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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 146/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
(P. IVA ), rappresentata e difesa, per Parte_1 P.IVA_1
mandato in atti, dall'avv. Massimiliano Sammartano,
appellante
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, C.F._1
dall'Avvocato Mariachiara Garacci,
appellato
E 2
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Rosanna Milazzo,
appellata
Conclusioni dell'appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO NEL MERITO: - in riforma della sentenza impugnata: - rigettata ogni
contraria istanza, eccezione e difesa;
- dichiarare, ritenuti sussistenti i
presupposti di cui all'art. 2901, comma 1, n. 1) c.c., inefficace nei confronti della
[... l'atto di costituzione del fondo patrimoniale effettuato dal sig. Parte_1
, unitamente al coniuge sig.ra , sui seguenti beni di loro CP_1 CP_2
proprietà, e precisamente:
1. la piena e intera proprietà di un appartamento per
civile abitazione, distinto in catasto al foglio 85, particella 433 sub. 3; 2. la piena e
intera proprietà di un locale autorimessa, distinto in catasto al foglio 85, particella
433 sub. 2; - condannare, infine, parte appellata in solido tra loro al pagamento di
spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
Conclusioni di : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni Controparte_1
contraria istanza ed eccezione disattesa: - Rigettare l'appello perché destituito di
fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare la sentenza di primo
grado; -Dichiarare inammissibile l'atto di appello a causa della proposizione di
nuova domanda o in subordine in caso di mancato accoglimento ridurre la
domanda come demandata al di primo grado;
-in ulteriore subordine dichiarare
l'avvenuta prescrizione dell'azione di inefficacia del fondo patrimoniale per 3
decorso del termine quinquennale previsto dalla legge ed insussistenti i
presupposti di cui all'art 2901 co. 1 per i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi al sottoscritto
avvocato che si dichiara antistatario.”
Conclusioni di : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria CP_2
istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in
diritto e pertanto: IN VIA PRELIMINARE: -dichiarare inammissibile l'atto di
appello ex art. 345 c.c. primo comma per proposizione di domanda nuova e per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
in subordine: ritenere e dichiarare
azionata la domanda in appello come nell'atto di citazione in reitera proposto
avanti il Tribunale di Sciacca;
NEL MERITO: - dichiarare l'avvenuta prescrizione
dell'azione di inefficacia del fondo patrimoniale per decorso del termine
quinquennale previsto dalla legge;
- dichiarare insussistenti i presupposti di cui
all'art 2901 co. 1 per i motivi di cui sopra;
e per l'effetto confermare la sentenza di
primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore
del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Pa La società “ (in avanti solo ), premettendo di Parte_1
vantare un credito nei confronti di per l'importo Controparte_1
complessivo di € 22.085,94 oltre accessori, propose innanzi al Tribunale di
Sciacca domanda ex articolo 2901 cod. civ. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale costituito dal e CP_1 4
dalla di lui moglie, , con rogito in Notar del 28.10.2013, CP_2 Per_1
con cui il debitore aveva vincolato alle esigenze familiari la piena proprietà, per la quota di sua spettanza pari a ½ - trovandosi gli stipulanti comproprietari in regime di separazione dei beni - di due immobili siti nel Comune di Gibellina,
segnatamente un appartamento per civile abitazione, distinto in catasto al foglio
85, particella 433 sub. 3, e un locale autorimessa, distinto in catasto al foglio 85,
particella 433 sub. 2..
Il Tribunale di Sciacca, dopo avere disposto la rinnovazione della iniziale notifica dell'atto di citazione e, successivamente, la integrazione del contraddittorio mediante evocazione in giudizio della , con sentenza n. 282/2021 CP_2
emessa in data 22/6/2021, nella contumacia della , rigettava le domande CP_2
Pa proposte dalla , ravvisando la prescrizione dell'azione, per come eccepita dal convenuto, e condannava la società soccombente alla refusione in favore di quest'ultimo delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.300,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Pa Ha proposto appello la chiedendo l'integrale riforma della pronuncia col favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Hanno resistito, separatamente patrocinati, e , istando per la declaratoria Controparte_1 CP_2
di inammissibilità della impugnazione e, comunque, per il suo rigetto.
La causa è stata posta in decisione in data 5-7 marzo 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.; alla data del 20 giugno 2025, a seguito di richiesta avanzata dall'appellante ai sensi dell'art.352 co.2 c.p.c., si è
svolta la discussione orale. 5
***
Con un unico motivo di appello l'appellante ha contestato la sussistenza dei presupposti sulla scorta dei quali il primo giudice ha dichiarato prescritta l'azione per decorso del termine di cui all'articolo 2903 cod. civ.
Più precisamente, la 3B, pur non negando che il suddetto termine maturasse al
13.11.2018, ossia dopo cinque anni dalla annotazione, avvenuta il 13.11.2013,
dell'atto di costituzione del fondo matrimoniale de quo nei registri dello stato civile
(v. Cass. 5889/16), ha dedotto che erroneamente la sentenza impugnata aveva:
a) da un lato, negato efficacia sanante del primo tentativo di notificazione alla rinnovazione da essa regolarmente curata, con esito positivo, in ottemperanza dell'ordine emesso dal giudice, alla prima udienza di trattazione della causa, ai sensi dell'art.291 c.p.c., e ciò sebbene tale norma espressamente preveda che
“la rinnovazione impedisce ogni decadenza”; b) dall'altro, ritenuto, richiamando il dictum di Cass. S.U. sent. n.ro 17352/2009, che sarebbe stato suo onere attivarsi immediatamente e di propria iniziativa per rinnovare il procedimento notificatorio senza attendere il provvedimento giudiziale e ciò malgrado alla data in cui il primo piego era tornato indietro non vi era più un lasso di tempo sufficiente, in relazione alla data indicata per l'udienza, ad assicurare per la costituzione del convenuto il rispetto del termine minimo di comparizione, eventualità, questa, che proprio la sentenza della Suprema Corte citata annoverava tra i casi di deroga all'operatività di tale onere di autonoma attivazione della parte.
Gli appellati hanno contestato nel merito le superiori doglianze, eccependo, a monte, la inammissibilità del gravame in ragione della modifica che sarebbe stata 6
operata, in violazione del disposto dell'art.345 c.p.c., rispetto al conclusum dell'atto di citazione originario, avendo l'appellante chiesto la revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in relazione alla piena proprietà degli immobili in esso conferiti e non più solo nella quota spettante al . CP_1
La dedotta inammissibilità non sussiste, avendo la domanda revocatoria in ogni caso come oggetto l'atto “dispositivo” del debitore, in quanto ritenuto pregiudizievole delle ragioni creditorie.
I motivi di appello non risultano però meritevoli di accoglimento, dovendosi confermare le conclusioni della sentenza di primo grado in ordine alla prescrizione della domanda – con conseguente assorbimento degli ulteriori profili afferenti alla verifica dei presupposti di cui all'art.2901 c.c. - ma sulla scorta di un percorso argomentativo non pienamente coincidente.
Appare preliminarmente opportuno richiamare i dati fattuali di rilievo:
a) l'atto di citazione venne consegnato per la notificazione all'Ufficiale Giudiziario
presso il Tribunale di Sciacca in data 4 ottobre 2018; la notificazione venne eseguita per mezzo del servizio postale con spedizione del plico in data 5 ottobre
2018;
b) l'agente postale indicò, tuttavia, in data 8.10.2018 un esito negativo (v. la dicitura “sconosciuto” apposta sul piego e la motivazione “per irreperibilità del
destinatario” contrassegnata sull'avviso di ricevimento) e l'atto venne restituito al notificante in data 23 ottobre 2018 (doc. 3 fascicolo telematico parte appellante);
c) alla udienza di prima comparizione, che era stata fissata nell'atto di citazione per il 21 gennaio 2019 ma che si tenne in effetti, a seguito di differimento di 7
ufficio, in data 23 gennaio 2019, il giudice, su richiesta del difensore di parte attrice, assegnò un termine fino al 15.2.2019 per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione la quale venne regolarmente effettuata - al medesimo indirizzo della prima notifica non andata a buon fine (Gibellina (TP), viale
Archimede n. 49) - in data 13 febbraio 2019, con consegna a mani della moglie convivente del destinatario.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che la regola ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 24822/15) della divaricazione temporale tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante (data di consegna all'Ufficiale Giudiziario) e quello di perfezionamento per il destinatario
(consegna del plico o, comunque, conclusione dell'iter stabilito dalla legge),
presuppone pur sempre uno stesso iter notificatorio andato a buon fine,
condizione certamente non verificatisi nella vicenda in esame nella procedura avviata nell'ottobre 2018, tanto che si rese necessaria una rinnovazione degli adempimenti.
