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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/12/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 351/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...] e Linosa, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Olindo Di Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
-ATTORE -
CONTRO
IL in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1
, nato il [...] a [...] ed ivi residente nella via G. Persona_1
Bonfiglio n. 58/2;
, nata a [...] l'[...] e residente a [...]
n. 15;
nato a [...] l'[...] e residente a [...]
De Busis n. 43.
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere la declaratoria di usucapione in suo favore della piena, assoluta ed esclusiva proprietà delle porzioni di terreno site nel Comune di Via G. Bonfiglio, incluse in catasto al foglio 19 part. 130, 621 (già Controparte_1
Part. 390), 680 (già Part. 134) e 529 (già Part. 358), sulle quali sorge la costruzione a due elevazioni e del deposito pertinenziale realizzato dal medesimo, in virtù del possesso con animus possidendi et uti dominus pacifico, non violento, continuo, pubblico, mai interrotto e protrattosi da oltre 20 anni. In premessa, in punto di fatto ha allegato: 1) di avere posseduto e possedere uti dominus, a far dal data dal 1973 e comunque da oltre vent'anni, in modo pubblico, pacifico, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo le porzioni di terreno site nel
Comune di Via G. Bonfiglio, censite nel catasto terreni al foglio di Controparte_1
mappa 19, particelle nn. 130, 621 (ex part. 390) e 680 (ex part. 134) e 529 (ex part. 358) dei quali i primi tre di proprietà del ed il quarto di proprietà dei Controparte_1
sigg. e quali figli ed eredi legittimi di;
2) Persona_1 CP_2 CP_3 Persona_2 di avere, su tali porzioni di terreno e sul terreno al fg. 19, particella 131 di sua proprietà, edificato, a seguito di regolare rilascio di Nulla Osta per Esecuzione di Lavori Edili in data
15/01/1974 e successiva concessione edilizia per il completamento dei lavori rilasciata in data
22.05.1981, un edificio costituito da piano terra e primo piano destinato a civile abitazione, censito nel catasto edilizio urbano al foglio di mappa 19 particella 534, nonché un fabbricato a piano terra pertinenziale per uso deposito, e di avere utilizzato detto immobile quale propria abitazione dove ha vissuto con la propria famiglia sin dal momento della sua realizzazione, provvedendo all'esecuzione di tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
3) di avere nel corso degli anni, a fronte dell'inerzia degli intestatari catastali degli immobili de quibus, a partire dall'anno 1973, provveduto alla coltivazione, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla coltivazione delle menzionate porzioni di terreno, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti, comportandosi nel godimento di detti cespiti come esclusivo proprietario nei confronti dell'intera collettività senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento;
4) “Il convenuto, realizzando le CP_1 opere di urbanizzazione primaria nella zona di riferimento, si è disinteressato dei fondi limitrofi alle strade, poi occupati dai privati, consentendo nell'immobile realizzato sul fondo in esame l'allaccio dell'utenze e pretendendo il pagamento dei relativi oneri fiscali”; 5) di avere pagato le imposte comunali sugli immobili realizzati sul terreno per cui è causa ( abitazione e magazzino), censiti in catasto, a propria cura e spese, nonché di avere stipulato il 29.11.74 contratto con la per la fornitura di energia elettrica della quale ha sempre CP_4
pagato le utenze;
6) che il non ha provveduto alla manutenzione dell'area e che la CP_1 stessa non è stata adibita ad uso pubblico.
Indi, in punto di diritto, ha assunto la sussistenza di tutti i requisiti di legge per la declaratoria dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà piena, assoluta ed esclusiva dei suddetti beni.
La causa istruita con produzioni documentali e l'assunzione di prove testimoniali è stata quindi assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dei convenuti i quali sebbene citati in giudizio non si sono costituiti.
Sempre in via preliminare va rilevato che l'attore non ha provato la legittimazione passiva dei convenuti e , quali eredi di . Persona_1 CP_2 CP_3 Persona_2
Invero, nelle azioni di usucapione, l'attore ha l'onere di provare la legittimazione passiva dei convenuti mediante la produzione di regolare certificazione rilasciata dal Conservatore dei
Registri Immobiliari contenente l'indicazione delle trascrizioni, a favore e contro, sui beni oggetto della domanda fino alla data di instaurazione del giudizio. Nel presente giudizio è stata prodotta solo la visura catastale che non ha valore probatorio della proprietà immobiliare.
L'accertamento della proprietà costituisce requisito indefettibile di legittimazione passiva e non può essere surrogato da prova meramente presuntiva, né può essere desunto dalla mancata contestazione delle parti, atteso che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera esclusivamente nei confronti della parte costituita in giudizio e non del contumace.
Consegue che la domanda nei confronti dei predetti convenuti va rigettata per la mancata prova della legittimazione passiva. La domanda dell'attore è invece fondata e pertanto va accolta nei confronti del limitatamente ad alcune particelle di terreno Controparte_1 tra quelle indicate per quanto di seguito osservato. Le risultanze dell'escussione, all'udienza del 16 febbraio 2023, dei testimoni, unitamente alla documentazione riversata in atti, hanno fornito il pieno riscontro delle allegazioni fattuali dell'attore ovvero dell'avvenuto esercizio da parte di questi del potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà sulle porzioni di terreno indicate. Invero, il teste ha riferito: “conosco il sig. da più di Testimone_1 Pt_1
venti anni e so che lo stesso ha la materiale disponibilità di porzioni di terreno nel Comune di e che sono censite al Catasto al foglio di mappa, 19 particelle 130, 621, CP_1 CP_1
680 e 529, tanto so perché ho individuato dette particelle, su incarico del sig. con Pt_1 rilievo topografico. Quando alla risalenza nel tempo della detenzione materiale delle suddette particelle da parte del sig. posso dire che a me risulta da quando ho iniziato Pt_1
a fare accertamenti per conto dello stesso e quindi all'incirca vent'anni or sono, non posso esser preciso potrebbe essere venti anni o 19 anni fa. Aggiungo che dette particelle costituiscono un lotto unico e recintato e vi insiste anche una costruzione, detta situazione è già stata riscontrata in una delle ortofoto del 1989, e se non ricordo male è stata rilasciata in ordine alla suddetta costruzione una concessione edilizia nel 1974 a nome di
[...]
….mi reco spesso per lavoro dal 1991-1992 nel Comune di , Pt_1 Controparte_1
ed anche per altro considerato che mia madre è originaria di e da allora ricordo CP_1 la villetta costruita sul terreno in argomento, anche perché è ad angolo nella strada che porta all'aeroporto.”.. “posso confermare che ha provveduto alla recinzione ed Parte_1
alla coltivazione del terreno costituito dalla particelle citate a partire dagli anni 1991-1992 da quando cioè mi reco frequentemente a nulla so dire se lo ha fatto a sue spese CP_1
o meno se ha corrisposto qualcosa a qualcuno per il suo godimento o se sia stato o meno contrastato nell'utilizzazione dell'immobile. … sulle particelle in questione risulta costruito un edificio costituito da piano terra e primo piano destinato a civile abitazione nonché un fabbricato a pianto terra per uso pertinenziale per uso deposito, che siano stati costruiti da me lo fa presumere il fatto che la concessione edilizia è stata a nome di Parte_1
…posso confermare il fatto che l'immobile è stato abitato dal sig. Parte_1 Pt_1
e dalla sua famiglia dagli anni 1991.1992, confermo altresì che lo stesso abbia eseguito opere di ordinaria e straordinaria manutenzione atteso che avendo curato alcune pratiche per il predetto ho inevitabilmente preso atto dell'esecuzione di lavori di ordinaria o straordinaria amministrazione, ad il rifacimento della scala, sostituzione infissi, sostituzione della pavimentazione, ristrutturazione di un bagno, la ripavimentazione della corte.
