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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7082/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7082 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 23.12.2024 e vertente
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mauro Germani
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Achille Iroso
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
r.g. n. 7082/2020 1
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, per le motivazioni addotte in narrativa, adottati i più opportuni provvedimenti del caso anche in ordine alla fissazione di udienza e previa sospensione dell'esecutività dei titoli quivi opposti stante il fumus boni iure ed il periculum in mora, per le motivazioni tutte espresse in narrativa Voglia, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 13794 notificata il 06.02.2019 nonché ogni altro atto antecedente e/o successivo connesso alla stessa anche in relazione alla
Determinazione dirigenziale atto n. 35 del 2017 relativa ad accertamento indennità di occupazione/canoni dei terreni gravati da uso civico emessa da – CP_1
Concessionario della Riscossione del Comune di per le annualità CP_2
1997/2003. Con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio.”
Per l'appellata CP_1
“In via preliminare:
a) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 342 e 348 bis e ss. c.p.c.;
b) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per
c) violazione degli artt. 327e 347 c.p.c.; nel merito:
c) rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte;
e) accertate e dichiarare la carenza di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio della CP_1
f) condannare l'appellante e/o chi di ragione al pagamento delle spese e delle competenze professionali. “
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Velletri Parte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 13794 del 6.12.2018 notificata il r.g. n. 7082/2020 2 06.02.2019 con cui quale concessionario della riscossione del CP_1
le aveva richiesto il pagamento della somma di € Controparte_2
5.393,58 a titolo di canone di concessione del diritto di superficie, per gli anni
1997 – 2003, sul terreno sito in , località Vivaro, gravato da uso CP_2
civico.
Il Tribunale di Velletri con sentenza ex art. 281sexies c.p.c. n. 963/2020 del
26.06.2020 dichiarava inammissibile la domanda.
Il tribunale: 1) riteneva la domanda tardiva in quanto depositata oltre 30 giorni dalla notificazione del provvedimento;
2) rilevava che l'ingiunzione di pagamento, ove preceduta dall'emissione e notificazione di un atto di accertamento o di liquidazione, resta suscettibile di impugnazione solo per vizi propri dell'impugnazione stessa e non anche per motivi attinenti a fatti e momenti della vicenda tributaria anteriori alla formazione del titolo esecutivo, deducibili in sede di impugnazione dell'atto presupposto;
nel caso di specie,
l'ingiunzione non era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di pagamento con la conseguenza che alcuna doglianza poteva essere sollevata in sede di opposizione all'ingiunzione.
Con ricorso in appello depositato il 28.12.2020 e notificato il 9.02.2021 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ha impugnato la Parte_1
suddetta sentenza sostenendo che:
1) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'opponente ha rispettato il termine di 30 giorni per l'opposizione avendo depositato il ricorso il 7 marzo 2019 a fronte della notifica dell'ingiunzione avvenuta il 6 febbraio
2019;
2) contrariamente a quanto rilevato dal tribunale, alla è stato notificato Pt_1
precedentemente altro atto, prodromico all'ingiunzione impugnata;
3) la sentenza appellata si pone in contrasto con la sentenza n. 708/2020 emessa dallo stesso Tribunale di Velletri, che ha annullato altre ingiunzioni di pagamento fondate sul medesimo titolo su cui si fonda l'ingiunzione oggetto del presente giudizio;
4) è maturata la prescrizione quinquennale dei crediti, in quanto relativi tributi dovuti per il periodo 1997/2003.
r.g. n. 7082/2020 3 Si è costituita la che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex CP_1
art. 342 c.p.c. e la propria carenza di legittimazione passiva, essendo unico legittimato passivo il e ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia.
L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Occorre precisare che il rilievo della tardività dell'impugnazione non soggiace al divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti previsto dall'art. 101 c.p.c. atteso che
“l'osservanza dei termini perentori per la proposizione delle impugnazioni è un parametro di ammissibilità della domanda al quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini” (così, Cass. n. 29803/2019, v. anche Cass. n. 15019/2016).
Trattandosi nel caso di specie di impugnazione di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'appello avrebbe dovuto essere proposto nella forma ordinaria dell'atto di citazione.
L'odierna appellante ha, invece, proposto appello avverso la sentenza impugnata con ricorso in appello.
L'appello erroneamente introdotto con ricorso è, tuttavia, suscettibile di sanatoria a patto che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (v.
Cass. SS.UU. n. 2907/2014, conf. Cass. n. 12413/2017, secondo cui non rileva, “in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile”).
r.g. n. 7082/2020 4 Alla luce di tali principi, l'appello proposto dalla deve essere Pt_1
dichiarato inammissibile, in quanto l'appellante ha depositato il ricorso in appello il 28.12.2020, ma lo ha notificato solo in data 09.02.2021, ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data
26.06.2020.
Segue la soccombenza la regolamentazione delle spese tra l'appellante e
[...]
che vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, CP_1
così come novellato dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda
(euro 5.399,46), dell'assenza di istruttoria e della semplicità della fase conclusiva.
Nulla sulle spese nei confronti del rimasto contumace. CP_2
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della elle spese del CP_1
presente giudizio che si liquidano in € 3.011,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali;
3) nulla sulle spese nei confronti del . Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
17.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7082/2020 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7082 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 23.12.2024 e vertente
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mauro Germani
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Achille Iroso
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
r.g. n. 7082/2020 1
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, per le motivazioni addotte in narrativa, adottati i più opportuni provvedimenti del caso anche in ordine alla fissazione di udienza e previa sospensione dell'esecutività dei titoli quivi opposti stante il fumus boni iure ed il periculum in mora, per le motivazioni tutte espresse in narrativa Voglia, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 13794 notificata il 06.02.2019 nonché ogni altro atto antecedente e/o successivo connesso alla stessa anche in relazione alla
Determinazione dirigenziale atto n. 35 del 2017 relativa ad accertamento indennità di occupazione/canoni dei terreni gravati da uso civico emessa da – CP_1
Concessionario della Riscossione del Comune di per le annualità CP_2
1997/2003. Con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio.”
Per l'appellata CP_1
“In via preliminare:
a) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 342 e 348 bis e ss. c.p.c.;
b) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per
c) violazione degli artt. 327e 347 c.p.c.; nel merito:
c) rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte;
e) accertate e dichiarare la carenza di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio della CP_1
f) condannare l'appellante e/o chi di ragione al pagamento delle spese e delle competenze professionali. “
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Velletri Parte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 13794 del 6.12.2018 notificata il r.g. n. 7082/2020 2 06.02.2019 con cui quale concessionario della riscossione del CP_1
le aveva richiesto il pagamento della somma di € Controparte_2
5.393,58 a titolo di canone di concessione del diritto di superficie, per gli anni
1997 – 2003, sul terreno sito in , località Vivaro, gravato da uso CP_2
civico.
Il Tribunale di Velletri con sentenza ex art. 281sexies c.p.c. n. 963/2020 del
26.06.2020 dichiarava inammissibile la domanda.
Il tribunale: 1) riteneva la domanda tardiva in quanto depositata oltre 30 giorni dalla notificazione del provvedimento;
2) rilevava che l'ingiunzione di pagamento, ove preceduta dall'emissione e notificazione di un atto di accertamento o di liquidazione, resta suscettibile di impugnazione solo per vizi propri dell'impugnazione stessa e non anche per motivi attinenti a fatti e momenti della vicenda tributaria anteriori alla formazione del titolo esecutivo, deducibili in sede di impugnazione dell'atto presupposto;
nel caso di specie,
l'ingiunzione non era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di pagamento con la conseguenza che alcuna doglianza poteva essere sollevata in sede di opposizione all'ingiunzione.
Con ricorso in appello depositato il 28.12.2020 e notificato il 9.02.2021 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ha impugnato la Parte_1
suddetta sentenza sostenendo che:
1) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'opponente ha rispettato il termine di 30 giorni per l'opposizione avendo depositato il ricorso il 7 marzo 2019 a fronte della notifica dell'ingiunzione avvenuta il 6 febbraio
2019;
2) contrariamente a quanto rilevato dal tribunale, alla è stato notificato Pt_1
precedentemente altro atto, prodromico all'ingiunzione impugnata;
3) la sentenza appellata si pone in contrasto con la sentenza n. 708/2020 emessa dallo stesso Tribunale di Velletri, che ha annullato altre ingiunzioni di pagamento fondate sul medesimo titolo su cui si fonda l'ingiunzione oggetto del presente giudizio;
4) è maturata la prescrizione quinquennale dei crediti, in quanto relativi tributi dovuti per il periodo 1997/2003.
r.g. n. 7082/2020 3 Si è costituita la che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex CP_1
art. 342 c.p.c. e la propria carenza di legittimazione passiva, essendo unico legittimato passivo il e ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia.
L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Occorre precisare che il rilievo della tardività dell'impugnazione non soggiace al divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti previsto dall'art. 101 c.p.c. atteso che
“l'osservanza dei termini perentori per la proposizione delle impugnazioni è un parametro di ammissibilità della domanda al quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini” (così, Cass. n. 29803/2019, v. anche Cass. n. 15019/2016).
Trattandosi nel caso di specie di impugnazione di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'appello avrebbe dovuto essere proposto nella forma ordinaria dell'atto di citazione.
L'odierna appellante ha, invece, proposto appello avverso la sentenza impugnata con ricorso in appello.
L'appello erroneamente introdotto con ricorso è, tuttavia, suscettibile di sanatoria a patto che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (v.
Cass. SS.UU. n. 2907/2014, conf. Cass. n. 12413/2017, secondo cui non rileva, “in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile”).
r.g. n. 7082/2020 4 Alla luce di tali principi, l'appello proposto dalla deve essere Pt_1
dichiarato inammissibile, in quanto l'appellante ha depositato il ricorso in appello il 28.12.2020, ma lo ha notificato solo in data 09.02.2021, ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data
26.06.2020.
Segue la soccombenza la regolamentazione delle spese tra l'appellante e
[...]
che vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, CP_1
così come novellato dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda
(euro 5.399,46), dell'assenza di istruttoria e della semplicità della fase conclusiva.
Nulla sulle spese nei confronti del rimasto contumace. CP_2
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della elle spese del CP_1
presente giudizio che si liquidano in € 3.011,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali;
3) nulla sulle spese nei confronti del . Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
17.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7082/2020 5