Anche il richiamo diretto, contenuto nella sentenza impugnata, al dictum di Cass.
S.U. sent. 17352/2009 si presenta incongruo avendo tale pronuncia avuto per oggetto ipotesi di notifiche da effettuarsi entro un termine perentorio di natura endo-processuale (quale, ad esempio, il termine per proporre impugnazione); nel caso in esame si trattava, invece, della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio,
attività di per sé non vincolata al rispetto di un termine;
è vero, infatti, che la prescrizione di cui all'art.2903 c.c. può essere evitata solo mediante la proposizione della domanda giudiziale (da ultimo: Cass. 17475/25) ma rimane 8
pur sempre istituto di diritto sostanziale, eccepibile solo dalla parte che vi ha interesse a differenza delle cause di inammissibilità/estinzione del giudizio.
La questione nodale della causa attiene, piuttosto, all'ambito di operatività
dell'art.291 c.p.c. e alla possibilità di assegnare efficacia sanante con effetti ex
Pa tunc alla rinnovazione della notifica effettuata con esito positivo dalla a febbraio dell'anno successivo.
Sulla questione della idoneità di una notifica nulla a produrre comunque effetto interruttivo della prescrizione e sui confini di operatività della sanatoria di cui all'art.291 c.c. sussiste contrasto giurisprudenziale all'interno della Suprema
Corte, tanto che con ordinanza interlocutoria n. 3334 del 10 febbraio 2025 la
Prima Sezione ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite.
Secondo un primo orientamento (Cass. nn. 5212/1986, 1329/1991, 7617/1997,
15489/2006, e, soprattutto, 11985/2013), la sanatoria non avrebbe efficacia retroattiva agli effetti del corso della prescrizione, che decorrerebbero dal momento della sanatoria medesima, perché l'art. 2943, 1° comma, c.c., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce un'innegabile connessione fra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto; in particolare, già Cass. 15489/2006
aveva affermato che l'art. 291, 1° comma- ultimo periodo, c.p.c., che prevede che la rinnovazione della notificazione viziata da nullità impedisce qualsiasi decadenza, non si riferisce all'istituto della prescrizione.
Più di recente, invece, Cass. n. 13070/2018, richiamando un risalente contrastante indirizzo (Cass. 4630/97, 15075/2001) e affrontando, per la verità, 9
una ipotesi assai peculiare (la notifica ad un ente pubblico effettuata presso la sua sede pur trattandosi di Amministrazione patrocinata ex lege della difesa erariale), ha ritenuto che la nullità della notifica, intesa come non conformità
formale al modello legale, non comporti necessariamente la sua incapacità a produrre un effetto interruttivo, il quale si collega all'atto notificato e non all'atto processuale in sé, dovendosi l'attenzione incentrare sulla idoneità a raggiungere comunque la sfera di conoscenza del destinatario;
ha, in ogni caso, ravvisato un parametro essenziale di riferimento in quanto affermato da S.U. n. 14916/2016 in ordine alla distinzione tra notifica nulla e notifica inesistente la quale ultima non potrà essere in alcun modo sanata.
Da ultimo, Cass. n. 18485/2018 è tornata a ribadire il primo indirizzo.
Va precisato che il contrato attiene esclusivamente ad ipotesi di nullità della notifica e non di nullità dell'atto di citazione, in quanto in tale evenienza non si dubita dell'effetto interruttivo conseguente alla notifica (v. Cass. 21929/21 e
26543/22 afferenti a citazioni nulle in quanto prive dell'avvertimento previsto dall'art.163 n.7 c.p.c.).
Nella vicenda in esame, anche a voler seguire l'indirizzo giurisprudenziale minoritario, risulta evidente che, come rimarcato dagli appellati, si è comunque al cospetto non già di una mera nullità della prima notifica ma di una vera e propria inesistenza, ricorrendo uno degli ormai ristrettissimi casi in cui tale forma estrema di invalidità è configurabile, proprio alla luce del dictum di Cass. Sez. U. n. 14916
del 20/07/2016, quello cioè in cui, per usare gli stessi termini del citato arresto,
“l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover 10
reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva,
omessa”, con conseguente impredicabilità di una rinnovazione iussu iudicis con effetto sanante ex tunc, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
Pa La avrebbe quindi dovuto di sua iniziativa, immediatamente dopo la restituzione del piego e residuando un lasso di tempo adeguato (dal 23.10.2018
al 13.11.2018), attivarsi per rinnovare la notifica della citazione, confidando anche nel principio di cui a Cass. S.U. 24822/15 surrichiamata.
Né appare condivisibile la giustificazione dell'inerzia addotta dall'appellante,
basata sulla assenza di un periodo di tempo sufficiente ad assicurare il rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Infatti, in disparte la considerazione per cui la società avrebbe potuto liberamente modificare la data della vocatio in ius non essendovi ancora alcuna lite “pendente”, in ogni caso la violazione del termine minimo a comparire, ove non sanata dalla eventuale costituzione in giudizio del convenuto, avrebbe potuto essere rimossa con le modalità stabilite dal comma 2 dell'art.164 c.p.c..
In ossequio alla regola della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite per la partecipazione dei due appellati a questo grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e sulla base delle tariffe di cui al DM n. 147/2022 ma applicando i parametri minimi in ragione della semplicità della causa. Di ciascun importo si dispone la distrazione a favore del rispettivo patrocinatore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
11
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
282/2021 emessa dal Tribunale di Sciacca il 22/06/2021.
Condanna parte appellante a rifondere le spese di lite per la partecipazione al presente grado di , che liquida in complessivi euro Controparte_1
2.906,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'avvocato Mariachiara
Garacci ex art.93 c.p.c..
Condanna parte appellante a rifondere le spese di lite per la partecipazione al presente grado di , che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre CP_2
rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge disponendone il pagamento a favore dell'avvocato Rosanna Milazzo ex art.93
c.p.c..
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012
n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Palermo, 29.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 146/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
(P. IVA ), rappresentata e difesa, per Parte_1 P.IVA_1
mandato in atti, dall'avv. Massimiliano Sammartano,
appellante
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, C.F._1
dall'Avvocato Mariachiara Garacci,
appellato
E 2
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Rosanna Milazzo,
appellata
Conclusioni dell'appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO NEL MERITO: - in riforma della sentenza impugnata: - rigettata ogni
contraria istanza, eccezione e difesa;
- dichiarare, ritenuti sussistenti i
presupposti di cui all'art. 2901, comma 1, n. 1) c.c., inefficace nei confronti della
[... l'atto di costituzione del fondo patrimoniale effettuato dal sig. Parte_1
, unitamente al coniuge sig.ra , sui seguenti beni di loro CP_1 CP_2
proprietà, e precisamente:
1. la piena e intera proprietà di un appartamento per
civile abitazione, distinto in catasto al foglio 85, particella 433 sub. 3; 2. la piena e
intera proprietà di un locale autorimessa, distinto in catasto al foglio 85, particella
433 sub. 2; - condannare, infine, parte appellata in solido tra loro al pagamento di
spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
Conclusioni di : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni Controparte_1
contraria istanza ed eccezione disattesa: - Rigettare l'appello perché destituito di
fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare la sentenza di primo
grado; -Dichiarare inammissibile l'atto di appello a causa della proposizione di
nuova domanda o in subordine in caso di mancato accoglimento ridurre la
domanda come demandata al di primo grado;
-in ulteriore subordine dichiarare
l'avvenuta prescrizione dell'azione di inefficacia del fondo patrimoniale per 3
decorso del termine quinquennale previsto dalla legge ed insussistenti i
presupposti di cui all'art 2901 co. 1 per i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi al sottoscritto
avvocato che si dichiara antistatario.”
Conclusioni di : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria CP_2
istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in
diritto e pertanto: IN VIA PRELIMINARE: -dichiarare inammissibile l'atto di
appello ex art. 345 c.c. primo comma per proposizione di domanda nuova e per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
in subordine: ritenere e dichiarare
azionata la domanda in appello come nell'atto di citazione in reitera proposto
avanti il Tribunale di Sciacca;
NEL MERITO: - dichiarare l'avvenuta prescrizione
dell'azione di inefficacia del fondo patrimoniale per decorso del termine
quinquennale previsto dalla legge;
- dichiarare insussistenti i presupposti di cui
all'art 2901 co. 1 per i motivi di cui sopra;
e per l'effetto confermare la sentenza di
primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore
del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Pa La società “ (in avanti solo ), premettendo di Parte_1
vantare un credito nei confronti di per l'importo Controparte_1
complessivo di € 22.085,94 oltre accessori, propose innanzi al Tribunale di
Sciacca domanda ex articolo 2901 cod. civ. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale costituito dal e CP_1 4
dalla di lui moglie, , con rogito in Notar del 28.10.2013, CP_2 Per_1
con cui il debitore aveva vincolato alle esigenze familiari la piena proprietà, per la quota di sua spettanza pari a ½ - trovandosi gli stipulanti comproprietari in regime di separazione dei beni - di due immobili siti nel Comune di Gibellina,
segnatamente un appartamento per civile abitazione, distinto in catasto al foglio
85, particella 433 sub. 3, e un locale autorimessa, distinto in catasto al foglio 85,
particella 433 sub. 2..
Il Tribunale di Sciacca, dopo avere disposto la rinnovazione della iniziale notifica dell'atto di citazione e, successivamente, la integrazione del contraddittorio mediante evocazione in giudizio della , con sentenza n. 282/2021 CP_2
emessa in data 22/6/2021, nella contumacia della , rigettava le domande CP_2
Pa proposte dalla , ravvisando la prescrizione dell'azione, per come eccepita dal convenuto, e condannava la società soccombente alla refusione in favore di quest'ultimo delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.300,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Pa Ha proposto appello la chiedendo l'integrale riforma della pronuncia col favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Hanno resistito, separatamente patrocinati, e , istando per la declaratoria Controparte_1 CP_2
di inammissibilità della impugnazione e, comunque, per il suo rigetto.
La causa è stata posta in decisione in data 5-7 marzo 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.; alla data del 20 giugno 2025, a seguito di richiesta avanzata dall'appellante ai sensi dell'art.352 co.2 c.p.c., si è
svolta la discussione orale. 5
***
Con un unico motivo di appello l'appellante ha contestato la sussistenza dei presupposti sulla scorta dei quali il primo giudice ha dichiarato prescritta l'azione per decorso del termine di cui all'articolo 2903 cod. civ.
Più precisamente, la 3B, pur non negando che il suddetto termine maturasse al
13.11.2018, ossia dopo cinque anni dalla annotazione, avvenuta il 13.11.2013,
dell'atto di costituzione del fondo matrimoniale de quo nei registri dello stato civile
(v. Cass. 5889/16), ha dedotto che erroneamente la sentenza impugnata aveva:
a) da un lato, negato efficacia sanante del primo tentativo di notificazione alla rinnovazione da essa regolarmente curata, con esito positivo, in ottemperanza dell'ordine emesso dal giudice, alla prima udienza di trattazione della causa, ai sensi dell'art.291 c.p.c., e ciò sebbene tale norma espressamente preveda che
“la rinnovazione impedisce ogni decadenza”; b) dall'altro, ritenuto, richiamando il dictum di Cass. S.U. sent. n.ro 17352/2009, che sarebbe stato suo onere attivarsi immediatamente e di propria iniziativa per rinnovare il procedimento notificatorio senza attendere il provvedimento giudiziale e ciò malgrado alla data in cui il primo piego era tornato indietro non vi era più un lasso di tempo sufficiente, in relazione alla data indicata per l'udienza, ad assicurare per la costituzione del convenuto il rispetto del termine minimo di comparizione, eventualità, questa, che proprio la sentenza della Suprema Corte citata annoverava tra i casi di deroga all'operatività di tale onere di autonoma attivazione della parte.
Gli appellati hanno contestato nel merito le superiori doglianze, eccependo, a monte, la inammissibilità del gravame in ragione della modifica che sarebbe stata 6
operata, in violazione del disposto dell'art.345 c.p.c., rispetto al conclusum dell'atto di citazione originario, avendo l'appellante chiesto la revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in relazione alla piena proprietà degli immobili in esso conferiti e non più solo nella quota spettante al . CP_1
La dedotta inammissibilità non sussiste, avendo la domanda revocatoria in ogni caso come oggetto l'atto “dispositivo” del debitore, in quanto ritenuto pregiudizievole delle ragioni creditorie.
I motivi di appello non risultano però meritevoli di accoglimento, dovendosi confermare le conclusioni della sentenza di primo grado in ordine alla prescrizione della domanda – con conseguente assorbimento degli ulteriori profili afferenti alla verifica dei presupposti di cui all'art.2901 c.c. - ma sulla scorta di un percorso argomentativo non pienamente coincidente.
Appare preliminarmente opportuno richiamare i dati fattuali di rilievo:
a) l'atto di citazione venne consegnato per la notificazione all'Ufficiale Giudiziario
presso il Tribunale di Sciacca in data 4 ottobre 2018; la notificazione venne eseguita per mezzo del servizio postale con spedizione del plico in data 5 ottobre
2018;
b) l'agente postale indicò, tuttavia, in data 8.10.2018 un esito negativo (v. la dicitura “sconosciuto” apposta sul piego e la motivazione “per irreperibilità del
destinatario” contrassegnata sull'avviso di ricevimento) e l'atto venne restituito al notificante in data 23 ottobre 2018 (doc. 3 fascicolo telematico parte appellante);
c) alla udienza di prima comparizione, che era stata fissata nell'atto di citazione per il 21 gennaio 2019 ma che si tenne in effetti, a seguito di differimento di 7
ufficio, in data 23 gennaio 2019, il giudice, su richiesta del difensore di parte attrice, assegnò un termine fino al 15.2.2019 per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione la quale venne regolarmente effettuata - al medesimo indirizzo della prima notifica non andata a buon fine (Gibellina (TP), viale
Archimede n. 49) - in data 13 febbraio 2019, con consegna a mani della moglie convivente del destinatario.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che la regola ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 24822/15) della divaricazione temporale tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante (data di consegna all'Ufficiale Giudiziario) e quello di perfezionamento per il destinatario
(consegna del plico o, comunque, conclusione dell'iter stabilito dalla legge),
presuppone pur sempre uno stesso iter notificatorio andato a buon fine,
condizione certamente non verificatisi nella vicenda in esame nella procedura avviata nell'ottobre 2018, tanto che si rese necessaria una rinnovazione degli adempimenti.
Anche il richiamo diretto, contenuto nella sentenza impugnata, al dictum di Cass.
S.U. sent. 17352/2009 si presenta incongruo avendo tale pronuncia avuto per oggetto ipotesi di notifiche da effettuarsi entro un termine perentorio di natura endo-processuale (quale, ad esempio, il termine per proporre impugnazione); nel caso in esame si trattava, invece, della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio,
attività di per sé non vincolata al rispetto di un termine;
è vero, infatti, che la prescrizione di cui all'art.2903 c.c. può essere evitata solo mediante la proposizione della domanda giudiziale (da ultimo: Cass. 17475/25) ma rimane 8
pur sempre istituto di diritto sostanziale, eccepibile solo dalla parte che vi ha interesse a differenza delle cause di inammissibilità/estinzione del giudizio.
La questione nodale della causa attiene, piuttosto, all'ambito di operatività
dell'art.291 c.p.c. e alla possibilità di assegnare efficacia sanante con effetti ex
Pa tunc alla rinnovazione della notifica effettuata con esito positivo dalla a febbraio dell'anno successivo.
Sulla questione della idoneità di una notifica nulla a produrre comunque effetto interruttivo della prescrizione e sui confini di operatività della sanatoria di cui all'art.291 c.c. sussiste contrasto giurisprudenziale all'interno della Suprema
Corte, tanto che con ordinanza interlocutoria n. 3334 del 10 febbraio 2025 la
Prima Sezione ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite.
Secondo un primo orientamento (Cass. nn. 5212/1986, 1329/1991, 7617/1997,
15489/2006, e, soprattutto, 11985/2013), la sanatoria non avrebbe efficacia retroattiva agli effetti del corso della prescrizione, che decorrerebbero dal momento della sanatoria medesima, perché l'art. 2943, 1° comma, c.c., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce un'innegabile connessione fra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto; in particolare, già Cass. 15489/2006
aveva affermato che l'art. 291, 1° comma- ultimo periodo, c.p.c., che prevede che la rinnovazione della notificazione viziata da nullità impedisce qualsiasi decadenza, non si riferisce all'istituto della prescrizione.
Più di recente, invece, Cass. n. 13070/2018, richiamando un risalente contrastante indirizzo (Cass. 4630/97, 15075/2001) e affrontando, per la verità, 9
una ipotesi assai peculiare (la notifica ad un ente pubblico effettuata presso la sua sede pur trattandosi di Amministrazione patrocinata ex lege della difesa erariale), ha ritenuto che la nullità della notifica, intesa come non conformità
formale al modello legale, non comporti necessariamente la sua incapacità a produrre un effetto interruttivo, il quale si collega all'atto notificato e non all'atto processuale in sé, dovendosi l'attenzione incentrare sulla idoneità a raggiungere comunque la sfera di conoscenza del destinatario;
ha, in ogni caso, ravvisato un parametro essenziale di riferimento in quanto affermato da S.U. n. 14916/2016 in ordine alla distinzione tra notifica nulla e notifica inesistente la quale ultima non potrà essere in alcun modo sanata.
Da ultimo, Cass. n. 18485/2018 è tornata a ribadire il primo indirizzo.
Va precisato che il contrato attiene esclusivamente ad ipotesi di nullità della notifica e non di nullità dell'atto di citazione, in quanto in tale evenienza non si dubita dell'effetto interruttivo conseguente alla notifica (v. Cass. 21929/21 e
26543/22 afferenti a citazioni nulle in quanto prive dell'avvertimento previsto dall'art.163 n.7 c.p.c.).
Nella vicenda in esame, anche a voler seguire l'indirizzo giurisprudenziale minoritario, risulta evidente che, come rimarcato dagli appellati, si è comunque al cospetto non già di una mera nullità della prima notifica ma di una vera e propria inesistenza, ricorrendo uno degli ormai ristrettissimi casi in cui tale forma estrema di invalidità è configurabile, proprio alla luce del dictum di Cass. Sez. U. n. 14916
del 20/07/2016, quello cioè in cui, per usare gli stessi termini del citato arresto,
“l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover 10
reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva,
omessa”, con conseguente impredicabilità di una rinnovazione iussu iudicis con effetto sanante ex tunc, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
Pa La avrebbe quindi dovuto di sua iniziativa, immediatamente dopo la restituzione del piego e residuando un lasso di tempo adeguato (dal 23.10.2018
al 13.11.2018), attivarsi per rinnovare la notifica della citazione, confidando anche nel principio di cui a Cass. S.U. 24822/15 surrichiamata.
Né appare condivisibile la giustificazione dell'inerzia addotta dall'appellante,
basata sulla assenza di un periodo di tempo sufficiente ad assicurare il rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Infatti, in disparte la considerazione per cui la società avrebbe potuto liberamente modificare la data della vocatio in ius non essendovi ancora alcuna lite “pendente”, in ogni caso la violazione del termine minimo a comparire, ove non sanata dalla eventuale costituzione in giudizio del convenuto, avrebbe potuto essere rimossa con le modalità stabilite dal comma 2 dell'art.164 c.p.c..
In ossequio alla regola della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite per la partecipazione dei due appellati a questo grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e sulla base delle tariffe di cui al DM n. 147/2022 ma applicando i parametri minimi in ragione della semplicità della causa. Di ciascun importo si dispone la distrazione a favore del rispettivo patrocinatore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
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La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
282/2021 emessa dal Tribunale di Sciacca il 22/06/2021.
Condanna parte appellante a rifondere le spese di lite per la partecipazione al presente grado di , che liquida in complessivi euro Controparte_1
2.906,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'avvocato Mariachiara
Garacci ex art.93 c.p.c..
Condanna parte appellante a rifondere le spese di lite per la partecipazione al presente grado di , che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre CP_2
rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge disponendone il pagamento a favore dell'avvocato Rosanna Milazzo ex art.93
c.p.c..
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012
n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Palermo, 29.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo