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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 30190/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto altri rapporti condominiali
TRA
(C.F. Parte_1
), sito in Napoli alla , C.F._1 Parte_1 in persona dell'Amm.re p.t. Avv. Gabriele Telese (C.F. , C.F._2 elett.te dom.to in Napoli alla via Arenaccia n. 29 presso lo studio dell'avv. Fabio Esposito (C.F. ) dal quale è rapp.to e difeso C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro Francesco Manzo, (C.F. , come in atti. C.F._4
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppina Pronestì, C.F. C.F._5 in forza di procura alle liti rilasciata nel giudizio recante C.F._6
RG 11422/21, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla Via P. Colletta, 12, come in atti. CONVENUTA
Conclusioni parte attrice:
1. Dichiarare nulla la delibera del 22.09.2013 di rinnovo dell'Amm.re p.t. del Parte_1
[...
per omessa indicazione del compenso nonché per tutti i motivi esposti e per l'effetto annullare tutti gli atti consequenziali e dipendenti, ivi inclusa l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo agli anni 2010, 2011 e 2012; 2. Sempre in via preliminare dichiarare nulla la delibera del 22.09.2013 di approvazione del rendiconto consuntivo relativo agli anni 2010, 2011 e 2012 per mancanza di veridicità nonché per tutti i motivi esposti e per l'effetto annullare tutti gli atti consequenziali e dipendenti;
3. Nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento dell'odierna opposta nell'espletamento del contratto di mandato e per l'effetto dichiarare la perdita e/o la riduzione del relativo diritto al compenso;
4. Nel merito, rigettare la richiesta di pagamento dei compensi relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 non riconosciuti nella fase monitoria;
5. In via subordinata confermare il decreto ingiuntivo opposto con compensazione delle spese;
6. condannare, infine, l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre CPA e spese generali come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore
Conclusioni parte convenuta: A. In via preliminare, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata e conseguentemente confermare il D.I. opposto. B. Accertare e dichiarare dovuta alla sig.ra CP_1
l'ulteriore somma di € 10.647,00, oltre interessi legali, a titolo di
[...] pagamento dei compensi per le annualità 2013 e 2014 e per l'effetto condannare il opponente al pagamento della predetta somma. C. Rigettare la Parte_1 spiegata domanda riconvenzionale perché inammissibile, improcedibile, improponibile e non provata in corso di causa. D. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri accessori di legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione all'avv. Giuseppina Pronestì quale antistataria.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contenente domanda riconvenzionale, il , proponeva Parte_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 7266/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in favore di . A supporto della Controparte_1 domanda eccepiva prescrizione quinquennale del credito vantato, nullità della delibera del 22.09.2013 a base dell'ingiunzione, inadempimento e/o inesatto adempimento dell'opposto, nullità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito pari ad una somma ricompresa in € 5.000,00, ovvero a quella maggiore o minore ritenuta congrua e di giustizia dal Giudice.
Si costituiva l'opposta, la quale chiedeva la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo nonché la condanna dell'opponente a pagare Parte_1 anche gli ulteriori emolumenti chiesti nel ricorso per Decreto Ingiuntivo e non riconosciuti.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., comma VI, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo la causa matura per la decisione, all'udienza del 28.01.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. la causa era assegnata a sentenza.
La spiegata opposizione è infondata e va rigettata. Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali.
Sempre preliminarmente va rilevato che l'opponente , nelle note Parte_1 conclusionali datate 08.10.2024 ha espressamente rinunciato alla spiegata domanda riconvenzionale.
*****
Fulcro della domanda è l'invocata nullità delle delibere condominiali del 22.09.2013 e del 19.05.2015, con la conseguente nullità sia delle nomine dell'Amministratore, sia dei rendiconti approvati. Tale nullità deriverebbe dall'applicazione del terz'ultimo comma dell'art. 1129 C.C. a norma del quale:
“L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.
Al riguardo va in primis evidenziato che la nullità sancita dalla norma in questione non afferisce all'intera delibera condominiale, ma unicamente alla nomina dell'Amministratore. La domanda di nullità integrale delle delibere in questione dunque non trova supporto giuridico e andrà rigettata, restando da esaminare la residua fattispecie concernente la nullità della nomina dell'Amministratore a fronte della mancata indicazione del compenso.
In merito a ciò la lettura della norma, nella prospettazione datane dall'opponente, sembrerebbe abbastanza chiara, sancendo esplicitamente la nullità della nomina in caso di mancata indicazione del compenso. Tuttavia, una analisi più attenta del testo legislativo, pone in evidenza che da un lato l'oggetto della norma sono “la nomina” e “il rinnovo”; dall'altro, la severa sanzione della nullità è esplicitamente prevista solo per “la nomina”, mentre nulla si dice del “rinnovo”. Anche la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Ord. Sez. VI n. 12927/2022) che ha sancito il principio secondo cui
“per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto”, a ben vedere si riferisce ad un caso di nuova nomina dell' Amministratore, e non ad una semplice riconferma dell'Amministratore già in carica.
In definitiva, la ratio sottesa al dato normativo si sostanzierebbe nella particolare tutela data ai condomini nei confronti di un nuovo amministratore, che essi non conoscono ancora e che deve chiarire da subito i termini contrattuali del suo operato. Tale esigenza di tutela è ovviamente minore nel caso di semplice rinnovo dell'incarico, in quanto i detti termini contrattuali sono già conosciuti.
Questa interpretazione della normativa è sorretta dai generali principi della buona fede e dell'interpretazione dei contratti. Nel caso che qui ci riguarda, infatti, va evidenziato che parte opposta ha svolto l'attività di Amministratore dell'opponente fin dal 1996, come risulta dalla documentazione Parte_1 in atti, non impugnata dal predetto e pertanto pacifica tra le parti Parte_1
(segnatamente: verbale di assemblea del 28.11.1996). Or bene, a partire da allora, tutte le successive delibere hanno semplicemente “rinnovato” il mandato, come risulta dai verbali assembleari agli atti, fino al 2015. Tale dato non è senza significato giuridico e va letto alla luce interpretativa dei generali principi di cui agli artt. 1362 e 1366 C.C. a norma dei quali:
1362: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”
1366: “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.”
Appare evidente che la comune intenzione delle parti è sempre stata quella di rinnovare il mandato all'Amministratore in carica, continuando ad accettarlo come tale, in costanza delle medesime condizioni economiche già pattuite e conosciute;
ed infatti non è mai stata posta in essere dai condomini alcuna procedura per giungere alla nomina di un nuovo amministratore, ne' in sede assembleare ne' in sede giudiziaria;
di contro, sono sempre stati approvati i consuntivi contenenti gli onorari dell'Amministratore; onorari costanti nel tempo, a ulteriore riprova della semplice riconferma a condizioni economiche immutate. Una diversa interpretazione dei fatti sarebbe contraria alla buona fede ex art. 1366 C.C. perché presupporrebbe la volontà da parte del di avvalersi dell'operato dell'Amministratore, senza in alcun modo Parte_1 destituirlo, anzi riconfermandolo diverse volte e approvandone regolarmente anche gli onorari richiesti nel bilancio condominiale, con la riserva mentale di negargli successivamente il pagamento.
Non essendo ravvisabile alcuna nullità nel rinnovo dell'Amministratore e neppure nell'approvazione dei rendiconti, questi ultimi - e segnatamente i rendiconti approvati con i verbali di assemblea del 22.09.2013 e del 19.05.2015 - devono considerarsi consolidati e definitivi, non risultando nemmeno che siano stati mai impugnati in altra sede e nei termini di legge per farne valere la eventuale annullabilità. Varrà pertanto il principio secondo cui “una volta che l'assemblea condominiale abbia approvato i bilanci ed i relativi stati di ripartizione e la delibera non viene impugnata, l'operato dell'amministratore deve ritenersi ratificato e legittimo. Pertanto, è legittima la richiesta e la successiva azione giudiziaria dell' amministratore nei confronti dei condòmini per il pagamento delle somme indicate nei suddetti bilanci e l'amministratore non può essere condannato per mala gestio” (così, con approccio che qui si intende condividere, il Tribunale di Roma, sentenza n. 11033/2019, pubblicata il 27.05.2019 - Sezione Quinta Civile).
Per quanto concerne la domanda di pagamento della ulteriore somma di € 10.647,00 oltre interessi legali, spiegata dall'opposto Amministratore, ne va preliminarmente rilevata l'ammissibilità. La domanda in questione non va qualificata quale riconvenzionale in senso stretto, in quanto risulta proposta nel ricorso per ingiunzione e non accolta in tale sede di cognizione sommaria;
in tal senso, Tribunale Reggio Calabria, 30.06.2010, secondo cui “In caso di accoglimento parziale della domanda in sede monitoria è ammissibile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riproposizione da parte dell'opposto (non soltanto di tutta l'originaria domanda, ma anche) della parte non accolta, poiché essa non si configura come riconvenzionale in senso proprio”.
Nel merito, per quanto già detto in epigrafe riguardo la validità dei bilanci approvati, nella presente sede non sommaria essa va accolta. Ad una più approfondita analisi delle questioni giuridiche e della documentazione allegata, infatti, le somme richieste dall'Amministratore risultano riconosciute ed approvate dall'opponente in rendiconti ormai consolidati e Parte_1 definitivi.
Le spese ed onorari di lite della presente fase di opposizione andranno compensate attesa le incertezze e novità giurisprudenziali rispetto alle questioni dirimenti trattate.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. opposto.
• Condanna il opponente al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dell'ulteriore somma di € 10.647,00, oltre interessi legali, a titolo
[...] di pagamento dei compensi per le annualità 2013 e 2014.
• Spese legali della presente fase di opposizione compensate.
Così deciso in Napoli, 31.03.2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria