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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/04/2024, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 04/04/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1438 /2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. CECCIO GIANFILIPPO , giusta procura in C.F._1
atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.GIANNICO GIUSEPPINA;
- resistente – in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in viale Manzoni n. 22 Controparte_2
CAP 00185 Roma.
- resistente contumace-
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/05/2023, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito notificato il 03/05/2023, con il quale l' intimava il pagamento di CP_1 un importo complessivo pari ad €. 6.235,52 a titolo di Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale, relative sanzioni e interessi, per l'anno 2016.
Lamentava che, nonostante sull'atto presupposto (avviso di accertamento unificato n.TYX01D700100) fosse stata proposta opposizione con ricorso iscritto al n. RGR 1298/2021 dinnanzi alla conclusosi con sentenza n. Organizzazione_1
2924/03/2022, con la quale il Collegio aveva accolto il ricorso e annullato l'avviso di accertamento impugnato, l' avesse comunque proceduto alla notifica dell'avviso di addebito, oggi impugnato. CP_1 Eccepiva altresì la nullità dell'atto per violazione di legge, difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa, per intervenuta decadenza e infine invocava il decorso della prescrizione.
Concludeva, dunque, previa sospensione degli effetti dell'opposto avviso di addebito, per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di causa.
L' si costituiva in giudizio contestando le motivazioni avversarie, e segnalando che il CP_1
ricorrente aveva presentato in data 29.9.23, ossia in epoca successiva alla suindicata sentenza n.
2924/03/2022 e al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuto nel maggio 2023, istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi della legge 29/12/22 n.197 art.1 comma 186-203; insisteva pertanto per il rigetto del ricorso con conferma dell'avviso di addebito opposto.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito notificato il 03/05/2023, con il quale l' intimava il pagamento di un importo complessivo pari ad €. 6.235,52 a titolo di CP_1
Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale, relative sanzioni e interessi, per l'anno 2016.
L' , nel costituirsi in giudizio ha rilevato l'avvenuta presentazione della domanda di CP_1
definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi della legge 29/12/22 n.197 art.1 comma
186-203 da parte ricorrente, relativamente al giudizio inerente l'atto presupposto dell'impugnato avviso di addebito, quale avviso di accertamento unificato n. TYX01D700100.
Ora, occorre preliminarmente valutare gli effetti della proposizione della suddetta istanza sull'ammissibilità del presente giudizio.
Come è noto, la dichiarazione in esame reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima.
Tale dichiarazione, coinvolgendo l'avviso di accertamento da cui scaturisce l'avviso di addebito impugnato con il presente giudizio, spiega i suoi effetti anche su quest'ultimo, quale atto prodromico.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che possa essere dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020).
Nel caso di specie, ritiene questo decidente che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Alla luce di quanto sopra, la presente opposizione va dichiarata improcedibile. Stante la scelta da parte del ricorrente del rito definitorio agevolato della controversia tributaria, si ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 09/05/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_2
- Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 04/04/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena