbano intendersi: la retta scolastica (anche per scuole private), i libri, la mensa, la cancelleria, la divisa scolastica, i trasporti da e per la scuola, le gite scolastiche, eventuali spese per ripetizioni in caso di insufficienza nella singola materia, le rette universitarie e le spese di vitto e alloggio nel caso in cui i figli decidano di studiare in un'altra città, le spese per la pratica degli sport dei figli compreso il relativo abbigliamento, il dentista, l'oculista, lo psicologo nel caso entrambi i genitori decidano di far intraprendere un percorso psicologico a uno o più dei loro figli, le visite mediche private, il ticket sanitario, gli scontrini della farmacia, le ricariche del cellulare dei figli, il cellulare, il computer e comunque i dispositivi elettronici per i loro figli, i centri estivi e la baby sitter negli orari lavorativi della IG.ra , le auto per i figli e le relative spese e la patente;
CP_1
11. disporsi a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Parte_1 [...]
, a titolo di assegno di divorzio, un assegno mensile di € 1.515,00, rivalutabile annualmente CP_1
secondo indici ISTAT famiglie, entro il giorno 10 di ogni mese;
12. riconfermarsi l'obbligo a carico del IG. di farsi esclusivo carico di ogni Parte_1
eventuale onere fiscale conseguente alle cariche societarie e partecipazioni formalmente riconducibili alla IG.ra e alle cessioni delle quote della medesima;
CP_1
13. in considerazione dei numerosi inadempimenti del IG. , ai sensi dell'art. Parte_1
709-ter c.p.c.:
a. ammonire il IG. ; Parte_1
b. disporsi il risarcimento dei danni causati alla IG.ra in conseguenza degli CP_1 inadempimenti del IG. , condannando quest'ultimo a pagare alla IG.ra Parte_1 [...] la somma giornaliera di €200,00 o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà CP_1
di giustizia, per ciascun giorno di violazione ed inosservanza dei provvedimenti assunti dal
Giudice;
c. condannare il IG. a pagare in favore della Cassa delle ammende la Parte_1 sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00.
In via riconvenzionale subordinata:
8.2 Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub punto 8 delle conclusioni formulate dalla convenuta in via riconvenzionale principale, ferma restando la conferma di tutte le altre domande formulate dalla convenuta in via riconvenzionale principale, di cui in ogni caso si chiede l'accoglimento, obbligarsi altresì il IG. a corrispondere alla IG.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e CP_1 Persona_8 Persona_6 [...]
, un assegno di mantenimento mensile dell'importo di € 3.000,00 (e quindi € 1.000,00 per Per_7
ciascuno dei 3 figli), da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat famiglie, da intendersi comprensivo anche delle varie voci indicate nel medesimo punto
8 delle conclusioni formulate dalla convenuta in via riconvenzionale principale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 19.12.2018 promuoveva ricorso per ottenere la declaratoria di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio celebrato a Villaguattera di Rubano (PD) il 16.01.2000 (matrimonio civile celebrato a Rubano il 16.10.1999) con Dall'unione coniugale nascevano CP_1 Per_4
il 01.07.2005, il 26.08.2007, il 15.07.2010 e il 05.12.2012. CP_3 Per_2 Per_3
Il ricorrente esponeva che tra le parti era intervenuta la separazione personale a seguito di accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal Sostituto Procuratore in data 15.12.2017 (doc. 2).
Il IG. dichiarava di vedere i figli alle condizioni previste in sede di separazione e di essere Parte_1
disponibile, in caso di richiesta dei minori, a trascorrere maggior tempo con loro trasferendo la residenza prevalente dei figli presso di sé. Riportava, tuttavia, che i rapporti con la resistente erano peggiorati, tanto che le comunicazioni con la stessa avvenivano esclusivamente via sms o via e-mail.
Quanto alle condizioni economiche, dava atto che durante il 2018 molte delle società da lui partecipate erano state poste in liquidazione - comportando così un deterioramento delle proprie capacità reddituali - e che per far fronte agli impegni assunti in sede separatizia aveva dovuto disinvestire parte dei suoi risparmi (docc. 9, 10, 11, 12 e 13). Egli, inoltre, provvedeva al pagamento della rata del mutuo acceso per la casa coniugale, pari a circa 650€ al mese al momento della separazione ma successivamente aumentato a circa 800€ al mese.
Il ricorrente, in particolare, chiedeva l'affido congiunto dei figli, con residenza prevalente presso di sé, l'obbligo in capo alla resistente di contribuire al loro mantenimento tramite l'assegno ritenuto congruo dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie (salvo le spese per la scuola privata interamente a carico del padre, fino alla fine delle scuole medie per e e fino alla fine Per_4 CP_3
delle scuole elementari per e ), la regolamentazione del diritto di visita materno e Per_2 Per_3 dichiarare come non dovuto l'assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio in data 27.06.2019, la quale non si opponeva alla domanda di CP_1
affido congiunto dei figli ma chiedeva che le questioni di ordinaria amministrazione relative agli stessi fossero assunte separatamente dai genitori, stante l'alta conflittualità esistente con il marito.
Quanto alle condizioni economiche, la IG.ra allegava di essere comproprietaria della casa CP_1
coniugale - su cui gravava un mutuo con rata mensile di circa 650€ (pagato interamente dal ricorrente)
- e di lavorare occasionalmente per la società Figurella, percependo circa 10€ lordi all'ora (la resistente riportava di non aver lavorato nei 20 anni precedenti perché i coniugi avevano deciso di comune accordo che la stessa si occupasse esclusivamente dell'accudimento dei figli). Dichiarava di non aver mai percepito i redditi indicati nelle dichiarazioni presentate durante il matrimonio dal marito, il quale di occupava in prima persona dei guadagni che la resistente percepiva per le cariche rivestite nelle società del ricorrente.
La resistente riportava, quanto al IG. , che nel ricorso introduttivo aveva rappresentato una Parte_1
situazione reddituale non coincidente con la realtà: nel corso del 2017, durante il procedimento di separazione consensuale, si era trasferito in un appartamento di lusso per cui ipotizzava un canone mensile di 1.200€ (non vi era un contratto di locazione intestato al IG. poiché i contratti, Parte_1
secondo la resistente, erano intestati alle società a lui riconducibili), nel 2018 si era recato negli Stati
Uniti con i figli per due settimane e aveva pagato 28.100€ per la scuola privata dei minori (docc. 12,
13, 14 e 15). Esponeva, inoltre, che il ricorrente vantava diverse cariche in numerose società (socio, liquidatore, amministratore, vicepresidente del Cda, conIGliere). Allegava, poi, che il IG. Parte_1
aveva vari debiti verso l'Agenzia delle Entrate.
La IG.ra in particolare, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree e in via CP_1 riconvenzionale l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di sé, l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto alle sole questioni di ordinaria amministrazione e la regolamentazione del diritto di visita paterno. Quanto alle richieste economiche, domandava di porre in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli tramite la corresponsione di circa
2500€ mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
inoltre, chiedeva di disporre l'obbligo del ricorrente di pagare il mutuo residuo, le spese straordinarie e ordinarie della casa coniugale e di acquistare un'autovettura per la moglie del valore di 34.500€ nel momento in cui l'auto attualmente utilizzata avesse superato i 200.000km. Infine, chiedeva di porre a carico del IG. un assegno CP_1 divorzile in favore della moglie pari a 1.515€ al mese. In via riconvenzionale subordinata, chiedeva di disporre un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a totali 4.000€ al mese.
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza presidenziale del 02.07.2019 in cui il
Presidente delegato dott.ssa Nicoletta Lolli sentiva i coniugi e dava atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione. Poi, con ordinanza resa in data 19.07.2019 il Presidente delegato confermava i provvedimenti della separazione, rilevando che non sussistevano IGnificative circostanze sopravvenute, e disponeva il passaggio del giudizio alla fase contenziosa.
Si teneva l'udienza cartolare del 22.10.2020 avanti al G.I. dott.ssa Alina Rossato, in cui le parti chiedevano la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, con rimessione della causa in istruttoria per la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Pertanto, con sentenza non definitiva del 27.10.2020 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Successivamente, si teneva l'udienza cartolare del 18.03.2021 in cui le parti formulavano le rispettive istanze istruttorie e il G.I. con ordinanza del 29.03.2021 disponeva una CTU valutativa del nucleo familiare e incaricava la Guardia di Finanza di presentare una relazione circa le capacità reddituali e le disponibilità patrimoniali del IG. ; fissava, dunque, l'udienza del 15.04.2021 per il Parte_1 conferimento dell'incarico alla dott.ssa e l'udienza del 04.11.2021 per l'esame Persona_9 dell'esito della CTU e della relazione della Guardia di Finanza.
In data 20.07.2021 la Guardia di Finanza di Padova depositava la relazione circa le condizioni economico-patrimoniali del ricorrente, mentre in data 27.09.2021 la dott.ssa depositava Per_10
la relazione sul nucleo familiare.
In data 28.10.2021 il ricorrente proponeva un'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi il 22.07.2019 - i quali confermavano le condizioni concordate in sede separatizia - riportando un mutamento delle condizioni economiche del nucleo familiare: da una parte, dichiarava di aver subito un dimezzamento dei propri redditi nel corso del 2021 a causa dell'emergenza Covid-
19 e di essere stato costretto ad accendere un finanziamento;
dall'altra, riportava che la resistente aveva cominciato a svolgere un'attività lavorativa part-time presso D&G s.n.c., pasticceria di
Selvazzano Dentro (PD), ed aveva acquistato un'autovettura.
Si teneva, dunque, l'udienza del 04.11.2021 al termine della quale il G.I., sentiti i procuratori delle parti, con ordinanza incaricava la Guardia di Finanza di integrare la relazione già depositata e fissava l'udienza del 10.02.2022, da svolgersi mediante trattazione scritta. Il procedimento veniva, poi, riassegnato alla dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi, la quale differiva tale udienza al 18.05.2022. In data 12.01.2022 e 13.01.2022 la Guardia di Finanza di Padova depositava la relazione integrativa richiesta dal G.I.
In data 28.01.2022 la IG.ra allegando l'inadempimento dei provvedimenti provvisori ed CP_1
urgenti da parte del ricorrente, chiedeva al G.I. di emettere nei confronti del IG. le misure Parte_1 di cui all'art. 709ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 18.05.2022 il G.I., ritenuto che il ricorso ex art. 709, comma 4 c.p.c. proposto dal ricorrente dovesse essere deciso unitamente al ricorso principale (data l'identità delle circostanze poste a fondamento di entrambi i ricorsi) e ritenuto che le parti avevano riproposto le istanze istruttorie su cui il G.I. si era già pronunciato con ordinanza del 29.03.2021, rinviava per pc all'udienza del 22.02.2023, da svolgersi mediante trattazione scritta.
In data 01.02.2023 il ricorrente proponeva un nuovo ricorso ex art. 709, comma 4 c.p.c. chiedendo la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti resi nel presente giudizio, adducendo un ulteriore cambiamento della situazione del nucleo familiare: allegava, infatti, che la GL (16 anni) si CP_3
era trasferita a vivere dal padre e che la resistente aveva reperito una nuova attività lavorativa presso la pizzeria “La Fornace Mestrino s.r.l.”, con contratto part-time.
Il G.I., pertanto, ordinava la comparizione delle parti all'udienza già fissata in data 22.02.2023 al fine di instaurare il contraddittorio sul predetto ricorso proposto dal ricorrente.
A tale udienza il G.I., sentiti i procuratori delle parti e ritenuta la necessità di ascoltare la GL , CP_3 rinviava all'udienza del 08.03.2023 per l'ascolto della minore.
All'udienza del 08.03.2023 il G.I., sentita la GL , proponeva alle parti la seguente soluzione CP_3 con riguardo al ricorso ex art. 709, comma 4 c.p.c. proposto dal ricorrente il 01.02.2023: “1)
Collocamento prevalente di presso il padre;
2) Libera frequentazione tra e la madre, CP_3 CP_3
senza predeterminazione di un calendario rigido, almeno fino a quando non si sentirà nella CP_3
condizione di voler riprendere una normale frequentazione con la madre;
3) Revoca della quota parte del contributo di mantenimento in favore di (€ 437,00 mensili); 4) Riduzione del CP_3 contributo in favore della moglie in € 1.000 mensili, in considerazione del lavoro part-time che la IGnora svolge;
5) Rinvio della causa a dopo l'estate al fine di verificare gli esiti anche della terapia psicologica su al fine della predisposizione di un calendario più definito delle frequentazioni CP_3
madre-GL.”. I procuratori delle parti chiedevano un breve termine per valutare la proposta e il G.I., quindi, rinviava all'udienza del 16.03.2023, da svolgersi mediante trattazione scritta, per prendere posizione in ordine a tale proposta.
Tenutasi l'udienza del 16.03.2023 il G.I., lette le note scritte depositate dalle parti (in cui il ricorrente accettava la proposta quanto ai soli punti nn. 1, 2, 3 e 5, insistendo per la revoca del contributo al mantenimento in favore della moglie;
mentre la resistente accettava la proposta a condizione che le spese straordinarie di fossero poste interamente a carico del padre), con ordinanza del CP_3
03.08.2023 disponeva la seguente parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti a decorrere dall'istanza del ricorrente del 01.02.2023: “1) Collocamento prevalente di presso il CP_3
padre; 2) Libera frequentazione tra e la madre, senza predeterminazione di un calendario CP_3
rigido, almeno fino a quando non si sentirà nella condizione di voler riprendere una normale CP_3
frequentazione con la madre;
3) Revoca della quota parte del contributo di mantenimento in favore di (€ 437,00 mensili); 4) Riduzione del contributo in favore della moglie in € 1.000 mensili, in CP_3
considerazione del lavoro part-time che la IGnora svolge;
5) Rinvio della causa a dopo l'estate al fine di verificare gli esiti anche della terapia psicologica su al fine della predisposizione di un CP_3
calendario più definito delle frequentazioni madre-GL”; 6) dispone che il padre si accolli per intero la spesa per la scuola internazionale di , ovvero eventualmente per i figli e CP_3 Per_2 Per_3
qualora intendano frequentare detta scuola;
7) dispone che le altre spese straordinarie siano divise al 50% tra i coniugi.”. Rinviava, poi, per la verifica di quanto disposto al punto 5 all'udienza del
20.12.2023, da svolgersi mediante trattazione scritta.
A seguito di tale udienza il G.I., lette le note scritte depositate dalle parti da cui si evinceva non essere intervenuto alcun mutamento riguardante il nucleo familiare, confermava i provvedimenti assunti in data 03.08.2023 e rinviava per pc all'udienza del 10.07.2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
A tale ultima udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra richiamate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sull'affido, collocamento e diritto di visita di , e . Per_4 CP_3 Per_2 Per_3
Il Collegio ritiene sia necessario confermare l'affido congiunto dei figli minori della coppia, prevedendo il collocamento di (maggiorenne non economicamente autosufficiente), e Per_4 Per_2
presso la madre e il collocamento di presso il padre. Per_3 CP_3
Si rileva, in primo luogo, che non vi è contestazione tra i genitori sul punto, in quanto entrambe le parti hanno chiesto l'affido congiunto dei figli, condividendo così anche le conclusioni rese dalla dott.ssa in sede di CTU. Per_1
La ricorrente ha altresì chiesto che le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli siano decise separatamente dai genitori, data la conflittualità tra le parti che comunicano solo tramite sms o e-mail. Il Collegio ricorda che il regime di affidamento congiunto dei figli comporta di per sé che i genitori possano assumere anche separatamente le decisioni ordinarie dei figli, mentre è necessaria la scelta congiunta dei genitori per le questioni di maggior interesse. Passando al regime di collocamento dei figli: sul punto il Collegio ritiene debba essere confermato lo status quo che si è consolidato a seguito della separazione dei coniugi, così come modificato dal trasferimento di dal padre nel corso del 2022. CP_3
Quanto ad , la stessa durante l'audizione avvenuta il 08.03.2023 ha espresso al G.I. la volontà CP_3
di trasferirsi stabilmente presso il padre (volontà a cui la madre non si è opposta) e, pertanto, il G.I. ha disposto il collocamento prevalente della minore presso il padre con ordinanza del 03.08.2023 . Si rileva che su tale questione le parti sono concordi, avendo formulato le stesse conclusioni;
quindi il
Collegio non può che prenderne atto in quanto pienamente aderente all'interesse di stanti i Per_4
difficili rapporti con la madre e l'equilibrio raggiunto dalla minore presso il padre.
Quanto ad (maggiorenne non economicamente autosufficiente) ed (entrambi Per_4 Per_2 Per_3
minori), il Collegio rileva che nel corso del giudizio non vi siano stati mutamenti IGnificativi tali da giustificare un loro diverso collocamento che deve rimanere presso la madre. Rimane comunque ferma la possibilità di stante la maggiore età, di decidere liberamente e in qualsiasi momento Per_4
di trasferirsi dal padre se lo vorrà. Dagli atti del giudizio si deduce che entrambi i genitori sono dotati di buone capacità genitoriali e che l'unico aspetto rilevante rispetto alla IG.ra è la difficoltà CP_1 di organizzazione nell'ambito delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli più piccoli. Ciò è rappresentato sia dal ricorrente (e in alcune occasioni viene confermato dalla stessa resistente) sia dalla relazione del CTU dott.ssa tuttavia non risulta essere dedotta né provata in alcun modo Per_1 un'incapacità genitoriale della IG.ra tale da rendere necessario il collocamento dei figli CP_1 presso il padre (Relazione della CTU dott.ssa , pag. 196: “Rispetto alle cure fisiche Persona_9
ed emotive appropriate, entrambi i genitori sembrano aver provveduto a fornire cure adeguate alla fase di sviluppo e ai bisogni individuali dei figli” e sempre a pag. 196: “Tuttavia permangono alcune aree critiche, organizzativa e pratica, che sarà opportuno verificare se casuali o permanenti, in particolare riferite alla IGnora ”). CP_1
Venendo al diritto di visita paterno dei figli minori e , il Collegio condivide Per_2 Per_3 integralmente la proposta formulata dalla dott.ssa alle pagine 5 e 6 della “Risposta alle Per_1 osservazioni dei CC.TT.PP” depositata in data 27.09.2021: tale assetto, riguardante sia il calendario ordinario sia il calendario delle festività, appare congruo rispetto alle capacità genitoriali delle parti e garantisce un diritto di visita sostanzialmente paritario ad entrambi i genitori, permettendo sia al padre di vedere maggiormente i figli rispetto alle condizioni previste in sede di separazione sia alla madre di stare di più con i figli durante i week-end assegnati.
Il calendario, in particolare, prevede lo schema “5+2 e fine settimana alternati” nel seguente modo: nella settimana di spettanza del padre, la madre starà con i figli dal lunedì fino al mercoledì mattina con riaccompagno a scuola;
nella settimana di spettanza della madre, invece, il padre starà con i figli dal mercoledì dopo la fine della scuola al venerdì mattina con riaccompagno a scuola.
Quanto al diritto di visita materno rispetto alla GL , data la quasi maggiore di quest'ultima e CP_3
dato che è pacifico che non sono intervenuti sostanziali miglioramenti nella relazione con la madre, il Collegio conferma quanto disposto in data 03.08.2023 a modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi nel corso del giudizio, prevedendo la libera frequentazione tra e la madre, tenuto CP_3
conto degli impegni e delle eIGenze della minore.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Il Collegio ritiene debba essere accolta la domanda della resistente.
Si ricorda, infatti, che in base all'art. 337sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, garantendo così il diritto di questi ultimi a mantenere il proprio habitat domestico.
Nel caso concreto, in virtù della conferma del collocamento dei figli minori e della GL maggiorenne non economicamente autosufficiente presso la madre, la casa coniugale - in comproprietà tra le parti
- dev'essere assegnata in via definitiva alla IG.ra CP_1
Quanto, invece, alle opposte domande circa la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie della casa coniugale, il Collegio ricorda che in assenza dell'accordo delle parti, la regola generale prevede che le spese ordinarie (ossia utenze, spese condominiali e manutenzione ordinaria) siano a carico dell'assegnatario dell'immobile (e dunque, nel caso di specie, a carico della IG.ra , mentre CP_1
le spese straordinarie debbano seguire le quote di proprietà (essendo nel caso di specie le parti comproprietarie dell'immobile, le spese straordinarie sono a carico di entrambe per la quota del 50% ciascuno). L'assegnazione della casa, infatti, comporta l'attribuzione al coniuge di un diritto di abitazione gratuito, ma tale gratuità si riferisce solamente all'uso dell'abitazione (non essendo previsto a carico dell'assegnatario alcun corrispettivo), e non si estende invece anche alle spese correlate all'uso dell'abitazione (cfr. Cass. sez. 1, Sentenza n. 18476 del 19/09/2005: “[…] qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario”).
Sul mantenimento di , e . Per_4 CP_3 Per_2 Per_3 Il Collegio ritiene debba essere ridotto a complessivi 900€ al mese il contributo del padre al mantenimento dei figli e;
mentre debba essere confermato sia il mantenimento Per_4 Per_2 Per_3
diretto di da parte del padre sia la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie dei CP_3
figli.
Le condizioni stabilite in sede di separazione prevedevano l'obbligo in capo al IG. di Parte_1 contribuire al mantenimento dei figli tramite la corresponsione di totali 1.750€ al mese, oltre al 100% delle spese straordinarie e delle spese per la scuola privata dei minori. Inoltre, il ricorrente doveva corrispondere 400€ al mese di buoni benzina e 4.000€ all'anno per le vacanze madre-figli.
Tali condizioni sono state confermate dai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi il 19.07.2019
e poi modificate il 03.08.2023 con la previsione del mantenimento esclusivo e diretto di da CP_3
parte del padre (a seguito del trasferimento di questa presso il IG. ), con conseguente Parte_1
riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli dovuto dal padre di euro 437 mensili, e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie dei figli, salvo disporre in capo al ricorrente il costo integrale della scuola internazionale per ed eventualmente per e . CP_3 Per_2 Per_3
Nel corso del giudizio, tuttavia, le condizioni economiche delle parti sono cambiate in modo tale da rendere necessario un cambiamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Quanto al ricorrente, al momento del ricorso egli depositava le dichiarazioni dei redditi relativamente agli anni d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017 (docc. 4, 5, 6 e 7), dimostrando di aver percepito rispettivamente redditi complessivi pari a 114.473€, 160.137€, 88.586€ e 55.117€. Dichiarava di aver subito una contrazione dei propri redditi a causa di difficoltà del mercato che avevano provocato la liquidazione di varie società in cui aveva delle partecipazioni e che, pertanto, aveva disinvestito parte dei propri risparmi per adempiere alle condizioni previste nell'accordo di separazione. Riportava, inoltre, di essere proprietario di un motoveicolo e comproprietario insieme alla moglie della casa coniugale, per la quale pagava un mutuo pari a circa 800€ mensili, diventati nel corso del giudizio circa 1.500€ mensili. Disposte indagini da parte della Guardia di Finanza di Padova sulle capacità economico-patrimoniali del IG. , dalle relazioni acquisite - depositate il 20.07.2021 e il 12- Parte_1
13/01/2022 – emergeva che il ricorrente aveva percepito un reddito complessivo di 54.780€ nel 2018, di 66.459€ nel 2019 e di 66.468€ nel 2020 ed era all'epoca rappresentante legale di e socio CP_4
di (erano, invece cessate le cariche che lo stesso aveva presso altre società). La Guardia Parte_2
di Finanza riportava, poi, che il ricorrente era munito di delega ad operare sul conto corrente CP_5
(con saldo contabile al 15.04.2021 pari a 56.962,97€) e sul finanziamento erogato dalla stessa
[...] il 14.10.2020 (pari a 30.000€), entrambi rapporti riferiti ad Il IG. , Controparte_5 CP_4 Parte_1
inoltre, aveva una delega ad operare sul conto corrente intestato a (di cui non risultava CP_6 socio) aperto il 01.10.2020 e con saldo contabile al 15.04.2021 pari a 12.481,55€. Il ricorrente nel corso del 2021 cominciava a percepire 2.500€ netti mensili quale legale rappresentante/amministratore di (docc. m-n e doc. a), quest'ultimo documento è stato CP_4
depositato dal ricorrente nella prima comparsa conclusionale ed è ritenuto ammissibile in quanto documento sopravvenuto). Egli, inoltre, in data 05.01.2024 diventava padre di una GL avuta con la nuova compagna.
Quanto alla IG.ra invece, al momento del ricorso svolgeva un'occupazione saltuaria presso CP_1
Figurella, percependo una retribuzione di circa 10€ lordi all'ora. Nel corso del giudizio, tuttavia, migliorava la propria condizione economica trovando lavoro, prima, presso la pasticceria D&G s.n.c. con una retribuzione di 790€ al mese (docc. 105 e 106), poi come cameriera presso La Fornace di
Mestrino s.r.l. s.r.l., percependo circa 500€ al mese (docc. 130, 148 e 149). La resistente, inoltre, percepiva interamente l'assegno unico in favore dei figli, pari a 595€ mensili.
Risulta, pertanto, dalla ricostruzione di cui sopra che c'è stato, nel corso del giudizio, un deterioramento delle condizioni reddituali del ricorrente rispetto al momento della separazione;
tuttavia, tale deterioramento appare più limitato rispetto a quanto prospettato dal IG. . Egli Parte_1 oggi percepisce lo stipendio mensile di 2.500€ netti in qualità di rappresentante legale/amministratore di tuttavia, è possibile desumere che in realtà i suoi redditi siano superiori. CP_4
Il IG. , infatti, risulta munito di delega ad operare sui rapporti intestati a (il conto Parte_1 CP_4 corrente con saldo al 15.04.2021 di 56.962,97€ e il finanziamento erogato il 14.10.2020 per l'importo di 30.000€). Si ricorda che il soggetto munito di delega ad operare sul conto corrente di un terzo può svolgere sullo stesso le operazioni ordinarie (per esempio, eseguire pagamenti o effettuare bonifici)
e, quindi, non è considerato quale proprietario del denaro contenuto nel conto corrente. Ciò nonostante, dai documenti allegati alla relazione della Guardia di Finanza di Padova è possibile dedurre che sia riferibile allo stesso IG. : infatti, è controllata da ZAC CP_4 Parte_1 CP_4
s.r.l., le cui quote sono interamente di proprietà di , trust costituito dal IG. il CP_7 Parte_1
19.01.2018 (con beneficiari sé stesso e i suoi figli).
È necessario comunque ricordare la nascita in data 05.01.2024 della GL che il ricorrente ha avuto con la nuova compagna;
circostanza che riflette delle conseguenze dirette sui redditi del IG.
, che deve necessariamente contribuire anche al suo mantenimento. Parte_1
Nel ridimensionare l'assegno di mantenimento in favore dei figli occorre, inoltre, considerare che con la presente sentenza viene disposta una modifica del diritto di visita paterno, prevedendo un regime sostanzialmente paritario dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore. Il IG. , già Parte_1
genitore collocatario prevalente di (che non vede la madre se non raramente e per poche ore, CP_3
come ammesso anche dalla IG.ra , terrà per maggior tempo rispetto al passato e CP_1 Per_2 Per_3 con conseguente aumento delle spese durante i loro tempi di permanenza presso di sé (e diminuzione delle loro spese ordinarie a carico della madre).
Bisogna, infine, considerare che rispetto all'instaurazione del presente giudizio la resistente ha migliorato, anche se limitatamente, la propria condizione economica cominciando a lavorare in modo stabile con contratti part-time e con una retribuzione mensile che al momento si assesta in circa 500€.
Ciò premesso, la riduzione dell'assegno di mantenimento ordinario in favore dei figli è giustificata dalla diminuzione (anche se limitata) dei redditi del ricorrente e del corrispondente aumento dei redditi della resistente;
in secondo luogo dalla nascita della GL avuta dal IG. con la nuova Parte_1
compagna e, infine, dal nuovo calendario di regolamentazione del diritto di visita stabilito nel presente provvedimento con il quale viene sancita una sostanziale parità dei tempi di permanenza dei figli minori presso il IG. . Parte_1
Quanto al mantenimento ordinario di , il Collegio conferma quanto stabilito nel presente CP_3
giudizio con l'ordinanza resa il 03.08.2023 poiché entrambe le parti sono concordi sul punto e la condizione prevista appare congrua rispetto alle condizioni economiche dei genitori e all'interesse della stessa minore.
Quanto alle spese straordinarie, il Collegio intende confermare quanto stabilito dal G.I. con l'ordinanza del 03.08.2023 poiché non sono intercorsi mutamenti della situazione del nucleo familiare che determinino la necessità di modificare tale assetto.
Il Collegio, dunque, riduce l'assegno del padre al mantenimento di maggiorenne non Per_4 economicamente autosufficiente, e a complessivi 900€ mensili da corrispondere alla Per_2 Per_3
madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, e conferma il mantenimento esclusivo e diretto di da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie CP_3
riferite a tutti i figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova, mentre il costo della scuola internazionale di , ed eventualmente di e , rimarrà a carico del padre, il quale si era CP_3 Per_2 Per_3
reso disponibile a tale pagamento.
Sull'assegno divorzile in favore di CP_1
Il Collegio ritiene debba essere ridotto a 750€ mensili l'assegno divorzile in favore di CP_1
Si ricorda, infatti, che la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che l'assegno divorzile abbia una funzione sia assistenziale sia perequativo-compensativa (si veda S.U. sentenza n. 18287 del
11.07.2018: “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per l'assegno divorzile in favore della moglie sia in funzione assistenziale sia, in parte, in funzione perequativo-compensativa.
Quanto alla funzione assistenziale, è evidente che la resistente al momento non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento;
tuttavia, la IG.ra ha dimostrato nel corso del giudizio di essere in CP_1 grado di migliorare la propria situazione reddituale, riuscendo a reperire un'attività lavorativa e rendendosi così - almeno parzialmente - autosufficiente dal punto di vista economico. La resistente al momento svolge un lavoro part-time con retribuzione di circa 500€ al mese ma, date l'età e la mancanza di condizioni di inabilità e data la disposizione di tempi sostanzialmente paritetici per i figli (con relativa diminuzione del tempo e delle risorse da investire nella loro cura e nel loro mantenimento), non appaiono sussistere condizioni che le impediscano di aumentare l'orario lavorativo e conseguentemente la propria retribuzione.
Quanto alla funzione perequativo-compensativa, è pacifico che in costanza di matrimonio i coniugi abbiano deciso concordemente che la IG.ra si occupasse prevalentemente dei figli, CP_1
contribuendo così al ménage familiare e permettendo al IG. di intraprendere una carriera Parte_1
con guadagni di importante rilevanza. Non sembra, tuttavia, sussistere il sacrificio delle aspettative professionali dedotto dalla resistente, che ha sempre dichiarato di aver abbandonato la carriera di ballerina per occuparsi dei figli. Tale circostanza, infatti, non pare adeguatamente provata e in realtà dagli atti di causa si evince che la IG.ra ha deciso di abbandonare tale carriera prima di CP_1
contrarre matrimonio col ricorrente. Ne consegue che la determinazione dell'importo dell'assegno divorzile deve basarsi solo sull'apporto che la IG.ra ha fornito durante il matrimonio e non CP_1
anche su eventuali sacrifici delle aspettative professionali.
Ciò premesso, il Collegio, in base alla durata del matrimonio, all'apporto fornito dalla resistente all'interno del matrimonio e alla tutt'ora esistente disparità dei redditi tra le parti, ritiene equo ridurre l'assegno divorzile in favore della IG.ra a 750€ mensili dalla data della presente sentenza, CP_1
quantomeno finché non riuscirà ad incrementare con l'attività lavorativa i propri redditi. Tale somma dev'essere rivalutata annualmente in base agli indici Istat.
Sulla domanda di applicazione delle misure di cui all'art. 709ter c.p.c. La domanda della resistente dev'essere rigettata.
Le misure di cui all'art 709ter c.p.c., come stabilisce la norma, possono essere emesse “in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento”.
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non risultano esserci stati da parte del padre atti pregiudizievoli nei confronti dei minori o che abbiano ostacolato lo svolgimento delle modalità di affidamento stabilite con i provvedimenti della separazione (circostanze, peraltro, neppure allegate dalla resistente). Quanto, invece, agli inadempimenti del IG. rispetto alle condizioni Parte_1
economiche previste in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, tale circostanza non è contestata dallo stesso ricorrente, che più volte ha ammesso di non poter far fronte agli impegni economici previsti (egli, infatti, ha instaurato il presente giudizio chiedendo, dal punto di vista economico, una riduzione delle condizioni di mantenimento per i figli e per la moglie stabiliti in sede separatizia).
Tali inadempimenti, tuttavia, non appaiono rivestiti del carattere di gravità richiesta dalla norma, in quanto il IG. ha cominciato a versare un assegno di mantenimento dei figli più basso Parte_1
rispetto a quanto dovuto - e in alcuni mesi a non corrisponderlo - dopo la decisione di di CP_4
dimezzare la sua retribuzione, decisione che inevitabilmente ha comportato per il ricorrente una minor capacità di affrontare le condizioni della separazione. Ciò nonostante, il ricorrente ha continuato a pagare interamente il mutuo per la casa familiare (il cui importo nel corso del giudizio è aumentato notevolmente), rendendo così possibile per i figli mantenere quantomeno l'habitat domestico.
Il Collegio, dunque, rigetta la domanda della resistente per la mancanza negli inadempimenti del IG.
del carattere di gravità richiesta dall'art. 709 ter c.p.c. Parte_3
Sulle restanti domande.
La IG.ra ha chiesto nel presente giudizio che fosse disposto l'obbligo del marito di pagare CP_1 interamente la rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale e sino ad estinzione.
Occorre osservare, preliminarmente, che spesso nel procedimento di separazione o divorzio i coniugi presentano, per via di connessione soggettiva, domande aventi tale oggetto.
La giurisprudenza, tuttavia, è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande
“connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, viene esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto domande soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013).
La domanda di accollo della rata del mutuo, pertanto, è inammissibile.
Per analoghe ragioni sono manifestamente inammissibili le restanti domande di porre in capo al ricorrente la corresponsione di un contributo mensile di 400€ a titolo di “buoni benzina”, di un contributo annuale di 4.000€ per le vacanze madre-figli, per l'acquisto di un'autovettura in favore della moglie ovvero di statuire l'obbligo di farsi esclusivo carico di ogni eventuale onere fiscale conseguente alle cariche societarie e partecipazioni formalmente riconducibili alla IG.ra
[...]
e alle cessioni delle quote della medesima. CP_1
Sulle spese di lite.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, nonché della neutralità delle domande di divorzio e di affido dei figli minori, nonché della soccombenza reciproca delle parti in ordine alle altre domande
(ovvero della soccombenza prevalente di quanto alle domande sul collocamento Parte_1
dei figli minori, sull'assegno divorzile e sull'assegnazione della casa coniugale, e della soccombenza prevalente di quanto alle domande di regolamentazione del diritto di visita dei figli CP_1
minori, di mantenimento degli stessi e di emissione delle misure ex art. 709ter c.p.c.), il Collegio reputa di dover compensare tutte le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta, così decide:
1) Conferma l'affido congiunto dei figli , e ad entrambi i genitori;
CP_3 Per_2 Per_3
2) Conferma il collocamento prevalente di e presso la madre e il Per_4 Per_2 Per_3
collocamento prevalente di presso il padre;
CP_3
3) Dispone che il padre possa vedere e secondo il calendario di cui in motivazione Per_2 Per_3
e che la madre possa vedere quando lo vorrà, previo accordo con la stessa e tenuto CP_3
conto degli impegni e delle eIGenze della minore;
4) Assegna la casa familiare a CP_1
5) Riduce, a decorrere dalla presente decisione, a complessivi 900€ al mese il contributo del padre al mantenimento di e , rivalutabili annualmente in base agli indici Per_4 Per_2 Per_3
Istat, e conferma il mantenimento esclusivo e diretto di da parte del padre;
CP_3
6) Conferma la ripartizione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie dei figli, secondo il protocollo del Tribunale di Padova;
7) Riduce, a decorrere dalla presente decisione, a complessivi 750€ al mese l'assegno divorzile in favore di , rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
CP_1
8) Rigetta la domanda della resistente di applicazione delle misure ex art 709ter c.p.c.;
9) Dichiara inammissibili le restanti domande;
10) Spese di lite compensate.
Padova, il 4.12.24 Il presidente est.
Dr.ssa Chiara Ilaria Bitozzi