Articolo 23 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 22Articolo 24
Versione
11 maggio 1956
Art. 23.
Salvi i casi in cui la condanna alla pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria, ai sensi della legge penale militare, la condanna a pena detentiva ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956