… confermo che il Comune di ha consentito l'allaccio delle utenze tanto CP_1 CP_1
è vero che ha rilasciato la concessione edilizia per cui è da presumere abbia richiesto anche il pagamento dell'imposta comunale.” Ha inoltre dichiarato di riconoscere nelle foto postegli in visione, depositate telematicamente dall'attore con la memoria istruttoria, i luoghi di causa. I fatti allegati dall'attore hanno ricevuto ulteriore riscontro dalle dichiarazioni rese dal teste che ha dichiarato: “ confermo che il sig. ha la disponibilità di un Testimone_2 Pt_1 terreno sul quale risulta costruita una villetta nel Comune di almeno Controparte_1
dall'anno 1980, in quel periodo infatti lavoravo a ove avevo aperto lo studio CP_1 tecnico di geometra per cui frequentemente mi recavo lì. …. il terreno sul quale insiste la costruzione è delimitato da recinzione a mezzo muretto, detto terreno ingloba anche le fasce relitte all'esito della costruzione della strada. Che il muretto di recinzione e il giardinetto all'interno sia stato realizzato dal sig. si presume per il fatto che lo stesso con la sua Pt_1
famiglia abitava in detta costruzione ove tuttora abita. ….” che sulle porzioni di terreno per cui è causa “ a edificato un edificio costituito da piano terra e primo piano Parte_1
destinato a civile abitazione, nonché un fabbricato a piano terra pertinenziale per uso deposito”--- Ha inoltre confermato che detto immobile è stato utilizzato a scopo abitativo a partire dall'anno 1980 dall'attore con la sua famiglia e di avere personalmente constatato dell'avvenuta ristrutturazione della cucina e riconosciuto nelle foto postegli in visione i luoghi di causa. Orbene, dalla espletata istruttoria testimoniale deve ritenersi che siano emersi tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva ovvero del corpus e dell'animus.
Invero, ha provato di avere esercitato, sui beni rispetto ai quali ha instato per la declaratoria di usucapione, una signoria manifestatasi in attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, accompagnata dall'animus possidendi, immune da violenza e clandestinità e protratta senza soluzione di continuità dal 1980, quindi per oltre un ventennio.
Invero, ha inglobato le porzioni di terreno specificate, delimitato con un muretto l'area complessiva derivata da detto accorpamento sulla quale ha edificato l'immobile adibito a residenza della famiglia provvedendo alla manutenzione della casa e del terreno nonché alla realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione così esercitando un potere di fatto sostituendosi nella utilizzazione dei beni ai relativi proprietari nel mancato esercizio da parte di questi ultimi dell'esercizio delle potestà dominicali. Inoltre, la documentazione prodotta dall'attore - visure catastali, foto dei luoghi, aerofoto, nulla osta con progetto;
planimetria, situazione famiglia;
copia concessione edilizia;
contratto di fornitura elettrica;
certificato di residenza storico;
ricevute pagamento tributi- costituiscono comprova dell'avvenuto esercizio del possesso uti dominus da parte dell'attore. La domanda per l'acquisto della proprietà per usucapione, tuttavia, può trovare accoglimento - essendo stato provato il relativo fondamento costituito da una situazione fattuale caratterizzata da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte dei proprietari e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che, con continuità, si è sostituito ai proprietari nella utilizzazione dei beni- soltanto in riferimento ad alcune particelle per quanto di seguito rilevato. L'attore ha allegato che le particelle in testa al Controparte_1 in ordine alle quali l'attore rivendica l'acquisto a titolo originario sarebbero delle
[...]
porzioni relicte della strada non più utilizzate dal Poiché le strade sono demaniali e CP_1 quindi non suscettibili di usucapione, si impone la verifica della classificazione giuridica delle porzioni relicte poiché potranno essere oggetto di usucapione solo se rientranti nel patrimonio disponibile del Comune. Detta valutazione non può prescindere dalla verifica dell'eventuale rinuncia da parte dell'ente pubblico alla destinazione pubblica del bene, costituendo detta rinuncia un elemento fondamentale per considerare il bene come disponibile. Ora, ai fini della sdemanializzazione tacita, non essendo sufficiente il mancato uso del bene, devono ricorrere atti concreti e inequivocabili che dimostrino la volontà di sottrarre il bene all'uso pubblico, come ad esempio l'inserimento del bene in strumenti urbanistici con una classificazione non più pubblica oppure, come nel caso che ci occupa, la concessione del bene per un uso privato che lo renda incompatibile con la destinazione pubblica, come l'annessione a una proprietà privata. Ciò posto, avendo il Comune di con la Concessione edilizia rilasciata nel CP_1
1982, Prot. 120/3, autorizzato la sopraelevazione dell'abitazione insistente sulle particelle n.
130 di proprietà del Comune di e n. 131 di proprietà dell'attore, deve ritenersi la CP_1
avvenuta concessione della porzione costituente la particella 130 per un uso privato con l'annessione alla proprietà privata di per cui rispetto a detta porzione nulla Parte_1 osta alla declaratoria di usucapione come pure per la particella 680, ex art. 134 di mq 6, dovendosi ritenere parimenti la sdemanializzazione tacita per l'evidente inidoneità ad un uso pubblico della stessa in ragione della sua minima estensione e collocazione- essendo incuneata tra altre particelle. Non può invece essere accolta la domanda in relazione alla porzione di mq 34 della particella 621 poiché risulta evidente dalla planimetria e dalle foto prodotte trattarsi di una strada pubblica come tale inusucapibile.
In ordine alla spese di lite, atteso che la domanda attorea non è stata contestata per la mancata costituzione in giudizio dei convenuti, se ne dispone l'irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di usucapione formulata nei confronti dei convenuti Per_1
per la mancata prova della
[...] Controparte_2 Controparte_3 legittimazione passiva degli stessi;
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore dell'attore, Parte_1
nato il [...] a [...]F.: del diritto di Controparte_1 C.F._1
proprietà delle porzioni di terreno site nel Comune di via G. Controparte_1
Bonfiglio, censite in catasto al foglio19, part. 130, part. 680 ( già part. 134);
- rigetta nel resto la domanda di usucapione nei confronti del Controparte_1
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Agrigento, 30 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 351/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...] e Linosa, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Olindo Di Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
-ATTORE -
CONTRO
IL in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1
, nato il [...] a [...] ed ivi residente nella via G. Persona_1
Bonfiglio n. 58/2;
, nata a [...] l'[...] e residente a [...]
n. 15;
nato a [...] l'[...] e residente a [...]
De Busis n. 43.
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere la declaratoria di usucapione in suo favore della piena, assoluta ed esclusiva proprietà delle porzioni di terreno site nel Comune di Via G. Bonfiglio, incluse in catasto al foglio 19 part. 130, 621 (già Controparte_1
Part. 390), 680 (già Part. 134) e 529 (già Part. 358), sulle quali sorge la costruzione a due elevazioni e del deposito pertinenziale realizzato dal medesimo, in virtù del possesso con animus possidendi et uti dominus pacifico, non violento, continuo, pubblico, mai interrotto e protrattosi da oltre 20 anni. In premessa, in punto di fatto ha allegato: 1) di avere posseduto e possedere uti dominus, a far dal data dal 1973 e comunque da oltre vent'anni, in modo pubblico, pacifico, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo le porzioni di terreno site nel
Comune di Via G. Bonfiglio, censite nel catasto terreni al foglio di Controparte_1
mappa 19, particelle nn. 130, 621 (ex part. 390) e 680 (ex part. 134) e 529 (ex part. 358) dei quali i primi tre di proprietà del ed il quarto di proprietà dei Controparte_1
sigg. e quali figli ed eredi legittimi di;
2) Persona_1 CP_2 CP_3 Persona_2 di avere, su tali porzioni di terreno e sul terreno al fg. 19, particella 131 di sua proprietà, edificato, a seguito di regolare rilascio di Nulla Osta per Esecuzione di Lavori Edili in data
15/01/1974 e successiva concessione edilizia per il completamento dei lavori rilasciata in data
22.05.1981, un edificio costituito da piano terra e primo piano destinato a civile abitazione, censito nel catasto edilizio urbano al foglio di mappa 19 particella 534, nonché un fabbricato a piano terra pertinenziale per uso deposito, e di avere utilizzato detto immobile quale propria abitazione dove ha vissuto con la propria famiglia sin dal momento della sua realizzazione, provvedendo all'esecuzione di tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
3) di avere nel corso degli anni, a fronte dell'inerzia degli intestatari catastali degli immobili de quibus, a partire dall'anno 1973, provveduto alla coltivazione, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla coltivazione delle menzionate porzioni di terreno, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti, comportandosi nel godimento di detti cespiti come esclusivo proprietario nei confronti dell'intera collettività senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento;
4) “Il convenuto, realizzando le CP_1 opere di urbanizzazione primaria nella zona di riferimento, si è disinteressato dei fondi limitrofi alle strade, poi occupati dai privati, consentendo nell'immobile realizzato sul fondo in esame l'allaccio dell'utenze e pretendendo il pagamento dei relativi oneri fiscali”; 5) di avere pagato le imposte comunali sugli immobili realizzati sul terreno per cui è causa ( abitazione e magazzino), censiti in catasto, a propria cura e spese, nonché di avere stipulato il 29.11.74 contratto con la per la fornitura di energia elettrica della quale ha sempre CP_4
pagato le utenze;
6) che il non ha provveduto alla manutenzione dell'area e che la CP_1 stessa non è stata adibita ad uso pubblico.
Indi, in punto di diritto, ha assunto la sussistenza di tutti i requisiti di legge per la declaratoria dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà piena, assoluta ed esclusiva dei suddetti beni.
La causa istruita con produzioni documentali e l'assunzione di prove testimoniali è stata quindi assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dei convenuti i quali sebbene citati in giudizio non si sono costituiti.
Sempre in via preliminare va rilevato che l'attore non ha provato la legittimazione passiva dei convenuti e , quali eredi di . Persona_1 CP_2 CP_3 Persona_2
Invero, nelle azioni di usucapione, l'attore ha l'onere di provare la legittimazione passiva dei convenuti mediante la produzione di regolare certificazione rilasciata dal Conservatore dei
Registri Immobiliari contenente l'indicazione delle trascrizioni, a favore e contro, sui beni oggetto della domanda fino alla data di instaurazione del giudizio. Nel presente giudizio è stata prodotta solo la visura catastale che non ha valore probatorio della proprietà immobiliare.
L'accertamento della proprietà costituisce requisito indefettibile di legittimazione passiva e non può essere surrogato da prova meramente presuntiva, né può essere desunto dalla mancata contestazione delle parti, atteso che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera esclusivamente nei confronti della parte costituita in giudizio e non del contumace.
Consegue che la domanda nei confronti dei predetti convenuti va rigettata per la mancata prova della legittimazione passiva. La domanda dell'attore è invece fondata e pertanto va accolta nei confronti del limitatamente ad alcune particelle di terreno Controparte_1 tra quelle indicate per quanto di seguito osservato. Le risultanze dell'escussione, all'udienza del 16 febbraio 2023, dei testimoni, unitamente alla documentazione riversata in atti, hanno fornito il pieno riscontro delle allegazioni fattuali dell'attore ovvero dell'avvenuto esercizio da parte di questi del potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà sulle porzioni di terreno indicate. Invero, il teste ha riferito: “conosco il sig. da più di Testimone_1 Pt_1
venti anni e so che lo stesso ha la materiale disponibilità di porzioni di terreno nel Comune di e che sono censite al Catasto al foglio di mappa, 19 particelle 130, 621, CP_1 CP_1
680 e 529, tanto so perché ho individuato dette particelle, su incarico del sig. con Pt_1 rilievo topografico. Quando alla risalenza nel tempo della detenzione materiale delle suddette particelle da parte del sig. posso dire che a me risulta da quando ho iniziato Pt_1
a fare accertamenti per conto dello stesso e quindi all'incirca vent'anni or sono, non posso esser preciso potrebbe essere venti anni o 19 anni fa. Aggiungo che dette particelle costituiscono un lotto unico e recintato e vi insiste anche una costruzione, detta situazione è già stata riscontrata in una delle ortofoto del 1989, e se non ricordo male è stata rilasciata in ordine alla suddetta costruzione una concessione edilizia nel 1974 a nome di
[...]
….mi reco spesso per lavoro dal 1991-1992 nel Comune di , Pt_1 Controparte_1
ed anche per altro considerato che mia madre è originaria di e da allora ricordo CP_1 la villetta costruita sul terreno in argomento, anche perché è ad angolo nella strada che porta all'aeroporto.”.. “posso confermare che ha provveduto alla recinzione ed Parte_1
alla coltivazione del terreno costituito dalla particelle citate a partire dagli anni 1991-1992 da quando cioè mi reco frequentemente a nulla so dire se lo ha fatto a sue spese CP_1
o meno se ha corrisposto qualcosa a qualcuno per il suo godimento o se sia stato o meno contrastato nell'utilizzazione dell'immobile. … sulle particelle in questione risulta costruito un edificio costituito da piano terra e primo piano destinato a civile abitazione nonché un fabbricato a pianto terra per uso pertinenziale per uso deposito, che siano stati costruiti da me lo fa presumere il fatto che la concessione edilizia è stata a nome di Parte_1
…posso confermare il fatto che l'immobile è stato abitato dal sig. Parte_1 Pt_1
e dalla sua famiglia dagli anni 1991.1992, confermo altresì che lo stesso abbia eseguito opere di ordinaria e straordinaria manutenzione atteso che avendo curato alcune pratiche per il predetto ho inevitabilmente preso atto dell'esecuzione di lavori di ordinaria o straordinaria amministrazione, ad il rifacimento della scala, sostituzione infissi, sostituzione della pavimentazione, ristrutturazione di un bagno, la ripavimentazione della corte.
… confermo che il Comune di ha consentito l'allaccio delle utenze tanto CP_1 CP_1
è vero che ha rilasciato la concessione edilizia per cui è da presumere abbia richiesto anche il pagamento dell'imposta comunale.” Ha inoltre dichiarato di riconoscere nelle foto postegli in visione, depositate telematicamente dall'attore con la memoria istruttoria, i luoghi di causa. I fatti allegati dall'attore hanno ricevuto ulteriore riscontro dalle dichiarazioni rese dal teste che ha dichiarato: “ confermo che il sig. ha la disponibilità di un Testimone_2 Pt_1 terreno sul quale risulta costruita una villetta nel Comune di almeno Controparte_1
dall'anno 1980, in quel periodo infatti lavoravo a ove avevo aperto lo studio CP_1 tecnico di geometra per cui frequentemente mi recavo lì. …. il terreno sul quale insiste la costruzione è delimitato da recinzione a mezzo muretto, detto terreno ingloba anche le fasce relitte all'esito della costruzione della strada. Che il muretto di recinzione e il giardinetto all'interno sia stato realizzato dal sig. si presume per il fatto che lo stesso con la sua Pt_1
famiglia abitava in detta costruzione ove tuttora abita. ….” che sulle porzioni di terreno per cui è causa “ a edificato un edificio costituito da piano terra e primo piano Parte_1
destinato a civile abitazione, nonché un fabbricato a piano terra pertinenziale per uso deposito”--- Ha inoltre confermato che detto immobile è stato utilizzato a scopo abitativo a partire dall'anno 1980 dall'attore con la sua famiglia e di avere personalmente constatato dell'avvenuta ristrutturazione della cucina e riconosciuto nelle foto postegli in visione i luoghi di causa. Orbene, dalla espletata istruttoria testimoniale deve ritenersi che siano emersi tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva ovvero del corpus e dell'animus.
Invero, ha provato di avere esercitato, sui beni rispetto ai quali ha instato per la declaratoria di usucapione, una signoria manifestatasi in attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, accompagnata dall'animus possidendi, immune da violenza e clandestinità e protratta senza soluzione di continuità dal 1980, quindi per oltre un ventennio.
Invero, ha inglobato le porzioni di terreno specificate, delimitato con un muretto l'area complessiva derivata da detto accorpamento sulla quale ha edificato l'immobile adibito a residenza della famiglia provvedendo alla manutenzione della casa e del terreno nonché alla realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione così esercitando un potere di fatto sostituendosi nella utilizzazione dei beni ai relativi proprietari nel mancato esercizio da parte di questi ultimi dell'esercizio delle potestà dominicali. Inoltre, la documentazione prodotta dall'attore - visure catastali, foto dei luoghi, aerofoto, nulla osta con progetto;
planimetria, situazione famiglia;
copia concessione edilizia;
contratto di fornitura elettrica;
certificato di residenza storico;
ricevute pagamento tributi- costituiscono comprova dell'avvenuto esercizio del possesso uti dominus da parte dell'attore. La domanda per l'acquisto della proprietà per usucapione, tuttavia, può trovare accoglimento - essendo stato provato il relativo fondamento costituito da una situazione fattuale caratterizzata da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte dei proprietari e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che, con continuità, si è sostituito ai proprietari nella utilizzazione dei beni- soltanto in riferimento ad alcune particelle per quanto di seguito rilevato. L'attore ha allegato che le particelle in testa al Controparte_1 in ordine alle quali l'attore rivendica l'acquisto a titolo originario sarebbero delle
[...]
porzioni relicte della strada non più utilizzate dal Poiché le strade sono demaniali e CP_1 quindi non suscettibili di usucapione, si impone la verifica della classificazione giuridica delle porzioni relicte poiché potranno essere oggetto di usucapione solo se rientranti nel patrimonio disponibile del Comune. Detta valutazione non può prescindere dalla verifica dell'eventuale rinuncia da parte dell'ente pubblico alla destinazione pubblica del bene, costituendo detta rinuncia un elemento fondamentale per considerare il bene come disponibile. Ora, ai fini della sdemanializzazione tacita, non essendo sufficiente il mancato uso del bene, devono ricorrere atti concreti e inequivocabili che dimostrino la volontà di sottrarre il bene all'uso pubblico, come ad esempio l'inserimento del bene in strumenti urbanistici con una classificazione non più pubblica oppure, come nel caso che ci occupa, la concessione del bene per un uso privato che lo renda incompatibile con la destinazione pubblica, come l'annessione a una proprietà privata. Ciò posto, avendo il Comune di con la Concessione edilizia rilasciata nel CP_1
1982, Prot. 120/3, autorizzato la sopraelevazione dell'abitazione insistente sulle particelle n.
130 di proprietà del Comune di e n. 131 di proprietà dell'attore, deve ritenersi la CP_1
avvenuta concessione della porzione costituente la particella 130 per un uso privato con l'annessione alla proprietà privata di per cui rispetto a detta porzione nulla Parte_1 osta alla declaratoria di usucapione come pure per la particella 680, ex art. 134 di mq 6, dovendosi ritenere parimenti la sdemanializzazione tacita per l'evidente inidoneità ad un uso pubblico della stessa in ragione della sua minima estensione e collocazione- essendo incuneata tra altre particelle. Non può invece essere accolta la domanda in relazione alla porzione di mq 34 della particella 621 poiché risulta evidente dalla planimetria e dalle foto prodotte trattarsi di una strada pubblica come tale inusucapibile.
In ordine alla spese di lite, atteso che la domanda attorea non è stata contestata per la mancata costituzione in giudizio dei convenuti, se ne dispone l'irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di usucapione formulata nei confronti dei convenuti Per_1
per la mancata prova della
[...] Controparte_2 Controparte_3 legittimazione passiva degli stessi;
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore dell'attore, Parte_1
nato il [...] a [...]F.: del diritto di Controparte_1 C.F._1
proprietà delle porzioni di terreno site nel Comune di via G. Controparte_1
Bonfiglio, censite in catasto al foglio19, part. 130, part. 680 ( già part. 134);
- rigetta nel resto la domanda di usucapione nei confronti del Controparte_1
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Agrigento, 30 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò