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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS DR, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230005287159000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.10.2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso la intimazione di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento della somma di di€ 1611,00 sul presupposto che in sede di presentazione del mod. 730/2018 aveva richiesto il rimborso tramite l'Agenzia delle Entrate visto che il dichiarante era senza sostituto di imposta. Successivamente, a seguito di variazione integrativa del modello
730/2018 e di inserimento del sostituto di imposta, si era avuto il rimborso tramite il datore di lavoro con la busta paga del mese di settembre 2018. Quando a seguito di raccomandata datata 16/12/2019 e ricevuta il 30/12/2019, il contribuente riceveva un vaglia cambiario per lo stesso rimborso, provvedeva a presentare all' Agenzia delle Entrate, in data 21/01/2020, immediata istanza di annullamento del vaglia cambiario in quanto non spettante. Il giorno 19/09/2022 il contribuente riceveva una comunicazione di irregolarità con codice atto n. 01264551829, predisposta il 09/03/2020, in cui veniva richiesto il versamento di Euro 1.611,00, più sanzioni ed interessi. Contro la comunicazione veniva presentata istanza di annullamento in autotutela tramite PEC, ma di ciò non si aveva alcuna risposta. In data 07/04/2023 si riceveva la cartella esattoriale n.
068 2023 00052871 59/000, di cui in data 31/05/203 veniva presentata istanza di annullamento, tutt'ora non definita.
Ritenuto che
il predetto vaglia non era stato mai incassato, chiedeva l'annullamento della intimazione opposta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che contestava il ricorso riportandosi ai motivi di cui in memoria.
In udienza parte ricorrente esibiva e dichiarava la disponibilità alla restituzione del vaglia non incassato.
L'AdE chiedeva termine per verificare.
Alla udienza del 12.12.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice di dover dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo parte ricorrente restituito il vaglia non riscosso e non avendo la resistente contestato tale circostanza, sebbene fosse stato concesso un rinvio per una eventuale verifica in tal senso.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Compensa le spese
Siracusa, 12.12. 2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS DR, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230005287159000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.10.2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso la intimazione di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento della somma di di€ 1611,00 sul presupposto che in sede di presentazione del mod. 730/2018 aveva richiesto il rimborso tramite l'Agenzia delle Entrate visto che il dichiarante era senza sostituto di imposta. Successivamente, a seguito di variazione integrativa del modello
730/2018 e di inserimento del sostituto di imposta, si era avuto il rimborso tramite il datore di lavoro con la busta paga del mese di settembre 2018. Quando a seguito di raccomandata datata 16/12/2019 e ricevuta il 30/12/2019, il contribuente riceveva un vaglia cambiario per lo stesso rimborso, provvedeva a presentare all' Agenzia delle Entrate, in data 21/01/2020, immediata istanza di annullamento del vaglia cambiario in quanto non spettante. Il giorno 19/09/2022 il contribuente riceveva una comunicazione di irregolarità con codice atto n. 01264551829, predisposta il 09/03/2020, in cui veniva richiesto il versamento di Euro 1.611,00, più sanzioni ed interessi. Contro la comunicazione veniva presentata istanza di annullamento in autotutela tramite PEC, ma di ciò non si aveva alcuna risposta. In data 07/04/2023 si riceveva la cartella esattoriale n.
068 2023 00052871 59/000, di cui in data 31/05/203 veniva presentata istanza di annullamento, tutt'ora non definita.
Ritenuto che
il predetto vaglia non era stato mai incassato, chiedeva l'annullamento della intimazione opposta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che contestava il ricorso riportandosi ai motivi di cui in memoria.
In udienza parte ricorrente esibiva e dichiarava la disponibilità alla restituzione del vaglia non incassato.
L'AdE chiedeva termine per verificare.
Alla udienza del 12.12.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice di dover dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo parte ricorrente restituito il vaglia non riscosso e non avendo la resistente contestato tale circostanza, sebbene fosse stato concesso un rinvio per una eventuale verifica in tal senso.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Compensa le spese
Siracusa, 12.12. 2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)