Art. 42.
L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonche' a coloro che abbiano ottenuto una indennita' una volta tanto ai sensi dell'art. 22 secondo comma.
L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonche' a coloro che abbiano ottenuto una indennita' una volta tanto ai sensi dell'art. 22 secondo comma.