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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/12/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. P.U. n. 287-1/2025 nei confronti di (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._1
(MO), Via Gramsci, n. 11, la quale agisce in proprio, elezione di domicilio presso l'indirizzo pec: Email_1
-ricorrente in proprio – letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII presentato dal debitore;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità), a seguito dell'integrazione richiesta con decreto del 24/11/2025, sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCII;
considerato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso – così come integrata - risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, esponendo una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che, prima del deposito del ricorso, è entrato in vigore (in data 28.9.2024) il D.
Lgs. n. 136/2024 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modifiche e correzioni significative al CCII, le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale D. Lgs. (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata
“pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. Tra le varie modifiche, si segnala quella che ha interessato l'art. 269,
CCII, il quale dispone, oggi, al comma 2, che la relazione del Gestore della Crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui al novellato art. 268, comma 3, quarto periodo, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”; osservato che, nella specie, la relazione del Gestore risulta completa anche sotto tale profilo, dando illustrazione (in termini comunque generici) della genesi del sovraindebitamento e del ruolo avuto dal debitore rispetto ad essa;
stante la genericità della relazione, così come integrata, si invita il nominando Liquidatore a voler provvedere al deposito di una relazione dettagliata entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, che contenga una puntuale ricostruzione, anche dal punto di vista cronologico, in ordine alla genesi del debito tributario, chiarendo la natura dei tributi e quando sono sorti i debiti. Inoltre, nella relazione, si rappresenta come la ricorrente, oltre a redditi da lavoro autonomo (per i quali il Gestore attesta l'idoneità ad elargire attivo ai creditori, per l'importo ci circa € 300,00 mensili), sia proprietaria di un'autovettura di marca Lancia modello Ypsilon tg DH021YX (sottoposta a fermo amministrativo); rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV e che la domanda di esdebitazione dell'incapiente risulti formulata in via solo subordinata;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e
268 c. 1 CCII, la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto persona fisica che, svolge attività di lavoro autonomo quale libera professionista. Il CCII ha invece eliminato ogni riferimento al vaglio in ordine alla “meritevolezza” del debitore nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura ed eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII, in vista della quale dovrà altresì essere chiarito come la ricorrente abbia accumulato un indebitamento con l'Erario così elevato, ricostruendo temporalmente la genesi dello stesso;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, poiché: il patrimonio di (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di CP_1 reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 484.832,75); segnatamente, ella non risulta titolare di alcun bene immobile;
è proprietaria di un'autovettura Lancia modello Ypsilon tg DH021YX (sottoposta a fermo amministrativo) e per l'anno 2025 ha ricevuto diversi incarichi professionali (docc.
4-13 all'integrazione del 10/12/2025) oltre a quelli già conferiti ed all'accertata stabile collaborazione con un organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento, e sarà possibile determinare, in relazione a quanto percepirà, una quota di reddito disponibile (che la ricorrente quantifica in 300,00 euro mensili), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale. Conseguentemente, sussiste un evidente squilibrio tra attivo potenzialmente liquidabile ed esposizione debitoria;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile viene demandata dal Collegio al nominando Giudice delegato, che provvederà con separato provvedimento, su istanza motivata del Liquidatore, previa verifica della congruità delle spese indicate e dei giustificativi a sostegno delle stesse (che dovranno essere forniti dal debitore, laddove non interamente giustificate); rilevato che quanto alla durata della procedura, considerato il nuovo testo degli art. 272
e 282 CCII come modificati dal D.lgs 136/2024:
1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII);
2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
ritenuto che
le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura delle procedure di liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Gramsci, n. 11, nomina Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi;
nomina quale Liquidatore la Dott.ssa dell'Ordine dei Persona_1 [...] di Modena, Controparte_2 precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal D.Lgs.
136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del
Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- depositi entro 30 giorni dalla comunicazione, una relazione dettagliata sulle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, che contenga una puntuale ricostruzione, anche dal punto di vista cronologico, in ordine alla genesi del debito tributario, chiarendo la natura dei tributi e quando sono sorti i debiti;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30/6/2026) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
* * *
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori presso il domicilio eletto, al
Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. P.U. n. 287-1/2025 nei confronti di (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._1
(MO), Via Gramsci, n. 11, la quale agisce in proprio, elezione di domicilio presso l'indirizzo pec: Email_1
-ricorrente in proprio – letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII presentato dal debitore;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità), a seguito dell'integrazione richiesta con decreto del 24/11/2025, sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCII;
considerato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso – così come integrata - risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, esponendo una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che, prima del deposito del ricorso, è entrato in vigore (in data 28.9.2024) il D.
Lgs. n. 136/2024 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modifiche e correzioni significative al CCII, le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale D. Lgs. (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata
“pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. Tra le varie modifiche, si segnala quella che ha interessato l'art. 269,
CCII, il quale dispone, oggi, al comma 2, che la relazione del Gestore della Crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui al novellato art. 268, comma 3, quarto periodo, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”; osservato che, nella specie, la relazione del Gestore risulta completa anche sotto tale profilo, dando illustrazione (in termini comunque generici) della genesi del sovraindebitamento e del ruolo avuto dal debitore rispetto ad essa;
stante la genericità della relazione, così come integrata, si invita il nominando Liquidatore a voler provvedere al deposito di una relazione dettagliata entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, che contenga una puntuale ricostruzione, anche dal punto di vista cronologico, in ordine alla genesi del debito tributario, chiarendo la natura dei tributi e quando sono sorti i debiti. Inoltre, nella relazione, si rappresenta come la ricorrente, oltre a redditi da lavoro autonomo (per i quali il Gestore attesta l'idoneità ad elargire attivo ai creditori, per l'importo ci circa € 300,00 mensili), sia proprietaria di un'autovettura di marca Lancia modello Ypsilon tg DH021YX (sottoposta a fermo amministrativo); rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV e che la domanda di esdebitazione dell'incapiente risulti formulata in via solo subordinata;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e
268 c. 1 CCII, la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto persona fisica che, svolge attività di lavoro autonomo quale libera professionista. Il CCII ha invece eliminato ogni riferimento al vaglio in ordine alla “meritevolezza” del debitore nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura ed eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII, in vista della quale dovrà altresì essere chiarito come la ricorrente abbia accumulato un indebitamento con l'Erario così elevato, ricostruendo temporalmente la genesi dello stesso;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, poiché: il patrimonio di (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di CP_1 reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 484.832,75); segnatamente, ella non risulta titolare di alcun bene immobile;
è proprietaria di un'autovettura Lancia modello Ypsilon tg DH021YX (sottoposta a fermo amministrativo) e per l'anno 2025 ha ricevuto diversi incarichi professionali (docc.
4-13 all'integrazione del 10/12/2025) oltre a quelli già conferiti ed all'accertata stabile collaborazione con un organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento, e sarà possibile determinare, in relazione a quanto percepirà, una quota di reddito disponibile (che la ricorrente quantifica in 300,00 euro mensili), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale. Conseguentemente, sussiste un evidente squilibrio tra attivo potenzialmente liquidabile ed esposizione debitoria;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile viene demandata dal Collegio al nominando Giudice delegato, che provvederà con separato provvedimento, su istanza motivata del Liquidatore, previa verifica della congruità delle spese indicate e dei giustificativi a sostegno delle stesse (che dovranno essere forniti dal debitore, laddove non interamente giustificate); rilevato che quanto alla durata della procedura, considerato il nuovo testo degli art. 272
e 282 CCII come modificati dal D.lgs 136/2024:
1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII);
2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
ritenuto che
le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura delle procedure di liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Gramsci, n. 11, nomina Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi;
nomina quale Liquidatore la Dott.ssa dell'Ordine dei Persona_1 [...] di Modena, Controparte_2 precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal D.Lgs.
136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del
Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- depositi entro 30 giorni dalla comunicazione, una relazione dettagliata sulle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, che contenga una puntuale ricostruzione, anche dal punto di vista cronologico, in ordine alla genesi del debito tributario, chiarendo la natura dei tributi e quando sono sorti i debiti;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30/6/2026) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
* * *
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori presso il domicilio eletto, al
Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo