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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/04/2024, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 12/04/2024, nella controversia iscritta al n. 107/2019 R.G., promossa da:
, nata a [...], ivi residente in [...] C.F._1 elettivamente domiciliata a S. TA IL (ME), in Via Medici n. 228 presso lo studio dell'Avv. Antonella
Amata, Che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliata, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
Udite le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 15/01/2019, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito CP_ CP_ N.59520180004571828000, avanzato dall' con la nota in atti, con la quale l' ha richiesto il pagamento della somma di Euro 2.878,00, a titolo di contributi coltivatori diretti per l'anno 2017;
CP_ 2)Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre spese generali
CPA ed IVA come per legge, in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'Avv. Antonella
Amata;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/01/2019, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito N.59520180004571828000, per l'importo di Euro 2.878,00, per contributi dovuti a titolo gestione coltivatori diretti per gli anni 2017.
Eccepiva:
A)La carenza della qualifica di Coltivatore Diretto della ricorrente e quindi illegittimità e nullità dell'avviso di addebito;
B) In via subordinata l'errato ed illegittimo calcolo delle sanzioni, in ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste in avviso ed alla normativa applicabile;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, e contestava le pretese avverse, chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 12/04/2024, veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito specificato.
In punto di diritto, l'art. 2 del D.lgs n. 99/2004 dispone che: ai fini dell'applicazione della normativa statale,
è imprenditore agricolo professionale, (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio reddito di lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad essa equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal compito del reddito globale di lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nelle società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a fare acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale ed il riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a fare acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento CE n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
Le Regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facoltà dell' di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie Controparte_1 CP_1 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che, con riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, in base alla nuova disciplina introdotta dall'art. 1D.lg. n. 99 del 2004, deve ritenersi che,
l'accertamento, ad ogni effetto del possesso dei requisiti, è devoluto, in primo luogo, alle Regioni, salva la possibilità di una ulteriore verifica degli stessi, ai fini previdenziali da parte dell' e che abbia CP_1 carattere dichiarativo e non costitutivo, in quanto, così come avveniva in precedenza, per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n. 153 del 1975,
l'amministrazione non godeva di alcuna discrezionalità nell'accertamento del possesso dei requisiti indicati dal comma 1 dell'art. 1 citato nell'esclusivo interesse dei richiedenti al fine di potere conseguire i benefici connessi con la qualifica di imprenditore agricolo, ora c.d. professionale, prima a titolo principale, essendo evidente la volontà di assicurare a coloro, che già possedevano la precedente qualifica, di conseguire gli stessi benefici di legge ad essa connessi, anche a seguito del riconoscimento della nuova qualifica introdotta dal legislatore, fattispecie relativa al diniego di istanza inoltrata da una impresa agricola a titolo principale diretta ad ottenere la restituzione di oneri di urbanizzazione e di contributi di costruzione nella quale il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse illegittimo e meritevole di annullamento con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire dei benefici derivanti dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale. (Tar di Venezia, sez II, 31.05.2006, n. 1556).
Ne deriva che l'accertamento dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale spetta alla , mentre l' I:N.P.S. può solo svolgere le verifiche ai fini previdenziali, ma non sostituirsi Org_1 alle Regioni nell'accertamento demandatole dalle legge. Non era dunque l' che poteva procedere CP_1 all'accertamento oggi opposto, da ciò ne consegue l'accoglimento del ricorso. Lo stesso Tribunale in casi analoghi si è pronunziato con accoglimento dei ricorso nei giudizi RGN
3286/2016; 229/2018; 233/2018;
CP_ Condanna l' alle spese del giudizio, tenuto conto della serialità dei giudizi, e liquidate in Euro 1.500,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonella Amata, che ha reso la dichiarazione di legge.
La sentenza è esecutiva per legge.
Patti, 12/04/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 12/04/2024, nella controversia iscritta al n. 107/2019 R.G., promossa da:
, nata a [...], ivi residente in [...] C.F._1 elettivamente domiciliata a S. TA IL (ME), in Via Medici n. 228 presso lo studio dell'Avv. Antonella
Amata, Che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliata, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
Udite le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 15/01/2019, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito CP_ CP_ N.59520180004571828000, avanzato dall' con la nota in atti, con la quale l' ha richiesto il pagamento della somma di Euro 2.878,00, a titolo di contributi coltivatori diretti per l'anno 2017;
CP_ 2)Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre spese generali
CPA ed IVA come per legge, in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'Avv. Antonella
Amata;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/01/2019, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito N.59520180004571828000, per l'importo di Euro 2.878,00, per contributi dovuti a titolo gestione coltivatori diretti per gli anni 2017.
Eccepiva:
A)La carenza della qualifica di Coltivatore Diretto della ricorrente e quindi illegittimità e nullità dell'avviso di addebito;
B) In via subordinata l'errato ed illegittimo calcolo delle sanzioni, in ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste in avviso ed alla normativa applicabile;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, e contestava le pretese avverse, chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 12/04/2024, veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito specificato.
In punto di diritto, l'art. 2 del D.lgs n. 99/2004 dispone che: ai fini dell'applicazione della normativa statale,
è imprenditore agricolo professionale, (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio reddito di lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad essa equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal compito del reddito globale di lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nelle società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a fare acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale ed il riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a fare acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento CE n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
Le Regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facoltà dell' di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie Controparte_1 CP_1 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che, con riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, in base alla nuova disciplina introdotta dall'art. 1D.lg. n. 99 del 2004, deve ritenersi che,
l'accertamento, ad ogni effetto del possesso dei requisiti, è devoluto, in primo luogo, alle Regioni, salva la possibilità di una ulteriore verifica degli stessi, ai fini previdenziali da parte dell' e che abbia CP_1 carattere dichiarativo e non costitutivo, in quanto, così come avveniva in precedenza, per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n. 153 del 1975,
l'amministrazione non godeva di alcuna discrezionalità nell'accertamento del possesso dei requisiti indicati dal comma 1 dell'art. 1 citato nell'esclusivo interesse dei richiedenti al fine di potere conseguire i benefici connessi con la qualifica di imprenditore agricolo, ora c.d. professionale, prima a titolo principale, essendo evidente la volontà di assicurare a coloro, che già possedevano la precedente qualifica, di conseguire gli stessi benefici di legge ad essa connessi, anche a seguito del riconoscimento della nuova qualifica introdotta dal legislatore, fattispecie relativa al diniego di istanza inoltrata da una impresa agricola a titolo principale diretta ad ottenere la restituzione di oneri di urbanizzazione e di contributi di costruzione nella quale il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse illegittimo e meritevole di annullamento con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire dei benefici derivanti dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale. (Tar di Venezia, sez II, 31.05.2006, n. 1556).
Ne deriva che l'accertamento dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale spetta alla , mentre l' I:N.P.S. può solo svolgere le verifiche ai fini previdenziali, ma non sostituirsi Org_1 alle Regioni nell'accertamento demandatole dalle legge. Non era dunque l' che poteva procedere CP_1 all'accertamento oggi opposto, da ciò ne consegue l'accoglimento del ricorso. Lo stesso Tribunale in casi analoghi si è pronunziato con accoglimento dei ricorso nei giudizi RGN
3286/2016; 229/2018; 233/2018;
CP_ Condanna l' alle spese del giudizio, tenuto conto della serialità dei giudizi, e liquidate in Euro 1.500,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonella Amata, che ha reso la dichiarazione di legge.
La sentenza è esecutiva per legge.
Patti, 12/04/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia