Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14441/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
nata in [...], il [...]; Parte_1
nata a [...], Texas, (USA), il 2.08.1976; RO
nato a [...], il [...]; Controparte_2
, nata in [...], il [...], Parte_2
nata in [...], il [...]; Parte_3
nata a [...], Texas, (USA), il 22.10.1980; Controparte_3
, nato a [...], Florida, (USA), il 01.11.2016; Parte_4
, nata a [...], Florida (USA), il 1.11.2016; Parte_5
tutti rappresentati e difesi dall' avv. Silvia Catterini
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_4
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
Pagina 1
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno
25.03.2025 ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso:
“ Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto di richiedere e vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis e per l'effetto accertare e dichiarare che i signori Parte_1 CP_1
[...] Controparte_2 Parte_2
in proprio e
[...] Parte_3 Controparte_3 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...]
e sono cittadini italiani Parte_4 Parte_5
jure sanguinis, in quanto discendenti di cittadina italiana. Con vittoria di spese e onorari da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.”
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di Persona_1
MA MA (LI), il 14.08.1832 (doc. 3) e deceduto in Bocono (Venezuela) il
24.02.1910 (doc. 4), il quale non ha mai acquisito altra cittadinanza straniera, né ha reso dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, né ha perso lo status civitatis italiano
(doc.5)
Nel ricorso si legge che:
- dall'unione di e sposati in MA MA Persona_1 Persona_2
(LI) il 17.05.1851 (doc. 6), è nato in [...] il [...] (doc. 7) il sig. Per_3
deceduto il 15.03.1905 in Bocono (Venezuela) (doc. 8);
[...]
Pagina 2 - dall'unione di e (doc. 9), sposati in Bocono Persona_3 Persona_4
(Venezuela) il 14.12.1892, è nata, in Bocono, Trujillo (Venezuela), in data 28.11.1903, la sig.ra del de Jesus (doc. 10), deceduta il Persona_5 Pt_1 Persona_6
2.06.1991 in Bocono (Venezuela) (doc. 11);
- dall'unione di del e Persona_5 Per_7 Persona_8 Persona_9
, sposati in RA (Venezuela) l'8.12.1927 (doc. 12) è nata la sig.ra
[...] Persona_10
in Aragua (Venezuela) il 30.11.1928 (doc. 13) e deceduta in Miranda
[...]
(Venezuela) il 12.04.1995 (doc. 14);
- dall'unione di e , sposati in Miranda Persona_10 Controparte_5
(Venezuela) il 13.04.1950 (doc. 15) sono nati i primi ricorrenti: Sig.ra Parte_1
, nata a [...] il [...] (doc. 16), la sig.ra
[...] Parte_2
, nata in [...], il [...] (doc. 17) e il sig. Parte_1 Controparte_2
, nato a [...], il [...] (doc. 18);
[...]
- dall'unione di e , sposati in RA Controparte_2 Persona_11
(Venezuela), il 03.04.1975 (doc. 19) sono nati ulteriori ricorrenti: sig.ra RO
, nata in [...] ( USA), il 02.08.1976 (doc. 20), la sig.ra
[...] CP_3 CP_1
, nata in [...], Texas (USA), il 22.10.1980 (doc. 21) e la sig.ra
[...] CP_1 [...]
, nata in [...], il [...] (doc. 22); Parte_3
- dall'unione di e , sposati in Miranda, Controparte_3 Persona_12
UT (Venezuela), il 04.04.2014 (doc. 23) sono nati i due minori anch'essi ricorrenti
[...]
in Florida (USA) il 1.11.2016 (doc. 24) e Parte_4 Per_13 [...]
in Florida (USA) il 1.11.2016 (doc. 25)”. Parte_5 Per_13
Con riferimento alla perdita dello status civitatis in ricorso si legge inoltre che “all'epoca del matrimonio, celebrato in data 8.12.1927 in RA (Venezuela), la signora
[...]
già cittadina italiana ex art. 10 della Legge 555 del 1912,perdeva la Parte_6
cittadinanza a seguito del matrimonio con il sig. La norma sopra citata Persona_9
stabiliva, infatti, che la perdita della cittadinanza italiana avvenisse automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna. Tale articolo è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 della Corte Costituzionale in riferimento gli artt.
3 e 29 Cost., nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla
Pagina 3 volontà della donna che si sposava con uno straniero. Pertanto, a seguito della pronuncia della Consulta, la sig.ra non ha perso la cittadinanza italiana”. Parte_6
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_4
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 25.03.2025.
La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate il 18.03.2025 ha insistito per l'accoglimento della domanda.
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani CP_4
iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinan za/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
Pagina 4 L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria. L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n.
30 del 09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n.
123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di del de . Persona_5 Pt_1 Persona_8
Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza
è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal
Pagina 5 padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza a del Persona_1 Persona_5
de dalla quale discendono a loro volta gli odierni ricorrenti, non Pt_1 Persona_8
rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese
Pagina 6 estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti che ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai Persona_1
ricorrenti con definitivo accoglimento della loro domanda di accertamento della cittadinanza italiana.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che CP_4
l'impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Infatti, è orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata, considerato che non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente e allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis;
Pagina 7 - ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di Controparte_4
lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Firenze, 26.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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